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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11/06/2025, ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15722 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
22/03/1984, elettivamente domiciliata in VIA AMATO 7 80053 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA Italia unitamente all'avv. SANTONICOLA
CIRO e ALDO ESPOSITO, dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 11 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: annullamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – richiesta di reintegra. CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10/12/2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva: che il ricorrente presentava domanda di inserimento in graduatoria di circolo e di istituto 3° fascia ATA, per il triennio 2018/2021, della Provincia di Brescia per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, inserendo nella domanda il servizio presso l'Istituto Paritario “La Fenice” di Nocera Inferiore (SA) dal 23.11.2016 al 24.10.2017; che in quanto inserito nelle menzionate graduatorie di terza fascia, veniva individuato quale titolare dei rapporti a tempo indeterminato analiticamente indicati in ricorso;
maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 14.5.2021, inoltrava domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22;
1 in data 1.9.2021 veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Salò (BS), con la mansione di Collaboratore Scolastico.
Che, con provvedimento del 30.5.2024 l'Istituto escludeva il ricorrente dalle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2018/2021, stante la dichiarazione mendace in relazione al servizio svolto presso l'Istituto “La Fenice”, dichiarava il successivo servizio dei 24 mesi svolto negli a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 non valido giuridicamente e per l'effetto risolveva il contratto a tempo indeterminato. Riteneva parte ricorrente illegittimo il decreto di depennamento, per violazione del principio di tempestività, contestava nel merito la sussistenza di una dichiarazione mendace;
allegava, inoltre, che l'istante, anche senza il punteggio derivante dal servizio svolto presso la scuola paritaria “La Fenice”, avrebbe prestato servizio nel corso del triennio 2018/2021 maturando il requisito dei 24 mesi, quale presupposto della stipula del contratto a tempo indeterminato annullato. Si costituiva l che resisteva al ricorso, sostenendo la correttezza del CP_2 procedimento e concludendo per il rigetto. Istruita documentalmente la causa, discussa oralmente all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza all'esito della camera di consiglio.
In ordine alla tempestività del provvedimento di annullamento del rapporto di lavoro.
Osserva il Tribunale che in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo indeterminato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria o per dichiarazione mendace, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro (Cassazione 8328/2010). Nel caso di specie l'amministrazione non ha, quindi, posto in essere un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente né tantomeno un provvedimento in autotutela finalizzato all'annullamento di un precedente provvedimento amministrativo in quanto illegittimo ovvero non conveniente. Ed invero, la declaratoria di decadenza e la risoluzione contrattuale sono conseguenti al necessario controllo e verifica da parte dell'amministrazione della idoneità allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego che presuppone il possesso dei titoli di studio per la validità del contratto, per cui è da escludersi che tali verifiche rientrino nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza del vincolo contrattuale. La doglianza, pertanto, non può essere accolta.
2 Nel merito si osserva che risulta dagli atti che in data 14.03.2023, con atto Contr acquisito al prot. n. 2014, l di Brescia veniva messo a conoscenza dagli organi superiori della pendenza di indagini riguardanti l'erogazione di titoli di servizio rilasciati da alcuni Istituti scolastici paritari operanti in diversi comuni del circondario di Nocera Inferiore, esitate nell'ordinanza cautelare emessa da di CP_4
Nocera Inferiore in data 28.10.2022. Più nello specifico, nella predetta ordinanza si supponeva l'esistenza di un'associazione criminosa, avente sede nell'Agro Nocerino-Sarnese, finalizzata all'alterazione le graduatorie M.I.U.R. per il personale docente e A.T.A., mediante l'assunzione di personale in eccesso rispetto alle effettive esigenze degli istituti in esame. I suddetti servizi venivano dichiarati dagli interessati all'atto dell'inserimento in graduatoria per l'inserimento/aggiornamento del personale ATA per il triennio 2018/2021, con l'effetto di ottenere un indebito vantaggio sugli altri candidati. Infatti, il punteggio finale, incrementato grazie l'attestazione dei sopracitati titoli, offriva maggiori possibilità di essere convocati per le supplenze, comportando la maturazione dell'anzianità di servizio, nonché la fruizione dei trattamenti economici conseguenti alla prestazione lavorativa alle dipendenze dello Stato. Con particolare riferimento alla persona del ricorrente, assunto in ruolo a far data dall'1.09.2021, questo risultava tra i beneficiari delle operazioni poste in essere dalla struttura criminosa oggetto di indagine, come emerge dall'allegato estratto dell'ordinanza emessa dal GIP di Nocera Inferiore del 28.10.2022 (All. 1 prod. MIM). Lo stesso, in sede di domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia ATA per il triennio 2018/2021 (già triennio 2017/2020), aveva, infatti, dichiarato di avere prestato servizio presso l'istituto paritario “La Fenice” dal 23.11.2016 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 24.10.2017 (all. 2). Si osserva, inoltre, che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale RGNR 1710/2024 mod. 21 emesso dal GIP di Nocera Inferiore (All. 9), in data 28.10.2022, pur archiviando le contestate posizioni, tuttavia, non esclude la non veridicità delle dichiarazioni. Infatti, il GIP accoglie la ricostruzione fornita dal pubblico ministero in ordine al quale il fatto, di per sé sussistente, viene ritenuto privo di rilevanza penale e ricondotto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 316 bis co. 3 c.p., con trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa. L'archiviazione, dunque, è motivata esclusivamente in ragione del mancato superamento della soglia di punibilità e non per l'insussistenza del fatto.
In conseguenza delle risultanze del procedimento penale, in primo luogo, il Dirigente scolastico dell'I.C. Ospitaletto (BS), competente ex art. 7 comma 5 del D.M. 640/2017, in quanto Dirigente dell'Istituto presso il quale il collaboratore scolastico ha stipulato il primo contratto di lavoro, con provvedimento prot. n. 5388 del 30.05.2024 ha escluso l'interessato dalle graduatorie di istituto di III fascia
3 ATA per il triennio 2018/2021 per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico e cuoco, considerando altresì come prestato di fatto e non di diritto il servizio svolto nell' a.s. 2018/2019 presso la predetta istituzione scolastica, con la conseguenza che, per il suddetto servizio, non sarebbe stato attribuito alcun punteggio. (All. 3 - 4) Successivamente, l e l , rispettivamente con Controparte_5 Controparte_6
Provvedimenti Prot. n. 5809/U del 23.07.2024 (all. 5) e Prot. n. 6330/U del 18.07.2024 (all. 6) hanno dichiarato l'irrilevanza del servizio svolto. Nello specifico, l'I.C. di ha dichiarato l'irrilevanza del servizio svolto CP_5 presso l'Istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021 dal 30/09/2020 al 30/06/2021, l ha dichiarato l'irrilevanza del Servizio svolto CP_6 nell'anno scolastico 2019/2020 dal 03/10/2019 al 31/08/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021 dal 10/09/2020 al 29/09/2020. L'esclusione dalle graduatorie di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018/2021, nonché l'irrilevanza del servizio svolto nei periodi sopra indicati, hanno comportato altresì l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente 24 mesi e dal ruolo. Perché si possa accedere al ruolo, infatti, è necessario avere maturato 24 mesi nel profilo prescelto (più precisamente, considerando anche la frazione di mese superiore ai 15 giorni, per l'accesso al ruolo sono richiesti 23 mesi e 16 giorni). Per quanto attiene alla causa in esame, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, il riferimento è contenuto nel bando di concorso per titoli del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 863 del 15.04.2021, per l'accesso al ruolo provinciale ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (All. 7). Con atto prot. n.11479 del 25.09.2024, l di Brescia ha Controparte_7 proceduto a dichiarare la decadenza dell'interessato dalle graduatorie permanente ATA 24 mesi approvata per l'a.s. 2021/2022 per il profilo di collaboratore scolastico (All. 8). Dunque, la pubblica amministrazione, sulla scorta della dichiarazione mendace, avente ad oggetto il servizio prestato presso l'Istituto “La Fenice”, ha escluso l'interessato dalle graduatorie di terza fascia e, a cascata, l'assenza del requisito dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, con il punteggio dichiarato, ha determinato che il servizio dei 24 mesi svolto nel triennio successivo è stato considerato solo di fatto, ma non in diritto, in assenza del presupposto legittimante.
Tanto premesso, in primo luogo deve ritenersi superata la prima eccezione di merito sollevata dal ricorrente, che sostiene l'insussistenza della dichiarazione mendace per aver svolto l'attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto “la Fenice”; ritiene il Tribunale che l'acquisizione degli atti del procedimento penale sono elementi di prova atti a provare l'insussistenza dell'Istituto paritario e della conseguente dichiarazione mendace ad opera del ricorrente, che inseriva tali dati nella domanda di inserimento in graduatoria di terza fascia. Le sole buste paga,
4 depositate in atti in copia fotostatica e tempestivamente disconosciute dall'Istituto, non sono in grado di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa;
le risultanze dell'istruttoria condotta dal p.m. conducono ad opposte conclusioni e a ciò si aggiunge la circostanza per cui non risultano versati i contributi in relazione al periodo oggetto di contestazione, a riprova dell'insussistenza del rapporto di lavoro presso l'Istituto paritario.
In secondo luogo, deve ritenersi superata anche la seconda eccezione sollevata dal ricorrente. Sostiene il ricorrente che anche a voler decurtare il punteggio derivante dal servizio paritario disconosciuto, avrebbe comunque avuto diritto di accesso alle graduatorie di terza fascia e avrebbe maturato i 24 mesi di servizio statale a tempo determinato (requisito propedeutico alla stipula del contratto a tempo indeterminato, oggetti di annullamento). Osserva il Tribunale che anche a voler ritenere che il ricorrente, con punteggio inferiore, avrebbe avuto diritto in ogni caso all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, non è invece sostenibile che sarebbe stato destinatario di supplenze per un totale di 24 mesi. Parte ricorrente, su cui gravava l'onere di tale prova, si limita, infatti ad allegare genericamente tale eventualità, senza provarla in concreto. Allega in ricorso una griglia dalla quale risultano i contratti a tempo determinato stipulati da inseriti nella terza fascia della graduatorie ATA Parte_2 con punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, al netto dei punti derivanti dal servizio paritario disconosciuto. Dalla griglia in esame, tuttavia, non emerge la circostanza che il ricorrente vorrebbe evidenziare, in quanto per ogni singolo Istituto e per ogni candidato, anche con punteggio inferiore a quello del ricorrente, risultano stipulati dei contratti a termine tutti di durata inferiore ai 24 mesi. Ad esempio, presso l'Istituto Statale Adro, il candidato ha Parte_3 stipulato un contratto dal 12.9.2018 al 22.9.2018, quindi per soli 21 giorni e non compare nelle griglie successive;
stesso discorso per , che ha Controparte_8 coperto il posto dal 12.10.2019 al 8.6.2020, dunque per 8 mesi. E così per i successivi nominativi. Non è allegato in ricorso, prima ancora che provato, che alcun candidato inserito nelle graduatorie di terza fascia con punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente abbia conseguito un numero di supplenze pari o superiore a 24 mesi. Dunque, seppure è possibile sostenere che il ricorrente avrebbe avuto diritto (salvo poi valutare la dichiarazione mendace quale elemento ostativo) all'inserimento in graduatoria di terza fascia con punteggio inferiore, non vi è allegazione e prova che con quel punteggio inferiore avrebbe in concreto ottenuto incarichi per un periodo pari ad almeno 24 mesi nel triennio. Né, a maggior ragione, può ritenersi che con un punteggio inferiore e incarichi per un tempo inferiore avrebbe avuto diritto proprio all'assegnazione del posto per il quale si chiede la reintegra. Il ricorso pertanto non può essere accolto.
5 Le spese sono compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale evidenziato dai numerosi precedenti di merito, depositati dalle parti, di segno opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Compensa le spese di lite.
Aversa, 11/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11/06/2025, ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15722 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
22/03/1984, elettivamente domiciliata in VIA AMATO 7 80053 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA Italia unitamente all'avv. SANTONICOLA
CIRO e ALDO ESPOSITO, dai quali è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 11 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: annullamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – richiesta di reintegra. CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10/12/2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva: che il ricorrente presentava domanda di inserimento in graduatoria di circolo e di istituto 3° fascia ATA, per il triennio 2018/2021, della Provincia di Brescia per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, inserendo nella domanda il servizio presso l'Istituto Paritario “La Fenice” di Nocera Inferiore (SA) dal 23.11.2016 al 24.10.2017; che in quanto inserito nelle menzionate graduatorie di terza fascia, veniva individuato quale titolare dei rapporti a tempo indeterminato analiticamente indicati in ricorso;
maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 14.5.2021, inoltrava domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22;
1 in data 1.9.2021 veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Salò (BS), con la mansione di Collaboratore Scolastico.
Che, con provvedimento del 30.5.2024 l'Istituto escludeva il ricorrente dalle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2018/2021, stante la dichiarazione mendace in relazione al servizio svolto presso l'Istituto “La Fenice”, dichiarava il successivo servizio dei 24 mesi svolto negli a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 non valido giuridicamente e per l'effetto risolveva il contratto a tempo indeterminato. Riteneva parte ricorrente illegittimo il decreto di depennamento, per violazione del principio di tempestività, contestava nel merito la sussistenza di una dichiarazione mendace;
allegava, inoltre, che l'istante, anche senza il punteggio derivante dal servizio svolto presso la scuola paritaria “La Fenice”, avrebbe prestato servizio nel corso del triennio 2018/2021 maturando il requisito dei 24 mesi, quale presupposto della stipula del contratto a tempo indeterminato annullato. Si costituiva l che resisteva al ricorso, sostenendo la correttezza del CP_2 procedimento e concludendo per il rigetto. Istruita documentalmente la causa, discussa oralmente all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza all'esito della camera di consiglio.
In ordine alla tempestività del provvedimento di annullamento del rapporto di lavoro.
Osserva il Tribunale che in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo indeterminato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria o per dichiarazione mendace, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro (Cassazione 8328/2010). Nel caso di specie l'amministrazione non ha, quindi, posto in essere un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente né tantomeno un provvedimento in autotutela finalizzato all'annullamento di un precedente provvedimento amministrativo in quanto illegittimo ovvero non conveniente. Ed invero, la declaratoria di decadenza e la risoluzione contrattuale sono conseguenti al necessario controllo e verifica da parte dell'amministrazione della idoneità allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego che presuppone il possesso dei titoli di studio per la validità del contratto, per cui è da escludersi che tali verifiche rientrino nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza del vincolo contrattuale. La doglianza, pertanto, non può essere accolta.
2 Nel merito si osserva che risulta dagli atti che in data 14.03.2023, con atto Contr acquisito al prot. n. 2014, l di Brescia veniva messo a conoscenza dagli organi superiori della pendenza di indagini riguardanti l'erogazione di titoli di servizio rilasciati da alcuni Istituti scolastici paritari operanti in diversi comuni del circondario di Nocera Inferiore, esitate nell'ordinanza cautelare emessa da di CP_4
Nocera Inferiore in data 28.10.2022. Più nello specifico, nella predetta ordinanza si supponeva l'esistenza di un'associazione criminosa, avente sede nell'Agro Nocerino-Sarnese, finalizzata all'alterazione le graduatorie M.I.U.R. per il personale docente e A.T.A., mediante l'assunzione di personale in eccesso rispetto alle effettive esigenze degli istituti in esame. I suddetti servizi venivano dichiarati dagli interessati all'atto dell'inserimento in graduatoria per l'inserimento/aggiornamento del personale ATA per il triennio 2018/2021, con l'effetto di ottenere un indebito vantaggio sugli altri candidati. Infatti, il punteggio finale, incrementato grazie l'attestazione dei sopracitati titoli, offriva maggiori possibilità di essere convocati per le supplenze, comportando la maturazione dell'anzianità di servizio, nonché la fruizione dei trattamenti economici conseguenti alla prestazione lavorativa alle dipendenze dello Stato. Con particolare riferimento alla persona del ricorrente, assunto in ruolo a far data dall'1.09.2021, questo risultava tra i beneficiari delle operazioni poste in essere dalla struttura criminosa oggetto di indagine, come emerge dall'allegato estratto dell'ordinanza emessa dal GIP di Nocera Inferiore del 28.10.2022 (All. 1 prod. MIM). Lo stesso, in sede di domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia ATA per il triennio 2018/2021 (già triennio 2017/2020), aveva, infatti, dichiarato di avere prestato servizio presso l'istituto paritario “La Fenice” dal 23.11.2016 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 24.10.2017 (all. 2). Si osserva, inoltre, che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale RGNR 1710/2024 mod. 21 emesso dal GIP di Nocera Inferiore (All. 9), in data 28.10.2022, pur archiviando le contestate posizioni, tuttavia, non esclude la non veridicità delle dichiarazioni. Infatti, il GIP accoglie la ricostruzione fornita dal pubblico ministero in ordine al quale il fatto, di per sé sussistente, viene ritenuto privo di rilevanza penale e ricondotto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 316 bis co. 3 c.p., con trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa. L'archiviazione, dunque, è motivata esclusivamente in ragione del mancato superamento della soglia di punibilità e non per l'insussistenza del fatto.
In conseguenza delle risultanze del procedimento penale, in primo luogo, il Dirigente scolastico dell'I.C. Ospitaletto (BS), competente ex art. 7 comma 5 del D.M. 640/2017, in quanto Dirigente dell'Istituto presso il quale il collaboratore scolastico ha stipulato il primo contratto di lavoro, con provvedimento prot. n. 5388 del 30.05.2024 ha escluso l'interessato dalle graduatorie di istituto di III fascia
3 ATA per il triennio 2018/2021 per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico e cuoco, considerando altresì come prestato di fatto e non di diritto il servizio svolto nell' a.s. 2018/2019 presso la predetta istituzione scolastica, con la conseguenza che, per il suddetto servizio, non sarebbe stato attribuito alcun punteggio. (All. 3 - 4) Successivamente, l e l , rispettivamente con Controparte_5 Controparte_6
Provvedimenti Prot. n. 5809/U del 23.07.2024 (all. 5) e Prot. n. 6330/U del 18.07.2024 (all. 6) hanno dichiarato l'irrilevanza del servizio svolto. Nello specifico, l'I.C. di ha dichiarato l'irrilevanza del servizio svolto CP_5 presso l'Istituzione scolastica nell'anno scolastico 2020/2021 dal 30/09/2020 al 30/06/2021, l ha dichiarato l'irrilevanza del Servizio svolto CP_6 nell'anno scolastico 2019/2020 dal 03/10/2019 al 31/08/2020 e nell'anno scolastico 2020/2021 dal 10/09/2020 al 29/09/2020. L'esclusione dalle graduatorie di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018/2021, nonché l'irrilevanza del servizio svolto nei periodi sopra indicati, hanno comportato altresì l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente 24 mesi e dal ruolo. Perché si possa accedere al ruolo, infatti, è necessario avere maturato 24 mesi nel profilo prescelto (più precisamente, considerando anche la frazione di mese superiore ai 15 giorni, per l'accesso al ruolo sono richiesti 23 mesi e 16 giorni). Per quanto attiene alla causa in esame, relativamente al profilo di collaboratore scolastico, il riferimento è contenuto nel bando di concorso per titoli del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 863 del 15.04.2021, per l'accesso al ruolo provinciale ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (All. 7). Con atto prot. n.11479 del 25.09.2024, l di Brescia ha Controparte_7 proceduto a dichiarare la decadenza dell'interessato dalle graduatorie permanente ATA 24 mesi approvata per l'a.s. 2021/2022 per il profilo di collaboratore scolastico (All. 8). Dunque, la pubblica amministrazione, sulla scorta della dichiarazione mendace, avente ad oggetto il servizio prestato presso l'Istituto “La Fenice”, ha escluso l'interessato dalle graduatorie di terza fascia e, a cascata, l'assenza del requisito dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, con il punteggio dichiarato, ha determinato che il servizio dei 24 mesi svolto nel triennio successivo è stato considerato solo di fatto, ma non in diritto, in assenza del presupposto legittimante.
Tanto premesso, in primo luogo deve ritenersi superata la prima eccezione di merito sollevata dal ricorrente, che sostiene l'insussistenza della dichiarazione mendace per aver svolto l'attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto “la Fenice”; ritiene il Tribunale che l'acquisizione degli atti del procedimento penale sono elementi di prova atti a provare l'insussistenza dell'Istituto paritario e della conseguente dichiarazione mendace ad opera del ricorrente, che inseriva tali dati nella domanda di inserimento in graduatoria di terza fascia. Le sole buste paga,
4 depositate in atti in copia fotostatica e tempestivamente disconosciute dall'Istituto, non sono in grado di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa;
le risultanze dell'istruttoria condotta dal p.m. conducono ad opposte conclusioni e a ciò si aggiunge la circostanza per cui non risultano versati i contributi in relazione al periodo oggetto di contestazione, a riprova dell'insussistenza del rapporto di lavoro presso l'Istituto paritario.
In secondo luogo, deve ritenersi superata anche la seconda eccezione sollevata dal ricorrente. Sostiene il ricorrente che anche a voler decurtare il punteggio derivante dal servizio paritario disconosciuto, avrebbe comunque avuto diritto di accesso alle graduatorie di terza fascia e avrebbe maturato i 24 mesi di servizio statale a tempo determinato (requisito propedeutico alla stipula del contratto a tempo indeterminato, oggetti di annullamento). Osserva il Tribunale che anche a voler ritenere che il ricorrente, con punteggio inferiore, avrebbe avuto diritto in ogni caso all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, non è invece sostenibile che sarebbe stato destinatario di supplenze per un totale di 24 mesi. Parte ricorrente, su cui gravava l'onere di tale prova, si limita, infatti ad allegare genericamente tale eventualità, senza provarla in concreto. Allega in ricorso una griglia dalla quale risultano i contratti a tempo determinato stipulati da inseriti nella terza fascia della graduatorie ATA Parte_2 con punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, al netto dei punti derivanti dal servizio paritario disconosciuto. Dalla griglia in esame, tuttavia, non emerge la circostanza che il ricorrente vorrebbe evidenziare, in quanto per ogni singolo Istituto e per ogni candidato, anche con punteggio inferiore a quello del ricorrente, risultano stipulati dei contratti a termine tutti di durata inferiore ai 24 mesi. Ad esempio, presso l'Istituto Statale Adro, il candidato ha Parte_3 stipulato un contratto dal 12.9.2018 al 22.9.2018, quindi per soli 21 giorni e non compare nelle griglie successive;
stesso discorso per , che ha Controparte_8 coperto il posto dal 12.10.2019 al 8.6.2020, dunque per 8 mesi. E così per i successivi nominativi. Non è allegato in ricorso, prima ancora che provato, che alcun candidato inserito nelle graduatorie di terza fascia con punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente abbia conseguito un numero di supplenze pari o superiore a 24 mesi. Dunque, seppure è possibile sostenere che il ricorrente avrebbe avuto diritto (salvo poi valutare la dichiarazione mendace quale elemento ostativo) all'inserimento in graduatoria di terza fascia con punteggio inferiore, non vi è allegazione e prova che con quel punteggio inferiore avrebbe in concreto ottenuto incarichi per un periodo pari ad almeno 24 mesi nel triennio. Né, a maggior ragione, può ritenersi che con un punteggio inferiore e incarichi per un tempo inferiore avrebbe avuto diritto proprio all'assegnazione del posto per il quale si chiede la reintegra. Il ricorso pertanto non può essere accolto.
5 Le spese sono compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale evidenziato dai numerosi precedenti di merito, depositati dalle parti, di segno opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Compensa le spese di lite.
Aversa, 11/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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