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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5568/2019 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Salari, giusta procura in atti;
Parte_1
CONTRO
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Anna Dean e Francesco Maria Controparte_1
Falcinelli, giusta procura in atti
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE.
***
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 13.12.2024, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, per sentir accertare la formulazione di dichiarazioni diffamatorie Controparte_1 nei suoi riguardi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni pagina 1 di 7 patrimoniali e non patrimoniali, indicati nella misura di €. 50.000,00, salvo diversa valutazione -anche equitativa- del Giudice adìto.
PremeSA la sua qualifica di dirigente scolastico, in forza, nell'anno scolastico
2016/17, presso l'Istituto comprensivo Perugia 2, l'attrice assumeva che la Parte
all'epoca dirigente dell' nell'inviare ai competenti superiori gerarchici CP_1 una richiesta ispettiva sull'operato della predetta aveva dichiarato Pt_1 circostanze false e diffamatorie, al solo scopo di danneggiarne l'immagine e la carriera professionale, data anche la vasta eco che gli episodi sottesi alla richiesta ispettiva avevano avuto nella locale comunità, anche per l'interesse della stampa locale.
In particolare, evidenziava come la convenuta avesse falsamente dichiarato che la in esito a precedente visita ispettiva, risalente al 2011, era stata Pt_1 trasferita d'ufficio per incompatibilità ambientale (laddove il trasferimento era Parte stato oggetto di transazione tra la e l' e che il trasferimento di Pt_1 diversi dipendenti ATA era da ricollegarsi alla predetta dedotta incompatibilità
(laddove si trattava di soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, conclusosi alla naturale scadenza del termine dell'anno scolastico).
Secondo l'attrice, i dedotti comportamenti, unitamente ad altre circostanze diffusamente elencate nell'atto introduttivo, avevano la finalità di
“distruggere” o, quantomeno, di “marchiare a fuoco” negativamente la vita professionale della Dott.SA . Parte_1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare la Dott.SA per le causali di cui in narrativa, a risarcimento Controparte_1 di tutti i danni causati all'istante, sia in quanto “danno patrimoniale“ che “non patrimoniale”, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di €.
50.000,00, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Con la condanna della Dott.SA al pagamento delle spese e compenso professionale del giudizio, CP_1 oltre 15% rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge”.
pagina 2 di 7 Si costituiva tempestivamente in giudizio la che contestava CP_1 estensivamente la domanda attorea.
La convenuta, in particolare, evidenziava che i medesimi fatti oggetto della richiesta risarcitoria avevano formato oggetto di specifica denuncia in sede penale avanzata dalla con conseguente avvio delle indagini preliminari;
il Pt_1 procedimento si concludeva con la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. ed accolta dal GIP, nonostante l'odierna attrice avesse proposto formale opposizione alla richiesta ex art. 408 c.p.p..
La riteneva che il proprio operato, ovvero la richiesta di visita ispettiva, CP_1
Parte fosse normale estrinsecazione dei propri doveri di Dirigente dell' resasi neceSArio per una serie di segnalazioni pervenute da parte dui numerosi genitori di alunni frequentanti l'Istituto diretto dall'attrice; lamentele che erano giunte anche al Sindaco ed altri soggetti.
Protestava la assoluta mancanza di intenti o effetti diffamatori, postulando il rigetto della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,: respingere tutte le domande formulate dalla Dott.SA nei confronti della Dott.SA in quanto del Parte_1 Controparte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto. Con ogni riserva. Con condanna di parte attrice al pagamento delle competenze del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed IVA ed ulteriore condanna ex art.96 3° comma c.p.c..
Regolarmente costituito il contraddittorio, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 07.12.2020, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria, fiSAva udienza di precisazione delle conclusioni, che venivano definitivamente rassegnate all'udienza del 13.12.2024; indi la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda attorea è infondata e va respinta.
Va premesso, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, che affinchè poSA addivenirsi ad una pronuncia risarcitoria, conseguente a dichiarazioni pagina 3 di 7 diffamatorie, occorre che la “affermazione”, attribuita al diffamante, sia oggettivamente idonea a ledere l'onore, la reputazione e l'immagine personale o professionale del “diffamato”; occorre, ancora, che l'affermazione reputata lesiva sia portata a conoscenza di un nutrito numero di soggetti terzi e che questi abbiano maturato, per effetto della sola notizia, un giudizio di disvalore sulla persona asseritamente diffamata;
che le conseguenze dannose, patrimoniali e/o non patrimoniali, siano precisamente individuate e dimostrate, nella loro essenza e quantificazione: il danno non può però essere in re ipsa, identificandosi tale tipologia di danno non con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza nel caso concreto deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la steSA posizione sociale della vittima.
In sostanza, ed in linea generale, esprimere giudizi critici sull'operato altrui è un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa, poiché è noto come qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata: impedire l'esercizio del diritto di critica soltanto perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero.
Tali essendo i parametri di riferimento, la vicenda all'esame del Tribunale sfugge ad alcuno dei predetti principi.
Invero, il “fulcro” della lamentale della attrice è da rinvenirsi nel contenuto della richiesta di visita ispettiva formulata dalla convenuta, in data 27.04.2017, nella Parte qualità di Dirigente dell' cui erano pervenute numerose lamentele da parte degli utenti (latu sensu considerati) dell'Istituto comprensivo Perugia 2, diretto dalla odierna attrice.
pagina 4 di 7 In particolare, l'affermazione ritenuta estremamente lesiva sarebbe consistita nell'aver dichiarato, la che la già in precedenza, era stata CP_1 Pt_1 oggetto di provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, allorché dirigeva, nell'anno scolastico 2010-2011 l'Istituto comprensivo Galileo Galilei di Foligno.
Tale affermazione, secondo la era falsa, perché si trattava di un Pt_1 trasferimento concordato tra le parti.
Orbene, dall'esame del carteggio versato in atti, non può non evidenziarsi che dal punto di vista oggettivo e sostanziale, la “transazione” (tale definita dalla steSA attrice) vedeva, come “pretese” contrapposte, la decisione dei competenti organi di trasferire la ad altro istituto (Marsciano) e, dall'altra parte, Pt_1
l'impugnazione della delle contestazioni mosse in esito al procedimento Pt_1 ispettivo che la aveva riguardata.
In ogni caso, davvero non si coglie la portata offensiva del termine “trasferimento d'ufficio” (quand'anche fosse da ritenere impropria la terminologia), soprattutto se basato sul concetto di incompatibilità ambientale: concetto, quest'ultimo, avulso da alcuna portata denigratoria, essendo chiaro che l'incompatibilità non determina, ex se, l'attribuzione di una “colpa”, ma la mera constatazione di una situazione oggettiva inidonea al corretto e sereno svolgimento delle funzioni.
Inoltre, la ricostruzione operata dal GIP, nel procedimento penale incardinato in esito alla denuncia della sostanzialmente condiviso da questo Tribunale, Pt_1 appare di per sé estremamente chiara ed esaustiva nella valutazione della vicenda:
pagina 5 di 7 Può, dunque, dichiararsi che le affermazioni, contenute nella richiesta di visita ispettiva avanzata dalla in nessun caso evidenziano, per quanto detto, CP_1 portata diffamatoria o lesiva dell'onore e decoro della Pt_1
Benché tale valutazione sia assorbente, rispetto alle altre questioni, va altresì evidenziato che i “destinatari” della missiva erano soggetti istituzionalmente a conoscenza, ovvero tenuti a conoscere, il contenuto del precedente procedimento ispettivo del 2011; pertanto, alcun giudizio di disvalore, peraltro mai espresso o comunque non allegato, hanno maturato in conseguenza della “sola” richiesta ispettiva.
Inoltre, nessuna prova circa il lamentato danno all'immagine, onore o reputazione della è stato dimostrato, né sul piano del danno patrimoniale, né su quello Pt_1 non patrimoniale.
Si consideri, sul punto, che gli articoli di stampa depositati dalla lungi dal Pt_1 determinare la sovraesposizione mediatica dell'attrice quale conseguenza della richiesta di visita ispettiva della evidenziano come la presunta “critica” CP_1 all'operato dell'attrice si basasse sulle lamentele dei genitori e sulle iniziative delle sigle sindacali.
In nessuno degli articoli richiamati si fa cenno alla richiesta di visita ispettiva dell'aprile del 2017, né al “precedente” del 2011. pagina 6 di 7 Sicché, neanche a livello presuntivo sarebbe possibile individuare un danno all'immagine della riconducibile all'operato della Pt_1 CP_1
La domanda va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...]
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese e funzioni di lite in favore della convenuta, che liquida, in considerazione della sostanziale limitazione di attività istruttoria e della non particolare complessità della vicenda, in €. 4.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Perugia, addì 12.06.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5568/2019 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Salari, giusta procura in atti;
Parte_1
CONTRO
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Anna Dean e Francesco Maria Controparte_1
Falcinelli, giusta procura in atti
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE.
***
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 13.12.2024, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, per sentir accertare la formulazione di dichiarazioni diffamatorie Controparte_1 nei suoi riguardi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni pagina 1 di 7 patrimoniali e non patrimoniali, indicati nella misura di €. 50.000,00, salvo diversa valutazione -anche equitativa- del Giudice adìto.
PremeSA la sua qualifica di dirigente scolastico, in forza, nell'anno scolastico
2016/17, presso l'Istituto comprensivo Perugia 2, l'attrice assumeva che la Parte
all'epoca dirigente dell' nell'inviare ai competenti superiori gerarchici CP_1 una richiesta ispettiva sull'operato della predetta aveva dichiarato Pt_1 circostanze false e diffamatorie, al solo scopo di danneggiarne l'immagine e la carriera professionale, data anche la vasta eco che gli episodi sottesi alla richiesta ispettiva avevano avuto nella locale comunità, anche per l'interesse della stampa locale.
In particolare, evidenziava come la convenuta avesse falsamente dichiarato che la in esito a precedente visita ispettiva, risalente al 2011, era stata Pt_1 trasferita d'ufficio per incompatibilità ambientale (laddove il trasferimento era Parte stato oggetto di transazione tra la e l' e che il trasferimento di Pt_1 diversi dipendenti ATA era da ricollegarsi alla predetta dedotta incompatibilità
(laddove si trattava di soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, conclusosi alla naturale scadenza del termine dell'anno scolastico).
Secondo l'attrice, i dedotti comportamenti, unitamente ad altre circostanze diffusamente elencate nell'atto introduttivo, avevano la finalità di
“distruggere” o, quantomeno, di “marchiare a fuoco” negativamente la vita professionale della Dott.SA . Parte_1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare la Dott.SA per le causali di cui in narrativa, a risarcimento Controparte_1 di tutti i danni causati all'istante, sia in quanto “danno patrimoniale“ che “non patrimoniale”, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di €.
50.000,00, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Con la condanna della Dott.SA al pagamento delle spese e compenso professionale del giudizio, CP_1 oltre 15% rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge”.
pagina 2 di 7 Si costituiva tempestivamente in giudizio la che contestava CP_1 estensivamente la domanda attorea.
La convenuta, in particolare, evidenziava che i medesimi fatti oggetto della richiesta risarcitoria avevano formato oggetto di specifica denuncia in sede penale avanzata dalla con conseguente avvio delle indagini preliminari;
il Pt_1 procedimento si concludeva con la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. ed accolta dal GIP, nonostante l'odierna attrice avesse proposto formale opposizione alla richiesta ex art. 408 c.p.p..
La riteneva che il proprio operato, ovvero la richiesta di visita ispettiva, CP_1
Parte fosse normale estrinsecazione dei propri doveri di Dirigente dell' resasi neceSArio per una serie di segnalazioni pervenute da parte dui numerosi genitori di alunni frequentanti l'Istituto diretto dall'attrice; lamentele che erano giunte anche al Sindaco ed altri soggetti.
Protestava la assoluta mancanza di intenti o effetti diffamatori, postulando il rigetto della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,: respingere tutte le domande formulate dalla Dott.SA nei confronti della Dott.SA in quanto del Parte_1 Controparte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto. Con ogni riserva. Con condanna di parte attrice al pagamento delle competenze del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed IVA ed ulteriore condanna ex art.96 3° comma c.p.c..
Regolarmente costituito il contraddittorio, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 07.12.2020, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria, fiSAva udienza di precisazione delle conclusioni, che venivano definitivamente rassegnate all'udienza del 13.12.2024; indi la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda attorea è infondata e va respinta.
Va premesso, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, che affinchè poSA addivenirsi ad una pronuncia risarcitoria, conseguente a dichiarazioni pagina 3 di 7 diffamatorie, occorre che la “affermazione”, attribuita al diffamante, sia oggettivamente idonea a ledere l'onore, la reputazione e l'immagine personale o professionale del “diffamato”; occorre, ancora, che l'affermazione reputata lesiva sia portata a conoscenza di un nutrito numero di soggetti terzi e che questi abbiano maturato, per effetto della sola notizia, un giudizio di disvalore sulla persona asseritamente diffamata;
che le conseguenze dannose, patrimoniali e/o non patrimoniali, siano precisamente individuate e dimostrate, nella loro essenza e quantificazione: il danno non può però essere in re ipsa, identificandosi tale tipologia di danno non con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza nel caso concreto deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la steSA posizione sociale della vittima.
In sostanza, ed in linea generale, esprimere giudizi critici sull'operato altrui è un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa, poiché è noto come qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata: impedire l'esercizio del diritto di critica soltanto perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero.
Tali essendo i parametri di riferimento, la vicenda all'esame del Tribunale sfugge ad alcuno dei predetti principi.
Invero, il “fulcro” della lamentale della attrice è da rinvenirsi nel contenuto della richiesta di visita ispettiva formulata dalla convenuta, in data 27.04.2017, nella Parte qualità di Dirigente dell' cui erano pervenute numerose lamentele da parte degli utenti (latu sensu considerati) dell'Istituto comprensivo Perugia 2, diretto dalla odierna attrice.
pagina 4 di 7 In particolare, l'affermazione ritenuta estremamente lesiva sarebbe consistita nell'aver dichiarato, la che la già in precedenza, era stata CP_1 Pt_1 oggetto di provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, allorché dirigeva, nell'anno scolastico 2010-2011 l'Istituto comprensivo Galileo Galilei di Foligno.
Tale affermazione, secondo la era falsa, perché si trattava di un Pt_1 trasferimento concordato tra le parti.
Orbene, dall'esame del carteggio versato in atti, non può non evidenziarsi che dal punto di vista oggettivo e sostanziale, la “transazione” (tale definita dalla steSA attrice) vedeva, come “pretese” contrapposte, la decisione dei competenti organi di trasferire la ad altro istituto (Marsciano) e, dall'altra parte, Pt_1
l'impugnazione della delle contestazioni mosse in esito al procedimento Pt_1 ispettivo che la aveva riguardata.
In ogni caso, davvero non si coglie la portata offensiva del termine “trasferimento d'ufficio” (quand'anche fosse da ritenere impropria la terminologia), soprattutto se basato sul concetto di incompatibilità ambientale: concetto, quest'ultimo, avulso da alcuna portata denigratoria, essendo chiaro che l'incompatibilità non determina, ex se, l'attribuzione di una “colpa”, ma la mera constatazione di una situazione oggettiva inidonea al corretto e sereno svolgimento delle funzioni.
Inoltre, la ricostruzione operata dal GIP, nel procedimento penale incardinato in esito alla denuncia della sostanzialmente condiviso da questo Tribunale, Pt_1 appare di per sé estremamente chiara ed esaustiva nella valutazione della vicenda:
pagina 5 di 7 Può, dunque, dichiararsi che le affermazioni, contenute nella richiesta di visita ispettiva avanzata dalla in nessun caso evidenziano, per quanto detto, CP_1 portata diffamatoria o lesiva dell'onore e decoro della Pt_1
Benché tale valutazione sia assorbente, rispetto alle altre questioni, va altresì evidenziato che i “destinatari” della missiva erano soggetti istituzionalmente a conoscenza, ovvero tenuti a conoscere, il contenuto del precedente procedimento ispettivo del 2011; pertanto, alcun giudizio di disvalore, peraltro mai espresso o comunque non allegato, hanno maturato in conseguenza della “sola” richiesta ispettiva.
Inoltre, nessuna prova circa il lamentato danno all'immagine, onore o reputazione della è stato dimostrato, né sul piano del danno patrimoniale, né su quello Pt_1 non patrimoniale.
Si consideri, sul punto, che gli articoli di stampa depositati dalla lungi dal Pt_1 determinare la sovraesposizione mediatica dell'attrice quale conseguenza della richiesta di visita ispettiva della evidenziano come la presunta “critica” CP_1 all'operato dell'attrice si basasse sulle lamentele dei genitori e sulle iniziative delle sigle sindacali.
In nessuno degli articoli richiamati si fa cenno alla richiesta di visita ispettiva dell'aprile del 2017, né al “precedente” del 2011. pagina 6 di 7 Sicché, neanche a livello presuntivo sarebbe possibile individuare un danno all'immagine della riconducibile all'operato della Pt_1 CP_1
La domanda va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...]
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese e funzioni di lite in favore della convenuta, che liquida, in considerazione della sostanziale limitazione di attività istruttoria e della non particolare complessità della vicenda, in €. 4.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Perugia, addì 12.06.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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