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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 09/10/2025
Giudice: dott. CA UN
La causa è chiamata alle ore 11:00
Compaiono:
Per l'avv. VASARRI MARCO . Parte_1
Per , nessuno Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Vasarri conclude come da ricorso e richiama per le argomentazioni il contenuto dello stesso, anche alla luce delle testimonianze rese.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 679/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 679/2025 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Liberazione dell'immobile in comproprietà”
Vertente tra
C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Vasarri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cascina, via
I.Nievo, n.21, giusto mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29/03/2025 ha adito il Parte_1
Tribunale di Pisa per sentir condannare al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile posto in Cascina, via Di Lupo Parra n. 63.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- che è comproprietaria dell'immobile posto in Cascina, via Di Lupo Parra n. 63, censito come magazzino, di pari quota del fratello , occupante l'immobile, e CP_1 della di loro madre;
Persona_1
- che il resistente, che da anni occupa l'immobile in oggetto, ha modificato il bene trasformandolo in abitazione, installandovi una cucina e un bagno, contro la volontà della comproprietaria;
- che la suddetta trasformazione in via di fatto del bene, abusiva, è stata rilevata dal
Comune di Cascina, che con ordinanza n. 114/2019 ha ordinato la rimessa in pristino disponendo la immediata cessazione del loro utilizzo abitativo;
- che vane sono state le richieste di far effettuare i lavori imposti dall'Autorità;
- che nel luglio 2023 è stato notificato il Verbale di accertamento di inottemperanza alla ordinanza dirigenziale n.114/19, sul presupposto della permanenza immutata dello stato illegittimo dei luoghi, con preannuncio dell'attivazione delle procedure ex art. 33 DPR 380/2001, e segnalazione dei comproprietari ex art. 650 c.p.;
- che a seguito dell'ennesima richiesta, il fratello ha persino aggredito fisicamente la ricorrente;
- che inutili sono state le ulteriori richieste a mezzo legale, al pari del radicato procedimento di mediazione.
Non si è costituito il resistente.
La causa è stata istruita a mezzo prova per testi, quindi è stata rinviata all'udienza del
6.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Le domande di accertamento e condanna sono meritevoli di accoglimento.
Parte attrice prova con idonea documentazione il proprio titolo dominicale, sul presupposto del quale fa valere le istanze restitutorie (cfr. visura catastale e atti inviati dal Comune di Cascina).
Deve ritenersi altresì provata l'occupazione, da parte del resistente, dell'immobile sito in Cascina, via Di Lupo Parra n. 63 piano terra, la cui destinazione a magazzino emerge dalla categoria (C2) di appartenenza: costituiscono robusti elementi di prova il contenuto del Verbale di accertamento di inottemperanza alla ordinanza dirigenziale n.114/19 del 28.6.2023 (doc. 3), nonché gli elementi documentali ulteriori
(comunicazioni) indirettamente confermati anche dal teste sentito.
Quanto ai presupposti in diritto per il rilascio, la condotta del resistente integra una violazione multilivello delle norme poste a presidio della comunione: è infatti provato che occupa in via esclusiva del bene da parte del resistente, ciò Controparte_1 rilevando in relazione all'impedimento di una fruizione paritetica tra i comproprietari, e, soprattutto, che ha alterato la sua destinazione d'uso impedendo il ripristino dello status quo ante, richiesto dalla ricorrente in base all'ordine dell'Autorità. La mancata partecipazione attiva del resistente non consente di apprezzare elementi di segno contrario.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, il resistente è condannato alla cessazione dell'utilizzo abitativo dell'immobile, e quindi al rilascio dello stesso immobile libero da persone e cose, ciò essendo funzionale alle necessarie opere di ripristino imposte dall'Ordinanza comunale.
Ai fini dell'esecuzione del rilascio, vista la dimostrata urgenza, è fissata la data del
30.10.2025.
Non occorre statuire sulle ulteriori richieste, posto che, se il resistente non si attiene all'ordine dell'Autorità, provvedimento amministrativo di cui il Tribunale prende atto senza possibilità di sindacarlo, la ricorrente, nella sua qualità di comproprietaria, è facoltizzata ex lege a provvedere in via diretta.
La soccombenza regola le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo ai vigenti D.M., scaglione di riferimento, valori minimi tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'attività processuale concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata o assorbita, in accoglimento della domanda così dispone:
- condanna a rilasciare in favore di parte ricorrente l'immobile sito in Controparte_1
Cascina, via Di Lupo Parra n. 63 piano terra, libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione del rilascio il 30.10.2025;
- condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
3.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, c.p.a. e IVA, oltre al rimborso delle anticipazioni.
Il Giudice
CA UN
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.