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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3183/2024
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3183/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto;
assunta in decisione all'udienza del 20.11.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
, nata a [...], il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti depositata telematicamente su documento informatico separato, dall'avv. Leonardo D'ANDREA, c.f.:
, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2 alla via del Gallitello, n. 172;
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., P.iva: ; P.IVA_1
- opposta -
* * * * * * *
FATTO
La sig.ra ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
30.07.2024 dalla società di , in persona del legale CP_1 CP_1 Controparte_1 rappresentante p.t., sig. , e in proprio da quest'ultimo, unitamente alla CP_1
1 sentenza n. 1169/2023 del Tribunale di Potenza, con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 4.467,22, oltre spese successive e spese di registrazione.
L'opponente ha citato soltanto la di e per CP_1 Controparte_1 CP_1 contestare l'errata quantificazione delle spese inserite nel precetto, in particolare con riferimento all'indicazione del contributo unificato.
Ha eccepito, altresì, la nullità del precetto per estinzione della società opposta, vista la cancellazione avvenuta in data 3.10.2022 dal registro delle imprese (documentata con deposito di visura camerale), con conseguente perdita della capacità processuale.
Ha chiesto, quindi, di dichiarare la nullità e l'inefficacia del precetto e la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 20.03.2025, su sollecitazione dell'opponente tramite deposito di note di trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia dell'opposta Controparte_1
.
[...]
La causa è stata ritenuta matura per la decisione all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla sig.ra è improcedibile. Parte_1
Come segnalato dalla stessa opponente, anche attraverso il deposito in giudizio della visura camerale, la società risulta cancellata Controparte_1 Controparte_1 dal registro delle imprese a partire dalla data del 3.10.2022.
La cancellazione comporta l'estinzione della società e, conseguentemente, fa venir meno anche la capacità processuale.
Ciò significa che la citazione effettuata dall'opponente nei confronti dell'opposta è nulla perché indirizzata a società inesistente a seguito di cancellazione.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale sugli effetti processuali che ne derivano, “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. «La società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio, in quanto priva della relativa capacità (Cass.
9/10/2018, n. 24853; Cass. 19/12/2016, n. 26196)” (Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n.
16523 del 20.06.2025).
Ne consegue che “La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario),
2 indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto” (Cassazione civile, Sez. II,
Ordinanza n. 31130 del 04.12.2024).
Nella vicenda de qua, rispetto alla notifica effettuata dalla sig.ra esclusivamente Pt_1 nei confronti della società cancellata, non si è verificata alcuna sanatoria per costituzione in giudizio del socio della società in nome collettivo.
Chiarito ciò, è conseguenza inevitabile la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta dall'opponente.
Infatti, nel caso di notifica effettuata a soggetto inesistente, il giudizio va dichiarato improcedibile in quanto non si instaura alcun rapporto processuale, appunto perché il destinatario dell'atto risulta privo della capacità giuridica (Tribunale di Brescia, sentenza n. 4751 del 2025).
Per tutto quanto esposto, deve essere revocata l'ordinanza con cui è stata dichiarata la contumacia della società . Controparte_1
Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del socio dell'opposta società di persone e dell'improcedibilità della domanda, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
- Revoca l'ordinanza con cui è stata dichiarata la contumacia della società
[...]
; Controparte_1
- Dichiara improcedibile la domanda proposta dall'opponente;
- Nulla dispone per le spese di giudizio.
Potenza, 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
3
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3183/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto;
assunta in decisione all'udienza del 20.11.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
, nata a [...], il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti depositata telematicamente su documento informatico separato, dall'avv. Leonardo D'ANDREA, c.f.:
, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2 alla via del Gallitello, n. 172;
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., P.iva: ; P.IVA_1
- opposta -
* * * * * * *
FATTO
La sig.ra ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
30.07.2024 dalla società di , in persona del legale CP_1 CP_1 Controparte_1 rappresentante p.t., sig. , e in proprio da quest'ultimo, unitamente alla CP_1
1 sentenza n. 1169/2023 del Tribunale di Potenza, con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 4.467,22, oltre spese successive e spese di registrazione.
L'opponente ha citato soltanto la di e per CP_1 Controparte_1 CP_1 contestare l'errata quantificazione delle spese inserite nel precetto, in particolare con riferimento all'indicazione del contributo unificato.
Ha eccepito, altresì, la nullità del precetto per estinzione della società opposta, vista la cancellazione avvenuta in data 3.10.2022 dal registro delle imprese (documentata con deposito di visura camerale), con conseguente perdita della capacità processuale.
Ha chiesto, quindi, di dichiarare la nullità e l'inefficacia del precetto e la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 20.03.2025, su sollecitazione dell'opponente tramite deposito di note di trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia dell'opposta Controparte_1
.
[...]
La causa è stata ritenuta matura per la decisione all'udienza del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla sig.ra è improcedibile. Parte_1
Come segnalato dalla stessa opponente, anche attraverso il deposito in giudizio della visura camerale, la società risulta cancellata Controparte_1 Controparte_1 dal registro delle imprese a partire dalla data del 3.10.2022.
La cancellazione comporta l'estinzione della società e, conseguentemente, fa venir meno anche la capacità processuale.
Ciò significa che la citazione effettuata dall'opponente nei confronti dell'opposta è nulla perché indirizzata a società inesistente a seguito di cancellazione.
Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale sugli effetti processuali che ne derivano, “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. «La società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio, in quanto priva della relativa capacità (Cass.
9/10/2018, n. 24853; Cass. 19/12/2016, n. 26196)” (Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n.
16523 del 20.06.2025).
Ne consegue che “La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario),
2 indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto” (Cassazione civile, Sez. II,
Ordinanza n. 31130 del 04.12.2024).
Nella vicenda de qua, rispetto alla notifica effettuata dalla sig.ra esclusivamente Pt_1 nei confronti della società cancellata, non si è verificata alcuna sanatoria per costituzione in giudizio del socio della società in nome collettivo.
Chiarito ciò, è conseguenza inevitabile la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta dall'opponente.
Infatti, nel caso di notifica effettuata a soggetto inesistente, il giudizio va dichiarato improcedibile in quanto non si instaura alcun rapporto processuale, appunto perché il destinatario dell'atto risulta privo della capacità giuridica (Tribunale di Brescia, sentenza n. 4751 del 2025).
Per tutto quanto esposto, deve essere revocata l'ordinanza con cui è stata dichiarata la contumacia della società . Controparte_1
Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del socio dell'opposta società di persone e dell'improcedibilità della domanda, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
- Revoca l'ordinanza con cui è stata dichiarata la contumacia della società
[...]
; Controparte_1
- Dichiara improcedibile la domanda proposta dall'opponente;
- Nulla dispone per le spese di giudizio.
Potenza, 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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