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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4940/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4940/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/12/2024; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Giuseppe Conigliaro 23 A, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 141 A, presso lo studio dell'avv. Luigi Lutri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], l'[...] e ivi residente CO C.F._2
in Via G. Reale n. 5, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136 E, presso lo studio dell'avv. Sofia Amoddio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18/3/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/12/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 15/6/2001,
(Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 2001, Parte 2, Serie A, n. 195).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 15/6/2001, in Siracusa;
CO
- che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 13/3/2002), ad oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con sentenza del 26/1/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata e chiedeva che venisse disposto a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia , la somma di €250,00 da rivalutarsi annualmente in base all'indice Per_1
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 17/01/2024, il Giudice ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del
12/09/2024, fissando il termine del 6/6/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 28/5/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale dava atto che dopo la notifica dell'atto introduttivo, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio.
Con ordinanza del 12/9/2024, il Giudice, Dott.ssa Fugallo, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva il fascicolo al Giudice tabellarmente competente e il Presidente, con successiva ordinanza del
9/10/2024, fissava udienza in data 16/12/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
Con provvedimento del 15/1/2024, il Giudice – lette le note depositate nonché l'accordo delle parti – poneva quindi la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/3/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla pagina 2 di 4 prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
a) “pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. , ordinando Parte_1 CO all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia CO
, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad € 180,00 mensili, Per_1 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”;
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia , la Per_1 quale sebbene maggiorenne non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici delle parti e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in CO Parte_1
Siracusa, in data 15/6/2001, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno
2001, Parte 2, Serie A, n. 195), alle condizioni sopra indicate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 6/2/2024.
pagina 3 di 4 Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4940/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/12/2024; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Giuseppe Conigliaro 23 A, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia 141 A, presso lo studio dell'avv. Luigi Lutri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], l'[...] e ivi residente CO C.F._2
in Via G. Reale n. 5, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136 E, presso lo studio dell'avv. Sofia Amoddio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18/3/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/12/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 15/6/2001,
(Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno 2001, Parte 2, Serie A, n. 195).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 15/6/2001, in Siracusa;
CO
- che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 13/3/2002), ad oggi maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con sentenza del 26/1/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata e chiedeva che venisse disposto a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia , la somma di €250,00 da rivalutarsi annualmente in base all'indice Per_1
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 17/01/2024, il Giudice ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del
12/09/2024, fissando il termine del 6/6/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 28/5/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale dava atto che dopo la notifica dell'atto introduttivo, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio.
Con ordinanza del 12/9/2024, il Giudice, Dott.ssa Fugallo, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva il fascicolo al Giudice tabellarmente competente e il Presidente, con successiva ordinanza del
9/10/2024, fissava udienza in data 16/12/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.
Con provvedimento del 15/1/2024, il Giudice – lette le note depositate nonché l'accordo delle parti – poneva quindi la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/3/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla pagina 2 di 4 prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
a) “pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. , ordinando Parte_1 CO all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia CO
, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad € 180,00 mensili, Per_1 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”;
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia , la Per_1 quale sebbene maggiorenne non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici delle parti e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in CO Parte_1
Siracusa, in data 15/6/2001, (Atto iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune, Anno
2001, Parte 2, Serie A, n. 195), alle condizioni sopra indicate.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 6/2/2024.
pagina 3 di 4 Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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