Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del 3.04.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 15513/2023 R.G.
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti AN PA, AN IT e AN ON
RICORRENTE
E
, titolare unico dell'omonima impresa individuale, con sede in PO alla via CP_1
Monteoliveto n. 10 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato il 31/08/2023 la ricorrente conveniva in giudizio la ditta individuale epigrafata, esponendo:
- di aver lavorato dal 14/05/2021 al 10/07/2023, sebbene in nero e mai regolarmente inquadrata alle dipendenze della ditta convenuta – svolgente attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi, da bagno, da scuola e di ferramenta – in particolarea addetta al negozio sito in PO alla via Monteoliveto n.10;
- di aver svolto le mansioni di commessa e scaffalista, provvedendo ad accogliere la clientela e fornendo supporto durante il processo di acquisto, dando informazioni sulla merce presente in negozio ed occupandosi inoltre della sistemazione della merce inscatolata dal magazzino, s sugli scaffali, riordinando e rifornendo i reparti;
mansioni riconducibili al 5^ Livello del CCNL Terziario – Confcommercio;
- che il datore di lavoro, il quale aveva determinato i tempi e le modalità di esecuzione delle prestazioni attraverso precisi ordini e direttive;
- di aver in particolare osservato il seguente orario di lavoro: dal 14/05/2021 al 10/07/2023, dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con pausa pranzo di un'ora; la domenica in maniera alterna, e quindi per due domeniche al mese, dalle ore 09.00 alle ore 14.00;
da gennaio 2023 a marzo 2023 € 800,00 al mese;
, infine, da aprile 2023 a luglio 2023 l'importo netto pari ad € 880,00 al mese;
- di aver percepito una maggiorazione di € 20,00 per ogni domenica di lavoro.
- di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
- di aver goduto di 3 giorni di ferie per anno, senza percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute;
- che in data 10/07/2023 si dimetteva, percependo 220,00 € per il mese di luglio 2023 e senza ricevere alcunchè a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, la ricorrente, dedotta l' insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in atti e, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro € 46.793,76 di cui € 3.364,61 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge, con provvisoria esecuzione;
spese vinte
La parte resistente, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non si costituiva in giudizio, restando contumace.
E' stata ammessa ed espletata la prova articolata dalla difesa della parte ricorrente, la quale ha chiesto, altresì, l'ammissione dell' interrogatorio formale della convenuta così come articolato in ricorso;
il giudice accoglieva detta istanza, fissando il termine per la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art 292 cpc alla controparte contumace;
e, conseguenzialmente, rinviava all'udienza del 10.10.2024 per l'espletamento dello stesso.
All'udienza appena indicata, il giudice dava atto a verbale della mancata comparizione della convenuta nonostante la rituale notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale da parte della difesa dell'istante.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 3/04/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
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Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Incombeva, infatti, alla ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Nel rito del lavoro, difatti, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Ad avviso del Giudicante, valutando l'argomento probatorio della contumacia, congiuntamente con le risultanze della prova per testi espletata e con gli esiti dell'interrogatorio formale ammesso, deve concludersi che le circostanze di fatto, poste alla base della domanda avanzata, siano state dimostrate in giudizio nei limiti di cui appresso.
Va rilevato che, attese le pretese avanzate in ricorso, la prova assunta è stata diretta ad acquisire innanzitutto se ricorressero nella fattispecie gli indici rivelatori della esistenza tra le parti nel periodo di causa della subordinazione e, secondariamente, quale orario di lavoro avesse la ricorrente rispettato nel corso del rapporto di lavoro e le mansioni dalla stesse disbrigate.
Orbene, particolarmente significativa è stata la audizione del teste il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente nel negozio di articoli cinesi chiamato “Panda Market”, specificando che esistono a PO 5 negozi con tale insegna e di aver lavorato dal 2018 sino al settembre 2023, mentre la ricorrente era al lavoro arrivata nel 2021, forse nel mese di maggio.
Il teste predetto, pienamente informato dei fatti di causa e della cui attendibilità non è stato fornito al giudice motivo di dubitare, ha confermato la effettuazione da parte della ricorrente delle mansioni dedotte per l' orario di lavoro indicato in ricorso, anche con riferimento al lavoro di domenica, e la conclusione del rapporto della ricorrente è terminato nel luglio 2023. L'intera deposizione attesta che lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione della parte convenuta e la eterodirezione entro vincolo orario e gerarchico . Coerente con quanto dichiarato dal teste sopraindicato è anche la deposizione della seconda teste di lista di parte ricorrente ascoltata , amica della e con lei Testimone_2 Parte_1 convivente all'epoca dei fatti di causa;
la teste infatti ha dichiarato tra l'altro di aver visto Pt_1 la ricorrente all'interno del negozio di articoli cinesi di via Monteoliveto a PO , intenta alla sistemazione della merce sugli scaffali, essendo entrata nello stesso almeno due volte, trovandosi in zona.
Premesso che alla parte convenuta, contumace, sono state ritualmente notificate copia del ricorso introduttivo e l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio con la specifica dei capitoli su cui la stessa parte era chiamata a rispondere, richiamato che secondo il disposto dell'art. 232 c.p.c., deferito l'interrogatorio, se la parte da interrogare non si presenta, senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, deve tenersi conto nel presente giudizio della mancata comparizione della parte convenuta alla udienza del 10.10.2024 fissata per la sua audizione. Nella fattispecie odierna, attesi gli esiti istruttori come sopra commentati e vista la mancata comparizione della parte convenuta alla udienza fissata per l'espletamento del suo formale interrogatorio, su tutti questi punti la prova deve ritenersi raggiunta. , il comportamento processuale del convenuto, non comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attore, valutato unitamente alle altre emergenze probatorie, ivi compreso l'esito del disposto interrogatorio formale, consentono dunque di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda , ed in particolare di ritenere come ammessa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso e l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni dedotte e secondo gli orari ivi individuati. Nè elementi di segno diverso sono stati recati in giudizio dalla convenuta, rimasta contumace.
Ricorre dunque il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive così come indicato in ricorso, dovendo il giudice soggiungere soltanto:
- che il livello contrattuale collettivo individuato in ricorso quale parametro per la retribuzione adeguata alla prestazione effettuata, il quinto livello del CCNL Terziario ConfCommercio, appare congruo rispetto alle mansioni dimostrate in giudizio come svolte;
che a fronte della allegazione contenuta in ricorso relativamente alla mancata erogazione delle competenze di fine rapporto e del TFR, , in occasione della risoluzione contrattuale avvenuta per dimissioni, la convenuta contumace nulla ha versato in atti;
ricorre pertanto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta anche tale voce retributiva.
Per la definizione del presente giudizio possono utilizzarsi i conteggi così come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo. Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 46.793,76 di cui € 3.364,61 a titolo di TFR.
La somma che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In considerazione del sostanziale accoglimento della domanda, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta con attribuzione.
P.Q.M.
Accerta la intercorrenza tra le parti per il periodo dal 14.05.2021 al 10.07.2023 di un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate in motivazione;
per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 46.793,76 per le causali di cui sopra, oltre accessori come in motivazione;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.100,00 oltre iva e cpa , e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione a i procuratori anticipatari AN PA, AN IT e AN ON
Si comunichi.
PO, all'esito dell'udienza cartolare del 3.04.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara