Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 7 FEBBRAIO 2025
N.R.G. 3699/2024
All'udienza del 7 Febbraio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:28 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 2
Febbraio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Fabiano Pezzani per la ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Nessuno è presente per;
CP_1
- Nessuno è presente per CP_2
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita il difensore della ricorrentea precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'Avv. Pezzani precisa quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi
Alle ore 9:36, il G.O.P.
Dichiara la contumacia di si ritira in camera di CP_2
consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi, per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 13:49 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 13,56;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 7/02/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3699/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1
Fabiano Pezzani e Maurizio Palamara, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Possidente;
resistente
E
, Controparte_4
in persona del suo presidente pro-tempore; contumace
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
13:50 dei seguenti,
3 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2021
9002788563/000, notificata il 16.12.2021, emessa dalla limitatamente Controparte_5
all'avviso di addebito n. 394 2016 0004259036/000, inerente il pagamento di contributi di cui all' anno CP_2
2014.
eccepiva la mancata notifica dell'atto Parte_1
opposto e la prescrizione del credito vantato dall , ai CP_2
sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data in cui il tributo era dovuto, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell CP_2 Controparte_3
a riscuotere la somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che il sotteso avviso.
Si costituiva in giudizio deducendo l'attualità del CP_1
credito ed il difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la circostanza che, il
Concessionario della Riscossione, abbia preso posizione in
4 ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione, per il decorso del termine di cinque anni, come previsto dalla legge 335/95, in quanto, dalla data di notifica delle cartelle di pagamento, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
5 In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n.
463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla
6 Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la CP_6
trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un CP_6
provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953
c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre
7 la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che non vi è prova in atti della notifica dell'avviso opposto, pertanto, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale si terrà conto dell'anno in cui il tributo era dovuto, ovvero l'anno 2014.
Quali atti interruttivi risulta pervenuta solo l'intimazione per cui è causa, ricevuta in da 16 dicembre 2021, quando il termine prescrizionale, quinquennale era decorso.
Le spese di lite vengono compensate nei confronti di CP_2
in ragione delle motivazioni di cui alla presente pronuncia,
e poste a carico di alla cui inattività è da imputare CP_1
la prescrizione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito di cui all' avviso n. 394
2016 0004259036/000;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente, che, liquida in €. 886,000, oltre accessori di legge, ove dovuti, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Palmi, lì 7 Febbraio 2025.
8 Il
G.O.P.
Maria D. Romeo
9