Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 719/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 719/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GONELLA SIMONA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in SA De'
BU (PV), Via Saffi n. 38;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BISCUOLA BARBARA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via
Mameli n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pieve Albignola, in data 18/09/2011, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve
Albignola alla Parte II, Serie A, n. 2, dell'anno 2011, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Affidare congiuntamente ai genitori i figli minori e con collocazione Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre.
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3. Il padre terrà i figli a settimane alternate, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21,00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre pomeriggio al 30 dicembre pomeriggio o dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alle domenica o dal lunedì al mercoledì; durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane di cui due settimane consecutive che coincidano con il periodo di ferie del padre, periodi da concordarsi ogni anno con la madre entro il mese di maggio.
4.Porre a carico del padre un contributo mensile pari ad € 450,00 per il concorso nel mantenimento dei due figli minori (ovvero € 225,00 per ogni figlio), importo da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 20 del mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie o postali della madre.
5. Porre a carico de i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative ai figli, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Pavia 2323/2016 e ss.mm. Il genitore che avrà effettuato l'esborso avrà diritto di ottenere la restituzione del
50% dell'importo speso previa presentazione della relativa pezza giustificativa.
6.La casa coniugale sita in SA de' BU (PV) Via Vittorio Veneto n. 39/A, costituita da tre piani aventi già due ingressi indipendenti, sarà divisa in due appartamenti mediante sostituzione della porta comunicante tra il piano terra ed i restanti piani con una parete in muratura, a cura e spese di : alla moglie Parte_2
sarà assegnato l 'appartamento composto dal primo e secondo piano unitamente a quanto lo arreda, ed al marito l'appartamento più piccolo posto al piano terra unitamente a quanto lo arreda. Le parti danno atto che la sig.ra si trova momentaneamente, per Pt_1
ragioni contingenti e transitorie, in Pieve Albignola (PV) Via Roma n. 22: la stessa provvederà, quindi, al rientro nell'immobile alla medesima assegnato una volta che il sig. avrà provveduto alla sostituzione della porta comunicante, di cui sopra, con Pt_2
la parete in muratura. C on l'assegnazione dell'appartamento di cui sopra, alla sig.r a sarà volturata a suo nome la relativa utenza della luce, che a quel punto sarà a suo Pt_1 esclusivo carico;
l'utenza luce dell'appartamento assegnato al sig. rimarrà, Pt_2 invece, a lui intestata e sarà a suo esclusivo carico. L'unico contatore de l gas e l'unico contatore dell'acqua, che servono entrambe le unità immobiliari, rimarranno intestati al sig. : le relative bollette verranno pagate interamente dal sig. (quale unico Pt_2 Pt_2
pag. 2 di 4 occupante dell'immobile) sino a quando la sig.ra non sarà rientrata nell'unità Pt_1
abitativa alla medesima assegnata;
successivamente al suo rientro, invece, le bollette del gas e dell'acqua saranno pagate per il 67% dalla moglie e per il 33% dal marito.
Da ultimo, il garage verrà usato da entrambi i coniugi in modo promiscuo.
7. Disporre che l'assegno unico e universale, pari a € 467,00 al mese, venga percepito in via esclusiva dalla madre, alla quale il sig. provvederà a girarlo mediante Pt_2
bonifico sul conto corrente di spettanza della medesima. A far data dal mese di gennaio
2025, la sig.ra provvederà a farlo accreditare direttamente su un proprio conto Pt_1
corrente.
8.La sig.ra pagherà, fino ad estinzione, le rate del finanziamento Findomestic Spa, Pt_1 sottoscritto dal marito d'accordo con la moglie, pari ad € 104,00 al mese, per l'acquisto della cameretta dei due figli, che rimane nella disponibilità della medesima madre.
9.Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti.
10.Dichiarare i coniugi tenuti a comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni dei rispettivi domicili con obbligo a richiedere i documenti validi per l'espatrio dei figli minori e/o espatriare con gli stessi solo previo assenso di entrambi i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Pieve Albignola, in data 18/09/2011, il
[...]
cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve
Albignola alla Parte II, Serie A, n. 2, dell'anno 2011;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 23/05/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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