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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3605/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 9 settembre 2023, con atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2023, Numero 1253, Registro 01, Parte 1), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata , a [...] il [...] cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - con esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza - i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) La figlia minore resta collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione Per_1
sita in Milano – viale Paolo Giovio n. 6 che, per l'effetto, le viene assegnata con quanto l'arreda e correda. Il padre ha già lasciato l'abitazione coniugale trasferendosi a vivere a Milano, in Giacomo
Boni, 26 – 20144 Milano.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé ogni volta che lo desideri, previo accordo con Per_1
la madre, secondo tempi e modalità che tengano conto delle esigenze scolastiche/sportive della figlia minore nonché di quelle professionali dei genitori, e in ogni caso:
- a fine settimana alternati dalle ore 16:30 di venerdì pomeriggio, con prelievo della figlia a scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il papà riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza paterna, dalle 16.30 di mercoledì, fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza materna, per due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì, e il giovedì dalle ore 18:00 fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- per due settimane consecutive nel mese di agosto, alternandosi di anno in anno con la madre il primo periodo (compreso tra l'1 e il 15 agosto) e il secondo periodo (compreso tra il 15 agosto e il
31 agosto). Per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza materna.
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie in via alternata di anno in anno con la madre, con la precisazione che - a prescindere dal periodo di competenza - la madre trascorrerà sempre con la figlia il giorno della Vigilia di Natale, mentre il padre sempre il giorno di Natale. Per le vacanze scolastiche natalizie 2025 il primo periodo sarà di spettanza paterna;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali alternandosi di anno in anno con la madre tra primo e secondo periodo;
per l'anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna;
- durante i c.d. “ponti infrannuali” (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, Per_2 [...] mbrogio ecc.), nei casi in cui il week end adiacente al ponte sia di competenza Persona_3 paterna. Alla madre spetteranno invece i cd. “ponti” adiacenti ai fine settimana di sua competenza.
I genitori si impegnano a comunicarsi previamente indirizzi e luoghi nei quali trascorreranno i rispettivi periodi di vacanza con le figlie.
5) Le parti convengono che trascorra il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_1
genitori e che ciascun genitore possa, il giorno del proprio compleanno, pranzare o cenare con la figlia.
6) I genitori concordano di mettere in contatto la figlia con eventuali, futuri compagni/e Per_1
solo quando la relazione sentimentale sarà ritenuta stabile e duratura, e in modo graduale per salvaguardare il benessere della minore e consentire lei di adattarsi progressivamente ai nuovi assetti familiari.
7) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore:
a) versando alla madre collocataria, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate note al marito, la somma mensile di € 700,00 (euro settecento).
Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (base febbraio 2025 e prima rivalutazione marzo 2026);
b) mantenendo a proprio carico la quota di euro 800,00 per la rata di mutuo del quale è cointestatario e acceso per l'acquisto della casa familiare sino al perfezionamento della cessione di quota immobiliare e contestuale accollo di cui ai punti 9 e 10 infra;
b) mantenendo a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative a come Per_1
elencate e disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 alle quali si rinvia.
8) Il signor ritirerà, previo avviso e accordo con la moglie, gli oggetti ed Parte_2
effetti personali rimasti nella casa coniugale entro il 31.3.2025. nonché al tribunale di prendere atto delle seguenti ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Il signor e ciò a valersi a tutti gli effetti di legge come contratto Parte_2
preliminare, si impegna a trasferire alla OR , che si impegna ad Parte_1 accettare, senza corrispettivo, salvo l'accollo liberatorio del mutuo di cui infra, la propria quota, in piena proprietà, pari al 10% dell'intero, dell'immobile sito in Milano, via Paolo Giovio n. 6 Scala C Piano 1, così censito catastalmente: Comune di Milano: Foglio 382, Particella 215, Subalterno 731,
Zona Censuaria 2, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Superficie catastale 74 mq, Rendita catastale 522,91 euro.
La cessione comprende gli arredi e ogni oggetto e attrezzo mobile che si trovano nell'immobile, che in ragione di ciò divengono di esclusiva proprietà della OR Pt_1
La OR si accolla il debito relativo al mutuo n. 22437558 acceso presso Banca Intesa Pt_1
San Paolo, filiale viale Piceno, Milano, importo finanziato € 270.000,00, garantito da ipoteca iscritta sull'immobile (il cui capitale residuo ad oggi è pari a 264.036,65 euro e si impegna a far sì che il signor sia integralmente liberato dalla banca entro la data del contratto definitivo Parte_2
di cessione immobiliare di cui al precedente capoverso.
10) Il contratto definitivo con cui sarà data attuazione agli impegni di cui al precedente punto 9) sarà stipulato contestualmente per atto pubblico a cura del notaio che verrà scelto di comune accordo dalle parti, con oneri e spese a carico di entrambi al 50% ciascuno, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
11) I genitori si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
12) Ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 9 settembre 2023;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) nulla sulle spese;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza