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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 392/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO Di MA
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LE GA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 07/04/2025) posta in decisione con provvedimento del 11/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 12/02/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Lentini il 20/03/1999 (Atto n. 4, parte II, serie A, anno 1999);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 22/08/2000), oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e (il 04/04/2008); Per_2
- con sentenza n. 1151/2024 del 13/05/2024, resa nel giudizio n. 138/2024 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , nel comune di Lentini (SR) in data 20 Controparte_1 Parte_1 marzo 1999 per atto numero 4, parte II, serie A, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la casa familiare di proprietà della madre, dove la minore avrà la residenza abituale.
- Ciascun genitore adotterà le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui sarà con uno di essi. Per_2
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: compatibilmente alle esigenze della minore, quali evidenziate nel piano genitoriale, il sig. potrà vedere e/o portare con sé la figlia il martedì Pt_1 Per_2
e il venerdì e ogni fine settimana o il sabato dalle 17 alle 24 circa o la domenica dalle
10 alle 23 circa, compatibilmente alle esigenze di studio, salute e personali della figlia, previo accordo tra i coniugi.
- Sarà facoltà della minore vedere o uscire con il padre in qualunque momento essa lo desideri, previa comunicazione alla madre anche con messaggio elettronico o email.
- Il padre potrà tenere la figlia minore , ad anni alterni per le festività di Per_2
Natale e quella di Capodanno in modo da trascorrere le vigilie o il giorno festivo seguente. Stesso criterio per le festività di Pasqua alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e per due turni di quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare previamente, durante i mesi di luglio e di agosto, sempre rispettando le esigenze della minore.
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Parte_1
2 10 del mese, euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento per la figlia minore , stante che la figlia , ormai Per_2 Per_1 maggiorenne ha un proprio nucleo familiare autonomo.
- Autorizzare la sig.ra a percepire l'assegno unico familiare. CP_1
- Le parti vivranno ciascuno con i propri proventi senza avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, dichiarando di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
- Porre le spese straordinarie, quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, spese mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, previamente concordate, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 20% a carico del sig. , stante le di lui attuali condizioni, e del 80% a carico della Parte_1 sig.ra come evidenziato nell'allegato piano genitoriale. Controparte_1
- Darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
- Autorizzare i coniugi a rinunciare reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentire l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto”.
Con provvedimento del 11/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal
3 collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 392/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Lentini il giorno 20/03/1999 (Atto CP_1 Parte_1
n. 4, parte II, serie A, anno 1999); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO Di MA
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LE GA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 07/04/2025) posta in decisione con provvedimento del 11/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 12/02/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Lentini il 20/03/1999 (Atto n. 4, parte II, serie A, anno 1999);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 22/08/2000), oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e (il 04/04/2008); Per_2
- con sentenza n. 1151/2024 del 13/05/2024, resa nel giudizio n. 138/2024 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , nel comune di Lentini (SR) in data 20 Controparte_1 Parte_1 marzo 1999 per atto numero 4, parte II, serie A, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la casa familiare di proprietà della madre, dove la minore avrà la residenza abituale.
- Ciascun genitore adotterà le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui sarà con uno di essi. Per_2
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: compatibilmente alle esigenze della minore, quali evidenziate nel piano genitoriale, il sig. potrà vedere e/o portare con sé la figlia il martedì Pt_1 Per_2
e il venerdì e ogni fine settimana o il sabato dalle 17 alle 24 circa o la domenica dalle
10 alle 23 circa, compatibilmente alle esigenze di studio, salute e personali della figlia, previo accordo tra i coniugi.
- Sarà facoltà della minore vedere o uscire con il padre in qualunque momento essa lo desideri, previa comunicazione alla madre anche con messaggio elettronico o email.
- Il padre potrà tenere la figlia minore , ad anni alterni per le festività di Per_2
Natale e quella di Capodanno in modo da trascorrere le vigilie o il giorno festivo seguente. Stesso criterio per le festività di Pasqua alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e per due turni di quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare previamente, durante i mesi di luglio e di agosto, sempre rispettando le esigenze della minore.
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Parte_1
2 10 del mese, euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di mantenimento per la figlia minore , stante che la figlia , ormai Per_2 Per_1 maggiorenne ha un proprio nucleo familiare autonomo.
- Autorizzare la sig.ra a percepire l'assegno unico familiare. CP_1
- Le parti vivranno ciascuno con i propri proventi senza avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, dichiarando di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
- Porre le spese straordinarie, quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, spese mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, previamente concordate, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 20% a carico del sig. , stante le di lui attuali condizioni, e del 80% a carico della Parte_1 sig.ra come evidenziato nell'allegato piano genitoriale. Controparte_1
- Darsi atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
- Autorizzare i coniugi a rinunciare reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentire l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto”.
Con provvedimento del 11/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal
3 collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 392/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Lentini il giorno 20/03/1999 (Atto CP_1 Parte_1
n. 4, parte II, serie A, anno 1999); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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