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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2085 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri, presso il cui studio, sito in Roma,
Viale Carso 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- opponente
CONTRO
(C.F. P.IVA ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Raquel Justine Grifoni presso il cui studio, sito in Terni, via Manara, n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
- opposto
OGGETTO: contratto di sub-appalto;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 22.06.2023, in qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, richiedeva a questo Tribunale l'emissione, nei confronti della
[...] di un decreto ingiuntivo per la somma di € 44.864,77 (in forza delle fatture n. 48 del Parte_1
10 febbraio 2023, n. 79 del 28 febbraio 2023 e n. 42 del 31 gennaio 2023), oltre interessi calcolati in conformità con il D. Lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo esborsi ed onorari.
1.1. Con decreto n. 655/2023, depositato (nel giudizio avente n. R.G. 1415/2023) in data 04.08.2023 (poi notificato in data 09.08.2023), il Tribunale ingiungeva alla di pagare la somma di Parte_1
€ 44.864,77 in favore di gli interessi come da domanda, oltre alle spese della Controparte_1 procedura di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per onorari, € 286,00 per spese oltre il 15% per spese generali, iva e cpa.
1.2. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 10.10.2023, la itava in Parte_1 giudizio l'impresa di dinanzi a questo Tribunale per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “- in via principale: accertate tutte le circostanze di cui all'espositiva, dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1448 c.c, il contratto avente ad oggetto le lavorazioni per addivenire alla demolizione del cavalcavia di collegamento Gabelletta - Maratta SS 675, raccordo Terni
- Orte Km 9 + 200 e per l'effetto quantifichi, se del caso anche a mezzo CTU, il valore delle lavorazioni eseguite dalla Società opposta nell'importo complessivo già corrisposto, o in quella maggior o minor somma che verrà quantificata in corso di giudizio, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. - in via subordinata: accertate tutte le circostanze di cui all'espositiva, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, limitare l'eventuale condanna della
Società opponente alla quantificazione dei lavori, eventualmente anche a mezzo C.T.U., dei quali
l'opposta fornirà prova della corretta esecuzione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
1.3. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di aver partecipato ad una procedura ad evidenza pubblica indetta dal di Terni e di essersi aggiudicata l'appalto per l'esecuzione di una CP_2 serie di lavorazioni aventi ad oggetto il tratto stradale Gabelletta - Maratta SS 675, raccordo Terni - Orte
Km 9 + 200, tra cui la demolizione del cavalcavia di collegamento Gabelletta - Maratta SS 675, raccordo
Terni - Orte Km 9 + 200; - che, tuttavia, trovatasi, nel corso dell'esecuzione dell'opera, in temporanea carenza di personale, non era stata in grado di rispettare il cronoprogramma fissato dal Direttore dei
Lavori; - che, pertanto, per evitare il grave danno che le sarebbe conseguito dall'inadempimento nei confronti del con conseguente segnalazione ANAC, si era rivolta, con autorizzazione della CP_2 stazione appaltante, all'impresa odierna opposta quale sub-appaltatrice, la quale, ben conscia di tale situazione di grave necessità, si era resa disponibile ad eseguire i lavori oggetto di contratto, pretendendo però la pattuizione di un corrispettivo esorbitante, anche rispetto ai prezziari regionali sui lavori pubblici allora in vigore, redatti ai sensi dell'art. 23, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), pari ad € 70.000,00 oltre IVA;
- che, in particolare, tali documenti, unitamente al SAL redatto dall'amministrazione, quantificavano i lavori effettuati dall'opposta in importo pari ad € 18.078,21 che, decurtati dello sconto proposto all'amministrazione, determinavano la somma totale dovuta in €
12.916,70 ovvero 2/3 in meno rispetto al prezzo preteso dalla controparte per la realizzazione delle opere oggetto di contratto;
- che l'esorbitanza della somma pretesa in pagamento era evincibile anche dal tempo impiegato dall'opposto per eseguire le lavorazioni, pari, salvo alcune opere collaterali, ad una sola notte di lavoro;
- che, pertanto, vi erano tutti i presupposti per dichiarare la rescissione del contratto di sub-appalto per lesione ex art. 1448 c.c., senza che nessun valore probatorio in senso contrario potesse essere attribuito al benestare alla fatturazione, alla cui emissione si era trovata costretta ad acconsentire poiché, in caso contrario, la società opposta non avrebbe eseguito le opere oggetto di contratto;
- gli acconti già pacificamente percepiti dall'opposto erano, quindi, già pari al corretto prezzo di mercato che lo stesso, nonostante la risoluzione contrattuale, aveva diritto a trattenere per la realizzazione di una parte delle opere oggetto di contratto.
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Sotto ulteriore versante, la società opponente eccepiva che: - l'opposto aveva omesso di dimostrare di aver correttamente e integralmente adempiuto la propria prestazione;
- anzi quest'ultimo aveva anche ammesso di non aver potuto completare le opere per circostanza allo stesso non imputabili, non ulteriormente precisate.
1.4. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 07.12.2023 - in vista della prima udienza del 27.02.2024 - si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE: – concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 640 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE: – respingere l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, – confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, – condannare la al pagamento della somma di euro 44.864,77 oltre Parte_1 interessi ex D.lgs 231/02 dalle scadenze al saldo, spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro
1.370,00 per onorari, in euro 286,00 per esborsi oltre spese generali, iva, cpa e interessi ex D.lgs 231/02 dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
1.5. A tal fine esponeva: - di aver inviato alla l'offerta del 19.05.2022 per servizi e lavori Parte_1 da eseguire sul cavalcavia di collegamento Gabelletta- Maratta SS 675, raccordo Terni- Orte Km 9 +
200 per un valore di € 70.000,00 + IVA;
- che tale offerta, accettata dalla committente in data 26.05.2022, formava parte integrante del successivo contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data
15.06.2022; - che il 01.06.2022, aveva formulato all'opponente un'ulteriore offerta per il nolo a caldo dei mezzi, accettata dalla sua committente in data 11.07.2022; - che, in data 27.09.2022, l'opponente le aveva inoltrato una e-mail inviatale dall'Ingegnere dell'ANAS con cui era stato autorizzato il Per_1 sopralluogo necessario per l'esecuzione dei lavori;
- che, in data 09.10.2022, aveva eseguito circa il 70%-
80% dei lavori assegnati e, su richiesta della stessa aveva effettuato ulteriori lavori Parte_1 extra contratto sul sito in oggetto, ragion per cui, avendo sostenuto una serie di ingenti spese, aveva avanzato una richiesta di pagamento parziale nei confronti dell'opponente; - che, il successivo
10.10.2022, la le aveva corrisposto l'importo di € 14.000,00 a titolo di acconto;
- che il Parte_1
26.10.2022, il Comune di Terni aveva inviato una missiva alla società appaltatrice e all'odierna parte opponente al fine di constatare la necessità di eseguire alcune disposizioni in materia di sicurezza la cui esecuzione, non avendo trovato in loco durante il sopralluogo l'impresa appaltatrice, era stata a lei stessa richiesta, quale sub-appaltatrice stante l'estrema urgenza dell'intervento; - di essersi adoperata immediatamente eseguendo, lo stesso giorno, quanto preteso dal Comune di Terni, su richiesta della società opponente, effettuando quindi lavori extra contratto e sostenendone altresì le spese, senza però ricevere più, da quel giorno, alcuna ulteriore comunicazione da parte della committente in merito alla prosecuzione ed ultimazione dei lavori;
- che, a seguito di sollecito trasmesso in data 04.11.2022, la
[...] le aveva corrisposto, in data 18.01.2023, un altro acconto di € 20.000,00; - i lavori Parte_1 venivano ultimati il 01.02.2023 (per cause non a lei imputabili), a regola d'arte, tanto che l'opponente le aveva trasmesso i benestare all'emissione delle fatture poste a fondamento del decreto opposto e aveva financo riconosciuto il proprio debito con p.e.c. del 13.03.2023.
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In diritto, parte opposta contestava la sussistenza dei presupposti per procedere alla rescissione del contratto, dato che: - la società opponente si era liberamente determinata, dapprima, a partecipare alla gara d'appalto comunale e, poi, a sottoscrivere con lei il contratto di sub-appalto per cui è causa;
- le sue due offerte, una del 19.05.2022 e l'altra del 01.06.2022, specificavano dettagliatamente i singoli lavori da eseguire, le tariffe dei mezzi, del materiale, dello smaltimento e degli operai che sarebbero stati impiegati per la realizzazione dei lavori commissionati;
- inoltre, le offerte prevedevano un periodo di sessanta giorni di validità, consentendo all'opponente sia di rivolgersi ad altra impresa, qualora il prezzo formulato fosse risultato “eccessivo e sproporzionato”, sia di effettuare delle valutazioni in ordine al costo delle opere che sarebbero state realizzate rispetto ai c.d. prezziari regionali sui lavori pubblici;
- addirittura, pur consapevole dei prezziari da lei applicati, la e aveva commissionato Parte_1 lo svolgimento di ulteriori lavori extra contratto sul sito in oggetto nonché l'intervento di messa in sicurezza richiesto dal di Terni e mai nessuna contestazione in merito agli importi le era stata CP_2 mossa;
- che i lavori erano durati due notti (e non una), peraltro per cause a lei non imputabili, ed erano stati comunque caratterizzati da elevata complessità.
In merito al completamento dei lavori a regola d'arte, la società opposta precisava che le prove documentali prodotte, nonché l'escussione degli operai intervenuti in cantiere, del personale dipendente del e dell'Anas le avrebbero certamente consentito di dimostrare la compiuta Parte_2 esecuzione delle opere a regola d'arte.
1.6. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'interrogatorio formale di parte opposta e l'escussione dei testi individuati dalle parti.
1.7. A seguito di numerosi rinvii d'udienza disposti su richiesta delle parti in ragione delle trattative intercorse tra le stesse a seguito della proposta conciliativa formulata dalla scrivente giudice, la causa veniva discussa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 23.09.2025, con termine di sette giorni prima per note conclusive (poi depositate dalla sola parte opposta).
1.8. In data 23.09.2025, le parti depositavano altresì una memoria congiunta, a precisazione di quanto dedotto in sede di udienza di discussione, al fine di chiarire il credito residuo, in quanto “nelle more del presente procedimento, il per i lavori di cui si discute, ha bonificato alla Parte_2 [...]
, in data 21.06.2024, l'importo di euro 36.000,00 e la in data 13.11.2024, l'importo CP_1 Parte_1 di euro 4.000,00”.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
2.1. Parte opposta ha integralmente adempiuto all'onere - sulla stessa gravante a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dalla società opponente - di aver adempiuto integralmente e a regola d'arte alla prestazione commissionatale con contratto di sub-appalto del 15.06.2022 (all. 3 alla comparsa), nonché di aver eseguito, come da accordi, gli ulteriori lavori di messa in sicurezza del cantiere pretesi dalla committente nelle date del 25 e 26.10.2022 (all. 6 alla comparsa).
2.2. Con riguardo ad entrambe le categorie di opere, infatti, assume efficacia dirimente, non smentita da nessuna risultanza probatoria di segno opposto, il “benestare” alla fatturazione trasmesso dalla società opponente alla sub-appaltatrice opposta in data 10.02.2023 in relazione al “saldo per la demolizione del
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cavalcavia” oggetto del contratto del 15.06.2022, pari ad € 36.000,00, nonché quello - di identico tenore
- datato 03.03.2023, relativo ai “lavori extra-contratto”, pari ad € 8.498,77 (v. all. 8).
2.3. Entrambi i documenti citati premettono, infatti, all'indicazione degli importi dei quali consentono la fatturazione, la seguente dicitura, univocamente deponente nel senso dell'accettazione, a seguito di opportuna verifica, delle opere realizzate da “con la presente, a seguito delle Controparte_1 verifiche tecnico amministrative inerenti le attività da Voi svolte per ns. conto cantiere vari di Roma - vi autorizziamo ad emettere fattura per l'importo totale di …”.
2.4. Ad ulteriore riprova dell'accettazione senza alcuna riserva delle opere commissionate all'impresa opposta da parte dell'odierna opponente, rileva la p.e.c. trasmessale da quest'ultima in data 13.03.2023
(a seguito del sollecito di pagamento ricevuto in data 24.11.2022 e della ricezione dei predetti “benestare alla fatturazione”), ove, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, non vi è soltanto un riepilogo delle modalità di pagamento concordate tra le parti, in relazione alle fatture per cui è causa, ma anche un chiaro “impegn[o] ad onorare gli accordi sottoscritti, effettuando il ritiro delle ricevute bancarie come sopra descritto”, promessa di adempimento accompagnata da scadenze rateali fissate, da ultimo, nel giorno del 30.06.2023 e, quindi, pacificamente disattese da parte opponente (v. all. 11 alla comparsa).
3. Parimenti infondata è la domanda di rescissione del contratto di sub-appalto per lesione ex art. 1448
c.c. articolata da parte opponente.
3.1. L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioè
l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incide sulla libera determinazione a contrarre e funzioni, cioè, come motivo dell'accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole. Fra i tre elementi predetti non intercede alcun rapporto di subordinazione o alcun ordine di priorità e precedenza, per cui, riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno dei tre elementi diviene superflua ogni indagine circa la sussistenza degli altri due relazione di recessione deve essere senz'altro respinta (v., da ultimo, Cass. 21130/2024).
3.2. Per stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione occorre, da un lato, far riferimento al valore che il bene o la prestazione oggetto della pattuizione presumibilmente avrebbe avuto in una comune contrattazione al tempo della stipulazione e, dall'altro lato, tener presente che anche una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità possono integrare lo stato di bisogno, purché siano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre;
non è richiesta, infatti, la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall'istruzione della causa, emerga una situazione tale da consentire di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. (v. Cass. 36993/2022; Cass. 5133/2007).
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3.3. D'altro canto, l'entità della sproporzione può costituire essa stessa una delle circostanze almeno indirettamente indicative dello stato di bisogno, per la considerazione che la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è direttamente proporzionale alla intensità del bisogno, sicché l'accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni è preliminare all'accertamento sia dello stato di bisogno sia dell'approfittamento di tale stato, come si ricava da un lato dalla lettura dell'art. 1448, co. 2, c.c. e dall'altro dalla considerazione che è proprio dalla constatata sproporzione che il giudice può trarre elementi presuntivi in ordine al “consapevole” approfittamento a fine di lucro (v. Cass. n. 1553/1989, recentemente richiamata da Cass. 8239/2025).
3.4. La lesione ultra dimidium, quale sproporzione qualificata richiesta dalla disposizione in esame, deve essere valutata, quindi, preliminarmente rispetto agli altri due elementi della fattispecie, anche in ragione del valore indiziario che questa può avere rispetto alla coesistenza di questi ultimi.
All'accertamento della lesione deve procedersi, però, avuto riguardo alla valutazione economica delle prestazioni compiuta in relazione al momento della conclusione del contratto (Cass. n. 1611/1965), mediante un calcolo che tenga conto dei prezzi correnti o mediamente ottenibili in una normale contrattazione (Cass. n. 1227/1979), nonché delle prestazioni accessorie e delle modalità di esecuzione del contratto (Cass. n. 753/1963), il tutto senza tralasciare il valore intrinseco del bene ovvero della prestazione (Cass. n. 1741/1952).
3.5. L'approfittamento dello stato di bisogno consiste, invece, nella consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dallo stato di bisogno altrui, di cui ha parimenti conoscenza, non essendo a tal fine sufficiente uno squilibrio solo ipotizzato da parte del contraente in posizione di vantaggio (Cass. n. 1651/2015; Cass. n. 19625/2003; Cass. n. 8519/2003); pertanto è sufficiente la mera consapevolezza di trarre vantaggi indebiti speculando sulla situazione di bisogno del contraente leso (Cass. n. 697/1970), a nulla rilevando che il contraente avvantaggiato si sia limitato ad aderire alla pressante offerta della controparte bisognosa (Cass. n. 1227/1979).
3.6. In quest'ottica, sebbene anche una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità siano condizioni idonee ad integrare lo stato di bisogno, si profila comunque necessario che esse si pongano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre, nel senso che debba emergere, dall'istruzione della causa, quantomeno una situazione tale da consentire di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre (v., Cass. 21130/2024, Cass. 6311/2024; Cass. 15338/2018, nonché Cass. 5133/2007).
4. Ebbene, la domanda articolata dall'opponente è, in primo luogo, carente, in punto di deduzione, in ordine ai parametri dei quali occorre tenere conto per accertare la lesione ultra dimidium.
4.1. La società opponente pretende, infatti, di dimostrare l'abnormità del prezzo concordato indicando come termine di paragone l'importo che la stessa avrebbe percepito in via diretta dalla stazione appaltante se avesse eseguito direttamente l'opera (depositando il prezziario regionale sui lavori pubblici per l'anno 2022, dal quale si evincerebbe una quantificazione dei lavori effettuati nell'importo di €
18.078,21 che, decurtati dello sconto proposto all'amministrazione, determinerebbero la somma totale dovuta di euro 12.916,70 ovvero 2/3 in meno rispetto al prezzo preteso dall'opposta per la realizzazione
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delle opere oggetto di contratto, v. all. 10 alla citazione), nonché sottolineando il breve tempo richiesto dalle lavorazioni commissionate.
La citazione difetta, quindi, di qualsivoglia indicazione in merito alla congruità del prezzo pattuito con l'opponente in base ai valori di mercato dell'epoca, i quali, evidentemente, non possono coincidere con quelli applicati, in forza dell'art. 23, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, dalla Stazione appaltante, soggetta ai principi dell'agire amministrativo codificati dall'art. 1 della L. 241/90, tra cui il principio di economicità, tanto che la stessa disposizione di legge richiamata dall'opponente impone l'utilizzo di tali prezziari anche al fine di rispettare il limite di spesa previsto per la realizzazione dell'opera e il relativo cronoprogramma.
La Stazione appaltante comunale, quale amministrazione aggiudicatrice, è, invero, sottoposta a rigidi controlli di natura contabile, nonché - contrariamente agli operatori privati - non soggetta al cd. rischio di impresa, in quanto svolgente attività priva di carattere industriale o commerciale, oltre che finanziata esclusivamente con fondi pubblici.
4.2. Inoltre, il mero raffronto con le singole voci previste in detto prezziario è fuorviante, poiché non tiene conto delle particolari modalità di esecuzione concordate per l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di sub-appalto per cui è causa.
La prestazione commissionata all'impresa opposta era, infatti, caratterizzata da particolare difficoltà, tanto che nella stessa offerta (peraltro particolarmente dettagliata e già scontata), trasmessa all'opponente in data 19.05.2022, era stato precisato che “tale lavorazione verrà effettuata in un'unica notte quindi per la valutazione finale si è tenuto conto di tutte le difficoltà che potrebbero sorgere e le maggiorazioni per i lavori notturni” (v. all. 2).
La peculiarità dell'opera dedotta in contratto è stata confermata, oltre che, con dichiarazioni incontestate ex art. 2734 c.c., da in sede di interrogatorio formale, anche dal teste Controparte_1 Tes_1
, operaio di quest'ultimo, il quale ha dettagliatamente descritto la difficoltà delle lavorazioni
[...] eseguite, i mezzi impiegati per farvi fronte e le tempistiche ristrette loro accordate.
4.3. Alla luce di simili circostanze fattuali, il richiamo al prezziario regionale sui lavori pubblici risulta, quindi, vieppiù ultroneo al fine di valutare il reale valore di mercato della prestazione resa dalla sub- appaltatrice, le cui tempistiche di esecuzione ne rappresentano, semmai, un valore aggiunto e non, invece, un indice di approfittamento da parte del sub-appaltatore.
4.4. Proprio il valore di mercato della prestazione, avuto riguardo al tempo della contrattazione, è, invece, un dato del tutto obliterato nella difesa articolata dall'opponente, la quale non ha nemmeno dedotto di aver tentato invano di reperire sul mercato una prestazione a prezzi più vantaggiosi ovvero di aver, successivamente, compiuto ulteriori approfondimenti volti ad accertare quale fosse, al tempo della stipula, il prezzo congruo per la specifica lavorazione richiesta, tenuto conto della sua esecuzione a regola d'arte, dell'alto valore tecnologico dei mezzi impiegati, del luogo di esecuzione (strada pubblica, richiedente specifici accorgimenti in termini di sicurezza, v. testi e , nonché delle Tes_2 Tes_1 tempistiche particolarmente ristrette contrattualmente pattuite.
5. Nemmeno risulta provato il requisito della consapevolezza dello “stato di bisogno” in cui versava l'opponente da parte dell'impresa opposta, la quale, non soltanto ha dimostrato di aver reso, in tempi
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brevissimi, l'esatta prestazione richiesta nei tempi e al prezzo concordato tra le parti, ma ha anche concesso all'opponente il rilevante termine di giorni sessanta per accettare l'offerta formulata (v. p. 2 degli all.ti 2 e 4 alla comparsa), così da consentirle di valutarne la congruità e rivolgersi, se del caso, ad altri operatori sul mercato.
5.1. Preme, peraltro, sottolineare che in sede di interrogatorio formale, non Controparte_1 ha affatto ammesso di essere stato posto a conoscenza dell'estrema urgenza di eseguire le lavorazioni da parte della ditta appaltatrice ma, anzi, con dichiarazioni che formano piena prova nei confronti di quest'ultima poiché non contestate ex art. 2734 c.c., alla domanda “è vero che la e Parte_1
l' contrattarono il prezzo di realizzazione delle opere necessarie alla demolizione del Parte_3 cavalcavia di collegamento Gabelletta - Maratta SS 675, raccordo Terni - Orte Km 9 + 200” ha risposto
“sì è vero, abbiamo concordato assieme il prezzo dei lavori nel mio ufficio, ove erano presenti l'ing.
, il titolare dell'impresa opponente e la sua segretaria;
preciso, peraltro che il testo del contratto CP_3 da noi firmato non è stato da noi predisposto, ma ci è stato portato già compilato”.
5.2. Risulta, quindi, incontestato, che la società opponente abbia financo ottenuto uno sconto dall'impresa opposta e, a riprova della piena adesione all'importo da ultimo concordato, si sia anche curata di predisporre una proposta contrattuale da sottoporre alla sub-appaltatrice (v. all. 3 alla comparsa).
5.3. Rispetto alla prova testimoniale, il relativo capitolo di prova formulato dall'opponente nella propria seconda memoria istruttoria, sub. i, (“l'impresa eniva messa a conoscenze della difficoltà della CP_1
e la stessa si è resa ben disponibile ad eseguire la demolizione del cavalcavia di Parte_1 collegamento Gabelletta - Maratta SS 675, raccordo Terni - Orte Km 9 + 200, ma ha preteso la pattuizione di un corrispettivo esorbitante: l'importo di €. 70.000,00 oltre iva”) è stato, invece, ritenuto insuscettibile di ammissione poiché intriso di circostanze valutative non demandabili a un teste.
5.4. Del resto, anche ammesso che l'impresa del osse consapevole delle pressanti ragioni di CP_1 urgenza sottese alla ricerca della prestazione da parte della società opponente, deve comunque ritenersi, alla luce dell'istruttoria svolta, che il prezzo pattuito tra le parti trovasse causa non già nell'intento soggettivo della sub-appaltatrice opposta di profittare della situazione di bisogno in cui si trovava la
[...] quanto, piuttosto, nelle peculiari caratteristiche della lavorazione commissionatale. Parte_1
6. L'opposizione merita integrale rigetto, non avendo l'opponente adempiuto all'onere di provare la sussistenza congiunta dei tre presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione di rescissione dall'art. 1448 c.c.
7. In corso di causa, la pretesa creditoria dell'impresa opposta è stata pacificamente soddisfatta nel limite dell'importo di € 40.000,00, di cui € 36.000,00 bonificati dal in data 21.06.2024 ed € Parte_2
4.000,00 corrisposti direttamente dall'opponente in data 13.11.2024 (v. nota congiunta depositata dalle parti in data 23.09.2025).
7.1. Ne deriva che, a fronte di un importo ingiunto pari ad € 44.864,77, oltre interessi calcolati, in conformità al D.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza della fattura al saldo e oltre a spese del giudizio monitorio, residua ancora dovuto in favore della parte opposta un importo pari ad € 4.864,77, oltre interessi e spese calcolati come di seguito.
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7.2. Deve, infatti, precisarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere, anche parziale, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che, pertanto, deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (cfr., Cass. SS.UU. 7448/1993, e, successivamente, le Cass. 5074/1999, Cass. 4531/2000;
Cass. 6514/2007; Cass. 21840/2013), salva ogni conseguenza in ordine al riparto delle spese di lite, anche della fase monitoria, che, secondo il principio della soccombenza virtuale, dovranno essere poste a carico di parte opponente qualora risultino legittime le ragioni della emissione del decreto nei confronti dell'ingiunto (cfr. Cass. 8428/2014).
7.3. Nel caso di specie, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto merita di essere revocato, ma la società
[... opponente deve essere condannata, in questa sede, a corrispondere all'impresa individuale il residuo importo, in linea capitale, pari ad € 4.864,77, oltre agli interessi, Controparte_4 calcolati in conformità al D.lgs n. 231/2002, maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e, quindi,
a) sulla somma indicata nella fattura n. 48 del 10 febbraio 2023 (di importo pari ad € 36.000,00, corrisposti dalla stazione appaltante, v. all. 9 al ricorso monitorio), dalla scadenza della fattura
(10.02.2023) sino al giorno dell'intervenuto pagamento da parte del terzo (21.06.2024), che non ha incluso dette somme, per un importo pari ad € 5.760,49;
b) sulla somma indicata nella fattura n. 79 del 28 febbraio 2023 (di importo pari ad € 8.498,77 per i lavori extra contratto, v. all. 10 al ricorso monitorio), adempiuta soltanto per € 4.000,00 in data
13.11.2024, gli interessi calcolati, sull'intera somma fino a quel momento rimasta inadempiuta, dalla scadenza della fattura (28.02.2023) sino alla data del suo pagamento parziale (13.11.2024), per un importo pari ad € 1.730,03;
c) gli ulteriori interessi decorrenti sul residuo importo indicato nella fattura n. 79/2023, ossia €
4.498,77, dal pagamento dell'acconto (13.11.2024), sino al relativo saldo;
d) gli interessi relativi alla fattura n. 42 del 31 gennaio 2023, di importo pari ad € 366,00 (v. all. 11 al ricorso monitorio), dalla data di scadenza ivi indicata (31.01.2023) fino al relativo saldo.
7.4. In definitiva, la società opponente merita di essere condannata al pagamento, nei confronti di dell'importo di € 12.355,29 (4.864,77 + 5.760,49 + 1.730,03), oltre a Controparte_1 interessi calcolati, in conformità al D.lgs. n. 231/2002, sul residuo importo capitale dovuto in relazione alla fattura n. 79/2023 (ossia € 4.498,77), con decorrenza dal pagamento del relativo acconto
(13.11.2024) sino al saldo, ed oltre agli ulteriori interessi maturati sull'importo capitale indicato nella fattura n. 42/2023, di importo pari ad € 366,00, dalla relativa scadenza (31.01.2023) sino al saldo.
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8. Le spese di lite (incluse quelle liquidate, per intero, nel giudizio monitorio, che non vi sono ragioni per rideterminare) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto, per il presente giudizio di merito, del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali, in considerazione dell'omesso deposito delle memorie istruttorie da parte della società opposta, della semplicità dell'istruttoria svolta e della modalità di discussione (orale, con unico termine per note conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla nei confronti di Parte_1 [...]
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 655/2023, emesso nel giudizio iscritto al n. R.G. 1415/2023 di questo Tribunale in data
04/08/2023;
- accerta l'intervenuta estinzione parziale, in corso di causa, del credito di parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 655/2023, emesso nel giudizio iscritto al n. R.G. 1415/2023 di questo Tribunale in data 04/08/2023;
- condanna la al pagamento, in favore di in qualità Parte_1 Controparte_1 di titolare dell'omonima impresa individuale, del residuo importo di € 12.355,29, oltre ai soli interessi calcolati, in conformità al D.lgs n. 231/2002, sul residuo importo capitale dovuto in relazione alla fattura n. 79/2023 (pari ad € 4.498,77), con decorrenza dal pagamento del relativo acconto (13.11.2024) sino al saldo, ed agli ulteriori interessi maturati sull'importo capitale indicato nella fattura n. 42/2023, di importo pari ad € 366,00, con decorrenza dalla relativa scadenza
(31.01.2023) sino al saldo;
- condanna la rimborsare in favore di in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, le spese processuali del giudizio monitorio, che liquida in € 1.370,00 per onorari, in € 286,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e
C.A.P. come per legge, nonché in € 2.540,00, per onorari relativi al presente giudizio di merito, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 03/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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