TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1218/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 4 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per essuno. Controparte_1
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso. Pt_1
Il Giudice ordina la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa alla presente udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Pt_1
Il Giudice invita quindi le parti presenti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1218/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. domiciliato in Cremona via Ruggero Manna 3;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'avv. ha chiesto la liquidazione in suo Parte_1
favore della somma complessiva di euro 1.332,36, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per l'opera professionale prestata in favore del resistente , nel procedimento penale n. Controparte_1
380/2023 Rg. Trib. avanti al Tribunale di Cremona, in qualità di difensore d'ufficio.
Non si è costituito il resistente, pur ritualmente citato, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4/2/2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e ha pronunciato la presente sentenza al termine della discussione, come da verbale allegato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va innanzitutto premesso che l'art. 14 D. Lgs 150/2011, che richiama l'art. 28 L. 794/42, trovi applicazione unicamente con riferimento alle prestazioni in materia civile, e ciò proprio in forza dell'espresso richiamo all'art. 28 citato.
pagina 2 di 4 Ciò risulta confermato dalla recentissima giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, “La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit.” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021).
A seguito della c.d. riforma Cartabia (D. Lgs. 150/2022), non vi è dubbio che i procedimenti suddetti possano essere introdotti con rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies ss. c.p.c., come comunque fatto dal ricorrente, per cui la presente sentenza sarà emessa in forma monocratica.
Nel merito, il ricorso può essere accolto.
L'avv. ha infatti provato e documentato lo svolgimento della propria attività quale difensore Pt_1
d'ufficio nel suddetto procedimento penale, producendo all'uopo gli atti della causa penale (doc. 1-2).
La somma pretesa per la liquidazione del compenso appare conforme alle tariffe professionali vigenti per l'attività svolta.
Si rileva tuttavia che non vi sia prova che la missiva di diffida al pagamento dell'19/4/2024 sia stata inviata al resistente e dallo stesso ricevuta, per cui la prima comunicazione utile ad ottenere il pagamento deve considerarsi la notifica del presente ricorso.
Sulla somma liquidata andranno riconosciuti gli interessi legali di mora dal 29/12/2024 (data del perfezionamento della notifica del presente ricorso) al saldo sulla somma di 1.230,00 euro dovuta per competenze e anticipazioni esenti (quindi ad eccezione che sulla somma dovuta per IVA e c.p.a., in quanto di spettanza finale di soggetti diversi dal richiedente). Non risulta invece adeguatamente allegata e provata la richiesta volta ad ottenere il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nel credito vantato) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1218/2024 RG, così dispone:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_1
pagina 3 di 4 LIQUIDA in favore dell'avv. e a pagare nei confronti Parte_1 CP_2 Controparte_1 dell'avv. , la somma complessiva di euro 1.332,36 oltre interessi come specificati in Parte_1
motivazione.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1218/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 4 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per essuno. Controparte_1
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso. Pt_1
Il Giudice ordina la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa alla presente udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Pt_1
Il Giudice invita quindi le parti presenti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1218/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. domiciliato in Cremona via Ruggero Manna 3;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'avv. ha chiesto la liquidazione in suo Parte_1
favore della somma complessiva di euro 1.332,36, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per l'opera professionale prestata in favore del resistente , nel procedimento penale n. Controparte_1
380/2023 Rg. Trib. avanti al Tribunale di Cremona, in qualità di difensore d'ufficio.
Non si è costituito il resistente, pur ritualmente citato, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4/2/2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e ha pronunciato la presente sentenza al termine della discussione, come da verbale allegato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va innanzitutto premesso che l'art. 14 D. Lgs 150/2011, che richiama l'art. 28 L. 794/42, trovi applicazione unicamente con riferimento alle prestazioni in materia civile, e ciò proprio in forza dell'espresso richiamo all'art. 28 citato.
pagina 2 di 4 Ciò risulta confermato dalla recentissima giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, “La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit.” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021).
A seguito della c.d. riforma Cartabia (D. Lgs. 150/2022), non vi è dubbio che i procedimenti suddetti possano essere introdotti con rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies ss. c.p.c., come comunque fatto dal ricorrente, per cui la presente sentenza sarà emessa in forma monocratica.
Nel merito, il ricorso può essere accolto.
L'avv. ha infatti provato e documentato lo svolgimento della propria attività quale difensore Pt_1
d'ufficio nel suddetto procedimento penale, producendo all'uopo gli atti della causa penale (doc. 1-2).
La somma pretesa per la liquidazione del compenso appare conforme alle tariffe professionali vigenti per l'attività svolta.
Si rileva tuttavia che non vi sia prova che la missiva di diffida al pagamento dell'19/4/2024 sia stata inviata al resistente e dallo stesso ricevuta, per cui la prima comunicazione utile ad ottenere il pagamento deve considerarsi la notifica del presente ricorso.
Sulla somma liquidata andranno riconosciuti gli interessi legali di mora dal 29/12/2024 (data del perfezionamento della notifica del presente ricorso) al saldo sulla somma di 1.230,00 euro dovuta per competenze e anticipazioni esenti (quindi ad eccezione che sulla somma dovuta per IVA e c.p.a., in quanto di spettanza finale di soggetti diversi dal richiedente). Non risulta invece adeguatamente allegata e provata la richiesta volta ad ottenere il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nel credito vantato) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1218/2024 RG, così dispone:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_1
pagina 3 di 4 LIQUIDA in favore dell'avv. e a pagare nei confronti Parte_1 CP_2 Controparte_1 dell'avv. , la somma complessiva di euro 1.332,36 oltre interessi come specificati in Parte_1
motivazione.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4