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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Andrea CA – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 5682/2022, promosso con ricorso depositato in data 24.9.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Murador giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in San Biagio di Callalta, via Postumia Centro
n. 53;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Spinetta giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. D' Annunzio n. 7;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero nonché del Curatore speciale dei minori e Per_1
in persona dell'avv. Claudia Acquistucci. Persona_2
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 2.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- sia pronunciata tra i signori CA e la separazione personale da addebitarsi al coniuge convenuto, signor CP_1
per aver ripetutamente violato gli obblighi che discendono dal rapporto di coniugio a causa delle violenze, Controparte_1
lesioni, minacce e persecuzioni, nonché per la violazione dell'obbligo di fedeltà;
- i due figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione preso la madre Per_1 Per_2
a fronte della comprovata capacità genitoriale della stessa, nonché della maggior disponibilità di tempo da dedicare agli stessi, avendo cura, altresì, di regolamentare le modalità di visita da parte del padre con i figli;
- le visite e le festività e le frequentazioni dei minori con entrambi i genitori siano regolamentate come da calendario concordato tra gli stessi;
- si stabilisca che il signor contribuisca al mantenimento della moglie nella misura di € Controparte_1 Parte_1
150,00, o nelle minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché dei 2 figli minori e nella Per_1 Per_2
misura di € 300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, o in altra misura ritenuta di giustizia, versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'assegno che dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici
ISTAT;
- assegno unico diviso tra le parti come per legge.
- siano poste a carico del coniuge convenuto le spese di giudizio.
Per parte resistente:
1. Rigettare la richiesta di addebito della separazione ex adverso formulata a danno del Sig. per le ragioni CP_1
esposte in atti;
2
2. Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in favore del padre, sig. , con collocamento Per_1 Per_2 Controparte_1
presso la sua abitazione;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Paese (TV), via Aldo Moro, n. 13, al Sig. , completa degli arredi Controparte_1
e della mobilia in essa esistenti, affinchè Egli vi abiti con i figli;
4. Porre a carico della signora un assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non inferiore ad € Parte_1
400,00 (€ 200,00 per figlio), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito della verifica della situazione reddituale della Sig.ra CA, da corrispondersi mensilmente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del padre con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat,
5. Disporre che le spese straordinarie vengano ripartite dai genitori nella misura del 50% ciascuno in ossequio al
Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso;
6. Attribuire l'assegno unico per i figli a carico, interamente in favore del sig. ; Controparte_1
7. Detrazioni fiscali al 100% in favore del padre;
8. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rigettare la richiesta di contributo al mantenimento formulata dalla coniuge nella misura di € 150,00 mensili;
9. Stabilire che i turni di responsabilità verranno gestiti come segue, a parziale modifica di quanto indicato nella CTU dalla dott.ssa e in pieno accordo delle parti: Per_3
- Weekend della madre: nel fine settimana di spettanza materna, i minori resteranno con la madre fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola oppure, nei periodi non scolastici, verranno ricondotti presso l'abitazione paterna entro le ore 10:30 del lunedì.
- Vacanze estive – turnazione generale: i genitori si alterneranno nella cura dei minori a settimane alternate, con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico e sino alla sua ripresa.
- Prima settimana di turnazione estiva: la signora CA terrà con sé i minori a partire dal 6 giugno, fino alle ore 21.30 del 15 giugno.
3 - Sospensione dei pernotti infrasettimanali: le parti concordano di sospendere i pernotti infrasettimanali presso la residenza della madre fino al 10 settembre 2026. Tuttavia, la Sig.ra CA incontrerà i minori il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, con riconsegna presso l'abitazione paterna alle ore 19:00.
- Vacanze estive 2025 – assegnazioni specifiche: la Sig.ra CA terrà con sé i minori dal 29 giugno al 6 luglio. Di conseguenza, la turnazione verrà così modificata:
- il Sig. terrà con sé i minori dal 6 al 13 luglio;
CP_1
- parimenti, verrà adeguata la turnazione successiva al periodo di vacanza che i minori trascorreranno con il padre dal 18 luglio al 3 agosto, in modo da mantenere l'alternanza pattuita.
- Ferme le ulteriori indicazioni della CTU dott.ssa Persona_4
10. Delega per il ritiro da scuola: le parti convengono che verrà rilasciata apposita delega a favore del sig. Per_5
e delle Signore e , affinché possano prelevare i minori all'uscita da scuola in caso di
[...] Parte_2 Parte_3
necessità;
11. Disporre che i Servizi Territoriali competenti continuino l'attività di educativa domiciliare presso la residenza della madre, signora secondo le modalità che riterranno più opportune con indicazione di produrre periodica Parte_1
relazione ai Servizi Sociali di Paese;
12. In via istruttoria ivi si rinnovano le istanze svolte nelle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. depositate dal resistente da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
13. Condannare parte ricorrente al pagamento dei compensi delle ctu.
Con condanna della controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, comprese quelle relative ad entrambe le consulenze tecniche d'ufficio svolte nel corso del giudizio, nonché al versamento del compenso spettante alla Curatrice speciale dei minori, una volta liquidato, attesa l'ingiustificata opposizione della stessa parte al buon andamento del processo.
Per il Curatore speciale:
1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in favore del padre, sig. , con collocamento Per_1 Per_2 Controparte_1
presso la sua abitazione;
4 2) porre a carico della signora un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura che sarà ritenuta Parte_1
equa dal giudice;
3) disporre che le spese straordinarie vengano affrontate dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) attribuire l'assegno unico interamente a favore del sig. ; Controparte_1
5) stabilire che i turni di responsabilità verranno gestiti come segue, a parziale modifica di quanto indicato nella CTU dalla dott.ssa e in pieno accordo delle parti: Per_3
Weekend della madre
Nel fine settimana di spettanza materna, i minori resteranno con la madre fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola oppure, nei periodi non scolastici, verranno ricondotti presso l'abitazione paterna entro le ore 10:30 del lunedì.
Vacanze estive – turnazione generale
I genitori si alterneranno nella cura dei minori a settimane alternate, con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico e sino alla sua ripresa.
Prima settimana di turnazione estiva
La signora CA terrà con sé i minori a partire dal 6 giugno, fino alle ore 21.30 del 15 giugno.
Sospensione dei pernotti infrasettimanali
Le parti concordano di sospendere i pernotti infrasettimanali presso la residenza della madre fino al 10 settembre 2026.
Tuttavia, la Sig.ra CA incontrerà i minori il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, con riconsegna presso
l'abitazione paterna alle ore 19:00.
Delega per il ritiro da scuola
Le parti convengono che verrà rilasciata apposita delega a favore del sig. , di e Persona_5 Parte_2 Pt_3
, affinché possano prelevare i minori all'uscita da scuola.
[...]
Vacanze estive 2025 – assegnazioni specifiche
La Sig.ra CA terrà con sé i minori dal 29 giugno al 6 luglio.
Di conseguenza, la turnazione verrà così modificata:
- il Sig. terrà con sé i minori dal 6 al 13 luglio;
CP_1
5 - parimenti, verrà adeguata la turnazione successiva al periodo di vacanza che i minori trascorreranno con il padre dal 18 luglio al 3 agosto, in modo da mantenere l'alternanza pattuita;
6) ferme le ulteriori indicazioni della CTU dott.ssa Persona_4
7) disporre che i Servizi Territoriali competenti continuino l'attività di educativa domiciliare presso la residenza della mamma, signora secondo le modalità che riterranno opportune. Parte_1
Per il Pubblico Ministero
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.9.2022, la signora CA chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito.
I coniugi avevano contratto matrimonio civile in data 25.5.2013 a Napoli e dalla loro unione erano nati i figli , il 19.10.2015, e , il 26.9.2018. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, anche a causa del grave comportamento asseritamente tenuto dal signor , contrario ai doveri derivanti dal matrimonio. CP_1
Per tale ragione, la signora CA si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito con addebito allo stesso, alle condizioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva per la fase presidenziale il signor , il quale aderiva alla richiesta di separazione CP_1
personale formulata dalla ricorrente, ma con rigetto della domanda di addebito, e chiedeva a sua volta l'accoglimento di tutte le conclusioni indicate nella propria memoria.
In data 15.11.2022, i coniugi comparivano dinanzi al Presidente che li sentiva separatamente. Dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, il Presidente adottava provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva sin da subito c.t.u. volta a stabilire le migliori condizioni di affido e collocazione dei figli minori, conferendo incarico alla dott.ssa Parte_4
6 All'esito, il Presidente sentiva nuovamente le parti all'udienza del 14.7.2023 e, stante il perdurare del conflitto e l'impossibilità di raggiungere una conciliazione, assumeva in via definitiva i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
All'udienza del 16.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice
Istruttore rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali formulata dalla ricorrente, rigettava la richiesta di integrazione della c.t.u. formulata dal resistente e nominava un Curatore speciale dei minori, individuato nella persona dell'avv. Claudia Acquistucci, il quale si costituiva in giudizio in data 28.11.2023.
Alla successiva udienza del 25.1.2024, il G.I. assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
All'udienza del 27.4.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il G.I. decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti disponendo un aggiornamento della c.t.u. (con nomina, a tal fine, della dott.ssa . Inoltre, in tale sede, il G.I. disponeva – su istanza Persona_4
del Curatore speciale – un percorso di sostegno per i minori, comprensivo di educativa domiciliare.
In data 21.1.2025 si svolgeva udienza relativa all'istanza ex art. 709 ter cod. proc. civ. formulata dal resistente, che si concludeva con un accoglimento.
In tale sede, i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le rispettive conclusioni in punto status, rinunciando alla concessione di termini ex art. 190 cod. proc. civ. ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale delle parti veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 178/2025 del
10.2.2025.
7 In data 28.3.2025, la dott.ssa depositava il proprio elaborato peritale ed il Giudice Persona_4
Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti e il Curatore speciale precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del
17.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al
Collegio.
* * *
1) Sulla separazione personale delle parti
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 178/2025, pubblicata in data 10.2.2025.
1.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito.
La giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza. L'onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito.
La ricorrente ha fondato la domanda di addebito su presunte violenze, lesioni e atti persecutori nonché sulla violazione dell'obbligo di fedeltà.
In merito alle condotte violente e persecutorie, il Collegio prende atto che, sebbene la signora CA sia stata in carico al e abbia prodotto referti del Pronto Soccorso, il procedimento Parte_5
penale è stato archiviato. Le consulenze tecniche espletate, pur riscontrando nel signor una CP_1
tendenza all'ipercontrollo e al pensiero rigido, hanno anche descritto in capo alla signora CA una tendenza manipolatoria e a distorcere la realtà; del resto, le risultanze istruttorie non hanno consentito
8 di accertare in capo al signor condotte o atteggiamenti violenti che possano ritenersi la causa CP_1
efficiente della rottura del vincolo coniugale.
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, anch'essa non è stata provata quale causa efficiente della crisi, in quanto l'infedeltà del marito, asseritamente avvenuta nel 2019, è stata seguita da una riconciliazione e dalla prosecuzione della convivenza.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sulla Per_1 Per_2
regolamentazione dei turni di responsabilità
L'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario e prioritario, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ.
Tuttavia, la deroga è consentita in presenza di un comportamento del genitore tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater cod. civ.
Nel caso di specie, sebbene la prima c.t.u. avesse suggerito l'affidamento condiviso, la consulenza integrativa svolta dalla dott.ssa ha evidenziato il persistere di un'elevata conflittualità e una Per_3
spiccata incapacità della madre di cooperare nelle scelte e nel tutelare i figli dal conflitto, evidenziando la
“propensione della sig.ra CA a decidere autonomamente sui figli in assenza di una preliminare condivisione con padre”.
Tale condotta è stata considerata dalla consulente d'ufficio un elemento sufficiente per “propendere per
l'indicazione di un affidamento esclusivo al padre”.
A fronte del fallimento dei tentativi di sostegno alla genitorialità e di un rapporto genitoriale connotato da “situazioni di impasse”, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della c.t.u. dott.ssa e del Per_3
Curatore Speciale, individuando nel signor il genitore maggiormente idoneo a garantire ai figli CP_1
continuità e stabilità, con una struttura psicologica e relazionale “sufficientemente equilibrata”. La signora
CA, al contrario, presenta importanti criticità, quali la “manipola[zione] e distor[sione] la realtà” e la tendenza a “non essere sempre in grado di compiere un corretto esame di realtà”.
Pertanto, deve disporti l'affidamento esclusivo di e al padre. Il Collegio, tuttavia, ritiene Per_1 Per_2
di non aderire alla domanda di affido c.d. superesclusivo formulata dal resistente;
non sono emerse,
9 infatti, ragioni per ricorrere ad una misura tanto gravosa ed estrema a fronte di un genitore – la madre – comunque presente nella vita dei figli e non disinteressata. Peraltro, in merito alle questioni di primaria importanza come la salute e l'istruzione, non risulta che i genitori si siano mai trovati in situazioni di disaccordo o di impasse.
Conseguentemente all'affido esclusivo dei minori al padre, si conferma la collocazione prevalente di e presso la sua abitazione. Per_1 Per_2
Quanto alla regolamentazione dei turni di responsabilità, il Collegio prende atto che i genitori hanno raggiunto un accordo sulla gestione dei minori che, in quanto espressione della loro autonomia e ritenuto conforme all'interesse dei minori, deve essere ratificato. Esso, del resto, costituisce indubbiamente un indice positivo di collaborazione tra i genitori.
Peraltro, lo stesso Curatore speciale ha concluso in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, pur in parziale deroga ai suggerimenti della dott.ssa ritenendo il calendario concordato conforme al Per_3
best interest di e e comunque non pregiudizievole. Per_1 Per_2
Pertanto, la disciplina dei turni di responsabilità deve essere regolamentata secondo le conclusioni della c.t.u. integrativa (pagg. 111 e 112 dell'elaborato peritale), con le seguenti integrazioni e modifiche:
• Weekend della madre: Nel fine settimana di spettanza materna, i minori resteranno con la madre fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
• Le parti concordano di sospendere i pernotti infrasettimanali presso la Controparte_2
residenza della madre fino al 10 settembre 2026. La Sig.ra CA incontrerà i minori il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, con riconsegna presso l'abitazione paterna alle ore 19:00.
• Vacanze Estive - Turnazione Generale: I genitori si alterneranno nella cura dei minori a settimane alternate.
• Vacanze Natalizie: Il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore
20:00 del 29 dicembre oppure dal 30 dicembre ore 10:00 al termine delle vacanze scolastiche natalizie ore 20:00.
10 • Vacanze Pasquali e di Carnevale: Si suggerisce l'alternanza tra l'intero blocco delle vacanze di Pasqua con l'intero blocco delle vacanze di Carnevale.
• Contatto Telefonico: Il genitore che ha con sé i figli per il pernotto dovrà garantire il contatto telefonico con l'altro genitore.
• Deleghe Ritiro Scuola: Le parti convengono che verrà rilasciata apposita delega a favore del Sig.
e delle Signore e . Persona_5 Parte_2 Parte_3
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione della collocazione prevalente dei figli minori presso il padre, sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare di Paese al signor . CP_1
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori e Per_1 Per_2
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
11 Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Orbene, nel determinare l'importo del contributo al mantenimento di e a carico della Per_2 Per_1
madre (genitore non collocatario dei minori), il Collegio deve necessariamente considerare la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi.
Il signor , come militare, percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.400,00 - € 1.700,00 e CP_1
risulta titolare di immobili da cui percepisce affitti. La signora CA è attualmente in maternità; prima percepiva il sussidio di disoccupazione (Naspi) di circa € 700,00 e, antecedentemente alla disoccupazione, un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.000,00 mensili.
Si stima equo porre a carico della signora CA, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio). Tale importo, unitamente al fatto che il signor percepirà per intero l'Assegno CP_1
Unico Universale, risulta congruo a bilanciare la differente capacità economica e e gli oneri di accudimento ordinario (che gravano, per la maggior parte, sul padre).
Le spese straordinarie dovranno essere ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, individuate e disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
L'Assegno Unico è disciplinato come per legge, pertanto sarà integralmente percepito dal signor
, affidatario in via esclusiva dei figli minori e . CP_1 Per_1 Per_2
5) Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla signora CA
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore, a carico del marito. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della pretesa della moglie in ragione della sua autosufficienza economica.
Orbene, l'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia
12 adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, in favore della signora CA, il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento dal marito.
Si è già descritta la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi nel paragrafo che precede, ma altresì va evidenziato che i redditi esigui percepiti – nel periodo di occupazione – dalla signora CA non le consentirebbero comunque di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, se si considera che essi devono essere in parte destinati al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Perciò, nonostante la signora CA abbia una comprovata capacità lavorativa, il suo attuale stato di non occupazione (dovuto alla maternità) e la disparità reddituale rispetto al marito legittimano la previsione di un contributo a suo favore. L'importo contenuto dell'assegno è dovuto, in parte, anche alla consapevolezza che, in ogni caso, la signora CA può contare – per le spese di casa – sulla contribuzione e sull'apporto del nuovo compagno convivente.
Il Collegio, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, ritiene equo porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CA, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile CP_1
13 di € 150,00, con decorrenza dalla presente decisione, somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat.
6) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Nei rapporti tra ricorrente e resistente, la parziale reciproca soccombenza (il signor con CP_1
riguardo al mantenimento in favore della moglie, la signora CA con riferimento alla domanda di addebito, a quella di affido e collocazione dei figli), si ritiene equo compensare tra le parti 1/3 delle spese di lite. Per i residui 2/3, esse dovranno essere poste a carico della ricorrente in virtù della prevalente soccombenza.
Nei rapporti tra le parti e il Curatore speciale, in ragione del fatto che – con riferimento ai figli minori – parte delle questioni più rilevanti (e, nello specifico, la regolamentazione dei turni di responsabilità) è stata definita con accordo, a cui il Curatore ha aderito, il Collegio ritiene di stabilire, anche in questo caso, una parziale compensazione (nella misura di 1/3) delle spese di lite in favore del Curatore speciale.
Per la restante parte, le spese di lite del Curatore speciale dovranno essere poste a carico della signora
CA, soccombente con riferimento alle domande di affidamento e collocazione dei figli minori.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
144/2022, valori medi, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Le spese di entrambe le cc.tt.uu., nella misura già liquidata con decreti del 20.6.2023 e del 31.3.2025, devono essere poste a carico solidale di parte ricorrente e resistente, per la giusta metà ciascuno, e ciò in considerazione della natura e delle finalità dell'accertamento e del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta la domanda di addebito della separazione personale formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
14 2. affida in via esclusiva i minori e al padre , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Controparte_1
presso lo stesso;
3. assegna la casa familiare sita in Paese a;
Controparte_1
4. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori e secondo Parte_1 Per_1 Per_2
le modalità meglio descritte in narrative;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli minorenni, la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della presente decisione e soggetta a rivalutazione Istat.
6. dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno, con rinvio a quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
7. dà atto che beneficerà interamente dell'Assegno Unico Universale in favore dei figli;
Controparte_1
8. rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
9. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 150,00, con decorrenza dalla data della presente decisione e soggetta a rivalutazione Istat;
10. condanna alla rifusione, in favore di , di 2/3 delle spese processuali, che – Parte_1 Controparte_1
in questa proporzione – liquida in complessivi € 5.077,33 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese di lite;
11. condanna alla rifusione, in favore del Curatore speciale dei minori, di 2/3 delle spese Parte_1
processuali, che – in questa proporzione – liquida in complessivi € 5.077,33 oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese di lite;
12. pone a carico solidale di parte ricorrente e resistente, per la giusta metà ciascuno, le spese relative alle cc.tt.uu. espletate, nella misura già liquidata con decreti del 20.6.2023 e del 31.3.2025.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente
15 dott. Andrea CA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Andrea CA – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 5682/2022, promosso con ricorso depositato in data 24.9.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Murador giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in San Biagio di Callalta, via Postumia Centro
n. 53;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Spinetta giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, via G. D' Annunzio n. 7;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero nonché del Curatore speciale dei minori e Per_1
in persona dell'avv. Claudia Acquistucci. Persona_2
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 2.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- sia pronunciata tra i signori CA e la separazione personale da addebitarsi al coniuge convenuto, signor CP_1
per aver ripetutamente violato gli obblighi che discendono dal rapporto di coniugio a causa delle violenze, Controparte_1
lesioni, minacce e persecuzioni, nonché per la violazione dell'obbligo di fedeltà;
- i due figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione preso la madre Per_1 Per_2
a fronte della comprovata capacità genitoriale della stessa, nonché della maggior disponibilità di tempo da dedicare agli stessi, avendo cura, altresì, di regolamentare le modalità di visita da parte del padre con i figli;
- le visite e le festività e le frequentazioni dei minori con entrambi i genitori siano regolamentate come da calendario concordato tra gli stessi;
- si stabilisca che il signor contribuisca al mantenimento della moglie nella misura di € Controparte_1 Parte_1
150,00, o nelle minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché dei 2 figli minori e nella Per_1 Per_2
misura di € 300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, o in altra misura ritenuta di giustizia, versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'assegno che dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici
ISTAT;
- assegno unico diviso tra le parti come per legge.
- siano poste a carico del coniuge convenuto le spese di giudizio.
Per parte resistente:
1. Rigettare la richiesta di addebito della separazione ex adverso formulata a danno del Sig. per le ragioni CP_1
esposte in atti;
2
2. Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in favore del padre, sig. , con collocamento Per_1 Per_2 Controparte_1
presso la sua abitazione;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Paese (TV), via Aldo Moro, n. 13, al Sig. , completa degli arredi Controparte_1
e della mobilia in essa esistenti, affinchè Egli vi abiti con i figli;
4. Porre a carico della signora un assegno di mantenimento in favore dei figli in misura non inferiore ad € Parte_1
400,00 (€ 200,00 per figlio), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice all'esito della verifica della situazione reddituale della Sig.ra CA, da corrispondersi mensilmente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del padre con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat,
5. Disporre che le spese straordinarie vengano ripartite dai genitori nella misura del 50% ciascuno in ossequio al
Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso;
6. Attribuire l'assegno unico per i figli a carico, interamente in favore del sig. ; Controparte_1
7. Detrazioni fiscali al 100% in favore del padre;
8. Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rigettare la richiesta di contributo al mantenimento formulata dalla coniuge nella misura di € 150,00 mensili;
9. Stabilire che i turni di responsabilità verranno gestiti come segue, a parziale modifica di quanto indicato nella CTU dalla dott.ssa e in pieno accordo delle parti: Per_3
- Weekend della madre: nel fine settimana di spettanza materna, i minori resteranno con la madre fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola oppure, nei periodi non scolastici, verranno ricondotti presso l'abitazione paterna entro le ore 10:30 del lunedì.
- Vacanze estive – turnazione generale: i genitori si alterneranno nella cura dei minori a settimane alternate, con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico e sino alla sua ripresa.
- Prima settimana di turnazione estiva: la signora CA terrà con sé i minori a partire dal 6 giugno, fino alle ore 21.30 del 15 giugno.
3 - Sospensione dei pernotti infrasettimanali: le parti concordano di sospendere i pernotti infrasettimanali presso la residenza della madre fino al 10 settembre 2026. Tuttavia, la Sig.ra CA incontrerà i minori il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, con riconsegna presso l'abitazione paterna alle ore 19:00.
- Vacanze estive 2025 – assegnazioni specifiche: la Sig.ra CA terrà con sé i minori dal 29 giugno al 6 luglio. Di conseguenza, la turnazione verrà così modificata:
- il Sig. terrà con sé i minori dal 6 al 13 luglio;
CP_1
- parimenti, verrà adeguata la turnazione successiva al periodo di vacanza che i minori trascorreranno con il padre dal 18 luglio al 3 agosto, in modo da mantenere l'alternanza pattuita.
- Ferme le ulteriori indicazioni della CTU dott.ssa Persona_4
10. Delega per il ritiro da scuola: le parti convengono che verrà rilasciata apposita delega a favore del sig. Per_5
e delle Signore e , affinché possano prelevare i minori all'uscita da scuola in caso di
[...] Parte_2 Parte_3
necessità;
11. Disporre che i Servizi Territoriali competenti continuino l'attività di educativa domiciliare presso la residenza della madre, signora secondo le modalità che riterranno più opportune con indicazione di produrre periodica Parte_1
relazione ai Servizi Sociali di Paese;
12. In via istruttoria ivi si rinnovano le istanze svolte nelle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. depositate dal resistente da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
13. Condannare parte ricorrente al pagamento dei compensi delle ctu.
Con condanna della controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, comprese quelle relative ad entrambe le consulenze tecniche d'ufficio svolte nel corso del giudizio, nonché al versamento del compenso spettante alla Curatrice speciale dei minori, una volta liquidato, attesa l'ingiustificata opposizione della stessa parte al buon andamento del processo.
Per il Curatore speciale:
1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e in favore del padre, sig. , con collocamento Per_1 Per_2 Controparte_1
presso la sua abitazione;
4 2) porre a carico della signora un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura che sarà ritenuta Parte_1
equa dal giudice;
3) disporre che le spese straordinarie vengano affrontate dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) attribuire l'assegno unico interamente a favore del sig. ; Controparte_1
5) stabilire che i turni di responsabilità verranno gestiti come segue, a parziale modifica di quanto indicato nella CTU dalla dott.ssa e in pieno accordo delle parti: Per_3
Weekend della madre
Nel fine settimana di spettanza materna, i minori resteranno con la madre fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola oppure, nei periodi non scolastici, verranno ricondotti presso l'abitazione paterna entro le ore 10:30 del lunedì.
Vacanze estive – turnazione generale
I genitori si alterneranno nella cura dei minori a settimane alternate, con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico e sino alla sua ripresa.
Prima settimana di turnazione estiva
La signora CA terrà con sé i minori a partire dal 6 giugno, fino alle ore 21.30 del 15 giugno.
Sospensione dei pernotti infrasettimanali
Le parti concordano di sospendere i pernotti infrasettimanali presso la residenza della madre fino al 10 settembre 2026.
Tuttavia, la Sig.ra CA incontrerà i minori il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, con riconsegna presso
l'abitazione paterna alle ore 19:00.
Delega per il ritiro da scuola
Le parti convengono che verrà rilasciata apposita delega a favore del sig. , di e Persona_5 Parte_2 Pt_3
, affinché possano prelevare i minori all'uscita da scuola.
[...]
Vacanze estive 2025 – assegnazioni specifiche
La Sig.ra CA terrà con sé i minori dal 29 giugno al 6 luglio.
Di conseguenza, la turnazione verrà così modificata:
- il Sig. terrà con sé i minori dal 6 al 13 luglio;
CP_1
5 - parimenti, verrà adeguata la turnazione successiva al periodo di vacanza che i minori trascorreranno con il padre dal 18 luglio al 3 agosto, in modo da mantenere l'alternanza pattuita;
6) ferme le ulteriori indicazioni della CTU dott.ssa Persona_4
7) disporre che i Servizi Territoriali competenti continuino l'attività di educativa domiciliare presso la residenza della mamma, signora secondo le modalità che riterranno opportune. Parte_1
Per il Pubblico Ministero
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.9.2022, la signora CA chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito.
I coniugi avevano contratto matrimonio civile in data 25.5.2013 a Napoli e dalla loro unione erano nati i figli , il 19.10.2015, e , il 26.9.2018. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, anche a causa del grave comportamento asseritamente tenuto dal signor , contrario ai doveri derivanti dal matrimonio. CP_1
Per tale ragione, la signora CA si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito con addebito allo stesso, alle condizioni meglio specificate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva per la fase presidenziale il signor , il quale aderiva alla richiesta di separazione CP_1
personale formulata dalla ricorrente, ma con rigetto della domanda di addebito, e chiedeva a sua volta l'accoglimento di tutte le conclusioni indicate nella propria memoria.
In data 15.11.2022, i coniugi comparivano dinanzi al Presidente che li sentiva separatamente. Dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, il Presidente adottava provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva sin da subito c.t.u. volta a stabilire le migliori condizioni di affido e collocazione dei figli minori, conferendo incarico alla dott.ssa Parte_4
6 All'esito, il Presidente sentiva nuovamente le parti all'udienza del 14.7.2023 e, stante il perdurare del conflitto e l'impossibilità di raggiungere una conciliazione, assumeva in via definitiva i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
All'udienza del 16.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice
Istruttore rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali formulata dalla ricorrente, rigettava la richiesta di integrazione della c.t.u. formulata dal resistente e nominava un Curatore speciale dei minori, individuato nella persona dell'avv. Claudia Acquistucci, il quale si costituiva in giudizio in data 28.11.2023.
Alla successiva udienza del 25.1.2024, il G.I. assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
All'udienza del 27.4.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il G.I. decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti disponendo un aggiornamento della c.t.u. (con nomina, a tal fine, della dott.ssa . Inoltre, in tale sede, il G.I. disponeva – su istanza Persona_4
del Curatore speciale – un percorso di sostegno per i minori, comprensivo di educativa domiciliare.
In data 21.1.2025 si svolgeva udienza relativa all'istanza ex art. 709 ter cod. proc. civ. formulata dal resistente, che si concludeva con un accoglimento.
In tale sede, i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
All'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le rispettive conclusioni in punto status, rinunciando alla concessione di termini ex art. 190 cod. proc. civ. ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La separazione personale delle parti veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 178/2025 del
10.2.2025.
7 In data 28.3.2025, la dott.ssa depositava il proprio elaborato peritale ed il Giudice Persona_4
Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti e il Curatore speciale precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del
17.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al
Collegio.
* * *
1) Sulla separazione personale delle parti
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 178/2025, pubblicata in data 10.2.2025.
1.1) Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito.
La giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza. L'onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito.
La ricorrente ha fondato la domanda di addebito su presunte violenze, lesioni e atti persecutori nonché sulla violazione dell'obbligo di fedeltà.
In merito alle condotte violente e persecutorie, il Collegio prende atto che, sebbene la signora CA sia stata in carico al e abbia prodotto referti del Pronto Soccorso, il procedimento Parte_5
penale è stato archiviato. Le consulenze tecniche espletate, pur riscontrando nel signor una CP_1
tendenza all'ipercontrollo e al pensiero rigido, hanno anche descritto in capo alla signora CA una tendenza manipolatoria e a distorcere la realtà; del resto, le risultanze istruttorie non hanno consentito
8 di accertare in capo al signor condotte o atteggiamenti violenti che possano ritenersi la causa CP_1
efficiente della rottura del vincolo coniugale.
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, anch'essa non è stata provata quale causa efficiente della crisi, in quanto l'infedeltà del marito, asseritamente avvenuta nel 2019, è stata seguita da una riconciliazione e dalla prosecuzione della convivenza.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sulla Per_1 Per_2
regolamentazione dei turni di responsabilità
L'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario e prioritario, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ.
Tuttavia, la deroga è consentita in presenza di un comportamento del genitore tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater cod. civ.
Nel caso di specie, sebbene la prima c.t.u. avesse suggerito l'affidamento condiviso, la consulenza integrativa svolta dalla dott.ssa ha evidenziato il persistere di un'elevata conflittualità e una Per_3
spiccata incapacità della madre di cooperare nelle scelte e nel tutelare i figli dal conflitto, evidenziando la
“propensione della sig.ra CA a decidere autonomamente sui figli in assenza di una preliminare condivisione con padre”.
Tale condotta è stata considerata dalla consulente d'ufficio un elemento sufficiente per “propendere per
l'indicazione di un affidamento esclusivo al padre”.
A fronte del fallimento dei tentativi di sostegno alla genitorialità e di un rapporto genitoriale connotato da “situazioni di impasse”, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della c.t.u. dott.ssa e del Per_3
Curatore Speciale, individuando nel signor il genitore maggiormente idoneo a garantire ai figli CP_1
continuità e stabilità, con una struttura psicologica e relazionale “sufficientemente equilibrata”. La signora
CA, al contrario, presenta importanti criticità, quali la “manipola[zione] e distor[sione] la realtà” e la tendenza a “non essere sempre in grado di compiere un corretto esame di realtà”.
Pertanto, deve disporti l'affidamento esclusivo di e al padre. Il Collegio, tuttavia, ritiene Per_1 Per_2
di non aderire alla domanda di affido c.d. superesclusivo formulata dal resistente;
non sono emerse,
9 infatti, ragioni per ricorrere ad una misura tanto gravosa ed estrema a fronte di un genitore – la madre – comunque presente nella vita dei figli e non disinteressata. Peraltro, in merito alle questioni di primaria importanza come la salute e l'istruzione, non risulta che i genitori si siano mai trovati in situazioni di disaccordo o di impasse.
Conseguentemente all'affido esclusivo dei minori al padre, si conferma la collocazione prevalente di e presso la sua abitazione. Per_1 Per_2
Quanto alla regolamentazione dei turni di responsabilità, il Collegio prende atto che i genitori hanno raggiunto un accordo sulla gestione dei minori che, in quanto espressione della loro autonomia e ritenuto conforme all'interesse dei minori, deve essere ratificato. Esso, del resto, costituisce indubbiamente un indice positivo di collaborazione tra i genitori.
Peraltro, lo stesso Curatore speciale ha concluso in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, pur in parziale deroga ai suggerimenti della dott.ssa ritenendo il calendario concordato conforme al Per_3
best interest di e e comunque non pregiudizievole. Per_1 Per_2
Pertanto, la disciplina dei turni di responsabilità deve essere regolamentata secondo le conclusioni della c.t.u. integrativa (pagg. 111 e 112 dell'elaborato peritale), con le seguenti integrazioni e modifiche:
• Weekend della madre: Nel fine settimana di spettanza materna, i minori resteranno con la madre fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
• Le parti concordano di sospendere i pernotti infrasettimanali presso la Controparte_2
residenza della madre fino al 10 settembre 2026. La Sig.ra CA incontrerà i minori il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola, con riconsegna presso l'abitazione paterna alle ore 19:00.
• Vacanze Estive - Turnazione Generale: I genitori si alterneranno nella cura dei minori a settimane alternate.
• Vacanze Natalizie: Il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore
20:00 del 29 dicembre oppure dal 30 dicembre ore 10:00 al termine delle vacanze scolastiche natalizie ore 20:00.
10 • Vacanze Pasquali e di Carnevale: Si suggerisce l'alternanza tra l'intero blocco delle vacanze di Pasqua con l'intero blocco delle vacanze di Carnevale.
• Contatto Telefonico: Il genitore che ha con sé i figli per il pernotto dovrà garantire il contatto telefonico con l'altro genitore.
• Deleghe Ritiro Scuola: Le parti convengono che verrà rilasciata apposita delega a favore del Sig.
e delle Signore e . Persona_5 Parte_2 Parte_3
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione della collocazione prevalente dei figli minori presso il padre, sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare di Paese al signor . CP_1
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori e Per_1 Per_2
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
11 Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Orbene, nel determinare l'importo del contributo al mantenimento di e a carico della Per_2 Per_1
madre (genitore non collocatario dei minori), il Collegio deve necessariamente considerare la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi.
Il signor , come militare, percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.400,00 - € 1.700,00 e CP_1
risulta titolare di immobili da cui percepisce affitti. La signora CA è attualmente in maternità; prima percepiva il sussidio di disoccupazione (Naspi) di circa € 700,00 e, antecedentemente alla disoccupazione, un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.000,00 mensili.
Si stima equo porre a carico della signora CA, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio). Tale importo, unitamente al fatto che il signor percepirà per intero l'Assegno CP_1
Unico Universale, risulta congruo a bilanciare la differente capacità economica e e gli oneri di accudimento ordinario (che gravano, per la maggior parte, sul padre).
Le spese straordinarie dovranno essere ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, individuate e disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
L'Assegno Unico è disciplinato come per legge, pertanto sarà integralmente percepito dal signor
, affidatario in via esclusiva dei figli minori e . CP_1 Per_1 Per_2
5) Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla signora CA
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento in proprio favore, a carico del marito. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della pretesa della moglie in ragione della sua autosufficienza economica.
Orbene, l'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia
12 adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia,
l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere, in favore della signora CA, il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento dal marito.
Si è già descritta la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi nel paragrafo che precede, ma altresì va evidenziato che i redditi esigui percepiti – nel periodo di occupazione – dalla signora CA non le consentirebbero comunque di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, se si considera che essi devono essere in parte destinati al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Perciò, nonostante la signora CA abbia una comprovata capacità lavorativa, il suo attuale stato di non occupazione (dovuto alla maternità) e la disparità reddituale rispetto al marito legittimano la previsione di un contributo a suo favore. L'importo contenuto dell'assegno è dovuto, in parte, anche alla consapevolezza che, in ogni caso, la signora CA può contare – per le spese di casa – sulla contribuzione e sull'apporto del nuovo compagno convivente.
Il Collegio, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, ritiene equo porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CA, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile CP_1
13 di € 150,00, con decorrenza dalla presente decisione, somma rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat.
6) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Nei rapporti tra ricorrente e resistente, la parziale reciproca soccombenza (il signor con CP_1
riguardo al mantenimento in favore della moglie, la signora CA con riferimento alla domanda di addebito, a quella di affido e collocazione dei figli), si ritiene equo compensare tra le parti 1/3 delle spese di lite. Per i residui 2/3, esse dovranno essere poste a carico della ricorrente in virtù della prevalente soccombenza.
Nei rapporti tra le parti e il Curatore speciale, in ragione del fatto che – con riferimento ai figli minori – parte delle questioni più rilevanti (e, nello specifico, la regolamentazione dei turni di responsabilità) è stata definita con accordo, a cui il Curatore ha aderito, il Collegio ritiene di stabilire, anche in questo caso, una parziale compensazione (nella misura di 1/3) delle spese di lite in favore del Curatore speciale.
Per la restante parte, le spese di lite del Curatore speciale dovranno essere poste a carico della signora
CA, soccombente con riferimento alle domande di affidamento e collocazione dei figli minori.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
144/2022, valori medi, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Le spese di entrambe le cc.tt.uu., nella misura già liquidata con decreti del 20.6.2023 e del 31.3.2025, devono essere poste a carico solidale di parte ricorrente e resistente, per la giusta metà ciascuno, e ciò in considerazione della natura e delle finalità dell'accertamento e del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta la domanda di addebito della separazione personale formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
14 2. affida in via esclusiva i minori e al padre , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Controparte_1
presso lo stesso;
3. assegna la casa familiare sita in Paese a;
Controparte_1
4. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori e secondo Parte_1 Per_1 Per_2
le modalità meglio descritte in narrative;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli minorenni, la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della presente decisione e soggetta a rivalutazione Istat.
6. dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno, con rinvio a quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
7. dà atto che beneficerà interamente dell'Assegno Unico Universale in favore dei figli;
Controparte_1
8. rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
9. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 150,00, con decorrenza dalla data della presente decisione e soggetta a rivalutazione Istat;
10. condanna alla rifusione, in favore di , di 2/3 delle spese processuali, che – Parte_1 Controparte_1
in questa proporzione – liquida in complessivi € 5.077,33 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese di lite;
11. condanna alla rifusione, in favore del Curatore speciale dei minori, di 2/3 delle spese Parte_1
processuali, che – in questa proporzione – liquida in complessivi € 5.077,33 oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese di lite;
12. pone a carico solidale di parte ricorrente e resistente, per la giusta metà ciascuno, le spese relative alle cc.tt.uu. espletate, nella misura già liquidata con decreti del 20.6.2023 e del 31.3.2025.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente
15 dott. Andrea CA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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