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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2328 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. LANDINO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. DE MATTEO VITO, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 28/10/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Alvignano (CE) in data 16/08/1980 e che dal matrimonio sono nati tre figlie Giovanna, e le quali sono Per_1 Per_2 maggiorenni ed autosufficienti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, perché pensionati;
3. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alvignano;
4. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 28/10/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 10, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30/10/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2328 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. LANDINO ANTONIO, presso il quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. DE MATTEO VITO, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 28/10/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Alvignano (CE) in data 16/08/1980 e che dal matrimonio sono nati tre figlie Giovanna, e le quali sono Per_1 Per_2 maggiorenni ed autosufficienti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, perché pensionati;
3. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alvignano;
4. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 28/10/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALVIGNANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 10, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30/10/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso