Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 195/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Fabio Conti Presidente estensore
2 Dott. Anna Adamo Consigliere
3 Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere in esito alla scadenza del termine del 28 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n° 195/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residen- Parte_1 te via Risorgimento 34/36, c.f. elettivamente domiciliato in C.F._1
Avola (SR) Piazza Vittorio Veneto 25, presso lo studio dell'avv. Davide Antonuc- cio del Foro di Siracusa (c.f. , che lo rappresenta e difende, fax C.F._2
0931.832306 e pec -ricorrente Email_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP_2
[.
, in proprio e quale mandatario di Controparte_3
c.f. e p. iva , con sede in Roma, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, c.f. , pec avv.oliviero. C.F._3 [...]
fax 090/5724777, elettivamente domiciliato presso l'ufficio Email_2 dell'Avvocatura Inps in Messina, Via Armeria 1 - resistente
( Controparte_4 CP_5
c.f.: , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Maria Colletti (c.f. , con domicilio eletto in Messina CodiceFiscale_4 avvocatura distrettuale via Garibaldi 122/A, pec CP_5 Email_3 fax 0688468583, -resistente
, in persona del legale rappresentante, con se- Controparte_6 de in Roma, Via Grezar - 00142, (c.f../p. iva ) subentrata a titolo P.IVA_3 universale delle società del , elettivamente domiciliata in Cata- Controparte_7 nia, via M.R. Imbriani 149 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Todaro (c.f.
) che la rappresenta e difende, pec rdi- C.F._5 Email_4 neavvocaticatania.it -resistente
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca- giudizio di
CONCLUSIONI
In 195/23: Lo SC: in via principale, dichiarare comunque l'illegittimità della comuni- cazione preventiva di ipoteca 298 76 2016 00060991, delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ad essa sottesi e dei ruoli ivi incorporati relativi a crediti contributivi dovuti alla sede territorialmente competente di cui alle cartelle CP_5 nn. 295 2014 00036422 16, 295 2014 00242876 10, 295 2015 00159379 10, e agli avvisi di addebito 595 2012 00012952 07, 595 2012 00026187 36, 595 2012
00046482 57, 595 2013 00012200 75, 595 2013 00030148 74, 595 2014
00010199 10, 595 2014 00028965 83, 595 2014 00054581 31, 595 2015
00018599 23 e annullare gli atti impugnati e quelli presupposti e/o comunque col- legati;
b) dichiarare la non debenza delle somme richieste con gli atti impugnati;
c) in subordine, dichiarare dovuta la minore somma che eventualmente dovesse risultare accertata nel corso del giudizio;
d) ordinare il rimborso di quanto even- tualmente il ricorrente sia costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto ad esso venisse coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario. Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti di presentare memorie. CP_
decidere il giudizio di rinvio attenendosi al principio di diritto di cui all'ordinanza 37874 del 28.12.2022 della Suprema Corte di cassazione sez lavoro, CP_ dichiarando la nullità relativamente ai soli avvisi di addebito nn. 595 2012 00012952 07, 595 2012 00026187 36, 595 2012 00046482 57, 595 2013
00012200 75, 595 2013 00030148 74, 595 2014 00010199 10, 595 201400028965
83, 595 2014 00054581 31, 595 2015 00018599 23, 595 2016 00014573 72 sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca 298 76 2016 00060991 e, conseguente- mente, riformare solo in parte qua la sentenza 535/18 del Tribunale di RC PG dichiarando, per il resto, dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito per i quali non è stato proposto appello da controparte. Con vittoria di spese e com- pensi di tutti i gradi di giudizio.
: Rigettare la domanda e confermare la comunicazione dell'iscrizione ipo- CP_8 tecaria, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti CP_5 dell' spese legali come di giustizia. CP_5
In 209/24: CP_
previa sospensione del presente giudizio e/o previa riunione a quello aven- te n. rg 195/23, in riforma della sentenza impugnata: - a) riformare la sentenza nei limiti di quanto affermato in principio di diritto dalla ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 37874/24 e, conseguentemente, limitare la declaratoria di nullità ai soli avvisi nn. 595 2012 00012952 07, 595 2012 00026187 36, 595 2012
00046482 57, 595 2013 00012200 75, 595 2013 00030148 74, 595 201
400010199 10, 595 2014 00028965 83, 595 2014 00054581 31, 595 2015 00018599 23, 595 2016 00014573 72 sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 29876201600060991; b) riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Con vittoria di spe- Controparte_3 se e compensi di entrambi i gradi.
: - Disporre in via pregiudiziale la sospensione del presente giudizio e/o la CP_8
Pag. 2 di 10 riunione del presente giudizio a quello avente R.G. 195/2023, in accoglimento dell'appello proposto dall' e riformare la sentenza n. Parte_2
786/2024 del Tribunale Lavoro di Messina nei limiti di quanto disposto con ordi- nanza n. 37874/2024 dalla Suprema Corte di Cassazione, limitando la pronuncia di annullamento ai soli avvisi di addebito nn. 595 2012 00012952 07, 595 2012 00026187 36, 595 2012 00046482 57, 595 2013 00012200 75, 595 2013
00030148 74, 595 201 400010199 10, 595 2014 00028965 83, 595 2014
00054581 31, 595 2015 00018599 23, 595 2016 00014573 72 impugnati e sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 2987620160006099.
Lo SC: dichiarare la nullità del ricorso in appello e nel merito rigettarlo confermando la sentenza appellata condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A1- Con ricorso al Giudice del lavoro di RC P.G. depositato il 24 gen- naio 2017 e iscritto al n° r.g. 122/2017, proponeva opposi- Parte_1 zione alla comunicazione preventiva di ipoteca 295 76 2016 00060991, importo di
378.060,98 euro, basato su cartelle e avvisi di addebito in gran parte riconducibili CP_ a insoluti previdenziali nei confronti di e CP_5
Resistevano sia gli istituti creditori sia l'agente della riscossione (
[...]
cui è subentrata , ). Con CP_9 CP_8 Controparte_10 sentenza n° 535 depositata in data 19 settembre 2018 il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il a rimborsare le Parte_1 CP_ spese a e nonché all'agente della riscossione, con distrazione nei con- CP_5 fronti di quest'ultimo della quota spettantegli.
A2- La sentenza di primo grado è stata riformata da questa corte d'appello con sentenza 321/21 con la quale, rigettati esplicitamente a pag. 6 tutti i motivi relativi alla procedura riscossiva, veniva dichiarata la nullità di tutte le cartelle relative a CP_ crediti (295 2010 00503518 41) e (295 2014 00036422 16, 295 2014 CP_5 CP_ 00242876 10, 295 2015 00159379 10) e di tutti gli avvisi di addebito (595
2011 200011586 75, 595 2012 00000484 01, 595 2012 00007620 69, 595 2012
00012952 07, 595 2012 00016325 32, 595 201200021364 32, 595 2012 00026187
36, 595 2012 00026677 61, 595 2012 00029674 82, 595 201200036771 18, 595
2012 00046482 57 595 2013 00012200 75, 595 2013 00014628 85, 595 2013
00014809 80, 595 2013 00030148 74, 595 2013 00036340 35, 595 2014
00010199 10, 595 2014 00011124 15, 595 2014 00018705 53, 595 2014
00019717 42, 595 2014 00023401 06, 595 2014 00028965 83, 595 2014
00029989 84, 595 2014 00052220 88, 595 2014 00054581 31, 595 2015
00001728 78, 595 2015 00004308 54, 595 2015 00005622 66, 595 2015
00018599 23, 595 2015 00026992 46, 595 2015 00028273 25, 595 2015
00029016 24, 595 2015 00031890 15, 595 2015 00033604 55, 595 2015
00037492 37, 595 2015 00037789 55, 595 2016 00014573 72 e 595 2016
00021951 10). La corte disponeva pertanto la detrazione dei relativi importi dall'i-
Pag. 3 di 10 CP_ scrizione ipotecaria opposta, condannando e agente della riscossione al rim- borso, rispettivamente per un terzo e due terzi, delle spese del doppio grado, e compensandole quanto all' rimasto contumace in appello. CP_5
1c- In seguito a ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha annullato con ordi- nanza 38874/22, rinviando a questa stessa Corte, in diversa composizione, per il merito.
Lo SC SS ha riassunto con ricorso depositato in data 27 marzo 2023.
Nella resistenza di (di seguito ), con or- Controparte_10 CP_8 dinanza del 13 maggio 2024 questa Corte ha rilevato la nullità della notifica nei CP_ confronti dell assegnando termine perentorio per l'integrazione del conraddit- CP_ torio. L si è costituito con memoria depositata il 28 agosto 2024.
Con ordinanza del 27 settembre 2024, preso atto della costituzione in giudizio, questa Corte ha poi disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell' che si è costituito con comparsa del 10 gennaio 2025. CP_5
B- Il ha proposto altra opposizione contro la stessa comunicazione Parte_1
295 76 2016 00060991 con ricorso al tribunale di Messina depositato sempre il 24 gennaio 2017 e iscritta al n° 401/17 r.g.l., nel quale ha convenuto in giudizio
[...] CP_
, oggi , l e la cessionaria ma non l Controparte_11 CP_8 CP_3 CP_5 CP_ Il giudizio, nella resistenza dell anche quale mandatario di e di CP_3
si è concluso con sentenza 786/24 con la quale il tribu- Controparte_9 CP_ nale ha accolto l'opposizione ritenendo che l non abbia dimostrato la notifica di trentotto avvisi di addebito (595 2011 20001586 75, 595 2012 00000484 01,
595 2012 00007620 69, 595 2012 00012952 07, 595 2012 00016325 32, 595 2012
000215432, 595 2012 00026187 36, 595 2012 00026677 61, 595 2012 00029674
82, 595 201200036771 18, 595 201200046482 57, 595 2013 00012200 75, 595
2013 00014628 85, 595 2013 00014809 80, 595 2013 00030148 74, 595 2013
00036340 35, 595 2014 00010199 10, 595 2014 00011134 15, 595 2014
00018705 53, 595 2014 00019717 42, 595 2014 00023401 06, 595 2014
00028965 83, 595 2014 00029989 84, 595 2014 0005220 88, 595 2014 0005481
31, 595 2015 00001728 78, 595 2015 00004308 54, 595 2015 00005622 66, 595
2015 00018599 23, 595 2015 00026992 46, 595 2015 00028273 25, 595 2015
00029016 24, 595 2015 00031890 15, 595 2015 00033604 45, 595 2015
00037492 37, 595 2015 00037789 55, 595 2016 00014573 72 e 595 2016
00021951 10), dichiarando dunque l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca relativamente a detti titoli. CP_ Il tribunale ha condannato il solo a rimborsare al le spese di li- Parte_1 te, compensandole fra quest'ultimo e . CP_8 CP_ L ha proposto appello con ricorso depositato il 6 maggio 2024. e CP_8 [...]
si sono costituiti ribadendo le posizioni adottate in primo grado. Pt_1
Pag. 4 di 10 C- Disposta la riunione dei giudizi per connessione, innanzi a collegio apposi- tamente composto, depositate note di trattazione scritta entro il 28 gennaio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente stigmatizzato il comportamento del sia per ave- Parte_1 re proposto due ricorsi contro la stessa intimazione senza né avvisare i due uffici della contemporanea pendenza dell'altro giudizio né delimitare fin da subito l'og- getto del contendere, causando gravi difficoltà alle difese delle controparti, impe- dendo agli uffici giudiziari di porre tempestivo rimedio e, in definitiva, causando l'abnorme durata dei procedimenti. A ciò si aggiunga che la difesa ha Parte_1 prodotto in giudizio una copia del preavviso con le pagine in disordine, costrin- gendo questa Corte ad una laboriosa ricerca dei singoli titoli nel dettaglio addebiti.
I giudizi 195/23 e 209/24, sebbene non riguardino la stessa sentenza, vengono riuniti essendo identica la comunicazione preventiva impugnata e considerando che la trattazione separata potrebbe comportare soluzioni contrastanti (Cass.
SS.UU. 1521/2013). La riunione di più cause connesse pendenti innanzi allo stes- so giudice non è in linea di principio impedita dal fatto che esse si trovino in gra- do diverso (Cass. sez. III 15193/2022, in motivazione, che richiama Cass. sez. II
492/1979 e 5424/1981, ma ancor prima si veda sez. III 4161/1976) e, nel caso di specie, non si verifica alcuna limitazione del diritto di difesa delle parti (che anzi invocano la riunione).
1. Nel giudizio 195/23
Il tribunale di RC, con la sentenza 535/18, ha dichiarato il ricorso inam- missibile perché il non avrebbe indicato nell'atto introduttivo a quali Parte_1 dei titoli intendesse opporsi fra quelli cui si riferiva l'iscrizione ipotecaria.
Questa Corte, con la sentenza 321/21, ha di contro esaminato il merito rilevando come per nessuno dei quaranta fra avvisi di addebito e cartelle portati dall'iscri- zione opposta vi fosse la prova della preventiva notifica, con conseguente illegit- timità dell'iscrizione.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza 321/21 per ultrapetizione, rilevando che l'appello riguardava esclusivamente tre cartelle e dieci avvisi, visto che, con le note autorizzate depositate in primo grado il 29 settembre 2017, il Parte_1 aveva così limitato la domanda, e che tale limitazione era ovviamente confermata con l'atto di appello.
Ha dunque rinviato a questa Corte in diversa composizione perché effettui un nuovo esame statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Pa
2- Il SC ha riassunto chiedendo la conferma dell'annullamento delle car- telle nn. 295 2014 00036422 16, 295 2014 00242876 10, 295 2015 00159379 10,
Pag. 5 di 10 e degli avvisi di addebito 595 2012 00012952 07, 595 2012 00026187 36, 595
2012 00046482 57, 595 2013 00012200 75, 595 2013 00030148 74, 595 2014
00010199 10, 595 2014 00028965 83, 595 2014 00054581 31, 595 2015
00018599 23. Poiché, per principio pacifico, gli atti giudiziari vanno letti nel loro insieme, questo elenco, tratto dalle conclusioni del ricorso in riassunzione, va in- tegrato con l'avviso 595 2016 00014573 72, che viene ripetutamente citato nel corpo del ricorso e che faceva parte dei titoli impugnati dal contribuente nei pre- cedenti gradi anche dopo la limitazione del petitum. CP_ L ha invece chiesto che questa Corte dichiari l'annullamento dei soli avvisi di addebito, elencando fra questi anche il n° 595 2016 00014573 72.
Le tre cartelle indicate dal riguardavano crediti L'istituto si è Parte_1 CP_5 costituito evidenziando e provando documentalmente1 che esse sono state oggetto dello stralcio previsto dai commi 222-226 legge 197/2022. Chiede pertanto di- chiararsi la cessazione della materia del contendere nei propri riguardi.
3- L'originario ricorso di primo grado nel giudizio 122/2017 trib. RC era palesemente inteso all'annullamento di tutte le pretese oggetto del preavviso di ipoteca. Il Lo deduceva innanzitutto una serie di vizi formali dell'atto im- Pt_1 pugnato, inserendo poi la questione della prescrizione per omessa notifica dei prodromici, senza fare alcuna distinzione fra crediti contributivi e di altra natura
(imposte e sanzioni amministrative) e nemmeno, nell'ambito dei crediti contribu- tivi, fra quelli a lui addebitati quale datore di lavoro, per i quali la competenza ter- ritoriale era del tribunale di Messina, e quelli dovuti quale lavoratore, di compe- tenza del tribunale di RC.
Solo nelle note per l'udienza del 16 ottobre 2017 il , ribadito che Parte_1
l'oggetto della domanda andava ricostruito come impugnazione della comunica- zione preventiva come allegata al ricorso, ha identificato gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento (pagg. 1 e 2, e poi punto 4, in risposta all'eccezione di in- competenza territoriale) cui si riferiva l'opposizione. Il contribuente ha invero cer- cato di fare intendere che la domanda fosse ab initio limitata a soli tredici titoli, ma tale allegazione è come visto manifestamente smentita dal tenore delle note.
Il difensore del , innanzi al tribunale di RC, ha dunque rinun- Parte_1 ciato in corso di causa ad una parte della domanda, atto che rientrava fra i suoi po- teri quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni. Sif- fatta rinuncia, per giurisprudenza consolidata, non richiede né mandato ad hoc né formule particolari né l'accettazione delle controparti.
4- Il ricorso innanzi al tribunale di Messina è stato introdotto contemporanea- mente a quello di RC, sicchè la rinuncia parziale all'interno di quest'ultimo
è avvenuta mentre pendeva il primo. Il ricorso trib. Messina era identico a quello trib. RC, e neanche in quell'atto erano selezionati dei titoli ai quali l'azione sarebbe stata limitata. L'unica differenza fra i due atti introduttivi era che a Messina non veniva citato quale con- venuto anche l che invece era citato a RC. CP_5
La diversità parziale dei soggetti processuali impediva che si configurasse liti- spendenza, ma vi era senz'altro continenza (per tutte Cass. VI-III ord.
19460/2017), e la pendenza di entrambi avrebbe potuto dar luogo a un contrasto pratico di giudicati.
In mancanza dell'adozione dei provvedimenti necessari, resa impossibile dalla mancata tempestiva segnalazione da parte dell'attore, nel corso del giudizio innan- zi al tribunale di Messina, con memoria del 21 giugno 2022, questi ha tuttavia ef- fettuato limitazione analoga a quella contenuta nelle note 16 ottobre 2017 trib.
RC, individuando quattro cartelle (295 2010 00503518 41, 295 2014
00036422 16, 295 2014 00242876 10 e 295 2015 00159379 10) e ventisette avvisi
(595 2011 20001586 75, 596 2012 00000484 01, 595 2012 00007620 69, 595
2012 00016325 32, 595 2012 00021254 32, 596 2012 00026677 61, 595 2012
00029674 82, 595 2012 00036771 18, 595 2013 00014628 85, 596 2013
00014809 80, 595 2013 00036340 35, 596 2014 00011134 15, 595 2014
00018705 53, 595 2014 00019717 42, 595 2014 00023401 06, 595 2014
00029989 84, 595 2014 00052220 88, 595 2015 00001728 78, 595 2015
00004308 54, 595 2015 00005622 66, 595 2015 00026992 46, 595 2015
00028273 25, 595 2015 00029016 24, 595 2015 00033604 55, 595 2015
00037492 37, 595 2015 00037789 55 e 595 2016 00021951 10).
Di essi, solo le cartelle 295 2014 00036422 16, 295 2014 00242876 10 e 295
2015 00159379 10 coincidono con i titoli oggetto del giudizio 195/23, e si tratta peraltro di quelle per le quali va dichiarata la cessata materia del contendere. CP_5 CP_ Gli altri titoli riguardano invece, incontestatamente, i crediti dovuti dal
[...]
quale datore di lavoro. Pt_1
Il tribunale di Messina ha tuttavia a sua volta deciso in parte extra petita, da un lato non inserendo alcuna delle cartelle di pagamento fra i titoli cui riferiva l'an- nullamento (circostanza per la quale non è stato proposto appello incidentale e che dunque esula dal thema decidendum), ma dall'altro includendovi anche gli avvisi di addebito oggetto del giudizio innanzi al tribunale di RC.
5- In base alla sentenza rescindente che, sul punto, fa giudicato, l'originaria im- postazione del giudizio di RC, che vedeva il impugnare anche Parte_1
l'iscrizione ipotecaria nel suo insieme, è stata superata. Va d'altro canto rammenta- to (vedi supra), che già nella sentenza annullata i motivi concernenti la regolarità della procedura riscossiva erano stati rigettati e in questa sede non vengono ripro- posti. La Corte di cassazione ha comunque esplicitamente dichiarato (punto 5 del-
Pag. 7 di 10 la motivazione) che dal ricorso in appello e dalle note autorizzate udienza 16 otto- bre 2017 emerge che il thema decidendum oggetto dell'appello era limitato alle tre cartelle e ai dieci avvisi di addebito sopra elencati. In questa sede viene del resto chiesta la "riforma parziale della sentenza 535/2018 resa dal… tribunale di Bar- cellona ". Parte_3
Analogamente, la rinuncia formulata nel giudizio innanzi al tribunale di Messina comporta la delimitazione del thema decidendum ai soli avvisi di addebito indicati nella memoria del 21 giugno 2022.
6- In relazione alla causa nascente dal giudizio trib. RC, in questa CP_8 sede insiste nell'invocare la nullità per genericità del ricorso di primo grado, an- ch'essa smentita dalla Suprema Corte che ne ha di contro delineato i contorni. CP_ L a sua volta si adegua sostanzialmente alle statuizioni del giudice di legitti- mità chiedendo che l'annullamento sia limitato agli avvisi di addebito sopra indi- viduati. La mancanza, nell'elenco dei titoli contenuto nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, dell'avviso di addebito 595 2016 00014573 722, è palesemente un CP_ errore di trascrizione, come visto supra. L' ha lealmente evitato di fare leva su tale dimenticanza.
Va inoltre preso atto che il non contesta l'avvenuto sgravio delle car- Parte_1 telle peraltro documentato in atti. CP_5
Conclusivamente, l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria deve essere limitato ai dieci avvisi di addebito e si deve dichiarare cessata la materia del contendere riguardo le tre cartelle. CP_
7- Quanto alla sentenza del tribunale di Messina, l lamenta error in proce- dendo in ragione della pendenza del giudizio connesso trib. RC, nel frat- tempo transitato a questa Corte e poi al Giudice di legittimità, sostenendo che si sarebbe dovuto applicare la sospensione necessaria ex art. 296 c.p.c. (rectius 295)
o disporre la riunione fra i giudizi.
Al momento in cui la connessione fra i due giudizi è stata rilevata, come visto supra, non vi era più un rapporto di continenza perché il aveva ormai Parte_1 distinto gli oggetti del contendere. Non era dunque più possibile adottare i prov- vedimenti previsti dall'art. 39 comma 2 c.p.c., mentre non si vede perché il tribu- nale di Messina fosse obbligato a sospendere il giudizio innanzi a sé pendente.
Non si riscontra pertanto un'ipotesi di nullità della sentenza 786/24. CP_ L avrebbe potuto piuttosto rilevare in questa sede l'ultrapetizione in cui è incorso il tribunale pronunciandosi anche su titoli per i quali il con le Parte_1 note del 21 giugno 2022 non insisteva, ma ciò non ha fatto, né questa Corte può rilevare il vizio in assenza di apposito motivo di impugnazione (per tutte Cass.
Sez. lav. 13351/2014). Anche ove si annullasse la sentenza trib. Messina in relazione ai titoli rinunciati, rimarrebbe del resto in piedi, per quanto detto supra, l'accoglimento dell'opposi- zione per gli stessi titoli in forza della parallela opposizione trib. RC (vedi supra sub 6). I titoli che il tribunale di Messina ha incluso nell'elenco sono infatti tutti compresi fra quelli che il aveva indicato nelle note dell'udienza Parte_1
16 ottobre 2017. Conseguentemente, come giustamente rileva in questa sede il contribuente, mancherebbe l'interesse a impugnare. CP_ 8- , e implicitamente lo stesso sembrano poi invocare una sorta di CP_8 giudicato limitativo degli effetti dell'annullamento in base all'ordinanza rescinden- te 38874/22 quando sostengono che questa Corte dovrebbe riformare la sentenza
786/24 eliminando il riferimento ai titoli non compresi fra quelli cui detta ordi- nanza si è riferita, ma proprio la diversità dell'oggetto del contendere fra i due procedimenti (sopravvenuta ma senz'altro attuale) impedisce di riconoscere tale effetto. Nulla impediva insomma di verificare nel merito se i trentuno avvisi elen- cati nella memoria 21 giugno 2022 fossero stati notificati e, sotto questo aspetto, CP_ né l né adducono elementi che consentano di ribaltare il giudizio for- CP_8 mulato dal tribunale, che ha correttamente rilevato l'omessa prova.
Ne discende che sotto questo aspetto la sentenza 786/24 non va riformata. CP_
9- Fondato è invece il secondo, residuale motivo di appello formulato dall
Lo stesso tribunale, nel punto 5) della motivazione della sentenza, dava atto che l'ultima cessione di crediti ex art. 13 legge 448/1998 alla S.C.C.I. riguarda crediti maturati fino al 31 dicembre 2005, mentre l'oggetto del contendere riguarda credi- ti posteriori. Ciononostante, tale considerazione non è sfociata in dispositivo nella necessaria conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva. Spetta a questa Corte rimediare.
10- Concludendo, in riforma della sentenza del tribunale di RC P.G., va dichiarata la nullità del preavviso quanto agli avvisi di addebito 595 2012
00012952 07, 595 2012 00026187 36, 595 2012 00046482 57, 595 2013
00012200 75, 595 2013 00030148 74, 595 2014 00010199 10, 595 2014
00028965 83, 595 2014 00054581 31, 595 2015 00018599 23 e 595 2016
00014573 72, con cessazione della materia del contendere quanto alle cartelle e rigetto delle rimanenti domande. La sentenza del tribunale di Messina va CP_5 invece riformata soltanto nella parte in cui non vi si dichiara la carenza di legitti- mazione di S.C.C.I..
In relazione alle spese, va constatato che né il ricorso innanzi al tribunale di
Messina né quello innanzi al tribunale di RC P.G. sono stati integralmente accolti e che il ha formulato le rinunce parziali nell'evidente consape- Parte_1 volezza di andare incontro, per i titoli rinunciati, ad una pronuncia di incompeten- za per territorio o addirittura (per i numerosi titoli riconducibili a imposte o san-
Pag. 9 di 10 zioni amministartive) di carenza di giurisdizione. Conclusivamente le spese di en- trambi i giudizi vanno integralmente compensate per tutti i gradi e anche per que- sta fase di rinvio.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato il 27 marzo 2023 da Parte_4 contro l anche quale manda-
[...] Controparte_12 tario di e contro Controparte_3 Controparte_3 [...]
e Controparte_13 Controparte_4
, concernente rinvio da cassazione della sen-
[...] CP_5 tenza n° 321/21 della Corte d'appello di Messina, che riformava la sentenza del
Giudice del lavoro di RC P.G. n° 535 depositata in data 19 settembre CP_ 2018, e nel riunito giudizio di appello 209/24 R.G.L. introdotto dall nella doppia veste contro e nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_8 sentenza 786/24 del tribunale di Messina, sezione lavoro, così provvede:
1- in parziale accoglimento dell'appello proposto dal contro la sen- Parte_1 tenza trib. RC P.G. 535/2018, dichiara la nullità degli avvisi di addebito
595 2012 00012952 07, 595 2012 00026187 36, 595 2012 00046482 57, 595 2013
00012200 75, 595 2013 00030148 74, 595 2014 00010199 10, 595 2014
00028965 83, 595 2014 00054581 31, 595 2015 00018599 23 e 595 2016
00014573 72 disponendo la detrazione dei relativi importi dal compendio di cui alla comunicazione preventiva di ipoteca 295 76 2016 00060991;
2- dichiara la cessata materia del contendere riguardo alle cartelle nn° 295 2014
00036422 16, 295 2014 00242876 10, 295 2015 00159379 10 CP_
3- in parziale accoglimento dell'appello proposto dall contro la sentenza
786/24, che nel resto conferma, dichiara la carenza di legittimazione di in CP_3 CP_ relazione ai crediti portati dalla comunicazione 295 76 2016 00060991 e ridetermina le spese come al punto 4);
4- compensa integralmente le spese di entrambi i giudizi riuniti, in tutti i gradi compreso quello di legittimità e compresa la fase di rinvio.
Messina 29 gennaio 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
(dott. Fabio Conti)
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Allegati 3, 4 e 5 alla memoria di costituzione, che riportano gli iter dei tre ruoli.
Pag. 6 di 10 2 Pag. 25 file "lo schiavo atto impugnato (1).pdf".
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