Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16153/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16153/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, alla Via Mi- Parte_1 C.F._1
chelangelo Schipa n. 91, presso lo studio dell'Avv. BERNARD MAGLI MASSIMO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, alla via Domenico Fontana 27, is. 17 / 18, presso lo studio dell'Avv. ANTONINI
PATRIZIA (c.f.: ) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._3
in atti.
- Appellato
E
, residente in [...]. CP_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello a sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 08.07.2024, il sig. Parte_2
1
[...]
[...]
e del signora , volta ad ottenere il risarcimento dei Controparte_3 CP_2
danni subiti in occasione de sinistro verificatosi il giorno 16.09.2019 alle ore 12.40 in
Napoli alla via Omodeo, altezza civico 109.
In tale occasione, a dire dell'appellante, il proprio motoveicolo Honda SH, che era fermo e parcheggiato, sarebbe stato urtato dal furgone Fiat Ducato tg. EK787YD, di proprietà del sig. ed assicurato con la che con la pro- CP_2 Controparte_4
pria parte laterale destra avrebbe urtato il motoveicolo che rovinava al suolo con la parte laterale sinistra, riportando danni ad entrambi i lati per urto diretto ed indiret- to, quantificati in 1.791,66 euro, sulla base di preventivo versato in atti.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellante, con cui veni- Parte_1
va dichiarata l'infondatezza della domanda, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., fondandosi la motivazione su valutazioni soggettive in ordine al materiale istruttorio acquisito in atti;
ha sostenuto poi che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio ai sensi dell'articolo 2697 c.c..
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse doglianze, ritenute Controparte_1
infondate, ed ha chiesto il rigetto della domanda. Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che la sentenza impugnata sia da conside- rarsi come pronunciata secondo equità, avendo ad oggetto una controversia di valore non superiore a euro 1.100,00, e più precisamente del valore di euro 1.032,00.
La ha sostenuto che il Giudice di primo grado abbia correttamente Controparte_5
valutato le risultanze istruttorie, da cui è emersa l'infondatezza della domanda per mancanza di elementi probatori.
La compagnia assicurativa ha poi segnalato la falsità della dichiarazione resa dal teste all'udienza di escussione del 24.10.2023, secondo cui avrebbe in Testimone_1
precedenza reso una sola testimonianza negli ultimi cinque anni mentre, dall'Elenco
Ricorrenze IVASS versato in atti, era emerso che lo stesso teste, alla data dell'escussione, aveva già reso altre quattro testimonianze precedentemente a quella
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resa nel presente giudizio, in relazione a sinistri avvenuti il 05.01.2022, il 09.04.2021, il 30.04.2019 ed il 08.05.2018. Ha evidenziato inoltre come la scheda IVASS del teste escusso evidenziasse in totale 20 ricorrenze, quale “responsabile”, “danneggiato”
“testimone”.
La ha sottolineato come il teste di parte convenuta, , Controparte_1 Testimone_2
abbia invece reso una deposizione non contraddittoria e credibile, sostenendo che il giorno del riferito sinistro, il furgone di proprietà della convenuta ditta , per il quale lavorava ed a bordo del quale si trovava, non avrebbe cagionato alcun sinistro stradale, né avrebbe urtato alcun veicolo.
Ha, infine, richiamato le risultanze della perizia tecnica di riscontro prodotta in primo grado ed a firma del P.A. Persona_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 20.02.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello conformemente all'eccezione sollevata dall'appellata CP_1
Parte appellante con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha espressamente contenuto la domanda nei limiti di euro 1.032,00 (cfr. conclusioni dell'atto di citazio- ne).
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento
Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronun- ciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Nella specie, per individuare se una sentenza del Giudice di Pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, per stabilire se la stessa debba sottostare ai limiti suddet- ti, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrilevante il contenuto della decisione.
Orbene trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità (alla luce del valore della domanda), ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., la stessa era appel- labile, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, soltanto deducendo l'inosservanza
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delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia.
Non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazio- ne di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sicchè le relati- ve censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia.
Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437).
La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze riferite dai testi escussi nel giudizio di primo grado è del tutto estranea all'ambito della violazio- ne degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
È, pertanto, inammissibile l'impugnazione supportata dalla sola deduzione della pre- tesa violazione dell'articolo 2697 cc ad opera del giudice di primo grado ovvero dalla contestazione della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure.
In tal senso Cass. 3 aprile 2012 n. 5287, e peraltro proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei confronti di una pronun- cia secondo equità del giudice di pace, nel ribadire che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle norme processuali, ha rilevato che la viola- zione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile in appello, richiamando i prece- denti della stessa Corte (Cass. 7581/2007; Cass. S.U. 564/2009, cui adde Cass.
22279/2010; Cass. 10620/2010; Cass. 9328/2010).
Ebbene l'odierno appellante nulla ha dedotto circa la violazione dei principi regolatori
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della materia, limitandosi a censurare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.
Per tale assorbente motivo l'atto di appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispo- sitivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura della domanda ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di;
CP_2
➢ Dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1
sentenza n. 2178/2024 del Giudice di Pace di Barra, del 20.05.2024 nel giu- dizio recante n. di R.G. 5648/2020;
➢ condanna il sig. alla refusione delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio, in favore della parte appellata Controparte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 800,00 per compensi,
[...]
oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu- stizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contribu- Parte_1
to unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 28 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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