Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1222
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 1967
Art. 2.
Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorita' italiane in Libia.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1967