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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 28269 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con sede legale a Il Cairo e sede Parte_1
secondaria in Roma, alla Via Leonida Bissolati n. 76 (P. IVA C.F. P.IVA_1
), in persona del Direttore generale, P.IVA_2 Parte_2
– munito dei poteri di rappresentanza giusta procura conferita con atto del
[...]
Notaio il 17 settembre 2019 (rep. n. 12145; racc. n. 5864) - Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Paraguay n. 5, presso lo studio dell'Avv. Andrea Rizzelli, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
E con sede legale in Roma, alla Via Ombrone n. Controparte_1
12/C (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ombrone n. 12/C, presso lo studio legale RAV, con l'Avv. Francesco Longo Bifano, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal
Notaio il 22 aprile 2021 (rep. n. 10748; racc. n. 3626). Per_2
Appellata
1 OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 17187/2020, resa dal Giudice di
Pace di Roma l'8 ottobre 2020.
CONCLUSIONI. per l'appellante: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 17187/2020, resa dal Giudice di Pace di Roma in data 8 ottobre 2020 ed oggetto della presente impugnazione, i) in via preliminare accertare e rilevare l'improcedibilità della domanda proposta dalla innanzi al Giudice di prime cure, per i motivi esposti al Controparte_1 punto 1) dell'atto di appello;
ii) sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta dalla predetta società innanzi al Giudice di Pace di Roma;
iii) in via principale, per tutto quanto già eccepito, dedotto e provato nel giudizio di prime cure, rigettare il capo della domanda relativo al riconoscimento della somma di euro 1.600,00 (euro 400,00 ciascuno) in favore della con conseguente riforma anche del capo della Controparte_1
sentenza impugnata relativo alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado;
iv) in ogni caso, con ordine di restituzione di quanto versato in favore della in forza della provvisoria esecutività della sentenza Controparte_1
impugnata in questa sede. Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del Procuratore della odierna appellante, Avv. Andrea Rizzelli, in quanto antistatario”; per l'appellata, nella qualità: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della al Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla CP_1 CP_1 [...]
poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte Parte_1
in atti. In ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del Procuratore dell'appellata, Avv. Francesco Longo Bifano, in quanto antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 17187/2020, resa dal Giudice di Pace di
Roma in data 8 ottobre 2020.
L'appellante premetteva che
➢ la agendo in rappresentanza e su mandato di Controparte_1
ed in proprio e nella qualità di Parte_3 Persona_3
esercenti la potestà genitoriale sui minori e Persona_4
l'aveva convenuta innanzi al Giudice di Pace di Persona_5
Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di euro
1.600,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale sofferto dai predetti “rappresentati” in conseguenza del ritardo di oltre tre ore con il quale il volo MS 791 del 5 maggio 2019, in partenza dall'aeroporto di
Il Cairo e diretto a quello di Roma Fiumicino, era giunto a destinazione;
➢ segnatamente, con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure la nella qualità, aveva chiesto l'indicata somma Controparte_1
di euro 1.600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del
Regolamento UE n. 261/2004 o, in subordine ed in via analogica, a titolo risarcitorio ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999;
➢ nel giudizio di primo grado così promosso, ed iscritto al n. 60784/2019
R.G., essa si era costituita contestando integralmente le avverse deduzioni e pretese;
➢ in particolare, con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di prime cure essa aveva, innanzitutto, eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda, dacché non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita, nonché il difetto di legittimazione attiva della
Controparte_1
➢ nel procedimento di primo grado, essa aveva, altresì, eccepito che, nella fattispecie all'attenzione, difettavano i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità contrattuale, atteso che il volo
3 MS 791 era giunto a destinazione solo con pochi minuti di ritardo, e che, comunque, non poteva trovare applicazione alcuna, neppure in via analogica, la disciplina comunitaria in tema di compensazione pecuniaria.
Ciò premesso, la lamentava che il Giudice di Parte_1
Pace di Roma aveva disatteso tutte le sue eccezioni e difese e, in patente violazione della normativa che regolava la materia, l'aveva condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro
1.600,00 (euro 400,00 per ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004 e di risarcimento del danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria “dal fatto”. Indi l'appellante, indicati partitamente i motivi di appello ed illustrate le ragioni a fondamento degli stessi, rassegnava le conclusioni richiamate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di appello, si costituiva la Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva per la fase di gravame;
contestava, poi, nel merito le avverse censure, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******************************
In apertura di motivazione va ribadita l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla onde far valere Parte_1
l'improcedibilità della domanda avanzata dalla al nella CP_1 CP_1 qualità, innanzi al Giudice di Pace di Roma, dacché non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita.
4 Invero, la domanda risarcitoria in questione è stata proposta dalla CP_1
in nome e per conto dei passeggeri ed
[...] Parte_3 [...]
i quali, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui Per_3
minori e hanno conferito alla predetta Persona_4 Persona_5 società il mandato per la gestione dei diritti conseguenti all'asserito non esatto adempimento, da parte dell'odierna appellante, del contratto di trasporto aereo.
Ciò posto, va rilevato che è sostanzialmente pacifico che, in relazione al contratto di trasporto aereo in questione, ed Parte_3 Persona_3
in proprio e nella qualità, si ponessero e si pongano come consumatori, avendo stipulato lo stesso per esigenze estranee all'attività professionale eventualmente svolta, mentre la va indubbiamente qualificata Parte_1
come professionista.
Pertanto, con riferimento alla controversia all'attenzione, non poteva e non può che trovare applicazione il disposto dell'art. 3, II co., del D.L. n. 132/2014 – convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 – nella parte in cui prevede che la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità delle azioni concernenti le obbligazioni derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Alla luce delle risultanze della documentazione in atti vanno, poi, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione della come sollevate Controparte_1
dalla e dalla medesima società appellata (sia pur, Parte_1 quanto a quest'Ultima, con limitato riferimento alla presente fase di gravame).
Invero, la nel giudizio di prime cure, ha prodotto copia Controparte_1
del mandato conferitole da ed in proprio e Parte_3 Persona_3
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori e Persona_4
il suindicato mandato così recita: “Con riferimento al volo Persona_5
indicato in epigrafe, procederà - in nome e per conto del mandante - alla Pt_4
presentazione del reclamo diretto ad ottenere dalla Compagnia aerea la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE n. 261/04 e/o di ogni altra somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base
della normativa nazionale ed internazionale applicabile. A tal fine si Parte_4
5 occuperà di ogni ulteriore attività collegata e conseguente, ivi compresa
l'eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al pagamento delle predette somme”.
Ebbene, dal suindicato tenore del mandato si ricava agevolmente che con lo stesso i passeggeri ed in proprio e nella Parte_3 Persona_3
qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori e Persona_4
hanno conferito alla al ampi poteri di Persona_5 CP_1 CP_1
rappresentanza – tanto sostanziale che processuale - per la gestione dei diritti risarcitori asseritamente maturati in dipendenza del ritardo del volo.
Pertanto, sulla scorta di siffatto mandato, è indubbia la legittimazione della ad agire in giudizio per far valere pretese dei suindicati Controparte_1 passeggeri fondate sullo specifico rapporto di cui all'incarico.
Inoltre, se è vero che dal combinato disposto degli artt. 77 e 100 c.p.c. si ricava che, in caso di rappresentanza volontaria, il potere, in capo al rappresentante, di agire in giudizio in nome e per conto del rappresentato non può essere disgiunto dal potere di rappresentanza sostanziale – generale o per lo specifico affare in contestazione – nel caso di specie, essendo stato conferito alla Rimborso al
[...]
CP_ anche il potere di rappresentanza sostanziale in relazione allo specifico rapporto dedotto in lite, la predetta società ben può essere convenuta, nella qualità, anche nel presente giudizio di gravame, in rappresentanza di
[...]
ed in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Parte_3 Persona_3
genitoriale sui minori e Persona_4 Persona_5
Passando, dunque, all'esame del merito, ritiene questo Giudice che l'appello proposto dalla si palesi fondato e che, pertanto, Parte_1
in riforma della Sentenza n. 17187/2020 oggetto di impugnazione, debba pervenirsi all'integrale rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla
[...]
in rappresentanza di ed in CP_1 Parte_3 Persona_3
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori
[...]
e Per_4 Persona_5
6 In apertura di motivazione va rilevato che nella fattispecie all'attenzione non poteva e non può trovare applicazione il Regolamento CE n. 261/2004.
Invero, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del Regolamento medesimo, lo stesso si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro nonché a quelli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, purché il vettore aereo operativo sia un “vettore comunitario”.
Nel caso di specie, dunque, difettano i presupposti per l'operatività di detto
Regolamento atteso che la non può qualificarsi Parte_1 certo come “vettore comunitario” e che il volo in contestazione è partito da un aeroporto situato fuori dal territorio di uno Stato membro.
Ed invece, la vicenda dedotta in lite ed i rapporti tra gli odierni contendenti sono regolati dalla Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999), ratificata sia dall'Italia che dall'Egitto.
La predetta Convenzione, infatti, all'art. 1 così recita: “La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno
Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”.
Ciò premesso - atteso il tenore delle argomentazioni svolte dalla CP_1
e fatte sostanzialmente proprie dal Giudice di prime cure - va
[...]
7 risolutamente escluso che, in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale al quale si applichi la Convenzione di Montreal, si possa effettuare una liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale, fondata su una prevalutazione normativa di afflittività del ritardo contenuta nella stessa Convenzione, che esenterebbe il contraente danneggiato dalla prova del danno (come previsto dal Regolamento CE
n. 261 del 2004, quanto alle indennità forfettarie per le ipotesi di ritardo del volo superiore alle tre ore).
Infatti, le due discipline – quella della Convenzione di Montreal e quella del
Regolamento europeo - benché non confliggenti, sono tuttavia del tutto autonome,
l'una speciale rispetto all'altra, e quindi non si integrano a vicenda.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
9474 del 2021), in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del
Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica solo nelle ipotesi indicate nell'art. 3, par. 1, del
Regolamento medesimo.
In particolare, tra la Convenzione di Montreal ed il Regolamento CE n.
261/2004 sussistono anche significative differenze nella regolamentazione, che confermano l'esclusione del ricorso all'analogia: il Regolamento offre una compensazione pecuniaria in difetto di prova del danno (in evidente funzione preventiva e alternativa rispetto alle molte possibili small claims dovute ai piccoli e frequenti ritardi); la Convenzione disciplina la responsabilità del vettore aereo in varie ipotesi – danni alle persone, cancellazione, ritardo del volo, perdita del bagaglio – senza contemplare alcuna compensazione pecuniaria.
Come osservato già da Cass. n. 4424 del 2024, il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 Reg. CE 261/2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in
8 ciò distinguendosi dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal. Ciò trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, Sentenza del
10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e ELFAA, punti 43-46).
Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il
Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della
Convenzione di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento dei danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n. 261/2004 e della
Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti››.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 4424 del 2024, ha altresì evidenziato che le differenze tra la Convenzione di Montreal ed il Regolamento
CE n. 261/2004 trovano conferma anche nel diverso regime della prova liberatoria riconosciuta al vettore, il quale, in applicazione dell'art. 19 della Convenzione di
Montreal deve dare prova non già della non imputabilità del ritardo bensì di avere posto in essere nel caso concreto tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente al ritardo, laddove la compensazione, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto “eccezionali” (come affermato da Corte di Giustizia, in causa C- 315/15).
Escluso che nel caso di specie potesse e possa trovare applicazione – diretta o in via analogica – il Regolamento CE n. 261/2004, con il regime della compensazione pecuniaria e forfettaria ivi previsto, va, ora, rimarcato che dal testo dell'art. 22 della Convenzione di Montreal non è dato affatto desumere che in caso di ritardo del volo il danno si presuma e che, fino all'importo di 4.150
9 diritti speciali di prelievo per passeggero, il risarcimento sia dovuto a prescindere dalla prova del pregiudizio in concreto sofferto.
Invero, l'art. 22 della Convenzione introduce solo una limitazione alla liquidazione del danno da ritardo, per i Paesi aderenti, come emerge dall'ultimo comma dell'articolo stesso (che così recita: “I limiti previsti dall'art. 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate dagli interessi… “). L'ultimo comma dell'art. 22 indica, quindi, che il giudice interno può liquidare una somma maggiore per spese e oneri, e non per risarcimento del danno, nel caso che la prova dello stesso sia positivamente fornita.
In definitiva, dunque, da un lato la disciplina del Regolamento non è analogicamente estensibile alla fattispecie in esame;
dall'altro, la disciplina della
Convenzione non costituisce il fondamento normativo diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo, a prescindere dalla prova del danno stesso.
Al contrario – come pure evidenziato da consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte - nelle fattispecie cui è applicabile la Convenzione di Montreal il pregiudizio conseguente al ritardo del volo internazionale deve essere provato,
secondo i principi del nostro ordinamento interno, cui la Convenzione rimanda, che prevedono la necessità di allegazione e prova per la risarcibilità del cd. danno conseguenza.
Segnatamente, all'interno della Convenzione di Montreal, l'art. 22 fissa solo il limite della responsabilità risarcitoria, ma non indica gli elementi della relativa fattispecie, per cui, per la identificazione delle condizioni di risarcibilità, rinvia necessariamente agli ordinamenti interni degli Stati membri.
Ed a tal proposito va rimarcato che la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo e della relativa imputabilità al vettore aereo, non sono
10 certo sufficienti per ritenere sussistente un danno risarcibile, inteso come danno- conseguenza.
Sul punto, appaiono significative le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte in una recente pronuncia resa in fattispecie del tutto analoga a quella all'attenzione: “Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno- evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.). L'esistenza di un danno-evento contrattuale
non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile.
Varrà rammentare al riguardo che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, nei rapporti che rispondono allo schema classico dell'obbligazione di dare o di facere (non professionale) contenuto nel codice civile (e tale è certamente l'obbligazione derivante dal contratto di trasporto), la «causalità materiale», ovvero il nesso che consente l'imputazione, sul piano oggettivo, del danno alla condotta
(inadempiente) del debitore, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo
quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perché, come affermato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare
l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione
(art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di
specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perché
11 allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento (così, in motivazione, Cass. 11/11/2019, nn. 28991- 28992, § 1.1.1). Nella misura in cui il danno-evento «assorbito» nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento corrisponda al mancato conseguimento di una utilità prevista in contratto, e suscettibile di apprezzamento sul piano risarcitorio, sarebbe per ciò stesso dimostrata anche l'esistenza di un danno risarcibile, pari al valore della utilità (o della parte di essa) attesa e non conseguita. Nel caso in esame, se si fosse trattato di cancellazione del volo non sarebbe stato difficile identificare e stimare il danno da porre ad oggetto della succedanea prestazione risarcitoria
(quanto meno pari al valore della prestazione non eseguita o ai costi da sostenere
per procurarsela altrimenti), salva anche in tal caso la prova degli ulteriori danni
c.d. consequenziali di cui discorre l'art. 1223 cod. civ. La fattispecie in esame non
è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardato (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazione ad una dimensione che la connotava, quella temporale. La distanza cronologica tra il volo programmato e quello effettivo fa sì che la prestazione eseguita non sia esattamente corrispondente a quella programmata in contratto e dovuta dal vettore. Poiché l'interesse del creditore era certamente correlato anche a tale connotazione temporale della prestazione, non può dubitarsi che la
sua mancanza determini lesione di quell'interesse e, in tal senso, anch'essa, un danno-evento. Tale lesione non è però direttamente correlabile anche ad un pregiudizio risarcibile. L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento
temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe
12 potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare. Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interesse creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa).
Fuoriuscendo tali ulteriori vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza. Solo una volta verificata l'esistenza di tali allegazioni e ritenutane la loro fondatezza, sia pure sulla base di ragionamento probatorio di tipo presuntivo, potrà farsi utile ricorso alla liquidazione equitativa del danno, nel rispetto dei requisiti sopra detti. Quindi, il secondo e il terzo motivo sono in sé è infondati, perché anche in riferimento al contratto di trasporto aereo internazionale al quale si applichi la Convenzione di Montreal i profili della allegazione e della prova del danno sono riempiti di contenuto dalla disciplina
interna, il che esclude che si tratti di un danno in re ipsa, non ammesso nel nostro ordinamento. Come in particolare affermato da Cass. n. 14667 del 2015, e ribadito da ultimo da Cass. n. 15352 del 2024, va salvaguardato «il principio della necessaria sussistenza, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., (ove, come nella specie, non venga in rilievo un'ipotesi di reato, né, in particolare, una specifica fattispecie risarcitoria tipizzata ex lege), di una lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, il quale, a sua volta, si innesta sul paradigma strutturale dell'illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi, in base all'art. 2043 c.c., (e alle altre norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), "consistono nella condotta, nel nesso causale
13 tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue" (c.d. "danno conseguenza"; cfr., tra le altre, la citata
Cass., sez. un., n. 26972 del 2008)” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio
2024, n. 20941).
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, deve, dunque, escludersi che la mera prova del ritardo nell'arrivo a destinazione di ed Parte_3 [...]
oltre che dei figli minori e per Per_3 Persona_4 Persona_5
causa asseritamente addebitabile al vettore aereo odierno appellante, potesse e possa ritenersi sufficiente per fondare il diritto dei Predetti al risarcimento dei danni.
Ed invece, risultando dagli atti che la Rimborso al quale CP_1
rappresentante dei suindicati passeggeri, non ha né specificamente allegato né dimostrato il danno–conseguenza da questi Ultimi in concreto sofferto per il ritardo aereo in contestazione, non può che pervenirsi alla riforma del decisum del
Giudice di prime cure ed all'integrale rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
In particolare, atteso che la agendo in nome e per conto Controparte_1
di ed in proprio e nella qualità di esercenti Parte_3 Persona_3
la potestà genitoriale sui minori e ha Persona_4 Persona_5 chiesto il ristoro del danno morale, conseguente all'inesatto adempimento addebitato alla , va osservato che ad integrare Parte_1
l'allegazione specifica del danno risarcibile ex art. 2059 c.c. non può ritenersi sufficiente il mero riferimento ai disagi ed allo stress sofferti per la lunga attesa in aeroporto e la mancanza di informazioni ed indicazioni circa l'arrivo a destinazione.
Invero, è certo noto che – come pure evidenziato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, anche in fattispecie analoghe a quella all'attenzione – “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile solo a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza
costituzionale, o autonomo fondamento normativo sovranazionale (in questa sede
14 non esistente), che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio subito, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (in questo senso, in relazione a fattispecie di grave ritardo di voli internazionali, Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 13532;
Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2024, n. 20941).
E, nel caso di specie, non può non considerarsi che la al CP_1 CP_1
al di là dello sviluppo di considerazioni di ordine generale ed astratto, non ha minimamente offerto elementi concreti da cui desumere che il ritardo del volo abbia comportato, per i viaggiatori rappresentati, non un mero fastidio (come tale irrilevante ai sensi dell'art. 2059 c.c.), ma una limitazione apprezzabile della libertà di circolazione e di movimento;
d'altro canto l'odierna appellata neppure ha dedotto e dimostrato che, in ragione del lamentato ritardo, i passeggeri rappresentati hanno perso l'occasione dello svolgimento di attività rilevanti.
In definitiva, dunque, in accoglimento dell'appello, deve pervenirsi all'integrale riforma della Sentenza n. 17187/2020, resa dal Giudice di Pace di
Roma l'8 ottobre 2020, con il rigetto della domanda proposta dalla CP_1
in rappresentanza dei passeggeri ed
[...] Parte_3 [...]
nonché dei figli minori di questi Ultimi, e Per_3 Persona_4 [...]
Per_5
In particolare, attesa la ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria, va riformato anche il capo della Sentenza n. 17187/2020 con il quale la
[...]
è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, Parte_1
dovendosi, per converso, condannare la nella qualità, a Controparte_1
rifondere alla controparte le spese del giudizio di primo grado.
In conseguenza dell'integrale riforma della Sentenza n. 17187/2020, va parimenti accolta la domanda di parte appellante volta ad ottenere la condanna della nella qualità, alla restituzione delle somme versate Controparte_1
in esecuzione della stessa.
15 In proposito va osservato che dalla documentazione in atti è inferibile che con due distinti bonifici, entrambi disposti ed eseguiti in data 11 novembre 2020, la
, in ottemperanza al decisum del Giudice di Pace Parte_1
di Roma, in questa sede oggetto di integrale riforma, ha pagato la complessiva somma di euro 2.886,20, di cui euro 1.286,20 con accredito su conto corrente intestato alla ed euro 1.600,00 con accredito su conto Controparte_1
corrente intestato ad Persona_3
Va, in particolare, rimarcato che la condanna alla restituzione può essere emessa, per tutte le suindicate somme – e, dunque, anche per quelle direttamente corrisposte ad – nei confronti della Persona_3 Controparte_1 atteso che nel presente giudizio di gravame quest'Ultima è stata convenuta quale rappresentante dei passeggeri danneggiati ed è stata ritenuta legittimata proprio in forza del mandato con rappresentanza conferitole da ed Parte_3
anche in nome e per conto dei figli minori. Persona_3
Sull'importo di euro 2.886,20, oggetto di restituzione, sono, poi, dovuti gli interessi al tasso legale e con decorrenza dall'11.11.2020.
Invero – come più volte evidenziato dalla Suprema Corte – “la ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e
funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (in tal senso, Cass. Civ.,
Sez. VI – 3, 12 aprile 2018, n. 9171; conf., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, 5 agosto
2005, n. 16559; Cass., Sez. Lavoro, 18 settembre 1995, n. 9863).
16 All'accoglimento dell'appello consegue, infine, la condanna della CP_1
nella qualità, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio,
[...]
nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da ultimo modificati con D.M. n. 147/2022.
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione, tanto per il giudizio di primo grado che per il presente di gravame, vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. Andrea Rizzelli, Procuratore della Parte_1
dichiaratosi antistatario.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 28269/2021 R.G., così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dalla e, per Parte_1
l'effetto, in integrale riforma della Sentenza n. 17187/2020, resa dal
Giudice di Pace di Roma l'8 ottobre 2020
• rigetta la domanda proposta dalla in nome e Controparte_1
per conto di ed in proprio e Parte_3 Persona_3
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori
[...]
e Per_4 Persona_5
• condanna la al nella qualità, alla rifusione CP_1 CP_1
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro
1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione per il primo grado di giudizio vengano distratti in favore dell'Avv. Andrea Rizzelli, dichiaratosi antistatario.
17 CP_
- Condanna la al Volo nella qualità, alla restituzione, in CP_1
favore della della somma di euro Parte_1
2.886,20, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dall'11.11.2020.
- Condanna, inoltre, la Rimborso al alla rifusione delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.974,00 – di cui euro 174,00 per spese vive ed euro 1.800,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che anche i suindicati importi, liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione per il presente giudizio di gravame, vengano distratti in favore dell'Avv. Andrea Rizzelli, Procuratore della società appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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