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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI GE IL CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2374 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Gianmarco Parte_1
SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, viale Salvator Rosa, 16/18,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
MA SI,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Benevento, via Salvator Rosa, 4, presso lo studio dell'avv. Sergio Marchitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 6/05/2025, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000, con cui l'
[...]
le ha chiesto il pagamento, fra le altre cose, di somme dovute in base a cinque Controparte_2 avvisi di addebito emessi per il recupero di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione previdenziali due dei quali notificati oltre un quinquennio prima dell'intimazione impugnata, Parte_2 ha convenuto in giudizio e agente della riscossione al fine di sentire: “accertare e dichiarare CP_1
l'inesistenza e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000 del
24.04.2025 notificata il 06.05.2025 in quanto, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa con esso avanzata è inammissibile, infondata, illegittima, errata e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000 e/o, almeno, dichiarare prescritti i crediti
1 relativi alle annualità 2017 e 2018 e, pertanto, non dovuti”; con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si sono ritualmente costituiti entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
, in quanto, come è evidente dal tenore letterale del ricorso e delle relative Controparte_2 conclusioni (ove si precisa “per i motivi di cui in narrativa” e si chiede di “dichiarare prescritti i crediti relativi alle annualità 2017 e 2018”), l'impugnazione è circoscritta ai crediti di natura contributiva e – più specificamente – a quelli portati dagli avvisi di addebito n.
31720180001989967000 e n. 31720190002256721000.
Venendo al merito, la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000, pacificamente notificata il 6/05/2025, con cui le è stato ingiunto il pagamento, fra le altre cose, di
€ 5.660,69 in forza degli avvisi di addebito n. 31720180001989967000, notificato il 5/12/2018, e n. 31720190002256721000, notificato il 23/12/2019.
Gli avvisi sono stati emessi dall' , sede di Benevento, per il recupero di contributi I.V.S. CP_1
Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati e relative somme aggiuntive riferiti alla I,
II, III e IV rata anno 2017 e alla I, II, III e IV rata anno 2018.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità 2 dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contesti, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass.
n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Nel caso di specie, la ricorrente deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, stante il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica degli avvisi di addebito e il primo atto notificato successivo, costituito dall'intimazione di pagamento impugnata. La censura sollevata è riconducibile all'art. 615 c.p.c. e come tale è proponibile senza limiti di tempo fino al compimento dell'esecuzione. L' ha fornito valida prova, mediante produzione delle ricevute di avvenuta consegna, della CP_1 rituale notifica di entrambi gli avvisi impugnati, tramite pec all'indirizzo nelle date Email_1 risultanti dall'intimazione di pagamento.
La ricorrente non ha, peraltro, sollevato alcuna contestazione in merito all'effettiva e regolare ricezione degli avvisi.
Ciò posto, le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del
12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della 3 irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma
2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), il termine prescrizionale, che sarebbe ordinariamente venuto a scadere il
5/12/2023 e il 23/12/2024, ha subito uno slittamento in avanti di 311 giorni.
Pertanto, per i crediti portati dall'avviso n. 31720190002256721000 la prescrizione, alla data del
6/05/2025, non era certamente maturata, anche a prescindere dalla prova di ulteriori atti interruttivi.
Per quanto riguarda l'avviso n. 31720180001989967000, la prescrizione, per effetto della sospensione, sarebbe maturata in data 11/10/2024, e ne ha validamente dimostrato CP_3
l'interruzione con la notifica a mezzo pec, in data 29/01/2024, dell'intimazione di pagamento n.
01720249000394207000 (relativa peraltro a entrambi gli avvisi impugnati).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con conseguente rigetto del ricorso.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
CI GE IL CA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI GE IL CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2374 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Gianmarco Parte_1
SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, viale Salvator Rosa, 16/18,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
MA SI,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Benevento, via Salvator Rosa, 4, presso lo studio dell'avv. Sergio Marchitto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 6/05/2025, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000, con cui l'
[...]
le ha chiesto il pagamento, fra le altre cose, di somme dovute in base a cinque Controparte_2 avvisi di addebito emessi per il recupero di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione previdenziali due dei quali notificati oltre un quinquennio prima dell'intimazione impugnata, Parte_2 ha convenuto in giudizio e agente della riscossione al fine di sentire: “accertare e dichiarare CP_1
l'inesistenza e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000 del
24.04.2025 notificata il 06.05.2025 in quanto, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa con esso avanzata è inammissibile, infondata, illegittima, errata e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000 e/o, almeno, dichiarare prescritti i crediti
1 relativi alle annualità 2017 e 2018 e, pertanto, non dovuti”; con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si sono ritualmente costituiti entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
, in quanto, come è evidente dal tenore letterale del ricorso e delle relative Controparte_2 conclusioni (ove si precisa “per i motivi di cui in narrativa” e si chiede di “dichiarare prescritti i crediti relativi alle annualità 2017 e 2018”), l'impugnazione è circoscritta ai crediti di natura contributiva e – più specificamente – a quelli portati dagli avvisi di addebito n.
31720180001989967000 e n. 31720190002256721000.
Venendo al merito, la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720259001298108000, pacificamente notificata il 6/05/2025, con cui le è stato ingiunto il pagamento, fra le altre cose, di
€ 5.660,69 in forza degli avvisi di addebito n. 31720180001989967000, notificato il 5/12/2018, e n. 31720190002256721000, notificato il 23/12/2019.
Gli avvisi sono stati emessi dall' , sede di Benevento, per il recupero di contributi I.V.S. CP_1
Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati e relative somme aggiuntive riferiti alla I,
II, III e IV rata anno 2017 e alla I, II, III e IV rata anno 2018.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità 2 dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contesti, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass.
n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Nel caso di specie, la ricorrente deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, stante il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica degli avvisi di addebito e il primo atto notificato successivo, costituito dall'intimazione di pagamento impugnata. La censura sollevata è riconducibile all'art. 615 c.p.c. e come tale è proponibile senza limiti di tempo fino al compimento dell'esecuzione. L' ha fornito valida prova, mediante produzione delle ricevute di avvenuta consegna, della CP_1 rituale notifica di entrambi gli avvisi impugnati, tramite pec all'indirizzo nelle date Email_1 risultanti dall'intimazione di pagamento.
La ricorrente non ha, peraltro, sollevato alcuna contestazione in merito all'effettiva e regolare ricezione degli avvisi.
Ciò posto, le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 29751 del
12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della 3 irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma
2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), il termine prescrizionale, che sarebbe ordinariamente venuto a scadere il
5/12/2023 e il 23/12/2024, ha subito uno slittamento in avanti di 311 giorni.
Pertanto, per i crediti portati dall'avviso n. 31720190002256721000 la prescrizione, alla data del
6/05/2025, non era certamente maturata, anche a prescindere dalla prova di ulteriori atti interruttivi.
Per quanto riguarda l'avviso n. 31720180001989967000, la prescrizione, per effetto della sospensione, sarebbe maturata in data 11/10/2024, e ne ha validamente dimostrato CP_3
l'interruzione con la notifica a mezzo pec, in data 29/01/2024, dell'intimazione di pagamento n.
01720249000394207000 (relativa peraltro a entrambi gli avvisi impugnati).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con conseguente rigetto del ricorso.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
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