Sentenza 14 giugno 2025
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- 1. Finanziamenti garantiti MCC e tutela del fideiussoreValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 19 settembre 2025
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Il Tribunale di Milano sulla prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione omnibus conforme al modello ABI, successiva al periodo d'indagine di Banca d'Italia, e quindi della relativa nullità. Il Tribunale di Roma si è pronunciato con sentenza del 25 febbraio 2026 n. 3387 in merito alla nullità parziale delle fideiussioni riproduttive del modello ABI sanzionato da Banca d'Italia. La Cassazione, con sentenza n. 292/2026, ha sancito la validità della clausola che prevede la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria anche nei confronti degli eredi del garante. Con ordinanza n. 20773/2025, la Cassazione è tornata a confermare la vessatorietà delle clausole, nei …
Leggi di più… - 4. Contratti e Garanziehttps://www.dirittobancario.it/
La Cassazione Civile, Sez. II, si è pronunciata con sentenza 7128/2026 in merito alla necessarietà o meno di iscrizione in appositi albi per la domanda di finanziamento per conto di terze parti. Il Tribunale di Milano sulla prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione omnibus conforme al modello ABI, successiva al periodo d'indagine di Banca d'Italia, e quindi della relativa nullità. La Cassazione si è pronunciata con sentenza 6596/2026 sui presupposti dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che ha trascritto il proprio titolo prima dell'azione stessa. Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/06/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8301-1/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Fantini, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Via XX Settembre 57.
Opponente
CONTRO
C. F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierfrancesco
Miele e Gianmarco Miele del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via
Chiana n. 35.
pagina 1 di 15 Opposta
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Frezza, con studio in Roma, Viale
Gioacchino Rossini n. 18.
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis rejectis:
In via preliminare: - Disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata n. 08320220008527280003, dell'importo complessivo di €
129.980.88, relativa al ruolo n. 2022/002609 esecutivo in data 30.09.2022, stante la sussistenza di gravi motivi;
Nel merito: 1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I), la nullità/invalidità della cartella esattoriale n. 08320220008527280003, quale atto di intimazione/precetto, per inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/002609 quale titolo esecutivo, essendo il credito azionato non di natura pubblica ma di natura privata;
2) Accertare
e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente per violazione dell'art.
4.4 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 (violazione del divieto di acquisire ulteriori garanzie sulla quota di
Contr finanziamento già garantita dal Fondo pubblico di garanzia gestito dal e per l'effetto la nullità/invalidità della cartella esattoriale opposta n. 08320220008527280003; 3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III-IV), sotto i diversi profili, la nullità ex art. 33, comma 1 e art. 33, comma 2 lett. t) e 36 del Codice del Consumo dell'art. 7 delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente, la decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente, e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata;
4) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo
V) la nullità degli artt. 2, 7 e 9 delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente, la decadenza ex art. 1957
c. c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata;
pagina 2 di 15 Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza o deduzione, così provvedere: - In via preliminare, disporre il differimento della prima udienza, a norma dell'art. 269, comma 2, c.p.c., onde consentire ed autorizzare nelle forme prescritte la chiamata in causa di
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_5 P.IVA_3
legale in Roma, Viale Altiero Spinelli, 30, 00157; -In via principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché
l'operato di è conforme al dettato della Controparte_6
normativa vigente in materia come meglio specificato nel presente atto e come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità;- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, accertare e dichiarare in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, soggetto tenuto a garantire e/o manlevare la
[...]
da ogni e qualsivoglia pregiudizio eventualmente Controparte_1 accertato e riconosciuto in favore dell'attore e, per l'effetto, condannare la medesima in CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione delle Controparte_1
somme a titolo di spese legali/risarcitorie;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.”
Per : Controparte_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione, dichiarando in ogni caso il difetto di legittimazione passiva dell' per i motivi dedotti nel presente atto;
in subordine, Controparte_8 ove la domanda fosse accolta per attività riferibile all'ente impositore, Voglia compensare le spese nei confronti dell' ed in subordine condannare l'ente impositore a Controparte_7 tenere indenne e comunque a manlevare la deducente da qualsiasi spesa di soccombenza processuale”.
pagina 3 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2023 a Controparte_1
Contr (d'ora innanzi, per brevità, e ad (di seguito ),
[...] Controparte_7 CP_9 chiedeva l'accertamento della nullità/invalidità della cartella esattoriale n. Parte_1
08320220008527280003, con la quale gli aveva intimato il pagamento della somma € CP_9
Pt_ 129.972,29, escutendolo quale fideiussore di (d'ora in poi ) , a seguito Pt_2 Parte_3 dell'inadempimento di quest'ultima società al contratto di fido temporaneo autoliquidante, intercorso in Contr data 14.09.2018 con Banca Nazionale del Lavoro spa (d'ora innanzi, per brevità, , e garantito dal
Contr Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, attraverso
Contr Aggiungeva che, sempre in data 14.09.2018, aveva erogato alla società un prestito Pt_2 personale di € 200.000,00 rimborsabile in 17 mesi, ed anch'esso garantito da fideiussione specifica di esso opponente, di , e in seguito all'insolvenza della società Persona_1 Persona_2 Persona_3
Contr debitrice , quindi aveva provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e, conseguentemente, Pt_2
Contr aveva erogato in data 27.07.2021 alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla perdita di
€ 129.980.88. Contr Ancora, deduceva che in data 27.06.2022, aveva notificato ad esso opponente, a mezzo raccomandata a.r., la surroga della posizione n. 874171 in seguito all'escussione della garanzia da parte di e aveva invitato i garanti di , tra cui esso opponente , al pagamento Pt_4 Pt_2 Parte_1 dell'importo di € 129.980.88. Contr Infine, deduceva che, stante il mancato adempimento spontaneo da parte dell'intimato, aveva avviato la procedura d'iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva del medesimo importo e, in data 03.07.2023, esso opponente aveva ricevuto da parte di la notifica della cartella di CP_9 pagamento n. 08320220008527280003, per la somma complessiva di € 129.980.88, relativa al ruolo n.
2022/002609, esecutivo in data 30.09.2022.
A fondamento dell'opposizione, deduceva, in primo luogo, l'invalidità della cartella esattoriale Pt_1
impugnata per inesistenza del titolo esecutivo, assumendo che nel caso di specie si verteva in materia di riscossione di un credito fondato su un rapporto di natura privatistica, in virtù della deroga alla regola generale contenuta nella disposizione di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/99, onde il ruolo esattoriale non poteva assumere ex se natura di titolo esecutivo, occorrendo, al contrario, che l'ente creditore si precostituisse un titolo specifico avente efficacia esecutiva, in forza del quale procedere alla formazione del ruolo.
pagina 4 di 15 Chiedeva, di conseguenza e previa sospensione cautelare, la dichiarazione dell'inesistenza del diritto degli enti convenuti a procedere ad esecuzione forzata, e l'annullamento della cartella impugnata.
A fondamento dell'opposizione, inoltre, faceva valere ulteriori profili afferenti alla nullità della Pt_1
Contr fideiussione rilasciata in favore di
Evidenziava, al riguardo, la nullità della garanzia, per violazione del divieto di acquisire un' ulteriore Contr garanzia personale sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito da sul punto evidenziava come, a garanzia del fido temporaneo autoliquidante di € 250.000,00, era stata prestata la garanzia pubblica del Fondo ai sensi della legge n. 662/1996 per l'intero importo, rappresentando dunque la fideiussione prestata da esso opponente una duplicazione della garanzia pubblica già rilasciata, in violazione dell'art.
4.4. dell'All.1 DM attività produttive del 23.9.2005.
Tale norma, infatti, prevede che sulla quota già garantita dal Fondo non possa essere acquisita
“alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, categoria in cui rientrerebbe, ad avviso di parte attrice, anche la fideiussione rilasciata dal Dalla nullità della fideiussione in esame deriverebbe Pt_1 dunque, ad avviso dell'opponente, la nullità della cartella esattoriale impugnata.
In secondo luogo, l'opponente faceva valere la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione specifica, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 206 del 2005 (Codice del
Consumo), per violazione dell'art. 33, comma 1 e comma 2, lett. t); in tal senso, evidenziava che l'art. 7 in questione, stabilendo che l'obbligazione del fideiussore rimaneva valida sino all'integrale pagamento di quanto dovuto e senza necessità di escussione del debitore principale o del fideiussore entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., da intendersi così derogato, impediva al consumatore di far valere l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., risultando così vessatoria.
Dalla nullità della predetta clausola, dunque, l'opponente faceva derivare il diritto del garante di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. Infatti, ad avviso del fideiussore escusso, nel caso di specie
Contr l'obbligazione principale è scaduta in data 27.6.2022, dunque il avrebbe dovuto proporre le istanze di recupero credito entro il 27.12.2022, mentre esse sono state effettuate solo con la notifica della cartella esattoriale del 3.7.2023.
Contr Infine, parte attrice deduceva la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate a favore di in quanto le clausole contrattuali di cui agli artt. 2, 7 e 9 della garanzia ripetevano lo schema predisposto dall'ABI in data 3.10.2002, e dichiarato contrario all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 dalla
Banca d'Italia con delibera n. 55 del 2.05.2005, avendo l'Istituto ritenuto che gli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza della fideiussione) del predetto schema, nella misura in cui costituivano disposizioni applicate in modo uniforme dalle associate di ABI, realizzavano un'intesa restrittiva della concorrenza, come tale nulla.
pagina 5 di 15 Dalla nullità del predetto art. 7, deriverebbe secondo l'opponente il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c. e dunque la possibilità per di far valere la decadenza del creditore dal diritto di Parte_1
escutere il fideiussore, posto che le istanze di recupero credito sarebbero state effettuate dopo sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Contr Con comparsa di costituzione depositata il 27 settembre 2023, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo la validità della procedura di recupero coattivo mediante ruolo. Contr Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa quale soggetto tenuto a manlevarla da ogni pregiudizio eventualmente derivante dal riconoscimento delle ragioni dell'opponente, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per la ripetizione delle “spese legali e risarcitorie” del giudizio.
Contr Quanto al primo profilo, evidenziava che la natura pubblicistica del credito garantito giustificava il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata;
invero, l'avvenuta escussione della garanzia pubblica determinava la Contr propria surrogazione nella posizione del garantito, attribuendo ad esso un diritto privilegiato non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo e, quindi, dotato di natura pubblicistica.
Contr Nonostante la regolarità della notifica della citazione, nessuno si costituiva in giudizio per onde ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa di risposta depositata in data 22 settembre 2023, si costituiva in giudizio anche
[...]
(d'ora in poi, ), eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di Controparte_7 CP_9
legittimazione passiva e chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda dell'opponente, la condanna dell'ente impositore a tenerla indenne e comunque a manlevarla da qualsiasi spesa di soccombenza processuale, e comunque con compensazione delle spese del giudizio.
Respinta l'istanza cautelare, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 21 maggio 2025, veniva trattenuta in decisione senza termini. Contr Va in primo luogo dichiarata la contumacia di che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Venendo, quindi, a valutare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , va CP_9
osservato che la stessa è infondata, e va respinta.
Sul punto, rileva il Giudicante che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la legitimatio ad causam, attiva o passiva, va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica possibilità di accoglimento della domanda.
pagina 6 di 15 Tale accertamento deve concernere la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto, o comunque responsabile della violazione del diritto stesso (si veda, ex multis, Cass.
Civ., ordinanza n. 15952 del 16/06/2011, Cass. Civ. sentenza n. 6132 del 06/03/2008).
L'opposizione proposta, quindi, certamente è rivolta l' , in quanto titolare Controparte_8 dell'azione esecutiva e, quindi, interessato a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Ciò premesso, nel merito va osservato che il primo motivo posto dall'attore a fondamento dell'opposizione, relativo all'invalidità della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo, è infondato e va respinto.
Invero, l'art. 2, comma 100, let. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso allo scopo di Controparte_6
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, mediante il rilascio, a favore delle banche e degli intermediari finanziari, di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La ratio della normativa è, infatti, quella di favorire l'accesso a fonti finanziarie per le piccole e medie imprese che, senza la previsione di una garanzia pubblica, non sarebbe economicamente sostenibile per gli istituti di credito.
A tal fine, l'art. 2, comma 4 del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Il richiamato art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, infatti, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ‹‹si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni››.
pagina 7 di 15 Per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, D.M.
20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 D.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma “facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
L'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul
Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito “si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”, e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Ciò posto, va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 8bis comma 3 legge 3/2015 non va considerata né come una disposizione d'interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (vedi Cass. Civ. n. 14915 del 31/05/2019).
Infatti, già nel previgente regime, doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998.
La previsione di un regime privilegiato per la soddisfazione del credito pubblico risponde alla necessità di agevolare il recupero del sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato per agevolare lo sviluppo delle attività produttive e, quindi, recuperando tali somme, si va a reintegrare la provvista per ulteriori e future misure di sostegno.
La Cassazione, nelle pronunce più recenti, ha evidenziato come “tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi”. (Cfr. Cass. Civ., sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023).
Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente alla formazione del ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
pagina 8 di 15 In sostanza, si è affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del
2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”. (Cass. Civ. ordinanza n. 36513 del 29/12/2023; Cass. Civ. ordinanza n. 9657 del
10/04/2024, vedi anche Cass. Civ. sentenza n. 32148 del 12/12/2024).
Nel solco delle predette pronunce, la Cassazione, con l'ordinanza n. 5786 del 04/03/2025, ha ulteriormente precisato che “l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996[…] Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica.” (Cfr. Cass.
Civ. ordinanza n. 5786 del 04/03/2025).
Contr Alla luce dell'orientamento sopra illustrato, appare chiaramente come il credito dell'opposta debba essere considerato un credito di natura pubblicistica che, quindi, ben può essere riscosso mediante l'iscrizione a ruolo, senza che sia necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale;
peraltro, tale azione di riscossione, ex art. 8 bis, comma 3, D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, può essere condotta anche contro i terzi prestatori di garanzie.
Quanto al secondo motivo di opposizione, afferente alla nullità della fideiussione per violazione del
Contr divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito dal esso è infondato e deve essere respinto.
pagina 9 di 15 L'attore richiama, a sostegno della propria tesi, il disposto letterale dell'art.
4.4 dell'Allegato. 1 al
Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, a norma del quale sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria;
ad avviso di parte attrice, nel divieto in questione dovrebbe dunque rientrare anche la
Contr fideiussione sottoscritta a favore di in quanto essa, pur avendo carattere di garanzia personale, ha tuttavia natura bancaria, essendo stata prestata a favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario.
Tali considerazioni risultano, tuttavia, infondate.
Il divieto di cui all'art.
4.4. dell'Allegato 1 al D.M. in esame, infatti, si riferisce alle sole garanzie reali,
a quelle bancarie e a quelle assicurative, tra le quali non può rientrare la fideiussione rilasciata da Pt_1
che si configura come una garanzia personale che non è assimilabile ad una garanzia
[...]
“bancaria”, poiché, come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, è tale soltanto quella concessa da una banca.
La fideiussione personale, infatti, si differenzia sotto vari profili rispetto a quelle bancarie ed assicurative.
Quest'ultime garanzie sono, infatti, rilasciate da istituti bancari e compagnie assicurative, ossia enti sottoposti a specifica regolamentazione e vigilanza, mentre la fideiussione personale è rilasciata da un soggetto privato, che garantisce col proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un terzo.
L'art.
4.4. in esame, dunque, contempla limitazioni che riguardano le sole “garanzie reali, assicurative
e bancarie”, mentre non esclude la possibilità di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo.
Pertanto, poiché la norma di riferimento è inequivoca nel consentire l'acquisizione di ulteriori garanzie di tipo personale, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.
Per quanto attiene agli ulteriori motivi d'opposizione, va osservato quanto segue.
L'odierno opponente invoca la tutela consumeristica, deducendo la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, in quanto la stessa, derogando al disposto dell'art. 1957 c.c., verrebbe ad assumere carattere vessatorio ai sensi degli artt. 33, co. 1 e co. 2, lett. t).
Presupposto essenziale ai fini dell'eventuale applicabilità della normativa in esame è, dunque, quello afferente alla sussistenza in capo al ricorrente della qualifica di consumatore.
pagina 10 di 15 Al riguardo va osservato che l'opponente, nell'ambito della fattispecie in oggetto, può ben considerarsi consumatore, dal momento che non risulta che lo stesso abbia rilasciato la fideiussione in esame a favore di al di fuori dell'esercizio della propria attività commerciale, industriale o, comunque, Pt_2
professionale; non risultando, quindi, la finalità professionale del rilascio di detta fideiussione, viene in rilievo il rapporto di parentela con il fratello , socio al 100% e amministratore unico di Persona_2
, che ulteriormente qualifica la posizione dell'odierno opponente quale consumatore. Pt_2
In tal senso, appare utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui si conforma quella nazionale di legittimità, che muove nel senso di respingere la tesi del c.d. -
.“professionista di rimbalzo”, secondo cui è da considerare professionista anche colui che garantisce il debito contratto da un soggetto che, quale debitore principale, agisce nell'esercizio della propria attività professionale.
Sul punto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno infatti chiarito che la qualifica di
“consumatore” deve essere attribuita con riguardo specifico al singolo soggetto che sottoscrive il contratto, prendendo in considerazione gli scopi per cui egli si determina a stipulare l'accordo, e non anche le ragioni per cui il debitore principale ha contratto la sua obbligazione.
In questo senso, dunque, la circostanza che il debitore principale, ossia , abbia contratto il proprio Pt_2
Contr debito con nell'esercizio della propria attività commerciale e per fini professionali, non vale a togliere a , quale fideiussore, la qualifica di consumatore, con conseguente applicabilità Parte_1
della normativa consumeristica.
Per quanto attiene alla vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione in esame,
è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la clausola che deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. nell'ambito del contratto di fideiussione, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), Codice del Consumo.
Di conseguenza, è onere del professionista – in tal caso, – provare che la clausola in questione Pt_4
sia stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, del Codice del Consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.
pagina 11 di 15 Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole considerate vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del Codice del Consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Lecco 20.09.2024, n.
627; Cass. Civ. 2023 n. 27558).
Nel caso di specie, non risulta sul punto provata alcuna trattativa individuale intercorsa tra l'opponente Contr e con riferimento alla clausola di cui all'art.7 in esame, atteso che, peraltro, la banca, soggetta al suddetto onere probatorio, non si è neppure costituita in giudizio.
Dalla vessatorietà della clausola deriva, dunque, la disapplicazione della stessa e la conseguente operatività del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, va precisato che la fideiussione in oggetto reca, all'art. 8, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, il che comporta, secondo la giurisprudenza di legittimità, al pari della clausola di pagamento “a prima richiesta”, la sussistenza di una deroga parziale all'art. 1957 c.c.
Infatti, mentre, di norma, per evitare di incorrere in decadenza il creditore è tenuto a proporre, nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione, un'azione giudiziale per far valere le proprie pretese nei confronti del debitore, ove si tratti di fideiussione con clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, pur rimanendo fermo il termine di decadenza di sei mesi, è sufficiente che il creditore rivolga al debitore una istanza di pagamento anche in via stragiudiziale.
In tale ultimo senso, si è espressa di recente la Suprema Corte, con la sentenza 13.01.2025, n. 835, secondo la quale “… nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”.
Quanto, poi, all'estensione della disciplina anche alle fideiussioni specifiche va richiamata la giurisprudenza del Tribunale di Milano, che con sentenza n. 7526/2023 ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge n. 287/1990 anche alle dette garanzie concluse in un arco temporale diverso da quello accertato con provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, impostazione che, di recente, ha ricevuto anche l'avallo della Suprema Corte di Cassazione Civile, n. 27243/2024.
Essendo dunque vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione dovrà ritenersi inefficace/nulla ai sensi dell'art. 36 Codice Consumo, consentendo di conseguenza al garante di eccepire la decadenza ex art. 1957 c. c.
pagina 12 di 15 L'art. 1957 c. c. testualmente recita: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Contr Applicando tale regola al caso di specie, il creditore avrebbe dovuto proporre, a pena di decadenza, le proprie istanze giudiziali contro il debitore principale IRTE entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
La produzione documentale depositata dal (cfr. doc. 5 del fascicolo di detta parte) CP_6 dimostra che l'obbligazione principale deve ritenersi “scaduta” ex art. 1957 c. c. in data 02.12.2019, Contr Contr ovvero quando l'allora alla quale si è surrogata, revocò il fido di euro 250.000,00 e chiese il pagamento dell'intera esposizione. Contr Entro 6 mesi da tale data l'allora avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale
[...]
Contr
del che non è stata fornita nessuna prova in atti, non avendovi provveduto la stessa che non Pt_2
Contr si è costituita in giudizio, né avendo fornito detta prova
La decadenza della banca dalla garanzia ex art.1957 c.c. è opponibile dal fideiussore odierno opponente
Contr anche alla terza chiamata che, agendo in virtù della surrogazione legale ex art.1203 c.c. nella posizione della banca erogatrice, è esposta alle eccezioni inerenti ad esistenza ed entità del credito opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore surrogato.
Al riguardo, va richiamata la recente pronuncia del Tribunale di Milano (n. 107/2023 del 09.01.2023), secondo la quale “… poiché la surrogazione legale di cui all'art.1203 n.3 c.c. importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con i diritti e le azioni si trasferiscono anche le eccezioni inerenti al diritto che forma oggetto di surrogazione. Da tanto consegue che i condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto al debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione nel pagamento, possono opporre nei suoi confronti tutte le eccezioni opponibili al creditore originario in ordine all'esistenza e alla entità del debito” costante orientamento;
e, sul punto, va richiamato anche l'orientamento della Suprema Corte, tra cui ex multis Cass.n.1818/1981, Cass.n.4507/2001 e Cass. Civ.
n.7361/2010”.
Pertanto, il fideiussore odierno opponente deve ritenersi liberato ex art. 1957 c. c.. e dunque non più obbligato verso il surrogante, con conseguente inefficacia di ogni azione esecutiva o coattiva proposta, ed invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata.
pagina 13 di 15 Quanto detto assorbe l'ulteriore ultimo motivo di opposizione, in relazione al quale l'opponente deduce la nullità parziale della fideiussione da lui rilasciata, evidenziando che le clausole di cui agli artt. 2, 7 e
9 del contratto ripetono fedelmente lo schema di garanzia fideiussoria predisposto dall'ABI in data
03.10.2002 e dichiarato dalla Banca d'Italia contrario all'art. 2 della legge n. 287 del 1990, nella misura in cui le medesime disposizioni risultano applicate in modo uniforme dalle banche associate, così realizzando una intesa restrittiva della concorrenza;
sul punto, si veda Cass. n. 41994/2021, secondo la quale “… i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La sentenza in questione si riferisce alle sole fideiussioni omnibus, e non anche a quelle specifiche, tra le quali rientra, come detto, la fideiussione oggetto del presente giudizio, rilasciata a garanzia del
Contr mutuo chirografario concluso tra e;
ma va, al riguardo, tenuto conto dell'ulteriore Pt_2
orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in relazione alle fideiussioni specifiche, può configurarsi una violazione della normativa antitrust analoga a quella oggetto della pronuncia delle
Sezioni Unite.
Tuttavia, anche aderendosi al predetto orientamento, è necessaria la prova concreta di tale violazione da parte di chi intende farla valere in giudizio;
prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita dall'opponente.
Va dunque accolta l'opposizione proposta, e dichiarata l'inefficacia di ogni azione esecutiva o proposta, ed invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata.
Contr ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che, nel caso in cui le contestazioni dell'attore Contr in ordine al comportamento di dovessero essere accertate come fondate e fosse dichiarata Contr l'invalidità delle garanzie accessorie acquisite, fosse condannata “… alla ripetizione a delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie Controparte_6 del presente giudizio qualora dovessero essere riconosciute fondate le istanze dell'attore. Si chiede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali, condannare alla ripetizione in favore di Controparte_5 [...]
delle spese legali”. Controparte_4
pagina 14 di 15 Contr Pur non essendo del tutto chiara l'espressione “spese legali/risarcitorie”, adoperata da la Contr domanda riconvenzionale appare da interpretarsi quale richiesta di di essere tenuta indenne dalle
Contr spese di lite da nell'ipotesi di declaratoria d'invalidità delle fideiussioni personali.
Va peraltro osservato, quanto alle spese di lite, che la pluralità di questioni controverse implicate dalla presente causa, e gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti sul punto, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Contr Conseguentemente, la domanda riconvenzionale formulata da non può trovare accoglimento, attesa, appunto, la disposta compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , in forza Controparte_1 Parte_1
della cartella esattoriale n. 08320220008527280003;
2) Respinge la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_6 Controparte_1
;
[...]
3) Dichiara compensate inter partes le spese di lite.
Così deciso in Firenze, il 14.6.2025 Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Matilde Gualtieri.
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