Ordinanza cautelare 10 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 14 aprile 2021
Sentenza 13 luglio 2021
Decreto cautelare 24 luglio 2021
Decreto presidenziale 24 agosto 2021
Ordinanza cautelare 27 agosto 2021
Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 4 aprile 2024
Decreto cautelare 9 settembre 2024
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2024
Inammissibile
Sentenza 14 aprile 2025
Decreto cautelare 22 aprile 2025
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 3
- 1. Urbanistica.Mancata notifica della diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. AMBIENTEDIRITTO.IT – NewsLetter – ADDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
GIURISPRUDENZA (N.B.: si riportano solo alcune delle sentenze inserite nella Banca Dati. Le massima sono realizzate a cura della Redazione di AD) CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 22 luglio 2021, ord. n. 5515 AUTORITÀ EMANANTE: Consiglio di Stato CATEGORIA: Inquinamento elettromagnetico INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Art. 8, c. 6 , l. 36/2001 – Possibilità, per le singole amministrazioni, di imporre criteri localizzativi agli impianti di telefonia mobile – Rimessione alla CGUE. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 20 luglio 2021, Sentenza n. AUTORITÀ EMANANTE: Corte di Cassazione CATEGORIA: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico – edilizia DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piscina …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/11/2025, n. 9369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9369 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09369/2025REG.PROV.COLL.
N. 03213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3213 del 2025, proposto da Barbatoja 1961 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RO Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campo Nell'Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VII n. 3163/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campo Nell'Elba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. GI EU e udito per le parti l’avvocato RO Afeltra;
Viste le conclusioni del Comune appellato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in revocazione avverso la sentenza n.3163 del 2025 emessa da questa sezione, all’esito del giudizio di revocazione n.6585/2024 avente a sua volta ad oggetto la sentenza n.3089/2024 parimenti emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VII.
A sostegno del ricorso, la parte – dopo aver ricostruito i fatti di causa - sostiene che nel giudizio revocando il giudice della revocazione sarebbe incorso in errore percettivo con riferimento alla esistenza di scavi, trincee e plinti di fondazione che asseritamente sorreggevano le opere contestate, e che erano state la causa per cui l’ente locale concedente aveva, prima, dichiarato la decadenza dalla concessione del ricorrente, ai sensi dell’art.47 del codice della navigazione, e, successivamente, ordinato la demolizione delle opere in quanto abusive. Interventi che invece non erano riscontrabili in loco , quanto meno non nella descrizione di cui sopra, che ne aveva consentito di affermare la rilevanza edilizia, in realtà inesistente.
Esaustivi elementi a sostegno di quanto affermato emergevano in quel giudizio – secondo la doglianza – da numerosi elementi di prova, e, non da ultimo, dalla verificazione disposta dal giudice di primo grado, ed affidata ad un funzionario del Genio Civile di Livorno.
2. Si è costituito il Comune di Piano dell’Elba, contestando l’avverso dedotto e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
3. In diritto si osserva che l’odierno ricorso in revocazione, essendo stato proposto avverso una sentenza che ha pronunciato su di un ricorso in revocazione, è inammissibile ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art.107 c.p.a. .
Il Collegio ritiene la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in relazione alla appena menzionata norma del Codice del processo amministrativo, in quanto con il divieto di ricorrere per revocazione avverso una sentenza emessa nel giudizio di revocazione l’ordinamento giuridico opera un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionalmente previsti e tutelati: – da un lato, la previsione del mezzo straordinario del ricorso per revocazione adempie all’esigenza di garantire la piena attuazione del diritto alla tutela giurisdizionale, ex art. 24 Cost., andando anche oltre (proprio perché mezzo di impugnazione straordinario) i gradi ordinari di giudizio; – dall’altro lato, il divieto di «revocazione della revocazione» afferma lo speculare principio del diritto alla tutela giurisdizionale delle altre parti evocate in giudizio (diritto che ricomprende sia, in negativo, quello di non essere oggetto di innumerevoli azioni, prive di ragionevole giustificazione, sia, in positivo, quello di vedere definito ed assicurato il risultato processualmente conseguito), ed inoltre realizza in concreto il principio di ragionevole durata del processo, ex artt. 111, comma 2, Cost e 6 Cedu.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO IE, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
GI EU, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI EU | RO IE |
IL SEGRETARIO