Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto dai sig.ri SA Di OL, LE Di OL, IA Di OL e IZ OL, rappresentati e difesi dagli avvocati Romina Pitoni e Enrico De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Norcia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Antonio Polverini, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990 presentata in data 11 novembre 2024 dai ricorrenti;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’accesso richiesto con conseguente condanna del Comune di Norcia di esibire e rilasciare copia di tutti gli atti e documenti richiesti con la detta istanza non ancora trasmessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Norcia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferiscono gli odierni, eredi del sig. LO Di OL ed attuali comproprietari degli immobili di cui alle particelle 335, 334, 306, 265, 242 e 160 foglio 91 del Catasto terreni del Comune di Norcia, di aver avanzato in data 11 novembre 2024 istanza per il rilascio di copia della seguente documentazione:
- D.C.C. n. 82/1975 e n. 31/1978 con cui si approvava uno studio di zona delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 87 l.r. n. 53 del 1974, in base al quale sono state rilasciate singole concessioni ad edificare, previa stipula di atto d’obbligo per la diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- D.G.C. n. 585/1993;
- D.C.C. n. 32 del 13 aprile 1994 e relativo atto n. 85 del 25 giugno 1995, con cui è stato approvato il piano di lottizzazione di iniziativa comunale;
- D.G.C. n. 283 del 30 luglio 1998 con cui è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dallo studio tecnico associato SAU di Cascia, per la realizzazione di dette opere;
- D.G.C. n. 153 del 17 maggio 2000 ed ordinanza del responsabile del Settore tecnico n. 4 del 5 giugno 2000;
- tutti gli atti del procedimento relativi all’occupazione d’urgenza dei predetti immobili di cui alle particelle sopra elencate adottati dal Comune di Norcia e relativi allegati;
- tutti gli atti relativa alla procedura di esproprio delle stesse adottati dal Comune di Norcia;
- copia della planimetria dei lotti e dell’urbanizzazione relativa a detti immobili;
- certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate in relazione ai predetti immobili;
- certificazione attestante l’attuale destinazione urbanistico-edilizia degli immobili e dei terreni di proprietà degli istanti;
- tariffario con il quale sono stati contabilizzati i lavori eseguiti sui predetti immobili dal Comune di Norcia e relativa contabilità rilasciata dall’impresa incaricata;
- importo della parcella del progettista e del DL;
- capitoli di spesa indicati dal Comune per le suddette opere;
- verbale di collaudo delle opere realizzate dal Comune di Norcia.
L’istanza è stata motivata dalla « necessità di difendere i diritti e gli interessi » dei ricorrenti « in ogni opportuna sede giudiziaria essendo detti documenti strettamente collegati al loro diritto di difesa ».
Riferiscono in merito i ricorrenti che, a quanto risulta, parte dei terreni di proprietà degli stessi sono stati oggetto di un Piano di lottizzazione di iniziativa comunale con attuazione in danno in ipotesi di inadempienza, e che i ricorrenti hanno sempre provveduto al pagamento delle somme richieste dal Comune per la realizzazione di dette opere di urbanizzazione che, ad oggi, non risultano ancora completate dall’Amministrazione resistente. La perdurante inerzia comunale avrebbe implicato dei danni sig.ri Di OL, compreso il minor valore commerciale degli immobili di cui sono proprietari. Non sarebbe stata neppure completata la procedura di esproprio di terreni/aree di proprietà dei ricorrenti destinate, a quanto risulta, alla realizzazione di opere pubbliche in base alla lottizzazione di cui sono stati oggetto i terreni degli istanti, né sarebbero state corrisposte le relative indennità ai ricorrenti.
Lamentano i ricorrenti che il Comune di Norcia non abbia provveduto, nel termine di 30 giorni dall’istanza avanzata, al rilascio della predetta documentazione.
2. I ricorrenti, ribadita la propria “situazione giuridicamente rilevante" all’accesso ai documenti amministrativi richiesti, hanno articolato doglianze in diritto per:
i. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 22 e ss. l. n. 241 del 1990, degli artt. 24 e 97 Cost., violazione del diritto di difesa, del principio del buon andamento e di trasparenza, carenza assoluta di motivazione, riaffermando la sussistenza dell’interesse all’accesso e sottolineando l’inesistenza di ragioni di riservatezza;
ii. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013 e dei principi in materia di accesso civico, evidenziando che l’Amministrazione sarebbe stata comunque onerata di valutare l’ammissibilità della domanda alla luce tanto della disciplina sull’accesso documentale che di quella inerente l’accesso civico.
3. Si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Norcia, eccependo preliminarmente la cessazione della materia del contendere considerato che l’Amministrazione con nota n. prot. 1929 del 29 gennaio 2025 ha accolto l’istanza d’accesso ed inoltrato la documentazione chiesta dai ricorrenti, dichiarando non reperibile la parte della documentazione che non era presente negli archivi comunali. Con successiva memoria la difesa comunale ha depositato documentazione, dichiaratamente tardiva, avanzando istanza di ammissione ex art. 54, comma 1, cod. proc. amm. ed argomentato in merito alla situazione di difficoltà in cui versano gli uffici comunali a seguito del sisma 2016. La difesa comunale ha evidenziato che la sede dell’Ente locale è ad oggi inaccessibile e gli uffici comunali sono stati dislocati in sedi di fortuna, spesso nei container; in particolare, gli archivi comunali, quindi la documentazione in essi contenuta, sono stati trasferiti in parte nel Comune di Spoleto, mentre in parte sono rimasti a Norcia, nella sede di via Solferino, dichiarata inaccessibile con provvedimento dell’autorità amministrativa (come documentato dall’ordinanza del Comune di Norcia n. 681 del 12 giugno 2017 e dai relativi allegati versati in atti).
La difesa comunale ha, poi, eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non è stato a suo tempo gravato dai ricorrenti il diniego opposto all’analoga istanza del 2 dicembre 2021, riscontrata dall’Amministrazione in data 4 gennaio 2022 evidenziando che « la situazione di inagibilità degli archivi comunali non consente una rapida evasione delle richieste, posto quanto sopra, appena possibile l’accesso si trasmetteranno gli atti tecnici oggetto di istanza. Per quanto attiene invece alle deliberazioni si trasmette la presente al competente Settore per quanto di possibile evasione ». In subordine, la parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso avendo asseritamente i ricorrenti in data 16 gennaio 2025, prima del deposito, manifestato l’intenzione di rinunciare allo stesso. In ulteriore in subordine, l’Amministrazione ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, non potendosi dichiarare la soccombenza virtuale in ragione della situazione esposta.
4. Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista della trattazione.
4.1. La ricorrente ha evidenziato come negli atti comunali non sia mai posta in dubbio la sussistenza del diritto dei ricorrenti all’accesso. Contestando espressamente la nota comunale del 9 gennaio 2025 in merito alle giustificazioni addotte dall’Amministrazione circa le difficoltà di riscontro all’istanza, la difesa attorea ha chiesto che, al fine di rinvenire con sollecitudine la documentazione richiesta, « ove il Tribunale adito lo ritenga opportuno, di nominare fin d’ora un Commissario ad acta cui affidare l’incarico di reperire la documentazione richiesta dai ricorrenti, anche attraverso una ricerca rivolta ai soggetti privati e ai tecnici incaricati dell’intervento in possesso degli atti inerenti all’attività urbanistico edilizia di cui all’istanza di accesso avanzata ».
4.2. Il Comune, con le repliche, ha ribadito che correttamente, con la nota del 29 gennaio 2025, il responsabile del settore ricostruzione privata del Comune di Norcia ha dichiarato irreperibili i seguenti documenti non ostesi, ossia: l’ordinanza del responsabile del Settore Tecnico n. 4/2000; gli atti relativi all’occupazione d’urgenza; gli atti relativi alla procedura d’esproprio. Pertanto, ha insistito sulle eccezioni e difese già spiegate ed eccepito l’inammissibilità dell’istanza di nomina di commissario ad acta da parte dei ricorrenti.
4.3. La parte ricorrente ha replicato, eccependo la tardività dei depositi documentali di controparte ed evidenziando come all’istanza del 2 dicembre 2021 non sia mai stato opposto un diniego e che l’istanza del 2024 si fonda su una diversa prospettazione dell’interesse.
5. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025 il Collegio ha rilevato la tardività del deposito della memoria di replica di parte ricorrente nonché le possibili conseguenze in termini di improcedibilità ed inammissibilità derivanti dalla mancata impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento comunale del 25 gennaio 2025, con cui è stato concesso un accesso parziale ai documenti richiesti. Il difensore si parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione al fine di poter replicare in merito alle questioni rilevate d’ufficio dal Collegio; la trattazione è stata, pertanto, rinviata alla camera di consiglio del 17 maggio 2025.
6. Le parti non hanno depositato ulteriori atti.
7. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In data 18 febbraio 2025 il Comune di Norcia ha tempestivamente depositato agli atti di causa il provvedimento del 29 gennaio 2025 con cui è stato fornito riscontro all’istanza di accesso proposta dai ricorrenti in data 11 novembre 2024, fornendo copia di ampia parte della documentazione richiesta ed evidenziando che « dopo aver effettuato numerosi accessi presso l’archivio, non è stato possibile reperire parte dei documenti elencati nella Vs. nota, precisando che la situazione in cui versa tale archivio risulta al quanto critica, a causa degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi, così come anche riportato nella precedente ns. comunicazione prot. com/le n° 933 del 15/01/2025 ».
8.1. Il provvedimento citato deve essere qualificato come accoglimento parziale dell’istanza di accesso e dalla sua adozione discende, in primo luogo, la parziale cessazione della materia del contendere, essendo stata almeno in parte soddisfatta la pretesa attorea.
8.2. Al contempo, nel provvedimento del 29 gennaio 2025 il Comune ha sottolineato l’impossibilità di soddisfare l’istanza degli istanti per la residua documentazione, evidenziandone le ragioni, con riferimento alla documentata condizione di inagibilità di alcuni stabili dell’Ente a seguito degli eventi sismici dell’estate 2016. Irreperibilità dei documenti successivamente confermata dal Responsabile del settore con nota del 30 aprile 2025.
Dalla mancata impugnativa con motivi aggiunti del provvedimento sopravvenuto discende – come rilevato d’ufficio in sede di discussione – da un lato, l’improcedibilità della domanda introdotta con il ricorso nella parte in cui è riferita alla documentazione non ostesa nelle more, dall’altro, l’inammissibilità di ogni contestazione attorea alle ragioni dell’indisponibilità dei documenti, svolta solo in sede di memorie difensive.
8.3. Giova comunque rammentare che, per orientamento giurisprudenziale prevalente, se determinati documenti, legittimamente richiesti dal privato, non risultino esistenti negli archivi dell’Amministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, quest’ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l’inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2022, n. 2485, Tar Lombardia, Milano, sez. II, 31 maggio 2019, n. 1255; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI , 03/05/2021, n. 2915). L’Amministrazione è, pertanto, tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione e a dare conto al privato delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell’adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi.
L’Amministrazione comunale risulta aver tenuto un comportamento conforme a tali principi, non essendosi limitata ad affermare la mera irreperibilità, ma avendo documentato l’inagibilità di talune sedi amministrative ed avendo dato conto dell’attività di ricerca svolta.
9. Per quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo in rito, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e, per la restante parte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
10. Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio, atteso che il ritardo nel riscontro all’istanza di accesso è ampiamente giustificato dalle contingenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e, per la restante parte, lo dichiara improcedibile, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO