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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3405/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3405/2022 promossa da:
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., Dr.ssa rappresentato e difeso, congiuntamente CP_1
e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti NI Arienzo (c.f. ) e CodiceFiscale_1
NI M. CC (c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2
Studio del primo difensore a , in Via Omero n. 1 (fax 085 4514877; ; Pt_1 P.IVA_2
P.E.C.: Email_1 Email_2 ricorrente avverso c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 dell'Amministratore c.f. e per esso Controparte_3 P.IVA_4 del suo amministratore c.f. , con studio in Controparte_3 C.F._3 Pt_1 alla Via dei Sabini 8, elettivamente domiciliato in al Pt_1 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo De Lauretis (c.f. – p.iva C.F._4
; pec: P.IVA_5 Email_3
resistente pagina 1 di 13 Oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima
Conclusioni:
come fatte pervenire con note per l'udienza in trattazione scritta del 14/05/2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art
190 cpc a far data dal 20 giugno 2025
MOTIVAZIONE
Questi i fatti esposti in citazione.
A seguito del sisma di L'Aquila del 6.4.2009 l'edificio del Condominio di Viale G.
D'Annunzio nn. 259-261 di subiva gravi danni sia alle strutture portanti che a molti Pt_1 dei suoi appartamenti e conseguentemente si attivava per ottenere sia i contributi statali stanziati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che il relativo Permesso di costruire per ristrutturazione edilizia (mediante demolizione e ricostruzione) che veniva rilasciato dal Comune di Pescara in data 10.5.2019 (doc. 2).
Sennonché, non appena completata la demolizione del fabbricato, ad agosto del 2020, i tecnici del ricorrente ebbero modo di rilevare che il fabbricato confinante in Parte_1 aderenza (lato sud) a quello demolito, ed insistente al civico n. 256 sempre di
[...]
, presentava un consistente “fuori piombo” della sua parete di chiusura nord Parte_1 ovest.
Si accertava pertanto dal punto di vista tecnico, a parte l'illegittima invasione della proprietà confinante, che tale stato di fatto avrebbe impedito la ricostruzione dell'edificio come prevista e assentita dal Comune di Pescara, e ciò anche sul rilievo che dovendo costruire in aderenza occorreva prevedere, come è noto, ex DM 17.1.2018, uno spazio di almeno di 28 cm tra i fabbricati (c.d. “giunto tecnico”) per evitare che in caso di eventi sismici le strutture possano toccarsi tra loro. Pertanto, i tecnici del ricorrente Parte_1 non potevano fare altro che apportare una variante al progetto originario di ricostruzione per il quale era stato rilasciato il P.C. n. 89/2019, riducendo sostanzialmente la lunghezza del fabbricato (doc.
3 - SCIA in Variante del 2021).
pagina 2 di 13 Più in particolare, mentre da un lato disponevano l'arretramento del fabbricato da ricostruire da quello confinante (lato sud) che dopo la demolizione era purtroppo risultato inclinato, dall'altro lato (verso nord), poiché vi era fondato motivo di ritenere che la riduzione della sagoma del fabbricato avrebbe pregiudicato l'abitabilità delle singole unità immobiliari, lo facevano avanzare su di un'area di proprietà di tale Sig. Per_1
, il quale acconsentiva a cedere una parte del proprio terreno riservandosi però di
[...] quantificarne il valore e richiederne il relativo pagamento.
Il tecnico di fiducia del con perizia in data 4.2.2021 (doc. 5) Controparte_4 rilevava innanzitutto che il “fuori piombo” della parete nord-ovest del CP_5
provocata molto probabilmente da cedimenti differenziali di fondazione, era di
[...] ben 41-42 cm e poi, dopo aver individuato il confine tra le proprietà che, a suo avviso, era dato dalla linea mediana del giunto tecnico di 7 cm esistente tra i pilastri di base dei due fabbricati prima della demolizione, affermava che l'accertato “fuori piombo” determinava per conseguenza anche un'occupazione della proprietà del ricorrente per una Parte_1 fascia variabile tra 36 e 39 cm e, quindi, di un'area complessiva di mq 5,53 (v. pag. 6 di detta relazione tecnica di parte - doc. 5). Inoltre, il detto tecnico aggiungeva che per poter assicurare nella ricostruzione il giunto tecnico di 28 cm era necessario ridurre la lunghezza del fabbricato da ricostruire di 44 cm e, considerando che questo avrebbe dovuto essere profondo m 14,23 ed alto m 31,90, detta riduzione di lunghezza determinava un minor volume lordo ricostruibile di mc 199,73, ed una minore superficie utile lorda totale (per il piano negozi e 9 piani abitabili) di mq 62,61 (0,44 x 14,23 x 10). Infine, quantificava anche i danni subiti dal condominio ricorrente che ammontavano a complessivi € 287.312,39, mentre stabiliva che il valore dell'area di proprietà del Sig. occupata Persona_1 dall'edificio condominiale, e, quindi, da corrispondere in favore di quest'ultimo, era di €
57.489,00.
Acquisiti tali rilievi, e poiché la ricostruzione del fabbricato era già iniziata, CP_6 prima che questa rendesse impossibile la verifica in contraddittorio di tutto quanto contestato, il “Condominio di Viale G. D'Annunzio nn. 259-261”, con ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo, proposto anche ai fini conciliativi, in data 15.2.2021
(iscritto al NRG 608/2021), adiva il Tribunale di Pescara pagina 3 di 13 Il ricorrente, alla luce delle conclusioni alle quali il CTU era pervenuto, con lettera inviata via pec in data 31.1.2022 (doc. 8) invitava il a Controparte_7 risarcire i danni subiti ed accertati all'esito del detto procedimento per ATP, ma tale richiesta non veniva in nessun modo riscontrata.
Venivano pertanto svolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare illegittima l'occupazione della proprietà immobiliare del
ricorrente ad opera del resistente nella misura del “fuori Parte_1 Parte_1 piombo” accertata dal CTU Ing. per un'estensione di 43,00 cm con invasione in Per_2 proiezione verticale dell'area di sedime del n. 259/261; accertare Controparte_5
e dichiarare che a causa di ciò il ricorrente è risultato danneggiato per un Parte_1 minor volume del ricostruibile pari a 232,75 mc e dalla necessità di aver dovuto occupare una piccola striscia di terreno del contermine posto a nord (proprietà Per_1
; accertare e dichiarare che la riduzione (perdita) della superficie residenziale
[...] di ricostruzione del fabbricato ha comportato un danno economico quantificabile in €
135.054,00, mentre i costi necessari alla redazione del progetto di variante (S.C.I.A.) sono pari ad € 60.742,37 oltre oneri di legge (Cap 4% ed Iva 22% per totali € 77.069,91), che il danno da risarcire al confinante per l'occupazione della striscia di Persona_1 terreno dovuta utilizzare per poter erigere il fabbricato ammonta ad € 3.324,00, ed, infine, che l'ulteriore danno patrimoniale subito dal ricorrente (per spese legali e/o stragiudiziali sostenute nel richiamato procedimento per ATP) è pari ad 29.014,10; per l'effetto, condannare il “ ” di Pescara, in pers. dell'Amm. Controparte_8
p.t. “ , in pers. del leg. rapp. p.t., con sede a Controparte_3
in Via Dei Sabini n. 8, a risarcire il Condominio ricorrente con il pagamento della Pt_1 complessiva somma di € 244.462,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al saldo e con vittoria di spese e di compensi di lite.
In via subordinata, Voglia il Tribunale di Pescara, premessi gli accertamenti richiesti, ordinare al “ ” di Pescara, in persona dell'Amm. Controparte_8
p.t. “ in pers. del leg. rapp. p.t., con sede in Controparte_3 pagina 4 di 13 alla via Dei Sabini n. 8, al ripristino dello status quo ante, eliminando l'invasione Pt_1 di proprietà accertata all'esito della CTU svolta nel procedimento per ATP n. 608/2021
Tribunale di Pescara.
La parte resistente si costituiva rilevando che le avverse pretese sono infondate e la CTU cui si riferiscono è completamente errata.
A)- Eccezione di usucapione
Nell'assai improbabile ipotesi che fosse fondata l'avversa pretesa, si eccepiva l'usucapione del terreno con il sovrastante spazio aereo nella misura indicata dalla suddetta CTU e riguardante porzione della particella 246 del Foglio 28 di cui al NCEU del Comune di dell'estensione di mq. 5,35 confinante a nord con restante particella 246 di Pt_1 proprietà di parte ricorrente, a ovest con ed a sud con Cond.V.le G. Controparte_2
D'Annunzio 265, misura così determinata: 0,42 m (fuori piombo ricostruito dal ctu) x
12,43 m (larghezza fabbricato), cfr. pagg. 8 e 9 della CTU. La pendenza infatti sarebbe nota dal 1984 (ATP Fasc.ATP, doc. a). Da allora entrambi gli edifici risultano Per_3 regolarmente abitati e nessun sostanziale cambiamento risulta documentato, segno di una stabilizzazione dei fabbricati a seguito di assestamento.
B)- Eccezione di prescrizione
Come appena evidenziato, i fatti (consistenti nella pendenza dei fabbricati, con invasione dello spazio aereo sovrastante l'area contestata) sono noti dal 1984 (ATP Fasc. Per_3
ATP, doc. a). Ai sensi di quanto statuito dall'art. 2043 c.c. il c.d. danno per equivalente, come richiesto da controparte, derivante dalla presunta occupazione illegittima, privativa dell'utilità ricavabile in termini di superficie realizzabile, soggiace alla prescrizione quinquennale, decorrente dal momento della perdita di godimento del bene. Nel caso di specie, risulterebbe ampiamente dimostrato, per tabulas, che tale “fuori piombo” era esistente sin dalla costruzione del fabbricato di parte resistente e che lo stesso identico
“fuori piombo” interessava anche il fabbricato di parte resistente, oggi demolito. Ogni pretesa risarcitoria è pertanto prescritta.
pagina 5 di 13 C)- Eccezione di nullità della CTU.
Il CTU nominato in sede di ATP avrebbe violato il contraddittorio;
ciò per non aver risposto in alcun modo alle puntuali osservazioni mosse dal perito di parte Ing. Per_4
(cfr. istanza di nullità resa nel procedimento di ATP, dichiarata inammissibile in quella sede in quanto la fase di ATP si esaurisce con il deposito della CTU definitiva, ma ben proponibile in questa fase, Fasc. ATP, doc sub 4). Nell'istanza di nullità, riproposta integralmente, si è infatti osservato quanto segue:
“ 1)- Violazione dell'art. 195 comma III cpc.
Il perito di parte resistente Ing. ha esposto le proprie dettagliate osservazioni. Il Per_4
CTU ha risposto, in quelli che dovevano essere i suoi chiarimenti, nel seguente modo: “In merito alle osservazioni critiche suesposte, lo scrivente ribadisce e conferma integralmente quanto riferito nell'elaborato peritale di consulenza tecnica d'Ufficio”. Ciò implica una mancata risposta. Non avendo sostanzialmente il Ctu riscontrato le osservazioni del perito di parte, vi è violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
2)- Violazione dell'art. 195 comma III cpc.
L'articolo in questione risulta violato per un secondo aspetto. La casella PEC del CTU era piena. Doveva essere sua cura tenerla attiva. Il perito di parte ha inviato a mezzo pec non solo le osservazioni ma anche degli allegati, come risulta dall'indice in calce alle osservazioni stesse e dalla PEC che dimostra la mancata ricezione. Si è attivato allora il procuratore il quale, dietro contatto telefonico, si è procurato la mail ordinaria del CTU e gli ha trasmesso tanto le osservazioni quanto gli allegati alle medesime. Questi ultimi non sono stati trasfusi nelle produzioni operate dal CTU allorchè ha depositato la CTU definitiva. In quegli allegati c'era la prova documentale delle inesattezze contenute nella
CTU medesima.
Dunque, per aver il CTU iognorato quanto sopra, ha svolto un elaborato viziato e comunque inaccettabile.
5)- Quanto ai danni lamentati dall'Ing. , il perito di parte resistente Ing. Per_1 Per_4 aveva evidenziato che, prima di quantificare danni (se esistenti), occorreva verificare la legittimazione. Dai documenti allegati alla perizia di parte, e riproposti nel presente giudizio, risulta che il cortile di ingresso ai locali di proprietà risulta (almeno Per_1 pagina 6 di 13 catastalmente) inglobato nella particella di proprietà del ricorrente. Il sig. Parte_1
, come si riserva di dimostrare nel prosieguo, risulta proprietario dell'immobile Per_1 retrostante, ma non del cortile di ingresso antistante. Si tratterebbe, allora, di lesione di servitù di passaggio e non di proprietà. Inutilmente il perito di parte resistente Ing. Per_4 ha cercato di stimolare il CTU ai dovuti accertamenti. Ogni osservazione è stata semplicemente ignorata (comprese quelle, sinceramente non superabili, sui criteri di stima dei danni). Inutilmente il perito di parte resistente Ing. ha cercato di stimolare il Per_4
CTU ai dovuti accertamenti. Ogni osservazione è stata semplicemente ignorata (comprese quelle, sinceramente non superabili, sui criteri di stima dei danni).
Per tutto quanto sopra, il resistente invocava la declaratoria di nullità della CTU;
- la sostituzione del CTU o in subordine la sua riconvocazione affinchè risponda puntualmente alle osservazioni di parte resistente ed elabori la sua verificata UNICAMENTE sui documenti ufficiali provenienti dal Comune di Pescara e depositati in allegato alle osservazioni di parte resistente. - Si chiedeva infine che il CTU acquisisca integralmente la documentazione che è stata estratta solo in parte e solo dai documenti forniti da parte ricorrente, che non sono atti ufficiali ed infatti divergono da quanto proveniente dal
Comune di Pt_1
Il Giudice, dopo aver disposto l'acquisizione del fascicolo di ATP R.G. n. 608/2021, disponeva il mutamento del rito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c, all'esito del deposito delle memorie veniva ritenuta ultronea la prova orale richiesta da parte attrice e valutato che la causa può essere definita allo stato degli atti. Era quindi fissata udienza di p.c.
All'udienza in trattazione scritta del 14/05/2025, viste le note delle parti, rilevato di dover riservare la decisione all'esito dell'acquisizione già precedentemente sollecitata dell'atp la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 20 giugno 2025.
pagina 7 di 13 In sede di decisione vanno anzitutto esaminate le eccezioni di prescrizione e di usucapione.
Esse sono senza dubbio da disattendere alla stregua delle osservazioni che seguono.
Sul punto appare dirimente rilevare che le dette eccezioni vengono fondate sulla circostanza che la conoscenza dell'invasione di terreno che sarebbe stata operata dal Parte_1 resistente ai danni della proprietà del ricorrente risalirebbe all'anno 1984. Detta Parte_1 circostanza non è stata tuttavia provata, dovendosi in proposito specificare che parte resistente si è limitata a richiamare tout court la risalente ATP Fasc.ATP, doc. Per_3
a).
Tuttavia, diversamente da quanto rappresentato dalla difesa di parte resistente, la lettura degli atti richiamati non conforta in alcun modo quanto dedotto.
Infatti le lesioni apprezzate all'interno degli appartamenti nel 1984 dal CTU Ing.
[...] per come descritte implicavano una situazione ben diversa da quella poi venutasi a Per_3 delineare nel tempo.
A ciò aggiungasi che la ctu svolta nel procedimento per ATP acquisita nel presente giudizio di merito è giunta ad accertare che sia l'invasione di proprietà, sia l'entità e la consistenza del “fuori piombo” e dunque l'entità del danno subito dal ricorrente, poteva essere appurata “solo all'esito della demolizione del ricostruendo fabbricato”.
Ed allora, va tenuto conto del principio ( tre le altre Cass. Civ. n 13092/2025 del 16 maggio 2025 ) per cui il diritto al risarcimento sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza. Ed ancora, la prescrizione del risarcimento danni decorre da quando il danneggiato, con ordinaria diligenza, può conoscere il danno e la sua causa, non dalla data in cui ne ha prova documentale.
In sostanza nel caso di specie la riconoscibilità della problematica, di natura prettamente tecnica, risulta con ragionevole certezza collocabile solo in epoca successiva della demolizione del fabbricato ( ved. pag.15-16 bozza CTU:… lo scrivente CTU…può affermare con assoluta certezza che il fuori piombo poteva essere determinato con rigorosa precisione solo all'esito della demolizione del ricostruendo fabbricato). pagina 8 di 13 Per quanto fin qui osservato non meritano accoglimento le eccezioni di prescrizione e usucapione.
Egualmente non meritano accoglimento i rilievi di nullità della relazione peritale, che in sostanza attengono a critiche verso l'operato del CTU.
Va infatti rammentato che la nullità della ctu può discendere, sul piano procedurale, dallo svolgimento degli accertamenti tecnici in difetto di rispetto del principio del contraddittorio;
mentre per ragioni di carattere sostanziale, la nullità viene individuata laddove il professionista accerti fatti diversi da quelli dedotti dalle parti.
Venendo al caso di specie appare opportuno richiamare i punti principali della ricostruzione del Ctu non dopo aver rammentato come la consulenza tecnica d'ufficio abbia la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste;
fatti, questi, che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova art. 2697
c.c..
D. STATO DEI LUOGHI ED ANALISI Con riferimento alla relazione di c.t.u. redatta dall'Ing. del 19.04.1984 Persona_5 lo stato dei luoghi era il seguente: “…omissis….Stato dei luoghi Gli edifici condominiali, oggetto di accertamento, fanno parte di un complesso edilizio sito in , a viale Pt_1 D'Annunzio, angolo via Virgilio. Detto complesso comprende più fabbricati, costruiti nell'ultimo trentennio, in tempi successivi. I fabbricati più vecchi non sono perfettamente verticali, pendono tutti verso nord est e presentano strapiombi di varia entità nei vari punti. Il fabbricato ubicato al centro del complesso edilizio, a sud del , non è Parte_2 stato ultimato perché si è inclinato, dopo la ultimazione delle strutture al rustico, verso est e verso nord. Il fabbricato che non presenta inclinazione è quello costruito in angolo tra via D'Annunzio e via Virgilio, da una ditta di Lanciano, cieca 15 anni fa. Sul lato est, posteriore ai fabbricati, sono stati costruiti corpi di fabbrica ad un piano, destinati a depositi, che in vari punti presentano segni di cedimenti di fondazioni. I fabbricati condominiali oggetto di accertamento, costituiscono la parte nord del complesso edilizio sopra descritto. Detti edifici hanno forma prismatica, base rettangolare, copertura piana, facciate principali prospicienti verso viale D'Annunzio. La parete sud del fabbricato pagina 9 di 13 n.259/261, che è quello ubicato più a nord, è costruito in aderenza al fabbricato distinto con il numero civico 265. Il fabbricato n.265, ubicato a sud dell'edificio 259/261, ha la parete nord costruita in aderenza al fabbricato 259/261 e quella sud aderente ad altro edificio non ultimato. Gli edifici comprendono piano terra destinato a negozi e servizi comuni e numero otto piani sopraelevati, destinati ad abitazioni. Sul lato posteriore, verso est, i fabbricati oggetto di accertamento, comprendono un corpo….
RISPOSTA AI QUESITI 1 “ alla descrizione dei luoghi del contendere, con riferimento alla conformazione dei due fabbricati condominiali di Viale G. D'Annunzio n. 259/261 e Viale G. D'Annunzio n.265, a far data dall'epoca (1984) oggetto dell'a.t.p. espletato per il tramite dell'ing. Persona_5
nonché al contermine terreno di proprietà
[...] Persona_1 Al riguardo, lo scrivente CTU precisa con riferimento a quanto riportato nei capitoli C. OPERAZIONI – CP_9 CP_10 Controparte_11 che, i due fabbricati contermine presentavano già all'epoca della c.t.u. per a.t.p. espletata dall'ing. nell'anno 1984 un fuori piombo di cui non era Persona_6 individuabile, con assoluta certezza, la causa di tale cedimento né l'angolazione e/o sua estensione, nel mentre risulta occupata dal ricostruendo fabbricato del ricorrente una piccola striscia di terreno di proprietà utilizzata quale Persona_1 accesso ai propri locali siti sul retro dell'edificando fabbricato.
2 “ al riscontro del progetto di ricostruzione approvato in favore del Condominio ricorrente con permesso di costruire n. 089/19, con evidenziazione di come sia stato riportato lo stato di fatto precedente'' In merito, lo scrivente CTU fa presente che nell'accesso agli atti presso il SUE del Comune di non è stato acquisito il progetto autorizzato con P.D.C. n. 089/19 in quanto il Pt_1 faldone di riferimento risulta introvabile.
pagina 10 di 13 4 “ al raffronto dei due progetti, con l'evidenziazione del minor volume lordo e della minor superficie utile conseguibili con il nuovo progetto di ricostruzione, nonché dell'occupazione che questo comporti del terreno di proprietà del Persona_1
In merito, lo scrivente CTU con riferimento ai capitoli C. OPERAZIONI PERITALI – SOPRALLUOGHI e D. STATO DEI LUOGHI ED ANALISI e relativamente al confronto tra i due progetti P.d.C. n. 089/19 (faldone introvabile nell'accesso agli atti effettuato presso il SUE del Comune di Pescara) ed a quello di variante S.C.I.A. dell'aprile 2021 di cui ho acquisito la documentazione, lo scrivente CTU tiene a precisare che il minor volume del ricostruibile risulta pari a 232,75 mc così calcolato: 12.562,75 (volume utilizzabile per ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione) – 12.330,00 (volume riportato nella SCIA di variante) = 232,75 mc, conseguentemente la minor superficie lorda del ricostruibile risulta pari a: 232,75 mc : 3,30 (altezza di piano) = 70,53 mq ( v. allegato n. 7). In realtà tale ricostruzione dal sottoscritto non riscontrabile per mancanza del PDC n. 089/19 di raffronto non è affidabile ai fini della determinazione del minor ricostruibile, che invece può essere assunto come più realistico, ovvero il valore riscontrato dai rilievi di campo pari a 44,28 mq. Ovviamente la ridistribuzione della sagoma del ricostruendo fabbricato ha comportato anche l'occupazione di una piccola striscia di terreno del contermine posto a nord (proprietà che utilizza tale striscia di Persona_1 terreno quale accesso ai locali di proprietà siti posteriormente al fabbricato
. Controparte_12
5 “ alla quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli in danno del per Parte_1 effetto della suddetta modifica progettuale, con riferimento al valore del minor edificabile, ai costi di nuova progettazione ed all'indennizzo in favore del Persona_1
Lo scrivente CTU con riferimento ai capitoli C. OPERAZIONI PERITALI – SOPRALLUOGHI e D. STATO DEI LUOGHI ED ANALISI è in grado di procedere alla quantificazione della stima dei danni comportati dal “fuori piombo” del fabbricato di parte resistente che può essere riassunto come segue: a. Stima ristoro danno ricorrente per riduzione (perdita) superficie residenziale di ricostruzione fabbricato: - 44,28 mq x € 3.050,00/mq = € 135.054,00 b. Stima in ristoro danno per occupazione permanente piccola striscia di terreno proprietà - 2,77 mq x € 1.200,00/mq = € 3.324,00 c. Stima ristoro Persona_1 danno ricorrente quale esborso onorario per redazione progetto di variante (S.C.I.A.):
o € 60.742,37 oltre oneri di legge.
pagina 11 di 13 Premesso, quanto sopra, si passa ad esaminare la domanda risarcitoria, fondata sul richiamo all'art 2043 cod civ.
Detto articolo, come noto prevede “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La responsabilità extracontrattuale si basa dunque su quattro elementi costitutivi: il fatto illecito, l'elemento soggettivo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno ingiusto.
Ebbene, nel caso di specie non è stata data la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Si deve infatti constatare che la ctu ha consentito di accertare esclusivamente la sussistenza del fuori piombo del fabbricato di parte resistente e dei conseguenti danni patiti dal ricorrente . Parte_1
Rimane la mancata adeguata prospettazione e tanto meno dimostrazione della sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, anche con riferimento all'elemento soggettivo.
Insomma, al di là della constatata perdita di superficie riscontrata ai danni del Parte_1 ricorrente, nulla è stato specificamente dedotto e provato- ed all'uopo neppure sufficientemente soccorre la stessa relazione di parte ( ing )- circa la concreta CP_4 addebitabilità al resistente dei cedimenti differenziali all'origine Parte_1 dell'inclinazione del fabbricato, stanti anche gli eventi sismici che hanno interessato i fabbricati;
fattori che sono tutti alla base della problematiche lamentate da parte ricorrente.
La carenza della domanda ed il mancato assolvimento dell'onere della prova neppure possono essere superati grazie al principio di non contestazione.
Si rammenta in proposito che ( ved in particolare ordinanza della Cassazione n. 31837 del
4 novembre 2021), il convenuto, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti pagina 12 di 13 costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”.
Tuttavia, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016;
Cass. n. 21460/2019)– esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata
(in questo senso, cfr. Cass. n. 26908/2020).
Per quanto sin qui osservato, la domanda deve essere disattesa, ma si ravvisano giusti motivi ( considerata l'infondatezza delle diverse eccezioni sollevate da parte convenuta ) per compensare le spese del giudizio anche relative alla fase di atp, rimanendo a carico di parte ricorrente quelle di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva e compensa le spese.
Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 “ al riscontro ed all'illustrazione della necessità della modifica di tale progetto'' Al riguardo il sottoscritto CTU con riferimento ai capitoli C. OPERAZIONI PERITALI – e ANALISI riferisce che i rilievi CP_10 Controparte_11 effettuati hanno consentito di riscontrare il “fuori piombo” del fabbricato
per un'estensione di 43,00 cm con invasione in proiezione verticale Parte_3 dell'area di sedime del Condominio contermine n. 259/261. Tale situazione ha obbligato il ricorrente a redigere un progetto di variante (SCIA dell'aprile 2021) al fine di assicurare lo spazio necessario per contenere il giunto tecnico antisismico tra i due fabbricati, come prescritto dalla normativa vigente (NTC 2018), oltre alla variazione di sagoma (lunghezza rilevata di 35,50 m) per ridistribuire la superficie ricostruibile del fabbricato . Lo scrivente tiene a precisare, inoltre, come si Controparte_12 riscontra nel progetto di variante (SCIA dell'aprile 2021) che la lunghezza del fabbricato da ricostruire è pari a 35,80 m, anziché 36,10 m. come desunto dal progetto di cui alla TAV.4
“stato di fatto – piante del settembre 2014” allegata agli atti di controversia, di cui non è stato possibile averne a riscontro nel progetto di PDC n. 089/19 in quanto non reperito per quanto detto al quesito n. 2.
6 “accerti e determini il CTU se l'entità e la consistenza del fuori piombo –ove riscontrato- del resistente verso il confine nord ( confine con il Condominio ricorrente ) Parte_1 poteva o meno essere determinato con precisione prima della demolizione del fabbricato del ricorrente o solo in esito a detta demolizione.” Al riguardo lo scrivente CTU, con riferimento ai capitoli – Controparte_13
ED può affermare con assoluta CP_10 Controparte_11 CP_11 certezza che il fuori piombo poteva essere determinato con rigorosa precisione solo all'esito della demolizione del ricostruendo fabbricato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3405/2022 promossa da:
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., Dr.ssa rappresentato e difeso, congiuntamente CP_1
e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti NI Arienzo (c.f. ) e CodiceFiscale_1
NI M. CC (c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_2
Studio del primo difensore a , in Via Omero n. 1 (fax 085 4514877; ; Pt_1 P.IVA_2
P.E.C.: Email_1 Email_2 ricorrente avverso c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 dell'Amministratore c.f. e per esso Controparte_3 P.IVA_4 del suo amministratore c.f. , con studio in Controparte_3 C.F._3 Pt_1 alla Via dei Sabini 8, elettivamente domiciliato in al Pt_1 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo De Lauretis (c.f. – p.iva C.F._4
; pec: P.IVA_5 Email_3
resistente pagina 1 di 13 Oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima
Conclusioni:
come fatte pervenire con note per l'udienza in trattazione scritta del 14/05/2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art
190 cpc a far data dal 20 giugno 2025
MOTIVAZIONE
Questi i fatti esposti in citazione.
A seguito del sisma di L'Aquila del 6.4.2009 l'edificio del Condominio di Viale G.
D'Annunzio nn. 259-261 di subiva gravi danni sia alle strutture portanti che a molti Pt_1 dei suoi appartamenti e conseguentemente si attivava per ottenere sia i contributi statali stanziati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che il relativo Permesso di costruire per ristrutturazione edilizia (mediante demolizione e ricostruzione) che veniva rilasciato dal Comune di Pescara in data 10.5.2019 (doc. 2).
Sennonché, non appena completata la demolizione del fabbricato, ad agosto del 2020, i tecnici del ricorrente ebbero modo di rilevare che il fabbricato confinante in Parte_1 aderenza (lato sud) a quello demolito, ed insistente al civico n. 256 sempre di
[...]
, presentava un consistente “fuori piombo” della sua parete di chiusura nord Parte_1 ovest.
Si accertava pertanto dal punto di vista tecnico, a parte l'illegittima invasione della proprietà confinante, che tale stato di fatto avrebbe impedito la ricostruzione dell'edificio come prevista e assentita dal Comune di Pescara, e ciò anche sul rilievo che dovendo costruire in aderenza occorreva prevedere, come è noto, ex DM 17.1.2018, uno spazio di almeno di 28 cm tra i fabbricati (c.d. “giunto tecnico”) per evitare che in caso di eventi sismici le strutture possano toccarsi tra loro. Pertanto, i tecnici del ricorrente Parte_1 non potevano fare altro che apportare una variante al progetto originario di ricostruzione per il quale era stato rilasciato il P.C. n. 89/2019, riducendo sostanzialmente la lunghezza del fabbricato (doc.
3 - SCIA in Variante del 2021).
pagina 2 di 13 Più in particolare, mentre da un lato disponevano l'arretramento del fabbricato da ricostruire da quello confinante (lato sud) che dopo la demolizione era purtroppo risultato inclinato, dall'altro lato (verso nord), poiché vi era fondato motivo di ritenere che la riduzione della sagoma del fabbricato avrebbe pregiudicato l'abitabilità delle singole unità immobiliari, lo facevano avanzare su di un'area di proprietà di tale Sig. Per_1
, il quale acconsentiva a cedere una parte del proprio terreno riservandosi però di
[...] quantificarne il valore e richiederne il relativo pagamento.
Il tecnico di fiducia del con perizia in data 4.2.2021 (doc. 5) Controparte_4 rilevava innanzitutto che il “fuori piombo” della parete nord-ovest del CP_5
provocata molto probabilmente da cedimenti differenziali di fondazione, era di
[...] ben 41-42 cm e poi, dopo aver individuato il confine tra le proprietà che, a suo avviso, era dato dalla linea mediana del giunto tecnico di 7 cm esistente tra i pilastri di base dei due fabbricati prima della demolizione, affermava che l'accertato “fuori piombo” determinava per conseguenza anche un'occupazione della proprietà del ricorrente per una Parte_1 fascia variabile tra 36 e 39 cm e, quindi, di un'area complessiva di mq 5,53 (v. pag. 6 di detta relazione tecnica di parte - doc. 5). Inoltre, il detto tecnico aggiungeva che per poter assicurare nella ricostruzione il giunto tecnico di 28 cm era necessario ridurre la lunghezza del fabbricato da ricostruire di 44 cm e, considerando che questo avrebbe dovuto essere profondo m 14,23 ed alto m 31,90, detta riduzione di lunghezza determinava un minor volume lordo ricostruibile di mc 199,73, ed una minore superficie utile lorda totale (per il piano negozi e 9 piani abitabili) di mq 62,61 (0,44 x 14,23 x 10). Infine, quantificava anche i danni subiti dal condominio ricorrente che ammontavano a complessivi € 287.312,39, mentre stabiliva che il valore dell'area di proprietà del Sig. occupata Persona_1 dall'edificio condominiale, e, quindi, da corrispondere in favore di quest'ultimo, era di €
57.489,00.
Acquisiti tali rilievi, e poiché la ricostruzione del fabbricato era già iniziata, CP_6 prima che questa rendesse impossibile la verifica in contraddittorio di tutto quanto contestato, il “Condominio di Viale G. D'Annunzio nn. 259-261”, con ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo, proposto anche ai fini conciliativi, in data 15.2.2021
(iscritto al NRG 608/2021), adiva il Tribunale di Pescara pagina 3 di 13 Il ricorrente, alla luce delle conclusioni alle quali il CTU era pervenuto, con lettera inviata via pec in data 31.1.2022 (doc. 8) invitava il a Controparte_7 risarcire i danni subiti ed accertati all'esito del detto procedimento per ATP, ma tale richiesta non veniva in nessun modo riscontrata.
Venivano pertanto svolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare illegittima l'occupazione della proprietà immobiliare del
ricorrente ad opera del resistente nella misura del “fuori Parte_1 Parte_1 piombo” accertata dal CTU Ing. per un'estensione di 43,00 cm con invasione in Per_2 proiezione verticale dell'area di sedime del n. 259/261; accertare Controparte_5
e dichiarare che a causa di ciò il ricorrente è risultato danneggiato per un Parte_1 minor volume del ricostruibile pari a 232,75 mc e dalla necessità di aver dovuto occupare una piccola striscia di terreno del contermine posto a nord (proprietà Per_1
; accertare e dichiarare che la riduzione (perdita) della superficie residenziale
[...] di ricostruzione del fabbricato ha comportato un danno economico quantificabile in €
135.054,00, mentre i costi necessari alla redazione del progetto di variante (S.C.I.A.) sono pari ad € 60.742,37 oltre oneri di legge (Cap 4% ed Iva 22% per totali € 77.069,91), che il danno da risarcire al confinante per l'occupazione della striscia di Persona_1 terreno dovuta utilizzare per poter erigere il fabbricato ammonta ad € 3.324,00, ed, infine, che l'ulteriore danno patrimoniale subito dal ricorrente (per spese legali e/o stragiudiziali sostenute nel richiamato procedimento per ATP) è pari ad 29.014,10; per l'effetto, condannare il “ ” di Pescara, in pers. dell'Amm. Controparte_8
p.t. “ , in pers. del leg. rapp. p.t., con sede a Controparte_3
in Via Dei Sabini n. 8, a risarcire il Condominio ricorrente con il pagamento della Pt_1 complessiva somma di € 244.462,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al saldo e con vittoria di spese e di compensi di lite.
In via subordinata, Voglia il Tribunale di Pescara, premessi gli accertamenti richiesti, ordinare al “ ” di Pescara, in persona dell'Amm. Controparte_8
p.t. “ in pers. del leg. rapp. p.t., con sede in Controparte_3 pagina 4 di 13 alla via Dei Sabini n. 8, al ripristino dello status quo ante, eliminando l'invasione Pt_1 di proprietà accertata all'esito della CTU svolta nel procedimento per ATP n. 608/2021
Tribunale di Pescara.
La parte resistente si costituiva rilevando che le avverse pretese sono infondate e la CTU cui si riferiscono è completamente errata.
A)- Eccezione di usucapione
Nell'assai improbabile ipotesi che fosse fondata l'avversa pretesa, si eccepiva l'usucapione del terreno con il sovrastante spazio aereo nella misura indicata dalla suddetta CTU e riguardante porzione della particella 246 del Foglio 28 di cui al NCEU del Comune di dell'estensione di mq. 5,35 confinante a nord con restante particella 246 di Pt_1 proprietà di parte ricorrente, a ovest con ed a sud con Cond.V.le G. Controparte_2
D'Annunzio 265, misura così determinata: 0,42 m (fuori piombo ricostruito dal ctu) x
12,43 m (larghezza fabbricato), cfr. pagg. 8 e 9 della CTU. La pendenza infatti sarebbe nota dal 1984 (ATP Fasc.ATP, doc. a). Da allora entrambi gli edifici risultano Per_3 regolarmente abitati e nessun sostanziale cambiamento risulta documentato, segno di una stabilizzazione dei fabbricati a seguito di assestamento.
B)- Eccezione di prescrizione
Come appena evidenziato, i fatti (consistenti nella pendenza dei fabbricati, con invasione dello spazio aereo sovrastante l'area contestata) sono noti dal 1984 (ATP Fasc. Per_3
ATP, doc. a). Ai sensi di quanto statuito dall'art. 2043 c.c. il c.d. danno per equivalente, come richiesto da controparte, derivante dalla presunta occupazione illegittima, privativa dell'utilità ricavabile in termini di superficie realizzabile, soggiace alla prescrizione quinquennale, decorrente dal momento della perdita di godimento del bene. Nel caso di specie, risulterebbe ampiamente dimostrato, per tabulas, che tale “fuori piombo” era esistente sin dalla costruzione del fabbricato di parte resistente e che lo stesso identico
“fuori piombo” interessava anche il fabbricato di parte resistente, oggi demolito. Ogni pretesa risarcitoria è pertanto prescritta.
pagina 5 di 13 C)- Eccezione di nullità della CTU.
Il CTU nominato in sede di ATP avrebbe violato il contraddittorio;
ciò per non aver risposto in alcun modo alle puntuali osservazioni mosse dal perito di parte Ing. Per_4
(cfr. istanza di nullità resa nel procedimento di ATP, dichiarata inammissibile in quella sede in quanto la fase di ATP si esaurisce con il deposito della CTU definitiva, ma ben proponibile in questa fase, Fasc. ATP, doc sub 4). Nell'istanza di nullità, riproposta integralmente, si è infatti osservato quanto segue:
“ 1)- Violazione dell'art. 195 comma III cpc.
Il perito di parte resistente Ing. ha esposto le proprie dettagliate osservazioni. Il Per_4
CTU ha risposto, in quelli che dovevano essere i suoi chiarimenti, nel seguente modo: “In merito alle osservazioni critiche suesposte, lo scrivente ribadisce e conferma integralmente quanto riferito nell'elaborato peritale di consulenza tecnica d'Ufficio”. Ciò implica una mancata risposta. Non avendo sostanzialmente il Ctu riscontrato le osservazioni del perito di parte, vi è violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
2)- Violazione dell'art. 195 comma III cpc.
L'articolo in questione risulta violato per un secondo aspetto. La casella PEC del CTU era piena. Doveva essere sua cura tenerla attiva. Il perito di parte ha inviato a mezzo pec non solo le osservazioni ma anche degli allegati, come risulta dall'indice in calce alle osservazioni stesse e dalla PEC che dimostra la mancata ricezione. Si è attivato allora il procuratore il quale, dietro contatto telefonico, si è procurato la mail ordinaria del CTU e gli ha trasmesso tanto le osservazioni quanto gli allegati alle medesime. Questi ultimi non sono stati trasfusi nelle produzioni operate dal CTU allorchè ha depositato la CTU definitiva. In quegli allegati c'era la prova documentale delle inesattezze contenute nella
CTU medesima.
Dunque, per aver il CTU iognorato quanto sopra, ha svolto un elaborato viziato e comunque inaccettabile.
5)- Quanto ai danni lamentati dall'Ing. , il perito di parte resistente Ing. Per_1 Per_4 aveva evidenziato che, prima di quantificare danni (se esistenti), occorreva verificare la legittimazione. Dai documenti allegati alla perizia di parte, e riproposti nel presente giudizio, risulta che il cortile di ingresso ai locali di proprietà risulta (almeno Per_1 pagina 6 di 13 catastalmente) inglobato nella particella di proprietà del ricorrente. Il sig. Parte_1
, come si riserva di dimostrare nel prosieguo, risulta proprietario dell'immobile Per_1 retrostante, ma non del cortile di ingresso antistante. Si tratterebbe, allora, di lesione di servitù di passaggio e non di proprietà. Inutilmente il perito di parte resistente Ing. Per_4 ha cercato di stimolare il CTU ai dovuti accertamenti. Ogni osservazione è stata semplicemente ignorata (comprese quelle, sinceramente non superabili, sui criteri di stima dei danni). Inutilmente il perito di parte resistente Ing. ha cercato di stimolare il Per_4
CTU ai dovuti accertamenti. Ogni osservazione è stata semplicemente ignorata (comprese quelle, sinceramente non superabili, sui criteri di stima dei danni).
Per tutto quanto sopra, il resistente invocava la declaratoria di nullità della CTU;
- la sostituzione del CTU o in subordine la sua riconvocazione affinchè risponda puntualmente alle osservazioni di parte resistente ed elabori la sua verificata UNICAMENTE sui documenti ufficiali provenienti dal Comune di Pescara e depositati in allegato alle osservazioni di parte resistente. - Si chiedeva infine che il CTU acquisisca integralmente la documentazione che è stata estratta solo in parte e solo dai documenti forniti da parte ricorrente, che non sono atti ufficiali ed infatti divergono da quanto proveniente dal
Comune di Pt_1
Il Giudice, dopo aver disposto l'acquisizione del fascicolo di ATP R.G. n. 608/2021, disponeva il mutamento del rito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c, all'esito del deposito delle memorie veniva ritenuta ultronea la prova orale richiesta da parte attrice e valutato che la causa può essere definita allo stato degli atti. Era quindi fissata udienza di p.c.
All'udienza in trattazione scritta del 14/05/2025, viste le note delle parti, rilevato di dover riservare la decisione all'esito dell'acquisizione già precedentemente sollecitata dell'atp la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 20 giugno 2025.
pagina 7 di 13 In sede di decisione vanno anzitutto esaminate le eccezioni di prescrizione e di usucapione.
Esse sono senza dubbio da disattendere alla stregua delle osservazioni che seguono.
Sul punto appare dirimente rilevare che le dette eccezioni vengono fondate sulla circostanza che la conoscenza dell'invasione di terreno che sarebbe stata operata dal Parte_1 resistente ai danni della proprietà del ricorrente risalirebbe all'anno 1984. Detta Parte_1 circostanza non è stata tuttavia provata, dovendosi in proposito specificare che parte resistente si è limitata a richiamare tout court la risalente ATP Fasc.ATP, doc. Per_3
a).
Tuttavia, diversamente da quanto rappresentato dalla difesa di parte resistente, la lettura degli atti richiamati non conforta in alcun modo quanto dedotto.
Infatti le lesioni apprezzate all'interno degli appartamenti nel 1984 dal CTU Ing.
[...] per come descritte implicavano una situazione ben diversa da quella poi venutasi a Per_3 delineare nel tempo.
A ciò aggiungasi che la ctu svolta nel procedimento per ATP acquisita nel presente giudizio di merito è giunta ad accertare che sia l'invasione di proprietà, sia l'entità e la consistenza del “fuori piombo” e dunque l'entità del danno subito dal ricorrente, poteva essere appurata “solo all'esito della demolizione del ricostruendo fabbricato”.
Ed allora, va tenuto conto del principio ( tre le altre Cass. Civ. n 13092/2025 del 16 maggio 2025 ) per cui il diritto al risarcimento sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza. Ed ancora, la prescrizione del risarcimento danni decorre da quando il danneggiato, con ordinaria diligenza, può conoscere il danno e la sua causa, non dalla data in cui ne ha prova documentale.
In sostanza nel caso di specie la riconoscibilità della problematica, di natura prettamente tecnica, risulta con ragionevole certezza collocabile solo in epoca successiva della demolizione del fabbricato ( ved. pag.15-16 bozza CTU:… lo scrivente CTU…può affermare con assoluta certezza che il fuori piombo poteva essere determinato con rigorosa precisione solo all'esito della demolizione del ricostruendo fabbricato). pagina 8 di 13 Per quanto fin qui osservato non meritano accoglimento le eccezioni di prescrizione e usucapione.
Egualmente non meritano accoglimento i rilievi di nullità della relazione peritale, che in sostanza attengono a critiche verso l'operato del CTU.
Va infatti rammentato che la nullità della ctu può discendere, sul piano procedurale, dallo svolgimento degli accertamenti tecnici in difetto di rispetto del principio del contraddittorio;
mentre per ragioni di carattere sostanziale, la nullità viene individuata laddove il professionista accerti fatti diversi da quelli dedotti dalle parti.
Venendo al caso di specie appare opportuno richiamare i punti principali della ricostruzione del Ctu non dopo aver rammentato come la consulenza tecnica d'ufficio abbia la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste;
fatti, questi, che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova art. 2697
c.c..
D. STATO DEI LUOGHI ED ANALISI Con riferimento alla relazione di c.t.u. redatta dall'Ing. del 19.04.1984 Persona_5 lo stato dei luoghi era il seguente: “…omissis….Stato dei luoghi Gli edifici condominiali, oggetto di accertamento, fanno parte di un complesso edilizio sito in , a viale Pt_1 D'Annunzio, angolo via Virgilio. Detto complesso comprende più fabbricati, costruiti nell'ultimo trentennio, in tempi successivi. I fabbricati più vecchi non sono perfettamente verticali, pendono tutti verso nord est e presentano strapiombi di varia entità nei vari punti. Il fabbricato ubicato al centro del complesso edilizio, a sud del , non è Parte_2 stato ultimato perché si è inclinato, dopo la ultimazione delle strutture al rustico, verso est e verso nord. Il fabbricato che non presenta inclinazione è quello costruito in angolo tra via D'Annunzio e via Virgilio, da una ditta di Lanciano, cieca 15 anni fa. Sul lato est, posteriore ai fabbricati, sono stati costruiti corpi di fabbrica ad un piano, destinati a depositi, che in vari punti presentano segni di cedimenti di fondazioni. I fabbricati condominiali oggetto di accertamento, costituiscono la parte nord del complesso edilizio sopra descritto. Detti edifici hanno forma prismatica, base rettangolare, copertura piana, facciate principali prospicienti verso viale D'Annunzio. La parete sud del fabbricato pagina 9 di 13 n.259/261, che è quello ubicato più a nord, è costruito in aderenza al fabbricato distinto con il numero civico 265. Il fabbricato n.265, ubicato a sud dell'edificio 259/261, ha la parete nord costruita in aderenza al fabbricato 259/261 e quella sud aderente ad altro edificio non ultimato. Gli edifici comprendono piano terra destinato a negozi e servizi comuni e numero otto piani sopraelevati, destinati ad abitazioni. Sul lato posteriore, verso est, i fabbricati oggetto di accertamento, comprendono un corpo….
RISPOSTA AI QUESITI 1 “ alla descrizione dei luoghi del contendere, con riferimento alla conformazione dei due fabbricati condominiali di Viale G. D'Annunzio n. 259/261 e Viale G. D'Annunzio n.265, a far data dall'epoca (1984) oggetto dell'a.t.p. espletato per il tramite dell'ing. Persona_5
nonché al contermine terreno di proprietà
[...] Persona_1 Al riguardo, lo scrivente CTU precisa con riferimento a quanto riportato nei capitoli C. OPERAZIONI – CP_9 CP_10 Controparte_11 che, i due fabbricati contermine presentavano già all'epoca della c.t.u. per a.t.p. espletata dall'ing. nell'anno 1984 un fuori piombo di cui non era Persona_6 individuabile, con assoluta certezza, la causa di tale cedimento né l'angolazione e/o sua estensione, nel mentre risulta occupata dal ricostruendo fabbricato del ricorrente una piccola striscia di terreno di proprietà utilizzata quale Persona_1 accesso ai propri locali siti sul retro dell'edificando fabbricato.
2 “ al riscontro del progetto di ricostruzione approvato in favore del Condominio ricorrente con permesso di costruire n. 089/19, con evidenziazione di come sia stato riportato lo stato di fatto precedente'' In merito, lo scrivente CTU fa presente che nell'accesso agli atti presso il SUE del Comune di non è stato acquisito il progetto autorizzato con P.D.C. n. 089/19 in quanto il Pt_1 faldone di riferimento risulta introvabile.
pagina 10 di 13 4 “ al raffronto dei due progetti, con l'evidenziazione del minor volume lordo e della minor superficie utile conseguibili con il nuovo progetto di ricostruzione, nonché dell'occupazione che questo comporti del terreno di proprietà del Persona_1
In merito, lo scrivente CTU con riferimento ai capitoli C. OPERAZIONI PERITALI – SOPRALLUOGHI e D. STATO DEI LUOGHI ED ANALISI e relativamente al confronto tra i due progetti P.d.C. n. 089/19 (faldone introvabile nell'accesso agli atti effettuato presso il SUE del Comune di Pescara) ed a quello di variante S.C.I.A. dell'aprile 2021 di cui ho acquisito la documentazione, lo scrivente CTU tiene a precisare che il minor volume del ricostruibile risulta pari a 232,75 mc così calcolato: 12.562,75 (volume utilizzabile per ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione) – 12.330,00 (volume riportato nella SCIA di variante) = 232,75 mc, conseguentemente la minor superficie lorda del ricostruibile risulta pari a: 232,75 mc : 3,30 (altezza di piano) = 70,53 mq ( v. allegato n. 7). In realtà tale ricostruzione dal sottoscritto non riscontrabile per mancanza del PDC n. 089/19 di raffronto non è affidabile ai fini della determinazione del minor ricostruibile, che invece può essere assunto come più realistico, ovvero il valore riscontrato dai rilievi di campo pari a 44,28 mq. Ovviamente la ridistribuzione della sagoma del ricostruendo fabbricato ha comportato anche l'occupazione di una piccola striscia di terreno del contermine posto a nord (proprietà che utilizza tale striscia di Persona_1 terreno quale accesso ai locali di proprietà siti posteriormente al fabbricato
. Controparte_12
5 “ alla quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli in danno del per Parte_1 effetto della suddetta modifica progettuale, con riferimento al valore del minor edificabile, ai costi di nuova progettazione ed all'indennizzo in favore del Persona_1
Lo scrivente CTU con riferimento ai capitoli C. OPERAZIONI PERITALI – SOPRALLUOGHI e D. STATO DEI LUOGHI ED ANALISI è in grado di procedere alla quantificazione della stima dei danni comportati dal “fuori piombo” del fabbricato di parte resistente che può essere riassunto come segue: a. Stima ristoro danno ricorrente per riduzione (perdita) superficie residenziale di ricostruzione fabbricato: - 44,28 mq x € 3.050,00/mq = € 135.054,00 b. Stima in ristoro danno per occupazione permanente piccola striscia di terreno proprietà - 2,77 mq x € 1.200,00/mq = € 3.324,00 c. Stima ristoro Persona_1 danno ricorrente quale esborso onorario per redazione progetto di variante (S.C.I.A.):
o € 60.742,37 oltre oneri di legge.
pagina 11 di 13 Premesso, quanto sopra, si passa ad esaminare la domanda risarcitoria, fondata sul richiamo all'art 2043 cod civ.
Detto articolo, come noto prevede “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La responsabilità extracontrattuale si basa dunque su quattro elementi costitutivi: il fatto illecito, l'elemento soggettivo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno ingiusto.
Ebbene, nel caso di specie non è stata data la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Si deve infatti constatare che la ctu ha consentito di accertare esclusivamente la sussistenza del fuori piombo del fabbricato di parte resistente e dei conseguenti danni patiti dal ricorrente . Parte_1
Rimane la mancata adeguata prospettazione e tanto meno dimostrazione della sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, anche con riferimento all'elemento soggettivo.
Insomma, al di là della constatata perdita di superficie riscontrata ai danni del Parte_1 ricorrente, nulla è stato specificamente dedotto e provato- ed all'uopo neppure sufficientemente soccorre la stessa relazione di parte ( ing )- circa la concreta CP_4 addebitabilità al resistente dei cedimenti differenziali all'origine Parte_1 dell'inclinazione del fabbricato, stanti anche gli eventi sismici che hanno interessato i fabbricati;
fattori che sono tutti alla base della problematiche lamentate da parte ricorrente.
La carenza della domanda ed il mancato assolvimento dell'onere della prova neppure possono essere superati grazie al principio di non contestazione.
Si rammenta in proposito che ( ved in particolare ordinanza della Cassazione n. 31837 del
4 novembre 2021), il convenuto, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti pagina 12 di 13 costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”.
Tuttavia, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016;
Cass. n. 21460/2019)– esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata
(in questo senso, cfr. Cass. n. 26908/2020).
Per quanto sin qui osservato, la domanda deve essere disattesa, ma si ravvisano giusti motivi ( considerata l'infondatezza delle diverse eccezioni sollevate da parte convenuta ) per compensare le spese del giudizio anche relative alla fase di atp, rimanendo a carico di parte ricorrente quelle di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva e compensa le spese.
Pescara, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 “ al riscontro ed all'illustrazione della necessità della modifica di tale progetto'' Al riguardo il sottoscritto CTU con riferimento ai capitoli C. OPERAZIONI PERITALI – e ANALISI riferisce che i rilievi CP_10 Controparte_11 effettuati hanno consentito di riscontrare il “fuori piombo” del fabbricato
per un'estensione di 43,00 cm con invasione in proiezione verticale Parte_3 dell'area di sedime del Condominio contermine n. 259/261. Tale situazione ha obbligato il ricorrente a redigere un progetto di variante (SCIA dell'aprile 2021) al fine di assicurare lo spazio necessario per contenere il giunto tecnico antisismico tra i due fabbricati, come prescritto dalla normativa vigente (NTC 2018), oltre alla variazione di sagoma (lunghezza rilevata di 35,50 m) per ridistribuire la superficie ricostruibile del fabbricato . Lo scrivente tiene a precisare, inoltre, come si Controparte_12 riscontra nel progetto di variante (SCIA dell'aprile 2021) che la lunghezza del fabbricato da ricostruire è pari a 35,80 m, anziché 36,10 m. come desunto dal progetto di cui alla TAV.4
“stato di fatto – piante del settembre 2014” allegata agli atti di controversia, di cui non è stato possibile averne a riscontro nel progetto di PDC n. 089/19 in quanto non reperito per quanto detto al quesito n. 2.
6 “accerti e determini il CTU se l'entità e la consistenza del fuori piombo –ove riscontrato- del resistente verso il confine nord ( confine con il Condominio ricorrente ) Parte_1 poteva o meno essere determinato con precisione prima della demolizione del fabbricato del ricorrente o solo in esito a detta demolizione.” Al riguardo lo scrivente CTU, con riferimento ai capitoli – Controparte_13
ED può affermare con assoluta CP_10 Controparte_11 CP_11 certezza che il fuori piombo poteva essere determinato con rigorosa precisione solo all'esito della demolizione del ricostruendo fabbricato.