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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/12/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 544/2024 promoSS da:
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
cittadina italiana, impiegata, diplomata, residente a [...], C.F._1
Viale Evasio Leoni n.ro 14, elettivamente domiciliata in LE MO (AL), Via Magnocavallo n.
2 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Rota del Foro di Vercelli ( ) che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e che riceve le comunicazioni anche a mezzo fax al n. 0142.449415 e PEC Email_1
ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente ivi, Via Oliviero Capello n. 26 C.F._3
Resistente, contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso.
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria eccezione e deduzione respinta in via principale
pagina 1 di 9 1. Affidamento del minore:
a. disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1 residenza stabile e prevalente presso la madre;
l'affido condiviso è condizionato a che il padre si sottoponga ad un percorso di recupero psicologico volto a recuperare una condizione stabile nelle sue relazioni con la prole e l'altro genitore;
b. in caso di opposizione del sig. al percorso sopra indicato, disporre l'affido esclusivo del CP_1
minore alla madre confermando presso la steSS collocazione e Persona_1 Parte_1
residenza stabile;
1 Modalità di visita del padre: in considerazione di quanto in premeSS e che potrà essere acclarato nel corso dell'istruendo procedimento, disporre che il padre effettui un percorso psicologico diretto a contenere la sua aggressività e a recuperare una adeguata capacità genitoriale;
disporre che il padre, sino a che il medesimo non avrà reperito idonea collocazione abitativa che gli consenta di ospitare ER
garantendogli spazi ed un habitat adeguato ed in ogni caso rispondente ad ogni necessità, bisogno e comfort, poSS vedere e tenere con sé il bambino la domenica dalle 10.00 alle 21.00 quando lo riaccompagnerà della madre e nella settimana due giorni infrasettimanali dalle ore 19.30 sino alle ore
21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
Quando il sig. avrà reperito idonea soluzione abitativa potrà tenere con sé il minore a fine CP_1
settimana alternati dal sabato alle ore 19.30 sino al lunedì mattina quando lo condurrà a scuola. Il padre, nella settimana in cui gli compete il fine settimana, potrà altresì vedere e tenere con sé il minore nella giornata di martedì dalle ore 19.30 sino alle ore 21, mentre nella settimana in cui non gli compete il fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
Durante il periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni: la vigilia di Natale con pernottamento e le giornate dal 1 gennaio sino al 6 gennaio con uno dei genitori, mentre con l'altro genitore trascorrerà le giornate dal 25 dicembre mattina, sino al pomeriggio del 31 dicembre.
Il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di PA e i due successivi.
Il minore trascorrerà con uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, i giorni festivi 1°Novembre, 8
Dicembre, 25 Aprile e 1°Maggio, i giorni del proprio compleanno e quello dei genitori.
Il minore trascorrerà, altresì, ad anni alterni la settimana delle vacanze di carnevale.
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 9 Mantenimento del figlio minore: disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) alla sig.ra entro il ER Parte_1
giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, oltre al 100% dell'Assegno unico famigliare disporre che il figlio minore intraprenda un percorso psicologico al fine di individuare una terapia di supporto diretta a recuperare un equilibrio psico fisico compromesso dagli agiti del padre..”.
Il resistente non si costituiva in giudizio, ma si presentava all'udienza del 26 settembre 2024 e dichiarava di non intendere nominare un difensore e di opporsi alle domande proposte dalla ricorrente.
Dopo l'escussione di un teste all'udienza del 29 ottobre 2024 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto ha intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2014 sino al mese di giugno Parte_1
2023 con , nato a [...], il [...]. Controparte_1
Dall'unione tra e è nato un figlio, (LE MO Parte_1 Controparte_1 ER
2.05.2016) riconosciuto all'atto della nascita da entrambi i genitori.
Riferisce la ricorrente che, nel mese di febbraio 2016, pochi mesi prima della nascita del figlio , ER
la coppia iniziava una convivenza more uxorio.
Dal punto di vista economico la famiglia di origine della sig.ra ha sempre rappresentato un punto Pt_1
di riferimento per far fronte ai periodi in cui i conviventi non avevano una stabile occupazione.
La sig.ra ha precisato che, attualmente, è assunta con contratto di apprendistato presso Parte_1
il Centro Immobiliare snc di Buschini G & C con sede in LE MO, Via Vigliani, 3 e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 800,00.
Dopo la morte della nonna materna, la sig.ra riceveva dalla madre la disponibilità di un Pt_1
appartamento in LE MO, ove si trasferiva a vivere con il figlio ed il compagno.
Precisa la ricorrente che la convivenza ceSSva nell'autunno del 2021, allorquando la relazione sentimentale si interrompeva per una grave crisi.
Peraltro, dopo la separazione nel corso del 2022 i sig.ri e si rivolgevano ciascuno ad Pt_1 CP_1
un proprio legale di fiducia per cercare un accordo circa le modalità di affidamento, turni di visita e mantenimento del figlio minore
Durante le trattative svolte dai legali, la ricorrente che riferisce di aver mantenuto con l'ex compagno un dialogo finalizzato alla cura e all'educazione del figlio minore, accettava di rimettere in discussione la pagina 3 di 9 separazione tanto che la riprendeva la convivenza che, in realtà, aveva breve durata tanto da Pt_1
interrompersi dopo soli tre mesi alla fine del Febbraio 2023.
Infatti, riferisce la ricorrente che la sera tra il 24.02.2023 e il 25.02.2023, la semplice richiesta di documenti da parte della sig.ra al compagno per redigere il modello ISEE, determinava una Pt_1
reazione violenta ed aggressiva del sig. . CP_1
Il incurante, come in altre occasioni, della presenza del figlio minore, iniziava ad inveire CP_1
pesantemente contro la madre di , apostrofandola con epiteti ingiuriosi, accusandola di essere ER un pessimo genitore, di avere frequentazioni con altri uomini e minacciandola con frasi come “l'estate scorsa non hai visto nulla dell'inferno che passerai..”.
La non riuscendo a calmare il compagno, esasperata e spaventata dalla situazione, decideva di Pt_1
telefonare al proprio padre , affinché la raggiungesse. Persona_2
A nulla valeva il tentativo del sig. di ricondurre il sig. ad una conversazione dai toni Pt_1 CP_1
più pacati e pacifici, facendogli osservare che era profondamente spaventato e che piangeva a ER
dirotto.
La ricorrente riferisce che, a quel punto, decideva di chiedere l'aiuto anche della propria sorella Per_3
che, non appena giunta, si dedicava a , cercando di calmarlo. ER
Il sig. che, nel frattempo, non aveva mai interrotto la propria invettiva e aggressione verbale CP_1
nei confronti della sig.ra , sfogava la propria rabbia anche sul di lei padre. Parte_1
La mattina successiva alla discussione, la sig.ra si accorgeva che l'autovettura Mercedes Parte_1
GLC targata GL075DP, cointestata con il sig. , che la steSS utilizzava per recarsi al lavoro e CP_1
condurre a scuola il figlio, non era più parcheggiata sotto la propria abitazione ove l'aveva lasciata la sera precedente. Deduceva che il compagno se ne fosse imposseSSto e soltanto dopo alcuni giorni veniva a sapere che si trovava parcheggiata nel cortile chiuso dell'abitazione di proprietà della madre del sig.
, il quale l'aveva portata via senza avvisare la compagna. CP_1
Sempre nella giornata del 25.02.2023 il sig. prendeva contatti con la sig.ra per poter CP_1 Pt_1
andare a ritirare presso la ex casa famigliare gli effetti personali che non era riuscito ad asportare la sera prima. La sig.ra riferisce che nulla opponeva, chiedendo soltanto un po' di tempo per poterle Pt_1
raggruppare.
La richiesta della sig.ra cadeva nel vuoto e il sig. dopo poco si presentava sotto casa Pt_1 CP_1 della ex compagna che, pur non consentendogli l'accesso all'appartamento, gli consegnava gli effetti personali, lasciandoli inscatolati sul pianerottolo dell'abitazione. Il giunto presso CP_1
l'abitazione continuava ad inveire contro la che, intimorita dall'atteggiamento del sig. Pt_1
pagina 4 di 9 , temendo che il medesimo potesse nuovamente salire in casa per l'ennesima scenata, chiedeva CP_1
l'intervento dei Carabinieri, i quali, giunti sul posto, constatavano che il si era già allontanato. CP_1
La sig.ra in seguito si recava presso la Stazione dei Carabinieri di LE MO Parte_1
per essere sentita in merito agli accadimenti verificatisi in data 25.02.2023 ed in tale occasione veniva redatto il verbale di sommarie informazioni allegato sub doc. 3 di parte ricorrente, al quale si rimanda per la ricostruzione del clima oppressivo e di violenza alla quale la stata sottoposta. Pt_1
Dopo la separazione del febbraio 2023 la sig.ra cercava, tramite un legale, di definire le Pt_1
condizioni di affidamento del minore, ma la trattativa si arenava nuovamente per un ripensamento delle parti, tanto che la sig.ra , in evidente stato di fragilità, accettava di riallacciare i rapporti Parte_1
con il sig. e, per non coinvolgerlo in un procedimento penale, decideva di rimettere in data CP_1
21.04.2023 la querela che aveva sporto per i fatti del febbraio precedente.
Bastavano pochi mesi e la situazione tornava alla condizione precedente tanto che, nel mese di giugno
2023, la sig.ra dopo l'ennesima crisi di violenza e aggressività del sig. , interrompeva Pt_1 CP_1
definitivamente la relazione con il compagno.
La sig.ra ha, quindi, definitivamente compreso che la situazione in cui si è trovata a vivere con Pt_1
il sig. è stata pericolosa e dannosa non solo per se steSS quanto, soprattutto, per il benessere CP_1
psico-fisico del figlio minore che, suo malgrado, è stato coinvolto nella crisi famigliare. ER
, ad avviso della madre, manifesta atteggiamenti e comportamenti che destano seria ER preoccupazione. Spesso, riferisce la madre, è molto agitato, nervoso, si “rosicchia” le unghie ER
fino a farsi sanguinare, piange a lungo senza un apparente motivo, se ripreso si schiaffeggia da solo (gesto che ha visto fare al padre in varie occasioni), a volte assume un atteggiamento di sfida. Per queste ragioni la ricorrente ha cercato con varie iniziative di ottenere il permesso del compagno per sottoporre il bambino ad un consulto psicologico e, se ritenuto opportuno, intraprendere un percorso terapeutico di sostegno tanto che, nell'estate 2023, la ricorrente si rivolgeva alla Dott.SS , con studio in Persona_4
LE MO (AL), per un consulto. La psicologa si rendeva disponibile a svolgere una seduta iniziale con i soli genitori, nel corso della quale, presente anche il padre che aveva accettato, consigliava di sottoporre ad una serie di test conoscitivi. All'esito si riservava di individuare ed indicare il ER
percorso psicologico da svolgere con il bambino.
Senonchè, il padre non ha mai prestato il suo consenso, nonostante le sollecitazioni della psicologa che gli prospettava il bisogno del figlio a fronte dei sintomi che le erano stati riferiti.
Alle richieste della ex compagna di chiarire le ragioni del rifiuto, il sig. negava la propria CP_1 collaborazione, affermando: “tutta colpa tua perché hai scelto di separarsi”.
pagina 5 di 9 Durante le scorse festività natalizie del 2023, la sig.ra ha acconsentito di pranzare con il figlio e Pt_1
il sig. sia il 25/12 che il 26/12, ma la decisione si rivelava totalmente infelice, poiché il sig. CP_1
approfittava della situazione per acquisire illecitamente dal telefono della sig.ra CP_1 Pt_1
informazioni riservate.
Sempre nello stesso periodo la sig.ra si accorgeva che il sig. continuava a seguirla per Pt_1 CP_1
vedere i luoghi frequentati e le persone con le quali si incontrava.
In questo contesto di riferimento, che appare del tutto plausibile e del tutto credibile nella narrazione della la ricorrente ha concluso come sopra indicato. Pt_1
In data 29 ottobre 2024, è stata escuSS la teste madre della ricorrente, la quale ha Testimone_1
confermato il difficile contesto familiare della Pt_1
“…Voglio premettere che in paSSto vi sono state tra mia figlia e il convenuto forti tensioni anche alla presenza del bambino che sono terminate con il ricorso.
Il padre verso il figlio non prende iniziative personali ma deve essere sollecitato a porre in essere le attività che un genitore svolge naturalmente con il figlio.
Ritengo che non presenti una maturità sufficiente per svolgere il suo ruolo genitoriale, e le attività concrete mancano.
E' molto incostante nell'adempimento dei propri obblighi verso il minore e si è opposto ad un sostegno psicologico del bambino...”.
Con assoluta pacatezza e altrettanta fermezza la teste ha, dunque, ben delineato lo stato delle cose che, ad avviso del Tribunale, richiede un intervento al fine di garantire al piccolo una crescita ER
armonica, al di fuori delle tensioni e degli scontri che il ha, in questi anni, inutilmente CP_1
alimentato.
Considerato in diritto
In questo contesto di riferimento, quanto all'affidamento del minore, il Collegio reputa che il contegno del convenuto, che peraltro si è opposto alle domande della ricorrente, senza intereSSrsi minimamente alla vicenda processuale della quale è protagonista, induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere un contegno del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta nel padre una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della pagina 6 di 9 responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata della bambina con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, accogliendo le richieste della ricorrente, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti della figlia condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto neceSSrio per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del bambino ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza del minore in via totalmente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fiSSto in euro 500 mensili, fermo il contributo al
50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione, il , qualora intenda farlo, potrà vedere CP_1
il figlio con le modalità e le tempistiche indicate nelle conclusioni del ricorso che qui si richiamano.
Non avendo il convenuto accettato quanto richiesto, come dallo stesso dichiarato in udienza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 5.000, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, ogni altra questione, deduzione o domanda disattesa così provvede:
DISPONE che sia affidato in via esclusiva alla madre ex Persona_1 Parte_1
art. 337-quater comma III c.c..
Il minore avrà collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
In merito alla domanda che il figlio minore intraprenda un percorso psicologico al fine di individuare una terapia di supporto diretta a recuperare un equilibrio psico fisico compromesso dagli agiti del padre, affida alla madre alla quale è affidato in via esclusiva la valutazione e la scelta del percorso ER
neceSSrio a . ER
DISPONE che il padre, sino a che il medesimo non avrà reperito idonea collocazione abitativa che gli consenta di ospitare garantendogli spazi ed un habitat adeguato ed in ogni caso rispondente ad ER
ogni necessità, bisogno e comfort, poSS vedere e tenere con sé il bambino la domenica dalle 10.00 alle
21.00 quando lo riaccompagnerà della madre e nella settimana due giorni infrasettimanali dalle ore 19.30 sino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
DISPONE CHE, quando il sig. avrà reperito idonea soluzione abitativa, il padre potrà tenere CP_1
con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alle ore 19.30 sino al lunedì mattina, quando lo condurrà a scuola. Il padre, nella settimana in cui gli compete il fine settimana, potrà altresì vedere e tenere con sé il minore nella giornata di martedì dalle ore 19.30 sino alle ore 21, mentre nella settimana in cui non gli compete il fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
DISPONE CHE, nel periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni: la vigilia di
Natale, con pernottamento e le giornate dal 1 gennaio sino al 6 gennaio con uno dei genitori, mentre con l'altro genitore trascorrerà le giornate dal 25 dicembre mattina, sino al pomeriggio del 31 dicembre.
DISPONE CHE il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di PA e i due successivi e con uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, i giorni festivi 1°Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile e 1°Maggio, i giorni del proprio compleanno e quello dei genitori, nonchè, ad anni alterni, la settimana delle vacanze di carnevale.
pagina 8 di 9 Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE, quanto al mantenimento del figlio minore, che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore , versando la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) alla sig.ra ER Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre
[...]
il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, oltre al 100% dell'Assegno unico famigliare.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in complessivi euro 5.000, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 25 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.SS Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea PADALINO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 544/2024 promoSS da:
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
cittadina italiana, impiegata, diplomata, residente a [...], C.F._1
Viale Evasio Leoni n.ro 14, elettivamente domiciliata in LE MO (AL), Via Magnocavallo n.
2 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Rota del Foro di Vercelli ( ) che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e che riceve le comunicazioni anche a mezzo fax al n. 0142.449415 e PEC Email_1
ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente ivi, Via Oliviero Capello n. 26 C.F._3
Resistente, contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso.
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria eccezione e deduzione respinta in via principale
pagina 1 di 9 1. Affidamento del minore:
a. disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1 residenza stabile e prevalente presso la madre;
l'affido condiviso è condizionato a che il padre si sottoponga ad un percorso di recupero psicologico volto a recuperare una condizione stabile nelle sue relazioni con la prole e l'altro genitore;
b. in caso di opposizione del sig. al percorso sopra indicato, disporre l'affido esclusivo del CP_1
minore alla madre confermando presso la steSS collocazione e Persona_1 Parte_1
residenza stabile;
1 Modalità di visita del padre: in considerazione di quanto in premeSS e che potrà essere acclarato nel corso dell'istruendo procedimento, disporre che il padre effettui un percorso psicologico diretto a contenere la sua aggressività e a recuperare una adeguata capacità genitoriale;
disporre che il padre, sino a che il medesimo non avrà reperito idonea collocazione abitativa che gli consenta di ospitare ER
garantendogli spazi ed un habitat adeguato ed in ogni caso rispondente ad ogni necessità, bisogno e comfort, poSS vedere e tenere con sé il bambino la domenica dalle 10.00 alle 21.00 quando lo riaccompagnerà della madre e nella settimana due giorni infrasettimanali dalle ore 19.30 sino alle ore
21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
Quando il sig. avrà reperito idonea soluzione abitativa potrà tenere con sé il minore a fine CP_1
settimana alternati dal sabato alle ore 19.30 sino al lunedì mattina quando lo condurrà a scuola. Il padre, nella settimana in cui gli compete il fine settimana, potrà altresì vedere e tenere con sé il minore nella giornata di martedì dalle ore 19.30 sino alle ore 21, mentre nella settimana in cui non gli compete il fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
Durante il periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni: la vigilia di Natale con pernottamento e le giornate dal 1 gennaio sino al 6 gennaio con uno dei genitori, mentre con l'altro genitore trascorrerà le giornate dal 25 dicembre mattina, sino al pomeriggio del 31 dicembre.
Il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di PA e i due successivi.
Il minore trascorrerà con uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, i giorni festivi 1°Novembre, 8
Dicembre, 25 Aprile e 1°Maggio, i giorni del proprio compleanno e quello dei genitori.
Il minore trascorrerà, altresì, ad anni alterni la settimana delle vacanze di carnevale.
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 9 Mantenimento del figlio minore: disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) alla sig.ra entro il ER Parte_1
giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, oltre al 100% dell'Assegno unico famigliare disporre che il figlio minore intraprenda un percorso psicologico al fine di individuare una terapia di supporto diretta a recuperare un equilibrio psico fisico compromesso dagli agiti del padre..”.
Il resistente non si costituiva in giudizio, ma si presentava all'udienza del 26 settembre 2024 e dichiarava di non intendere nominare un difensore e di opporsi alle domande proposte dalla ricorrente.
Dopo l'escussione di un teste all'udienza del 29 ottobre 2024 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto ha intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2014 sino al mese di giugno Parte_1
2023 con , nato a [...], il [...]. Controparte_1
Dall'unione tra e è nato un figlio, (LE MO Parte_1 Controparte_1 ER
2.05.2016) riconosciuto all'atto della nascita da entrambi i genitori.
Riferisce la ricorrente che, nel mese di febbraio 2016, pochi mesi prima della nascita del figlio , ER
la coppia iniziava una convivenza more uxorio.
Dal punto di vista economico la famiglia di origine della sig.ra ha sempre rappresentato un punto Pt_1
di riferimento per far fronte ai periodi in cui i conviventi non avevano una stabile occupazione.
La sig.ra ha precisato che, attualmente, è assunta con contratto di apprendistato presso Parte_1
il Centro Immobiliare snc di Buschini G & C con sede in LE MO, Via Vigliani, 3 e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 800,00.
Dopo la morte della nonna materna, la sig.ra riceveva dalla madre la disponibilità di un Pt_1
appartamento in LE MO, ove si trasferiva a vivere con il figlio ed il compagno.
Precisa la ricorrente che la convivenza ceSSva nell'autunno del 2021, allorquando la relazione sentimentale si interrompeva per una grave crisi.
Peraltro, dopo la separazione nel corso del 2022 i sig.ri e si rivolgevano ciascuno ad Pt_1 CP_1
un proprio legale di fiducia per cercare un accordo circa le modalità di affidamento, turni di visita e mantenimento del figlio minore
Durante le trattative svolte dai legali, la ricorrente che riferisce di aver mantenuto con l'ex compagno un dialogo finalizzato alla cura e all'educazione del figlio minore, accettava di rimettere in discussione la pagina 3 di 9 separazione tanto che la riprendeva la convivenza che, in realtà, aveva breve durata tanto da Pt_1
interrompersi dopo soli tre mesi alla fine del Febbraio 2023.
Infatti, riferisce la ricorrente che la sera tra il 24.02.2023 e il 25.02.2023, la semplice richiesta di documenti da parte della sig.ra al compagno per redigere il modello ISEE, determinava una Pt_1
reazione violenta ed aggressiva del sig. . CP_1
Il incurante, come in altre occasioni, della presenza del figlio minore, iniziava ad inveire CP_1
pesantemente contro la madre di , apostrofandola con epiteti ingiuriosi, accusandola di essere ER un pessimo genitore, di avere frequentazioni con altri uomini e minacciandola con frasi come “l'estate scorsa non hai visto nulla dell'inferno che passerai..”.
La non riuscendo a calmare il compagno, esasperata e spaventata dalla situazione, decideva di Pt_1
telefonare al proprio padre , affinché la raggiungesse. Persona_2
A nulla valeva il tentativo del sig. di ricondurre il sig. ad una conversazione dai toni Pt_1 CP_1
più pacati e pacifici, facendogli osservare che era profondamente spaventato e che piangeva a ER
dirotto.
La ricorrente riferisce che, a quel punto, decideva di chiedere l'aiuto anche della propria sorella Per_3
che, non appena giunta, si dedicava a , cercando di calmarlo. ER
Il sig. che, nel frattempo, non aveva mai interrotto la propria invettiva e aggressione verbale CP_1
nei confronti della sig.ra , sfogava la propria rabbia anche sul di lei padre. Parte_1
La mattina successiva alla discussione, la sig.ra si accorgeva che l'autovettura Mercedes Parte_1
GLC targata GL075DP, cointestata con il sig. , che la steSS utilizzava per recarsi al lavoro e CP_1
condurre a scuola il figlio, non era più parcheggiata sotto la propria abitazione ove l'aveva lasciata la sera precedente. Deduceva che il compagno se ne fosse imposseSSto e soltanto dopo alcuni giorni veniva a sapere che si trovava parcheggiata nel cortile chiuso dell'abitazione di proprietà della madre del sig.
, il quale l'aveva portata via senza avvisare la compagna. CP_1
Sempre nella giornata del 25.02.2023 il sig. prendeva contatti con la sig.ra per poter CP_1 Pt_1
andare a ritirare presso la ex casa famigliare gli effetti personali che non era riuscito ad asportare la sera prima. La sig.ra riferisce che nulla opponeva, chiedendo soltanto un po' di tempo per poterle Pt_1
raggruppare.
La richiesta della sig.ra cadeva nel vuoto e il sig. dopo poco si presentava sotto casa Pt_1 CP_1 della ex compagna che, pur non consentendogli l'accesso all'appartamento, gli consegnava gli effetti personali, lasciandoli inscatolati sul pianerottolo dell'abitazione. Il giunto presso CP_1
l'abitazione continuava ad inveire contro la che, intimorita dall'atteggiamento del sig. Pt_1
pagina 4 di 9 , temendo che il medesimo potesse nuovamente salire in casa per l'ennesima scenata, chiedeva CP_1
l'intervento dei Carabinieri, i quali, giunti sul posto, constatavano che il si era già allontanato. CP_1
La sig.ra in seguito si recava presso la Stazione dei Carabinieri di LE MO Parte_1
per essere sentita in merito agli accadimenti verificatisi in data 25.02.2023 ed in tale occasione veniva redatto il verbale di sommarie informazioni allegato sub doc. 3 di parte ricorrente, al quale si rimanda per la ricostruzione del clima oppressivo e di violenza alla quale la stata sottoposta. Pt_1
Dopo la separazione del febbraio 2023 la sig.ra cercava, tramite un legale, di definire le Pt_1
condizioni di affidamento del minore, ma la trattativa si arenava nuovamente per un ripensamento delle parti, tanto che la sig.ra , in evidente stato di fragilità, accettava di riallacciare i rapporti Parte_1
con il sig. e, per non coinvolgerlo in un procedimento penale, decideva di rimettere in data CP_1
21.04.2023 la querela che aveva sporto per i fatti del febbraio precedente.
Bastavano pochi mesi e la situazione tornava alla condizione precedente tanto che, nel mese di giugno
2023, la sig.ra dopo l'ennesima crisi di violenza e aggressività del sig. , interrompeva Pt_1 CP_1
definitivamente la relazione con il compagno.
La sig.ra ha, quindi, definitivamente compreso che la situazione in cui si è trovata a vivere con Pt_1
il sig. è stata pericolosa e dannosa non solo per se steSS quanto, soprattutto, per il benessere CP_1
psico-fisico del figlio minore che, suo malgrado, è stato coinvolto nella crisi famigliare. ER
, ad avviso della madre, manifesta atteggiamenti e comportamenti che destano seria ER preoccupazione. Spesso, riferisce la madre, è molto agitato, nervoso, si “rosicchia” le unghie ER
fino a farsi sanguinare, piange a lungo senza un apparente motivo, se ripreso si schiaffeggia da solo (gesto che ha visto fare al padre in varie occasioni), a volte assume un atteggiamento di sfida. Per queste ragioni la ricorrente ha cercato con varie iniziative di ottenere il permesso del compagno per sottoporre il bambino ad un consulto psicologico e, se ritenuto opportuno, intraprendere un percorso terapeutico di sostegno tanto che, nell'estate 2023, la ricorrente si rivolgeva alla Dott.SS , con studio in Persona_4
LE MO (AL), per un consulto. La psicologa si rendeva disponibile a svolgere una seduta iniziale con i soli genitori, nel corso della quale, presente anche il padre che aveva accettato, consigliava di sottoporre ad una serie di test conoscitivi. All'esito si riservava di individuare ed indicare il ER
percorso psicologico da svolgere con il bambino.
Senonchè, il padre non ha mai prestato il suo consenso, nonostante le sollecitazioni della psicologa che gli prospettava il bisogno del figlio a fronte dei sintomi che le erano stati riferiti.
Alle richieste della ex compagna di chiarire le ragioni del rifiuto, il sig. negava la propria CP_1 collaborazione, affermando: “tutta colpa tua perché hai scelto di separarsi”.
pagina 5 di 9 Durante le scorse festività natalizie del 2023, la sig.ra ha acconsentito di pranzare con il figlio e Pt_1
il sig. sia il 25/12 che il 26/12, ma la decisione si rivelava totalmente infelice, poiché il sig. CP_1
approfittava della situazione per acquisire illecitamente dal telefono della sig.ra CP_1 Pt_1
informazioni riservate.
Sempre nello stesso periodo la sig.ra si accorgeva che il sig. continuava a seguirla per Pt_1 CP_1
vedere i luoghi frequentati e le persone con le quali si incontrava.
In questo contesto di riferimento, che appare del tutto plausibile e del tutto credibile nella narrazione della la ricorrente ha concluso come sopra indicato. Pt_1
In data 29 ottobre 2024, è stata escuSS la teste madre della ricorrente, la quale ha Testimone_1
confermato il difficile contesto familiare della Pt_1
“…Voglio premettere che in paSSto vi sono state tra mia figlia e il convenuto forti tensioni anche alla presenza del bambino che sono terminate con il ricorso.
Il padre verso il figlio non prende iniziative personali ma deve essere sollecitato a porre in essere le attività che un genitore svolge naturalmente con il figlio.
Ritengo che non presenti una maturità sufficiente per svolgere il suo ruolo genitoriale, e le attività concrete mancano.
E' molto incostante nell'adempimento dei propri obblighi verso il minore e si è opposto ad un sostegno psicologico del bambino...”.
Con assoluta pacatezza e altrettanta fermezza la teste ha, dunque, ben delineato lo stato delle cose che, ad avviso del Tribunale, richiede un intervento al fine di garantire al piccolo una crescita ER
armonica, al di fuori delle tensioni e degli scontri che il ha, in questi anni, inutilmente CP_1
alimentato.
Considerato in diritto
In questo contesto di riferimento, quanto all'affidamento del minore, il Collegio reputa che il contegno del convenuto, che peraltro si è opposto alle domande della ricorrente, senza intereSSrsi minimamente alla vicenda processuale della quale è protagonista, induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere un contegno del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta nel padre una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della pagina 6 di 9 responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata della bambina con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, accogliendo le richieste della ricorrente, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti della figlia condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto neceSSrio per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del bambino ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza del minore in via totalmente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fiSSto in euro 500 mensili, fermo il contributo al
50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Quanto ai termini ed alle modalità di frequentazione, il , qualora intenda farlo, potrà vedere CP_1
il figlio con le modalità e le tempistiche indicate nelle conclusioni del ricorso che qui si richiamano.
Non avendo il convenuto accettato quanto richiesto, come dallo stesso dichiarato in udienza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 5.000, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, ogni altra questione, deduzione o domanda disattesa così provvede:
DISPONE che sia affidato in via esclusiva alla madre ex Persona_1 Parte_1
art. 337-quater comma III c.c..
Il minore avrà collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
In merito alla domanda che il figlio minore intraprenda un percorso psicologico al fine di individuare una terapia di supporto diretta a recuperare un equilibrio psico fisico compromesso dagli agiti del padre, affida alla madre alla quale è affidato in via esclusiva la valutazione e la scelta del percorso ER
neceSSrio a . ER
DISPONE che il padre, sino a che il medesimo non avrà reperito idonea collocazione abitativa che gli consenta di ospitare garantendogli spazi ed un habitat adeguato ed in ogni caso rispondente ad ER
ogni necessità, bisogno e comfort, poSS vedere e tenere con sé il bambino la domenica dalle 10.00 alle
21.00 quando lo riaccompagnerà della madre e nella settimana due giorni infrasettimanali dalle ore 19.30 sino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
DISPONE CHE, quando il sig. avrà reperito idonea soluzione abitativa, il padre potrà tenere CP_1
con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alle ore 19.30 sino al lunedì mattina, quando lo condurrà a scuola. Il padre, nella settimana in cui gli compete il fine settimana, potrà altresì vedere e tenere con sé il minore nella giornata di martedì dalle ore 19.30 sino alle ore 21, mentre nella settimana in cui non gli compete il fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
DISPONE CHE, nel periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni: la vigilia di
Natale, con pernottamento e le giornate dal 1 gennaio sino al 6 gennaio con uno dei genitori, mentre con l'altro genitore trascorrerà le giornate dal 25 dicembre mattina, sino al pomeriggio del 31 dicembre.
DISPONE CHE il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di PA e i due successivi e con uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, i giorni festivi 1°Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile e 1°Maggio, i giorni del proprio compleanno e quello dei genitori, nonchè, ad anni alterni, la settimana delle vacanze di carnevale.
pagina 8 di 9 Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE, quanto al mantenimento del figlio minore, che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore , versando la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) alla sig.ra ER Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre
[...]
il 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, oltre al 100% dell'Assegno unico famigliare.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in complessivi euro 5.000, oltre Spese, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 25 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.SS Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea PADALINO
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