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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentati e Parte_1 difesi dall'avv. Giovanni Trotta, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.01.2018 Parte_1
e facevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
1773/2017 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 8.165,22 oltre accessori in favore della quale Controparte_1 cessionaria del credito, in ragione della mancata restituzione integrale dell'importo erogato in virtù di due finanziamenti stipulati con la cedente Findomestic Banca s.p.a., deducendo a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
2) la nullità delle condizioni contrattuali per mancanza della forma scritta;
3) la violazione delle norme sulla trasparenza e correttezza;
4) la usurarietà dei tassi di interessi, ivi compresi quelli di mora;
5) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
6) l'illegittimità dell'anatocismo. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Costituitasi in giudizio la rilevava che gli opponenti non Controparte_1 avevano contestato specificamente ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il contenuto e il perfezionamento di entrambi i contratti di finanziamento azionati in sede monitoria, vale a dire quello n. 20005956642902 del 12/04/2013 stipulato con
Findomestic Banca spa, in relazione al quale era maturato un saldo debitore di euro 1.555,24, di cui euro 331,90 in linea capitale, euro 1.142,79 a titolo di rate scadute e non pagate ed euro 80,55 a titolo di interessi convenzionali di mora;
e il contratto di finanziamento personale n. 20005956642917 del
12/04/2013 stipulato con Findomestic Banca s.p.a., in relazione al quale era maturato un saldo debitore di euro 6.610,28, di cui euro 3.656,28 in linea capitale, euro 2.066,29 a titolo di rate scadute e non pagate ed euro 887,71 a titolo di interessi convenzionali di mora. Aggiungeva che gli opponenti non avevano contestato di aver ricevuto gli importi erogati, di aver usufruito del prestito personale e della linea di credito rotativa, l'intervenuta cessione dei crediti, nonchè la ricezione e il contenuto delle missive di notifica delle stesse, di non aver onorato integralmente il proprio debito, confermando pertanto di essere attualmente debitori. Deduceva che i contratti di finanziamento erano stati stipulati per iscritto ai sensi dell'art. 117 Tub con consegna di copia al cliente, come da dichiarazione scritta e sottoscritta dai mutuatari nel documento di richiesta, poi perfezionatosi con l'accettazione della Findomestic e l'erogazione della somma. Sul punto deduceva che ai sensi di Sezioni Unite della Cassazione, la mancata sottoscrizione della banca sul contratto di finanziamento non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, atteso che il consenso negoziale della banca ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Evidenziava che la somma ancora dovuta dall'opponente era stata attestata ex art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n° 385 dal dirigente della banca e che in ogni caso per la prova del credito bastava la produzione del contratto, spettando alla debitrice provare di aver restituito l'intera somma. Sulla presunta illegittima capitalizzazione degli interessi, rilevava che il contratto di finanziamento non contemplava alcuna clausola anatocistica, ma solo un piano di ammortamento cd. “alla francese”, il quale per sua natura non prevedeva il calcolo di interessi composti, in quanto nel sistema a rata costante gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Precisava, infine, che i tassi di interessi erano al di sotto della soglia usuraria per entrambi i contratti di finanziamento Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Alla prima udienza il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice, in mancanza di richieste istruttorie, faceva precisare le conclusioni. All'esito, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Risultano validamente conclusi per iscritto i contratti di finanziamento, anche con consegna all'opponente della copia del contratto, anche se priva della firma di accettazione della banca, come da apposita dichiarazione scritta apposta nel modulo contrattuale. La banca, da parte sua, ha dato il consenso con comportamento concludente al finanziamento richiesto, dettagliatamente descritto nel contenuto e nelle condizioni, dando esecuzione allo stesso, con erogazione della somma richiesta e l'applicazione delle condizioni indicate nella richiesta di finanziamento. In tal senso si è pronunciata anche Cass. S.U. con la nota sentenza sulla validità del contratto monofirma (sent. n.
898/2018). Quanto alle condizioni contrattuali, i tassi di interessi nominali ed effettivi annuali risultano pattuiti in misura di molto inferiori al tasso soglia, come correttamente rilevato dall'opposta e sopra descritto, anche rispetto al tasso moratorio, Esclusa l'usura, riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto di finanziamento indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 In conclusione il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 con tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna gli opponenti al pagamento in solido favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 162/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentati e Parte_1 difesi dall'avv. Giovanni Trotta, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.01.2018 Parte_1
e facevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
1773/2017 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 8.165,22 oltre accessori in favore della quale Controparte_1 cessionaria del credito, in ragione della mancata restituzione integrale dell'importo erogato in virtù di due finanziamenti stipulati con la cedente Findomestic Banca s.p.a., deducendo a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
2) la nullità delle condizioni contrattuali per mancanza della forma scritta;
3) la violazione delle norme sulla trasparenza e correttezza;
4) la usurarietà dei tassi di interessi, ivi compresi quelli di mora;
5) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
6) l'illegittimità dell'anatocismo. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Costituitasi in giudizio la rilevava che gli opponenti non Controparte_1 avevano contestato specificamente ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il contenuto e il perfezionamento di entrambi i contratti di finanziamento azionati in sede monitoria, vale a dire quello n. 20005956642902 del 12/04/2013 stipulato con
Findomestic Banca spa, in relazione al quale era maturato un saldo debitore di euro 1.555,24, di cui euro 331,90 in linea capitale, euro 1.142,79 a titolo di rate scadute e non pagate ed euro 80,55 a titolo di interessi convenzionali di mora;
e il contratto di finanziamento personale n. 20005956642917 del
12/04/2013 stipulato con Findomestic Banca s.p.a., in relazione al quale era maturato un saldo debitore di euro 6.610,28, di cui euro 3.656,28 in linea capitale, euro 2.066,29 a titolo di rate scadute e non pagate ed euro 887,71 a titolo di interessi convenzionali di mora. Aggiungeva che gli opponenti non avevano contestato di aver ricevuto gli importi erogati, di aver usufruito del prestito personale e della linea di credito rotativa, l'intervenuta cessione dei crediti, nonchè la ricezione e il contenuto delle missive di notifica delle stesse, di non aver onorato integralmente il proprio debito, confermando pertanto di essere attualmente debitori. Deduceva che i contratti di finanziamento erano stati stipulati per iscritto ai sensi dell'art. 117 Tub con consegna di copia al cliente, come da dichiarazione scritta e sottoscritta dai mutuatari nel documento di richiesta, poi perfezionatosi con l'accettazione della Findomestic e l'erogazione della somma. Sul punto deduceva che ai sensi di Sezioni Unite della Cassazione, la mancata sottoscrizione della banca sul contratto di finanziamento non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, atteso che il consenso negoziale della banca ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Evidenziava che la somma ancora dovuta dall'opponente era stata attestata ex art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n° 385 dal dirigente della banca e che in ogni caso per la prova del credito bastava la produzione del contratto, spettando alla debitrice provare di aver restituito l'intera somma. Sulla presunta illegittima capitalizzazione degli interessi, rilevava che il contratto di finanziamento non contemplava alcuna clausola anatocistica, ma solo un piano di ammortamento cd. “alla francese”, il quale per sua natura non prevedeva il calcolo di interessi composti, in quanto nel sistema a rata costante gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Precisava, infine, che i tassi di interessi erano al di sotto della soglia usuraria per entrambi i contratti di finanziamento Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Alla prima udienza il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice, in mancanza di richieste istruttorie, faceva precisare le conclusioni. All'esito, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Risultano validamente conclusi per iscritto i contratti di finanziamento, anche con consegna all'opponente della copia del contratto, anche se priva della firma di accettazione della banca, come da apposita dichiarazione scritta apposta nel modulo contrattuale. La banca, da parte sua, ha dato il consenso con comportamento concludente al finanziamento richiesto, dettagliatamente descritto nel contenuto e nelle condizioni, dando esecuzione allo stesso, con erogazione della somma richiesta e l'applicazione delle condizioni indicate nella richiesta di finanziamento. In tal senso si è pronunciata anche Cass. S.U. con la nota sentenza sulla validità del contratto monofirma (sent. n.
898/2018). Quanto alle condizioni contrattuali, i tassi di interessi nominali ed effettivi annuali risultano pattuiti in misura di molto inferiori al tasso soglia, come correttamente rilevato dall'opposta e sopra descritto, anche rispetto al tasso moratorio, Esclusa l'usura, riguardo al piano di ammortamento alla francese, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto di finanziamento indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 In conclusione il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 con tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna gli opponenti al pagamento in solido favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4