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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13726/2023
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Cantiello Andrea;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore rapp.to e Controparte_1
difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/23 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Per In corso di causa sono stati disposti chiarimenti al ctu nominato nella fase atp, dott. , alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, lette le note scritte depositate, è decisa con la presente sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione.
In data 13/09/2023 veniva notificato il decreto con il quale si fissava il termine perentorio per il deposito dell'atto di contestazione e l'istante provvedeva in data 09/10/2023. Infatti, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, osserva il Tribunale che il ricorso non può trovare accoglimento.
Come chiarito dal CTU: “…rivalutato il caso dal punto di vista clinico e medico legale, si ritiene di poter confermare la precedente valutazione del procedimento di ATP, ritenendo che il ricorrente debba essere riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98), grave
100%, SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO. Come rilevato nel corso dei presenti accertamenti medico legali, anche a tutt'oggi non è presente una compromissione dell'autonomia locomotoria e negli atti quotidiani della vita che soddisfi il diritto all'indennità di accompagnamento. Difatti, sulla scorta di quanto chiaramente emerso alla visita medico-legale, si ritiene che il ricorrente si trovi, innanzitutto, in discrete condizioni generali di salute, con sufficiente tono-trofismo muscolare. Il ricorrente è. quindi, orientato nello spazio-tempo: deambula in autonomia, con ausilio di bastone canadese, ma senza sostegno a terzi, e senza concrete possibilità di caduta al suolo;
è in grado di mantenere la stazione eretta prolungata, senza turbe dell'equilibrio: non presenta dispnea a riposo. Pertanto, per quanto detto, le attività basiche della vita quotidiana sono attualmente conservate. Infatti, il Sig. è autonomo nel vestirsi;
si sposta senza assistenza Parte_1
di terzi;
è, quindi, in grado di andare in bagno da solo, di pulirsi e rivestirsi senza assistenza,
e di fare il bagno;
è in grado di alimentarsi da solo;
è continente;
Il ricorrente, è, quindi, anche in grado di assumere i propri farmaci, e può attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico”.
Secondo il CTU infatti il ricorrente, , di anni 79 al momento della visita, è Parte_1
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98). Grave 100%, SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO; persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92, come modificata dal D.Lg. 62/2024, SENZA necessità di sostegno intensivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il ctu inoltre chiarisce che anche a seguito della rivalutazione delle condizioni della parte effettuata nella presente fase deve escludersi con certezza il grave declino neuro-cognitivo certificato alla visita geriatrica dell'ASL CE del 19/09/2022 a firma del Dott. Persona_2
e alla visita psichiatrica dell'ASI CE del 29/12/2023, a firma del Dott.
[...] Persona_3
Le conclusioni rese dal ctu sono ritenute dallo scrivente giudice condivisibili e coerenti con l'esame degli atti, e sono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Non sussistono quindi ragioni per procedere ad un rinnovo della Consulenza, come richiesto dal ricorrente.
L'opposizione va rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario, come appunto avvenuto nel caso in esame.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate, vista la dichiarazione in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 15331/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione:
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 24/04/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13726/2023
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Cantiello Andrea;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore rapp.to e Controparte_1
difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/23 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Per In corso di causa sono stati disposti chiarimenti al ctu nominato nella fase atp, dott. , alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, lette le note scritte depositate, è decisa con la presente sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione.
In data 13/09/2023 veniva notificato il decreto con il quale si fissava il termine perentorio per il deposito dell'atto di contestazione e l'istante provvedeva in data 09/10/2023. Infatti, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, osserva il Tribunale che il ricorso non può trovare accoglimento.
Come chiarito dal CTU: “…rivalutato il caso dal punto di vista clinico e medico legale, si ritiene di poter confermare la precedente valutazione del procedimento di ATP, ritenendo che il ricorrente debba essere riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98), grave
100%, SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO. Come rilevato nel corso dei presenti accertamenti medico legali, anche a tutt'oggi non è presente una compromissione dell'autonomia locomotoria e negli atti quotidiani della vita che soddisfi il diritto all'indennità di accompagnamento. Difatti, sulla scorta di quanto chiaramente emerso alla visita medico-legale, si ritiene che il ricorrente si trovi, innanzitutto, in discrete condizioni generali di salute, con sufficiente tono-trofismo muscolare. Il ricorrente è. quindi, orientato nello spazio-tempo: deambula in autonomia, con ausilio di bastone canadese, ma senza sostegno a terzi, e senza concrete possibilità di caduta al suolo;
è in grado di mantenere la stazione eretta prolungata, senza turbe dell'equilibrio: non presenta dispnea a riposo. Pertanto, per quanto detto, le attività basiche della vita quotidiana sono attualmente conservate. Infatti, il Sig. è autonomo nel vestirsi;
si sposta senza assistenza Parte_1
di terzi;
è, quindi, in grado di andare in bagno da solo, di pulirsi e rivestirsi senza assistenza,
e di fare il bagno;
è in grado di alimentarsi da solo;
è continente;
Il ricorrente, è, quindi, anche in grado di assumere i propri farmaci, e può attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico”.
Secondo il CTU infatti il ricorrente, , di anni 79 al momento della visita, è Parte_1
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98). Grave 100%, SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO; persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92, come modificata dal D.Lg. 62/2024, SENZA necessità di sostegno intensivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il ctu inoltre chiarisce che anche a seguito della rivalutazione delle condizioni della parte effettuata nella presente fase deve escludersi con certezza il grave declino neuro-cognitivo certificato alla visita geriatrica dell'ASL CE del 19/09/2022 a firma del Dott. Persona_2
e alla visita psichiatrica dell'ASI CE del 29/12/2023, a firma del Dott.
[...] Persona_3
Le conclusioni rese dal ctu sono ritenute dallo scrivente giudice condivisibili e coerenti con l'esame degli atti, e sono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. Non sussistono quindi ragioni per procedere ad un rinnovo della Consulenza, come richiesto dal ricorrente.
L'opposizione va rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario, come appunto avvenuto nel caso in esame.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate, vista la dichiarazione in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 15331/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione:
- compensa le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 24/04/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo