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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL AS Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 135/24
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Piedimonte Etneo, via Gaetano Puglisi, 15 Scala E int. 6, elett.te dom.ta in Piedimonte Etneo, Via
Vittorio Emanuele II, 19, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Cassaniti, c.f. C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in atti.
[...]
APPELLANTE
CONTRO
di Acireale -, con sede in Acireale, via Controparte_1 degli Ulivi n. 19, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. P.IVA_1
RI LI AT, rappresentata e difesa, per procura in atti giusta determina dirigenziale n.
71/2024, dall'avv. Domenico Condorelli (C.F.: ). CodiceFiscale_3 APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5 febbraio 2024 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.4451 del 30 ottobre 2023 (R.G. n. 831/2020) che, nel ricorso dalla stessa proposto avverso il rigetto della istanza rivolta all' di Acireale per CP_2 la regolarizzazione dell'alloggio popolare dalla stessa detenuto, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
In particolare esponeva:
-di aver proposto opposizione avverso il rigetto dell'istanza avanzata all' di Acireale, per la CP_2 regolarizzazione della occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chiedendo al
Giudice adito il riconoscimento del suo diritto e la conseguente condanna dell' a regolarizzare CP_1 la sua posizione, stante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8/2018;
- di aver allegato la documentazione atta a suffragare il possesso dei requisiti necessari per sanare l'abuso commesso;
- che l' aveva rigettato le sue richieste con nota del 04.12.2019 prot. 4982 richiamando la CP_2 sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2039/2019, la quale aveva accertato che non esistevano, ex art. 16 del DPR 1035/72, in suo favore i requisiti per ottenere l'assegnazione.
Con l'unico motivo di gravame faceva rilevare che – contrariamente all'assunto del primo giudice – sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario dolendosi, tra l'altro del fatto:
-che l' non le aveva comunicato, ex art. 10 della L. 241/2001 il preavviso di diniego;
CP_2
-che la nota dell' era illegittima a nulla rilevando che la citata sentenza della Corte d'appello CP_2 fosse divenuta definitiva in quanto il giudicato formatosi legittimava comunque essa appellante a richiedere la regolarizzazione della occupazione avendone i requisiti;
- che il provvedimento di sanatoria era un atto vincolato e che il discrimine tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo era dato “dall'esercizio da parte della P.A. di potere discrezionale o meno”. Pertanto poiché nel caso della regolarizzazione, non vi era, a certe condizioni, attività discrezionale alcuna, bensì un'attività vincolata, la giurisdizione era del giudice ordinario.
Concludeva chiedendo che la sentenza di prime cure fosse annullata dovendosi ritenere la giurisdizione del G.O. e per l'effetto rinviare al giudice di prime cure per le statuizioni di merito proposte con l'atto di appello. Si costituiva in giudizio l'IACP che chiedeva il totale rigetto delle doglianze attoree e faceva rilevare:
-che dal 20 ottobre 1991 al 18 ottobre 2006 odierna appellante ed il coniuge Parte_1 [...]
, con la loro figlia , avevano coabitato con , CP_3 Persona_1 Parte_2 assegnatario dell'immobile facente parte della Pal. E di via Puglisi, piano 2°, interno 7;
- che i due nuclei (famiglia da un canto e famiglia dall'altro) avevano autonomi CP_3 Parte_1 stati di famiglia e che era successivamente emigrato in altro Comune, sicchè i Parte_2 coniugi erano rimasti nel suo immobile;
Persona_2
-che era però accaduto che frattanto si era liberato l'alloggio sito nello stesso pianerottolo di quello detenuto col marito, per l'abbandono da parte dell'originaria assegnataria ( , e Controparte_4 che la lo aveva occupato chiedendone l'assegnazione; Parte_1
-che in relazione a tale immobile veniva emessa Determinazione dirigenziale n. 128 del 23/07/2012 con la quale veniva revocata la precedente assegnazione, in favore della sig.ra Controparte_4 nata a [...] il [...], e si dava atto che il predetto alloggio risultava essere occupato dal 2001 da sopra indicata;
Parte_1
-che tale determinazione veniva inviata all' di Catania, al fine di procedere all'assegnazione CP_2 definitiva in favore dell'occupante;
-che con determina dirigenziale 230/12 veniva disposta la regolarizzazione del rapporto locativo con la e veniva all'uopo stipulata la convenzione del 18/9/12 n. 57; Parte_1
-che tuttavia il Comune di Piedimonte Etneo con nota del 16.2.2016 faceva rilevare che
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_3 Parte_1
28/04/1968, sebbene facenti parte formalmente di due distinti nuclei familiari, avevano però contratto matrimonio a Nicolosi il 06/06/1989 e che pertanto occupavano due distinti alloggi popolari, tra loro adiacenti;
-che pertanto l'IACP di Acireale - riscontrata l'irregolarità dell'assegnazione in favore della in quanto ne difettavano ab origine i presupposti - invitava il a procedere Parte_1 CP_5 ai provvedimenti conseguenziali;
-che il Comune di Piedimonte Etneo, con lettera del 14 marzo 2016, comunicava alla Parte_1
l'avvio del procedimento per la revoca dell'assegnazione, indi procedeva alla revoca medesima(con provvedimento n. 88 del 18.7.2016);
-che la , impugnava la delibera ottenendo la sentenza n. 1159/18 del Tribunale di Catania Parte_1 che, accogliendo il ricorso, annullava la revoca;
-che la Corte di Appello di Catania, adita dal Comune di Piedimonte Etneo, alle cui domande aderiva anche l' in riforma della sentenza del Tribunale aveva invece statuito la legittimità della CP_2 revoca e che su tale decisione era sceso il giudicato atteso che non era stata impugnata. Esposte le pregresse fasi del rapporto intercorso tra la ed essa appellata eccepiva: Parte_1 che l'appellante non aveva ritenuto di chiarire i fatti di causa afferenti il primo giudizio di talchè gli stessi erano ormai divenuti intangibili;
che l'appellante con l'unico motivo di gravame censurava il ragionamento del primo Decidente in ordine alla giurisdizione, ragionamento che però era esente da vizi atteso che il Tribunale riportandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, aveva ribadito che “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento
a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato”; che dunque il Tribunale aveva ritenuto che il rifiuto frapposto dall' CP_1 Controparte_1 di Acireale alla regolarizzazione dell'alloggio non poteva che essere ricondotto alla fase in cui la
P.A. agiva nell'esercizio di pubblici poteri, radicando la giurisdizione a favore del G.A.; che l'appellante con la sua impugnazione non aveva formulato una domanda di accoglimento bensì che la Corte procedesse all'annullamento della sentenza “ritenendo la giurisdizione del G.O.” e rimettendo la causa al primo giudice, di talchè la Corte adita, statuita la giurisdizione del GO, non poteva che rigettare l'appello per carenza di domanda.
In ogni caso formulava appello incidentale affinchè la Corte esaminasse le merito le proprie prospettazioni.
Concludeva chiedendo che la Corte rigettasse l'appello a) perché difettava la giurisdizione del
Giudice Ordinario;
b) perché in mancanza di domanda nel merito, non poteva che essere emanata una sentenza di non luogo a procedere c) perché l'appello incidentale andava comunque accolto.
Radicatosi il contraddittorio la Corte – recepite le note conclusionali depositate dalle parti - all'udienza del 27 ottobre 2025 poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fato deve dirsi che l'appello merita ampio rigetto dovendosi ribadire, così come affermato dal primo giudice, che la giurisdizione in ordine alla domanda formulata dalla in sede di prime cure non spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Parte_1
Va infatti detto quanto segue.
La normativa sulla regolarizzazione non afferisce ad attività vincolata della PA sì come sostenuto dall'appellante, atteso che l'amministrazione deve valutare la sussistenza dei presupposti richiesti e non vi è quindi alcun automatismo tra l'istanza avanzata dall'occupante sine titulo e la sanatoria. Tanto è vero che la posizione della è stata fatta oggetto di istruttoria da parte della Parte_1 amministrazione e si è appunto verificato che la stessa aveva già subito la revoca dell'assegnazione per difetto dei presupposti originari.
Lo statuisce in modo incontrovertibile proprio la citata sentenza della Corte d'appello di Catania n.
2039/2019 prodotta in atti e passata in giudicato la quale ha acclarato che la revoca dell'assegnazione dell'alloggio (del Comune di Piedimonte Etneo del. n. 88 del 18.7.2016) è stata “disposta sul presupposto della originaria carenza dei requisiti per l'assegnazione in capo alla , posto Parte_1 che la stessa era coniugata con assegnatario di altro alloggio sullo stesso CP_3 pianerottolo” (cfr. sentenza in atti).
Peraltro la medesima in seno a quel primo giudizio non ha negato tale circostanza ma Parte_1
l'ha spiegata con il fatto di essere separata di fatto dal marito da tempo risalente, circostanza ritenuta ininfluente dalla Corte d'appello afferendo a una situazione fattuale e non formale (comunque non superabile nemmeno alla luce della successiva produzione della separazione giudiziale del 19 maggio
2016, intervenuta assai tardivamente rispetto al momento in cui dovevano sussistere i presupposti per l'assegnazione).
Su tali fatti è sceso il giudicato e si tratta di situazioni non più rivedibili.
Ne consegue che in virtù di tale accertamento definitivo la non è titolare di alcuna Parte_1 posizione giuridica soggettiva verso l'amministrazione dato che tutto il suo contegno pregresso è stato già acclarato definitivamente come illegittimo, in quanto non sostenuto dai presupposti ab origine idonei ad ottenere l'assegnazione.
Ne deriva altresì che va certamente esclusa la giurisdizione del G.O. che si può ben profilare solo per le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento d'autorizzazione (come ben rappresentato dal giudice di prime cure) giacchè nell'ambito di detta fase gli assegnatari hanno un diritto soggettivo perfetto.
Di contro appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla PA all'istanza di assegnazione di un alloggio già occupato dal richiedente in quanto comunque relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio dei pubblici poteri.
Infatti, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, nella materia in esame il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 13527/2006, n. 16094/2009, n. 3623/2012; n. 1456/2013, n. 24148/2017, n. 18666/2019 e n.
621/2021).
Nel caso in esame, la ricorrente sostiene la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale siciliana per l'assegnazione in suo favore di un immobile dalla stessa occupato senza titolo a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2039/2019 con cui è stata accertata l'illegittimità della pregressa conseguita assegnazione del suddetto alloggio, così chiedendo la regolarizzazione della sua posizione.
Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, posto che la controversia, avendo per oggetto la legittimità del rifiuto opposto dall' alla richiesta di assegnazione, a titolo di CP_2 regolarizzazione, di un alloggio di edilizia residenziale, già occupato dalla richiedente, si colloca nella prima delle due fasi sopra menzionate, riconducibile all'esercizio di pubblici poteri.
Ne deriva che l'appello merita ampio rigetto dovendosi confermare la sentenza appellata in ordine a quanto statuito sulla giurisdizione.
Quanto all'appello incidentale dell' che ha chiesto accertarsi nel merito la questione poiché CP_2
l'appellante nulla ha chiesto in proposito, non formulando domande e domandando solo la rimessione degli atti al primo giudice (peraltro allo stato preclusa a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.), esso va rigettato in quanto la presente pronuncia in rito relativa alla carenza della giurisdizione preclude ogni ulteriore accertamento nel merito.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente, pur se ammessa a patrocinio a spese dello stato atteso che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare( Cfr.
Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 19 giugno 2012, n. 10053).
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
Rigetta l'appello proposto da confermando l'appellata sentenza e condanna Parte_1 quest'ultima al rimborso, in favore dell'appellato Controparte_1
di Acireale delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi
[...] euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e
Iva come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre '25.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. OL AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL AS Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 135/24
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Piedimonte Etneo, via Gaetano Puglisi, 15 Scala E int. 6, elett.te dom.ta in Piedimonte Etneo, Via
Vittorio Emanuele II, 19, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Cassaniti, c.f. C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in atti.
[...]
APPELLANTE
CONTRO
di Acireale -, con sede in Acireale, via Controparte_1 degli Ulivi n. 19, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. P.IVA_1
RI LI AT, rappresentata e difesa, per procura in atti giusta determina dirigenziale n.
71/2024, dall'avv. Domenico Condorelli (C.F.: ). CodiceFiscale_3 APPELLATO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5 febbraio 2024 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.4451 del 30 ottobre 2023 (R.G. n. 831/2020) che, nel ricorso dalla stessa proposto avverso il rigetto della istanza rivolta all' di Acireale per CP_2 la regolarizzazione dell'alloggio popolare dalla stessa detenuto, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
In particolare esponeva:
-di aver proposto opposizione avverso il rigetto dell'istanza avanzata all' di Acireale, per la CP_2 regolarizzazione della occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chiedendo al
Giudice adito il riconoscimento del suo diritto e la conseguente condanna dell' a regolarizzare CP_1 la sua posizione, stante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8/2018;
- di aver allegato la documentazione atta a suffragare il possesso dei requisiti necessari per sanare l'abuso commesso;
- che l' aveva rigettato le sue richieste con nota del 04.12.2019 prot. 4982 richiamando la CP_2 sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2039/2019, la quale aveva accertato che non esistevano, ex art. 16 del DPR 1035/72, in suo favore i requisiti per ottenere l'assegnazione.
Con l'unico motivo di gravame faceva rilevare che – contrariamente all'assunto del primo giudice – sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario dolendosi, tra l'altro del fatto:
-che l' non le aveva comunicato, ex art. 10 della L. 241/2001 il preavviso di diniego;
CP_2
-che la nota dell' era illegittima a nulla rilevando che la citata sentenza della Corte d'appello CP_2 fosse divenuta definitiva in quanto il giudicato formatosi legittimava comunque essa appellante a richiedere la regolarizzazione della occupazione avendone i requisiti;
- che il provvedimento di sanatoria era un atto vincolato e che il discrimine tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo era dato “dall'esercizio da parte della P.A. di potere discrezionale o meno”. Pertanto poiché nel caso della regolarizzazione, non vi era, a certe condizioni, attività discrezionale alcuna, bensì un'attività vincolata, la giurisdizione era del giudice ordinario.
Concludeva chiedendo che la sentenza di prime cure fosse annullata dovendosi ritenere la giurisdizione del G.O. e per l'effetto rinviare al giudice di prime cure per le statuizioni di merito proposte con l'atto di appello. Si costituiva in giudizio l'IACP che chiedeva il totale rigetto delle doglianze attoree e faceva rilevare:
-che dal 20 ottobre 1991 al 18 ottobre 2006 odierna appellante ed il coniuge Parte_1 [...]
, con la loro figlia , avevano coabitato con , CP_3 Persona_1 Parte_2 assegnatario dell'immobile facente parte della Pal. E di via Puglisi, piano 2°, interno 7;
- che i due nuclei (famiglia da un canto e famiglia dall'altro) avevano autonomi CP_3 Parte_1 stati di famiglia e che era successivamente emigrato in altro Comune, sicchè i Parte_2 coniugi erano rimasti nel suo immobile;
Persona_2
-che era però accaduto che frattanto si era liberato l'alloggio sito nello stesso pianerottolo di quello detenuto col marito, per l'abbandono da parte dell'originaria assegnataria ( , e Controparte_4 che la lo aveva occupato chiedendone l'assegnazione; Parte_1
-che in relazione a tale immobile veniva emessa Determinazione dirigenziale n. 128 del 23/07/2012 con la quale veniva revocata la precedente assegnazione, in favore della sig.ra Controparte_4 nata a [...] il [...], e si dava atto che il predetto alloggio risultava essere occupato dal 2001 da sopra indicata;
Parte_1
-che tale determinazione veniva inviata all' di Catania, al fine di procedere all'assegnazione CP_2 definitiva in favore dell'occupante;
-che con determina dirigenziale 230/12 veniva disposta la regolarizzazione del rapporto locativo con la e veniva all'uopo stipulata la convenzione del 18/9/12 n. 57; Parte_1
-che tuttavia il Comune di Piedimonte Etneo con nota del 16.2.2016 faceva rilevare che
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_3 Parte_1
28/04/1968, sebbene facenti parte formalmente di due distinti nuclei familiari, avevano però contratto matrimonio a Nicolosi il 06/06/1989 e che pertanto occupavano due distinti alloggi popolari, tra loro adiacenti;
-che pertanto l'IACP di Acireale - riscontrata l'irregolarità dell'assegnazione in favore della in quanto ne difettavano ab origine i presupposti - invitava il a procedere Parte_1 CP_5 ai provvedimenti conseguenziali;
-che il Comune di Piedimonte Etneo, con lettera del 14 marzo 2016, comunicava alla Parte_1
l'avvio del procedimento per la revoca dell'assegnazione, indi procedeva alla revoca medesima(con provvedimento n. 88 del 18.7.2016);
-che la , impugnava la delibera ottenendo la sentenza n. 1159/18 del Tribunale di Catania Parte_1 che, accogliendo il ricorso, annullava la revoca;
-che la Corte di Appello di Catania, adita dal Comune di Piedimonte Etneo, alle cui domande aderiva anche l' in riforma della sentenza del Tribunale aveva invece statuito la legittimità della CP_2 revoca e che su tale decisione era sceso il giudicato atteso che non era stata impugnata. Esposte le pregresse fasi del rapporto intercorso tra la ed essa appellata eccepiva: Parte_1 che l'appellante non aveva ritenuto di chiarire i fatti di causa afferenti il primo giudizio di talchè gli stessi erano ormai divenuti intangibili;
che l'appellante con l'unico motivo di gravame censurava il ragionamento del primo Decidente in ordine alla giurisdizione, ragionamento che però era esente da vizi atteso che il Tribunale riportandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, aveva ribadito che “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento
a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato”; che dunque il Tribunale aveva ritenuto che il rifiuto frapposto dall' CP_1 Controparte_1 di Acireale alla regolarizzazione dell'alloggio non poteva che essere ricondotto alla fase in cui la
P.A. agiva nell'esercizio di pubblici poteri, radicando la giurisdizione a favore del G.A.; che l'appellante con la sua impugnazione non aveva formulato una domanda di accoglimento bensì che la Corte procedesse all'annullamento della sentenza “ritenendo la giurisdizione del G.O.” e rimettendo la causa al primo giudice, di talchè la Corte adita, statuita la giurisdizione del GO, non poteva che rigettare l'appello per carenza di domanda.
In ogni caso formulava appello incidentale affinchè la Corte esaminasse le merito le proprie prospettazioni.
Concludeva chiedendo che la Corte rigettasse l'appello a) perché difettava la giurisdizione del
Giudice Ordinario;
b) perché in mancanza di domanda nel merito, non poteva che essere emanata una sentenza di non luogo a procedere c) perché l'appello incidentale andava comunque accolto.
Radicatosi il contraddittorio la Corte – recepite le note conclusionali depositate dalle parti - all'udienza del 27 ottobre 2025 poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fato deve dirsi che l'appello merita ampio rigetto dovendosi ribadire, così come affermato dal primo giudice, che la giurisdizione in ordine alla domanda formulata dalla in sede di prime cure non spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Parte_1
Va infatti detto quanto segue.
La normativa sulla regolarizzazione non afferisce ad attività vincolata della PA sì come sostenuto dall'appellante, atteso che l'amministrazione deve valutare la sussistenza dei presupposti richiesti e non vi è quindi alcun automatismo tra l'istanza avanzata dall'occupante sine titulo e la sanatoria. Tanto è vero che la posizione della è stata fatta oggetto di istruttoria da parte della Parte_1 amministrazione e si è appunto verificato che la stessa aveva già subito la revoca dell'assegnazione per difetto dei presupposti originari.
Lo statuisce in modo incontrovertibile proprio la citata sentenza della Corte d'appello di Catania n.
2039/2019 prodotta in atti e passata in giudicato la quale ha acclarato che la revoca dell'assegnazione dell'alloggio (del Comune di Piedimonte Etneo del. n. 88 del 18.7.2016) è stata “disposta sul presupposto della originaria carenza dei requisiti per l'assegnazione in capo alla , posto Parte_1 che la stessa era coniugata con assegnatario di altro alloggio sullo stesso CP_3 pianerottolo” (cfr. sentenza in atti).
Peraltro la medesima in seno a quel primo giudizio non ha negato tale circostanza ma Parte_1
l'ha spiegata con il fatto di essere separata di fatto dal marito da tempo risalente, circostanza ritenuta ininfluente dalla Corte d'appello afferendo a una situazione fattuale e non formale (comunque non superabile nemmeno alla luce della successiva produzione della separazione giudiziale del 19 maggio
2016, intervenuta assai tardivamente rispetto al momento in cui dovevano sussistere i presupposti per l'assegnazione).
Su tali fatti è sceso il giudicato e si tratta di situazioni non più rivedibili.
Ne consegue che in virtù di tale accertamento definitivo la non è titolare di alcuna Parte_1 posizione giuridica soggettiva verso l'amministrazione dato che tutto il suo contegno pregresso è stato già acclarato definitivamente come illegittimo, in quanto non sostenuto dai presupposti ab origine idonei ad ottenere l'assegnazione.
Ne deriva altresì che va certamente esclusa la giurisdizione del G.O. che si può ben profilare solo per le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento d'autorizzazione (come ben rappresentato dal giudice di prime cure) giacchè nell'ambito di detta fase gli assegnatari hanno un diritto soggettivo perfetto.
Di contro appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla PA all'istanza di assegnazione di un alloggio già occupato dal richiedente in quanto comunque relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio dei pubblici poteri.
Infatti, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, nella materia in esame il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 13527/2006, n. 16094/2009, n. 3623/2012; n. 1456/2013, n. 24148/2017, n. 18666/2019 e n.
621/2021).
Nel caso in esame, la ricorrente sostiene la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale siciliana per l'assegnazione in suo favore di un immobile dalla stessa occupato senza titolo a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2039/2019 con cui è stata accertata l'illegittimità della pregressa conseguita assegnazione del suddetto alloggio, così chiedendo la regolarizzazione della sua posizione.
Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, posto che la controversia, avendo per oggetto la legittimità del rifiuto opposto dall' alla richiesta di assegnazione, a titolo di CP_2 regolarizzazione, di un alloggio di edilizia residenziale, già occupato dalla richiedente, si colloca nella prima delle due fasi sopra menzionate, riconducibile all'esercizio di pubblici poteri.
Ne deriva che l'appello merita ampio rigetto dovendosi confermare la sentenza appellata in ordine a quanto statuito sulla giurisdizione.
Quanto all'appello incidentale dell' che ha chiesto accertarsi nel merito la questione poiché CP_2
l'appellante nulla ha chiesto in proposito, non formulando domande e domandando solo la rimessione degli atti al primo giudice (peraltro allo stato preclusa a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.), esso va rigettato in quanto la presente pronuncia in rito relativa alla carenza della giurisdizione preclude ogni ulteriore accertamento nel merito.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente, pur se ammessa a patrocinio a spese dello stato atteso che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare( Cfr.
Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 19 giugno 2012, n. 10053).
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
Rigetta l'appello proposto da confermando l'appellata sentenza e condanna Parte_1 quest'ultima al rimborso, in favore dell'appellato Controparte_1
di Acireale delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi
[...] euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e
Iva come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 30 ottobre '25.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. OL AS