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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1853/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al Vico III Garibaldi n. 23, presso lo studio dell'Avv. PELLE
ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in C.so CP_1
Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze del , sin dalla data di assunzione del Controparte_2
20.2.1991, con mansione di “conducente di automezzi speciali”, e di essere stato anche impiegato dal 1994 al 2004 quale responsabile dell'archivio della Procura di
Locri; dedotto in particolare che dal 1991 veniva adibito alla guida di macchine blindate di grossa cilindrata prevalentemente su territorio provinciale e regionale e occasionalmente su quello nazionale e che dal 1994 al 2004, in qualità di responsabile dell'archivio della Procura di Locri, veniva adibito alla sistemazione nelle scaffalature di faldoni, registri e altro materiale utile alle inchieste;
allegato inoltre di essere stato distaccato, da circa otto anni, presso la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, per tre giorni a settimana;
specificato che l'attività lavorativa si svolgeva e si svolge su otto ore per cinque giorni settimanali, con reperibilità nei giorni festivi, con percorrenza media dai 200 ai 250 Km al giorno e conseguente impegno e sovraccarico funzionale degli arti superiori e mantenimento di posture fisse ed incongrue, che hanno causato danni all'apparato muscolo- scheletrico;
allegato di aver presentato diverse pratiche (nn. 515453396, 515453395,
515453397 e 515453399) relative al riconoscimento di malattia professionale ma che le stesse venivano rigettate per mancato riconoscimento della sussistenza del nesso causale;
lamentato che venivano analogamente rigettate tutte le opposizioni avanzate in sede amministrativa rispetto al giudizio emesso dall'ente; dedotto che le patologie del ricorrente devono considerarsi contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta e causano una menomazione complessiva pari al 26%; concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria: - accogliere il ricorso così come proposto;
- accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. Parte_1
contratte a causa dell'attività lavorativa, hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 26%
(ventisei) complessiva con riferimento alle malattie professionali n. 515453396
,515453395, 515453397 e 515453399 come indicate in ricorso, o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa, con le relative prestazioni economiche sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di causa;
- condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% con una prestazione erogata in capitale, e, e per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, il diritto all'erogazione oltre che della parte per danno biologico, di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle menomazioni medesime”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare la nullità della CP_1
domanda per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante escussione testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 28.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza. Al riguardo è sufficiente evidenziare che la ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito la stessa per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente collegate all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale della malattia, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno fornito elementi di riscontro per il riconoscimento dell'eziologia professionale.
All'udienza dell'11.4.2024 è stato escusso collega di lavoro Testimone_1
del ricorrente, che non ha alcun interesse circa i fatti di causa e della cui attendibilità non è dato dubitarsi, attesa anche la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, il quale ha confermato le mansioni cui lo stesso ricorrente era adibito.
Il teste ha dichiarato: “conosco il ricorrente in quanto è un collega di lavoro, lavoriamo presso lo stesso ufficio, ossia la Procura della Repubblica di Locri. Io dal
15 marzo del 2000. Il ricorrente lavorava già presso la Procura al momento della mia assunzione e vi lavora tutt'ora. Siamo in servizi diversi ma ci vediamo spesso. In questo momento il ricorrente è addetto all'ufficio economato anche se è un conducente di mezzi speciali. Ad oggi che io sappia non svolge più la mansione di conducente, ma la svolgeva sicuramente in passato. Ha svolto tale mansione dal
2000 sino all'incirca all'anno scorso, fino ad un'operazione all'anca. Inoltre, è stato addetto anche all'ufficio archivio della Procura per tanti anni ma non ricordo quando, ma quando arrivai io ricordo che era già all'archivio. Non essendo addetto al servizio non posso quantificare quanti chilometri percorresse ma esistono i fogli di viaggio da cui è ricavabile il dato. Come addetto all'archivio riponeva gli atti all'interno dei faldoni e li trasportava in procura in quanto l'archivio è situato in posto diverso dalla procura e ogni volta che doveva trasportare un faldone doveva fare due piani di scale. I faldoni sono da 15/18 ma anche 20 centimetri e pertanto sono particolarmente ingombranti e pesanti. Il ricorrente risentiva continuamente di dolori alla schiena, dolori alle gambe e prima dell'operazione all'anca aveva problemi di deambulazione … specifico che gli autisti quando non sono impiegati alla guida sono autorizzati ad occuparsi di altre mansioni. Quindi nel periodo in cui era anche addetto all'archivio capitava in continuazione che fosse addetto a tali mansioni in quanto le due attività avvengono senza soluzione di continuità, ossia in ogni momento in cui il ricorrente non era occupato nel trasporto del magistrato veniva impiegato presso l'archivio”.
Alla stessa udienza è stato altresì escusso a sua volta collega di Testimone_2
lavoro del ricorrente, che ha dichiarato: “conosco il ricorrente in quanto siamo colleghi di lavoro. Sono assegnato presso la Procura di Locri dal 2000. Il ricorrente già era in servizio presso la Procura e lo è tutt'ora. Quando sono arrivato il ricorrente si occupava dell'archivio nei tempi morti rispetto all'attività di conducente. Non ricordo di preciso, ma ciò è avvenuto all'incirca sino al 2005. Ha svolto inoltre l'attività di autista dal 2000 sino all'operazione all'anca, avvenuta
l'anno scorso. Ho visto personalmente il ricorrente svolgere le mansioni di archivio che consistevano nella sistemazione dei faldoni, compreso il trasporto degli stessi in
Procura facendo due piani di scale. Dipende da quanti fascicoli occorre trasportare ma sono pesanti. Specifico che il nostro lavoro è articolato su turni, orientativamente cinque o sei alla settimana, su tutta la giornata nel corso della quale rimaniamo sempre a disposizione, ogni mese. Pertanto ci occupiamo sia del trasporto del
Procuratore col mezzo blindato sia del trasporto di altri magistrati con mezzi comuni. Nell'ambito del turno ci occupiamo dunque del trasporto di tutti i magistrati
e la percorrenza dipende dalla destinazione degli stessi. Il ricorrente inoltre per un periodo è stato assegnato alla Procura di Reggio per cinque sei anni nel corso dei quali senz'altro viaggiava tutti i giorni da Reggio a , solo per accompagnare CP_3
il procuratore a Reggio, più gli altri trasporti che possono capitare. Può capitare anche che ci siano spostamenti su tutto il territorio nazionale. Capitano giornate in cui facciamo anche più di 250 km, già l'andata e ritorno da Reggio sono 240 km”.
Anche in questo caso non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, non avendo il teste alcun interesse nella causa e avendo reso dichiarazioni dotate di elevata coerenza intrinseca ed estrinseca.
Ad esito dell'istruttoria svolta è stata dunque disposta la consulenza tecnica medico- legale, nell'ambito della quale il ctu ha esaminato la documentazione medica in atti, sottoposto il ricorrente a visita e riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra le patologie riscontrate e le mansioni svolte. In ragione di quanto sopra, il consulente ha ritenuto di formulare la seguente diagnosi “Condropatia femoro-rotulea, meniscopatia. Discopatia cervicale, Coxartrosi trattata con artroprotesi.
Ipertensione arteriosa”.
Con riguardo alle patologie riscontrate ha dunque concluso: “Le patologie riscontrate in capo al Sig. sono l'effetto dannoso prodottosi nel tempo Parte_1
dell'attività lavorativa di autista di automezzi speciali, ovvero macchine blindate di grossa cilindrata sia a benzina che gasolio e in qualità di impiegato come responsabile dell'Archivio della Procura di Locri. Le malattie professionali di cui è affetto il ricorrente determinano in base alle tabelle delle menomazioni relative alle patologie osteoarticolari di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 38/2000 un grado di invalidità pari al 9% (novepercento) con decorrenza dalla data del 08.05.2021, data della denuncia di malattia professionale all' ”. CP_1
La valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni
è pienamente condivisibile. Il CTU d'altronde ha ampiamente risposto alle osservazioni sollevate dall' , con argomentazioni che si ritengono condivisibili. CP_1
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante da malattia professionale, nella misura del 9% dalla data della domanda amministrativa, ossia dall'8.5.2021 e condanna dell'istituto convenuto al relativo pagamento.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91., dal dovuto al soddisfo.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che in ragione del riconoscimento da parte del CTU di una percentuale di danno biologico di gran lunga inferiore a quella richiesta con l'atto introduttivo sussistano ragioni idonee per disporne la compensazione nella misura della metà. Per la restante parte, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di legge in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della controversia.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto emesso in pari data, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del 9% dall'8.5.2021 (data della domanda amministrativa);
b) condanna l al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € CP_1
1.348,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1853/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al Vico III Garibaldi n. 23, presso lo studio dell'Avv. PELLE
ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in C.so CP_1
Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze del , sin dalla data di assunzione del Controparte_2
20.2.1991, con mansione di “conducente di automezzi speciali”, e di essere stato anche impiegato dal 1994 al 2004 quale responsabile dell'archivio della Procura di
Locri; dedotto in particolare che dal 1991 veniva adibito alla guida di macchine blindate di grossa cilindrata prevalentemente su territorio provinciale e regionale e occasionalmente su quello nazionale e che dal 1994 al 2004, in qualità di responsabile dell'archivio della Procura di Locri, veniva adibito alla sistemazione nelle scaffalature di faldoni, registri e altro materiale utile alle inchieste;
allegato inoltre di essere stato distaccato, da circa otto anni, presso la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, per tre giorni a settimana;
specificato che l'attività lavorativa si svolgeva e si svolge su otto ore per cinque giorni settimanali, con reperibilità nei giorni festivi, con percorrenza media dai 200 ai 250 Km al giorno e conseguente impegno e sovraccarico funzionale degli arti superiori e mantenimento di posture fisse ed incongrue, che hanno causato danni all'apparato muscolo- scheletrico;
allegato di aver presentato diverse pratiche (nn. 515453396, 515453395,
515453397 e 515453399) relative al riconoscimento di malattia professionale ma che le stesse venivano rigettate per mancato riconoscimento della sussistenza del nesso causale;
lamentato che venivano analogamente rigettate tutte le opposizioni avanzate in sede amministrativa rispetto al giudizio emesso dall'ente; dedotto che le patologie del ricorrente devono considerarsi contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta e causano una menomazione complessiva pari al 26%; concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria: - accogliere il ricorso così come proposto;
- accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. Parte_1
contratte a causa dell'attività lavorativa, hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 26%
(ventisei) complessiva con riferimento alle malattie professionali n. 515453396
,515453395, 515453397 e 515453399 come indicate in ricorso, o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa, con le relative prestazioni economiche sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di causa;
- condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% con una prestazione erogata in capitale, e, e per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, il diritto all'erogazione oltre che della parte per danno biologico, di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle menomazioni medesime”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare la nullità della CP_1
domanda per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Istruito il giudizio mediante escussione testimoniale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 28.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza. Al riguardo è sufficiente evidenziare che la ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito la stessa per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione dell'insorgenza di malattia professionale direttamente ricollegabile all'attività lavorativa svolta.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa. Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente collegate all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale della malattia, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno fornito elementi di riscontro per il riconoscimento dell'eziologia professionale.
All'udienza dell'11.4.2024 è stato escusso collega di lavoro Testimone_1
del ricorrente, che non ha alcun interesse circa i fatti di causa e della cui attendibilità non è dato dubitarsi, attesa anche la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, il quale ha confermato le mansioni cui lo stesso ricorrente era adibito.
Il teste ha dichiarato: “conosco il ricorrente in quanto è un collega di lavoro, lavoriamo presso lo stesso ufficio, ossia la Procura della Repubblica di Locri. Io dal
15 marzo del 2000. Il ricorrente lavorava già presso la Procura al momento della mia assunzione e vi lavora tutt'ora. Siamo in servizi diversi ma ci vediamo spesso. In questo momento il ricorrente è addetto all'ufficio economato anche se è un conducente di mezzi speciali. Ad oggi che io sappia non svolge più la mansione di conducente, ma la svolgeva sicuramente in passato. Ha svolto tale mansione dal
2000 sino all'incirca all'anno scorso, fino ad un'operazione all'anca. Inoltre, è stato addetto anche all'ufficio archivio della Procura per tanti anni ma non ricordo quando, ma quando arrivai io ricordo che era già all'archivio. Non essendo addetto al servizio non posso quantificare quanti chilometri percorresse ma esistono i fogli di viaggio da cui è ricavabile il dato. Come addetto all'archivio riponeva gli atti all'interno dei faldoni e li trasportava in procura in quanto l'archivio è situato in posto diverso dalla procura e ogni volta che doveva trasportare un faldone doveva fare due piani di scale. I faldoni sono da 15/18 ma anche 20 centimetri e pertanto sono particolarmente ingombranti e pesanti. Il ricorrente risentiva continuamente di dolori alla schiena, dolori alle gambe e prima dell'operazione all'anca aveva problemi di deambulazione … specifico che gli autisti quando non sono impiegati alla guida sono autorizzati ad occuparsi di altre mansioni. Quindi nel periodo in cui era anche addetto all'archivio capitava in continuazione che fosse addetto a tali mansioni in quanto le due attività avvengono senza soluzione di continuità, ossia in ogni momento in cui il ricorrente non era occupato nel trasporto del magistrato veniva impiegato presso l'archivio”.
Alla stessa udienza è stato altresì escusso a sua volta collega di Testimone_2
lavoro del ricorrente, che ha dichiarato: “conosco il ricorrente in quanto siamo colleghi di lavoro. Sono assegnato presso la Procura di Locri dal 2000. Il ricorrente già era in servizio presso la Procura e lo è tutt'ora. Quando sono arrivato il ricorrente si occupava dell'archivio nei tempi morti rispetto all'attività di conducente. Non ricordo di preciso, ma ciò è avvenuto all'incirca sino al 2005. Ha svolto inoltre l'attività di autista dal 2000 sino all'operazione all'anca, avvenuta
l'anno scorso. Ho visto personalmente il ricorrente svolgere le mansioni di archivio che consistevano nella sistemazione dei faldoni, compreso il trasporto degli stessi in
Procura facendo due piani di scale. Dipende da quanti fascicoli occorre trasportare ma sono pesanti. Specifico che il nostro lavoro è articolato su turni, orientativamente cinque o sei alla settimana, su tutta la giornata nel corso della quale rimaniamo sempre a disposizione, ogni mese. Pertanto ci occupiamo sia del trasporto del
Procuratore col mezzo blindato sia del trasporto di altri magistrati con mezzi comuni. Nell'ambito del turno ci occupiamo dunque del trasporto di tutti i magistrati
e la percorrenza dipende dalla destinazione degli stessi. Il ricorrente inoltre per un periodo è stato assegnato alla Procura di Reggio per cinque sei anni nel corso dei quali senz'altro viaggiava tutti i giorni da Reggio a , solo per accompagnare CP_3
il procuratore a Reggio, più gli altri trasporti che possono capitare. Può capitare anche che ci siano spostamenti su tutto il territorio nazionale. Capitano giornate in cui facciamo anche più di 250 km, già l'andata e ritorno da Reggio sono 240 km”.
Anche in questo caso non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, non avendo il teste alcun interesse nella causa e avendo reso dichiarazioni dotate di elevata coerenza intrinseca ed estrinseca.
Ad esito dell'istruttoria svolta è stata dunque disposta la consulenza tecnica medico- legale, nell'ambito della quale il ctu ha esaminato la documentazione medica in atti, sottoposto il ricorrente a visita e riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra le patologie riscontrate e le mansioni svolte. In ragione di quanto sopra, il consulente ha ritenuto di formulare la seguente diagnosi “Condropatia femoro-rotulea, meniscopatia. Discopatia cervicale, Coxartrosi trattata con artroprotesi.
Ipertensione arteriosa”.
Con riguardo alle patologie riscontrate ha dunque concluso: “Le patologie riscontrate in capo al Sig. sono l'effetto dannoso prodottosi nel tempo Parte_1
dell'attività lavorativa di autista di automezzi speciali, ovvero macchine blindate di grossa cilindrata sia a benzina che gasolio e in qualità di impiegato come responsabile dell'Archivio della Procura di Locri. Le malattie professionali di cui è affetto il ricorrente determinano in base alle tabelle delle menomazioni relative alle patologie osteoarticolari di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 38/2000 un grado di invalidità pari al 9% (novepercento) con decorrenza dalla data del 08.05.2021, data della denuncia di malattia professionale all' ”. CP_1
La valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni
è pienamente condivisibile. Il CTU d'altronde ha ampiamente risposto alle osservazioni sollevate dall' , con argomentazioni che si ritengono condivisibili. CP_1
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante da malattia professionale, nella misura del 9% dalla data della domanda amministrativa, ossia dall'8.5.2021 e condanna dell'istituto convenuto al relativo pagamento.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91., dal dovuto al soddisfo.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che in ragione del riconoscimento da parte del CTU di una percentuale di danno biologico di gran lunga inferiore a quella richiesta con l'atto introduttivo sussistano ragioni idonee per disporne la compensazione nella misura della metà. Per la restante parte, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di legge in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della controversia.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto emesso in pari data, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del 9% dall'8.5.2021 (data della domanda amministrativa);
b) condanna l al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo;
c) compensa nella misura della metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € CP_1
1.348,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi