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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/07/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa RI IN
CH in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 97/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. GIANLUCA BLASI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Milano, Corso Venezia n. 24
ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott. VINCENZO CUBELLI e AR NA IA ed elettivamente domiciliato in Sondrio, in Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il
D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il per-sonale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo deter-minato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per cia-scuno dei suddetti anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_2 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 2.500,00 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistata-rio”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
Pag. 2 di 6 5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/04/2024, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il , chiedendo l'accertamento del Controparte_3 proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di aver prestato servizio come insegnante di religione a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamava l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di
Stato n. 1842 del 16/03/2022, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 02/07/2024 si costituiva il , preliminarmente Controparte_2 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
Alle udienze del 18/07/2024-07/11/2024 il Giudice disponeva l'acquisizione di documentazione attestante la permanenza del ricorrente nel sistema scolastico, conformemente ai principi espressi da Cass. n. 29961/2023; parte ricorrente in data
28/05/2025 depositava una comunicazione della Curia avente ad oggetto “rinnovo domanda inserimento IRC”.
Pag. 3 di 6 Alla successiva udienza del 29/05/2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava alla documentazione depositata, mentre il procuratore di parte convenuta insisteva per il rigetto del ricorso, stante l'assenza del ricorrente dalle graduatorie scolastiche in essere;
alla medesima udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
La domanda è infondata e non può essere accolta.
L'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28/11/2016 (decreto a cui l'art. 1 co. 122 l. 107/2015 ha rinviato per la definizione dei i criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta in questione) dispone espressamente che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”; la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha precisato che la portata della nozione di “cessazione dal servizio” e del conseguente effetto estintivo del diritto a conseguire la Carta Docenti non deve essere intesa in senso stretto quale assenza di incarichi in atto, bensì deve essere interpretata quale uscita definitiva dal sistema scolastico, situazione, quest'ultima, che non si verifica laddove un soggetto resti iscritto nelle graduatorie che consentono di conseguire incarichi di supplenza (“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto
12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Pag. 4 di 6 Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non siastata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo”, cfr. in motivazione Cass. n.
29961/2023).
Nel caso di specie risulta pacifico che , nel corso Parte_1 del presente giudizio, non aveva incarichi in corso né risultava inserito in alcuna graduatoria scolastica;
neppure la comunicazione rilasciata dalla Curia e depositata in data 28/05/2025 può ritenersi idonea a provare la permanenza del ricorrente nel sistema scolastico nei termini sopra esposti, in quanto tale comunicazione risulta del tutto decontestualizzata e non fornisce sufficienti elementi al Tribunale per risolvere in senso positivo la valutazione in questione;
inoltre, dal tenore letterale della stessa, non è neppure possibile ricavare se la domanda presentata da Parte_1
sia stata definitivamente ritenuta valida (cfr. doc. depositata in data
[...]
28/05/2025: “rinnovo domanda insegnamento IRC
EN , Parte_1
La Sua domanda di rinnovo è stata accolta. Si ricorda che sarà considerata valida solo alla ricezione di tutti i documenti attinenti richiesti.
Pag. 5 di 6 grazie”).
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso di Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
La peculiarità della questione, di fatto e giuridica, sottesa alla presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa RI IN CH, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 29/05/2025
Il Giudice
RI IN CH
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa RI IN
CH in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 97/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. GIANLUCA BLASI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Milano, Corso Venezia n. 24
ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott. VINCENZO CUBELLI e AR NA IA ed elettivamente domiciliato in Sondrio, in Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il
D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il per-sonale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo deter-minato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per cia-scuno dei suddetti anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_2 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 2.500,00 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistata-rio”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
Pag. 2 di 6 5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/04/2024, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il , chiedendo l'accertamento del Controparte_3 proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di aver prestato servizio come insegnante di religione a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamava l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di
Stato n. 1842 del 16/03/2022, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 02/07/2024 si costituiva il , preliminarmente Controparte_2 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
Alle udienze del 18/07/2024-07/11/2024 il Giudice disponeva l'acquisizione di documentazione attestante la permanenza del ricorrente nel sistema scolastico, conformemente ai principi espressi da Cass. n. 29961/2023; parte ricorrente in data
28/05/2025 depositava una comunicazione della Curia avente ad oggetto “rinnovo domanda inserimento IRC”.
Pag. 3 di 6 Alla successiva udienza del 29/05/2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava alla documentazione depositata, mentre il procuratore di parte convenuta insisteva per il rigetto del ricorso, stante l'assenza del ricorrente dalle graduatorie scolastiche in essere;
alla medesima udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
La domanda è infondata e non può essere accolta.
L'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28/11/2016 (decreto a cui l'art. 1 co. 122 l. 107/2015 ha rinviato per la definizione dei i criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta in questione) dispone espressamente che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”; la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha precisato che la portata della nozione di “cessazione dal servizio” e del conseguente effetto estintivo del diritto a conseguire la Carta Docenti non deve essere intesa in senso stretto quale assenza di incarichi in atto, bensì deve essere interpretata quale uscita definitiva dal sistema scolastico, situazione, quest'ultima, che non si verifica laddove un soggetto resti iscritto nelle graduatorie che consentono di conseguire incarichi di supplenza (“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto
12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Pag. 4 di 6 Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non siastata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo”, cfr. in motivazione Cass. n.
29961/2023).
Nel caso di specie risulta pacifico che , nel corso Parte_1 del presente giudizio, non aveva incarichi in corso né risultava inserito in alcuna graduatoria scolastica;
neppure la comunicazione rilasciata dalla Curia e depositata in data 28/05/2025 può ritenersi idonea a provare la permanenza del ricorrente nel sistema scolastico nei termini sopra esposti, in quanto tale comunicazione risulta del tutto decontestualizzata e non fornisce sufficienti elementi al Tribunale per risolvere in senso positivo la valutazione in questione;
inoltre, dal tenore letterale della stessa, non è neppure possibile ricavare se la domanda presentata da Parte_1
sia stata definitivamente ritenuta valida (cfr. doc. depositata in data
[...]
28/05/2025: “rinnovo domanda insegnamento IRC
EN , Parte_1
La Sua domanda di rinnovo è stata accolta. Si ricorda che sarà considerata valida solo alla ricezione di tutti i documenti attinenti richiesti.
Pag. 5 di 6 grazie”).
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso di Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
La peculiarità della questione, di fatto e giuridica, sottesa alla presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa RI IN CH, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 29/05/2025
Il Giudice
RI IN CH
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