Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11000 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Cinzia Balletti Presidente rel. dott. Chiara Bitozzi Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 11000 /2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da con l'avv. SCATTOLIN SILVIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. SALMASO PERLA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
1) Emettersi sentenza di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/06/2008 dai signori e , in San Giorgio CP_1 Parte_1
delle Pertiche (PD), regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al Numero 13, Parte II, Serie A, anno 2008, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile affinché proceda alle annotazioni previste per legge;
2) Confermarsi l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori dei due figli minori e , con collocazione prevalente e residenza degli stessi Persona_1 Persona_2
presso la madre, sig.ra , nell'abitazione di quest'ultima sita in CP_1
Camposampiero (PD), via Sant'Anna n.15;
salvo diversi accordi con la sig.ra e/o imprevisti e/o indifferibili impegni CP_1
lavorativi dello stesso in considerazione delle particolari mansioni svolte, con le seguenti modalità: durante il periodo scolastico: quanto al figlio : a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle lezioni Per_2
scolastiche sino alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, da individuarsi di volta in volta, dall'orario corrispondente al termine delle lezioni scolastiche sino al dopo cena, in orario ordinariamente individuato nelle ore 21:30, con riaccompagnamento presso la casa materna a cura del padre il quale avrà diritto di comunicare con congruo preavviso alla sig.ra eventuali variazioni di orario. CP_1
quanto al figlio : a fine settimana alternati, dal venerdì al termine delle Persona_1
lezioni scolastiche sino alla domenica sera. Il padre curerà l'accompagnamento del figlio il sabato mattina da RE alla scuola di Camposampiero attualmente frequentata mentre, al termine delle lezioni, il minore, di comune accordo tra i genitori, si recherà autonomamente dal padre con il treno diretto a RE (con partenza alle ore 13:10 dalla stazione del luogo di residenza), con accollo da parte del sig. di ogni onere di spesa Pt_1
per detta trasferta;
oltre a ciò, un giorno infrasettimanale, da individuarsi di volta in volta, dall'orario corrispondente al termine delle lezioni scolastiche sino al dopo cena, in orario ordinariamente individuato nelle ore 21:30, con riaccompagnamento presso la casa materna a cura del padre il quale avrà diritto di comunicare con congruo preavviso alla sig.ra eventuali variazioni di orario. CP_1
Per tutto il periodo extrascolastico: i due figli minori e Per_2 Persona_3
permarranno presso il padre a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale da individuarsi di volta sino al dopo cena dall'orario corrispondente al termine delle lezioni scolastiche sino al dopo cena, in orario ordinariamente individuato nelle ore 21:30, con riaccompagnamento presso la casa materna a cura del padre il quale avrà diritto di comunicare con congruo preavviso alla sig.ra eventuali variazioni di orario. CP_1
vacanze estive: il padre, così come la madre, trascorreranno con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordarsi previamente tra i genitori di anno in anno entro congruo termine. vacanze pasquali e natalizie: il padre, altresì, avrà facoltà di tenere con sé i figli per metà della durata delle vacanze pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con la sig.ra e per metà del periodo disponibile delle vacanze natalizie alternando, di CP_1
anno in anno, la settimana decorrente dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 31 dicembre e quella decorrente dal 31 dicembre sino all'Epifania compresa con ciascun genitore.
Le parti concordano che le modalità di frequentazione e visita paterne sopra specificate trovino applicazione a decorrere dalla data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
2024/2025.
4) Confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli e , l'importo di Persona_1 Per_2
€ 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo che viene individuato, di comune accordo, in quello in uso presso il Tribunale di
Padova, allegato al ricorso depositato sub doc. 10) e da intendersi ivi integralmente richiamato.
5) Darsi atto dell'intervenuto accordo tra i coniugi in forza del quale l'Assegno Unico per entrambi i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra ; CP_1
6) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa e/o richiesta di somme a titolo di assegno divorzile, confermando di nulla avere a ché pretendere l'uno dall'altro a detto titolo.
Spese e compensi della presente procedura integralmente compensati tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 14/06/2008 in San Giorgio delle Pertiche (PD), regolarmente trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 13, Parte II, Serie A, anno
2008; dalla loro unione sono nati:
- nato il [...] e nato il [...]; Persona_1 Per_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Rovigo il 20.04.2023 e la separazione è stata omologata il 21.04.2023;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b)
, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 14/06/2008 in San Giorgio delle Pertiche (PD), Controparte_1 regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al
Numero 13, Parte II, Serie A, anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti