Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21038 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12866 del 2022, proposto da EN ON AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Puglia Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Puglia Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IC EL, MO EL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle Graduatorie di merito per la classe di concorso A060 Puglia, come approvate con il gravato decreto n. 34419 del 10/08/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato; nonché, sempre per la medesima classe di concorso e regione, dell’avviso di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale delle Regione Puglia del decreto n. 34419/2022, con cui sono state approvate le graduatorie di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la dichiarazione del 3.11.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 la dott.ssa AR AR AV.
Rilevato che il ricorrente ha impugnato le Graduatorie di merito per la classe di concorso A060 Puglia, come approvate con il gravato decreto n. 34419 del 10/08/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato; nonché, sempre per la medesima classe di concorso e regione, dell’avviso di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale delle Regione Puglia del decreto n. 34419/2022, con cui sono state approvate le graduatorie di merito;
Dato atto che con dichiarazione di rinuncia depositata il 3.11.2025 il difensore costituito ha comunicato la sopravvenuta perdita di interesse al ricorso;
Ritenuto che in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
Ritenuto di compensare le spese in quanto non vi è stata difesa dell’Amministrazione, solo formalmente costituita, e non vi è stata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente FF
AR AR AV, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR AV | IA LL |
IL SEGRETARIO