Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4363/24 del Ruolo Generale per gli Affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 07.02.2025 e vertente T R A Parte_1 on sede legale in Roma, alla
[...]
Via Alberico II n. 33 (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t.; con sede legale in Roma, alla Parte_2
Via Alberico II n. 33, (Codice Fiscale ), in persona del l.r.pt. P.IVA_2 entrambe difese e rappresentate in giudizio dall'Avv. Andrea Bagnoli del Foro di Roma reclamanti E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
[...] in Roma, Via Flaminia n. 867, C.F. , elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Viterbo, Via A. Pacinotti n. 5, presso lo dell'Avv. Roberto
Alabiso che la rappresenta e difende giusta procura in calce;
reclamata
Avente ad OGGETTO: reclamo avverso il Decreto del 17 luglio 2024, pubblicato in data 18 luglio 2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIV CONCLUSIONI: Parte reclamante: accogliere il presente reclamo, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
disporre, con sentenza, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della predetta ovvero dell CP_1 [...]
con Controparte_1 estensione anche al legale rappresentante in carica;
il tutto con ogni effetto
1
rimettere gli atti al Tribunale Civile di Roma, affinché vengano adottati, con Decreto, i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, ovvero quelli ex lege previsti o ritenuti opportuni. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge tutti. Per la parte reclamata
“in via preliminare Per carenza di legittimazione attiva di entrambe le reclamanti per le ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e per quanto oggi ribadito e documentato. Con vittoria di spese e compensi professionali. in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale richiesta, confermare il decreto del Tribunale di Roma che ha rigettato il ricorso delle stesse reclamanti per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, alle argomentazioni oggi introdotte ed alla documentazione ulteriormente allegata. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con tempestivo ricorso depositato in data 8.08.2024, le intestate società reclamanti hanno impugnato il decreto indicato in epigrafe e rassegnato le conclusioni sopra riassunte. A fondamento della decisione di rigetto della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, , ha, in sintesi CP_2 rilevato:
- quanto al primo credito vantato dalla SABA per € 110.529, in tesi anticipate per conto della per far fronte ai normali CP_1 fabbisogni e tenuto conto del fatto che la aveva subito CP_1 un pignoramento del proprio conto corrente bancario, il Tribunale perveniva alla conclusione che, sulla base dei bonifici e delle contabili prodotte, poteva ritenersi provata un credito - a titolo di corresponsione di somme a terzi, in nome e per conto della CP_1
- del minore importo di € 86.477, 81, ovvero una somma
[...] inferiore a quelle rivendicata dalla parte istante;
l'ulteriore credito della SABA per € 359.368,81 era invece rimasto sfornito di documentazione probatoria di sostegno;
- non risultava altresì comprovato il controcredito per € 3.605.368,84 opposto dalla , per somme incassate dalla SABA senza CP_1 titolo a partire dal 2020, per il cui riscontro non poteva bastare la perizia depositata in atti che conteneva un mero prospetto riepilogativo;
l'accertamento approfondito di tale credito esigeva una ricostruzione delle poste attive e passive che non poteva essere condotto in tale sede;
- quanto invece al credito vantato dalla per € 84.223,78, per Pt_2
2 competenze maturate dalla dipendente lo stesso non CP_3 poteva dirsi provato in quanto sprovvisto di relativo riscontro probatorio non essendo state versate in atti le relative buste paga.; inoltre, trattandosi di lavoratrice “distaccata”, non vi era obbligo per il
“distaccatario” di rimborsare i costi sostenuti per la risorsa;
Poteva dirsi dunque accertata la soglia di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, ma non poteva dirsi raggiunta una prova convincente dello stato di insolvenza della e tanto in quanto: CP_1
Il comprovato inadempimento nei confronti della ricorrente non assurgeva, dunque, a stato di decozione. Le reclamanti, dopo aver riepilogato l'essenza dei rapporti commerciali intercorsi fra le parti e ricordato la consistenza dei propri debiti, hanno contestato la decisione di primo grado (pagg. 11 ss) nella parte in cui nell'escludere la prova del controcredito vantato dalla per € CP_1
3.605.368,84, aveva contraddittoriamente omesso di considerare l'incidenza sul bilancio di tale inesistente posta attiva con la conseguenza che, epurando dalla contabilità tale presunto contro credito ne sarebbe risultata, quale dato di fatto, l'esistenza di un passivo di € 3.425,064, con una perdita complessiva di € 2.844,723; tale dato conteneva il riscontro dello stato di insolvenza e decozione della società (è come se il Tribunale avesse implicitamente ammesso un artificio contabile).
Rileva il Collegio come questo primo ordine di rilievi non mini affatto la valutazione del Tribunale operante su un piano sostanziale, in quanto volta al rigetto de plano della eccezione di compensazione, fondata sulla pretesa della di elidere il credito avversario sulla base di un CP_1 controcredito alla restituzione di somme in tesi versate indebitamente, ma non provato. Con il motivo in esame, la parte tenta invece di contrastare la impostazione
3 del primo giudice nella parte in cui ha valorizzato, quale primo dato utile ad escludere lo stato di insolvenza della le risultanze contabili, CP_1 ovvero il dato per cui i rendiconti approvati nell'assemblea dei soci hanno registrato avanzi di gestione per € 22.905,00 al 30.06.2021, per € 22.580 al 30.06.2022 e per € 19.121,00 al 30.06.2023. Tale apprezzamento del primo giudice riveste, ad avviso del Collegio, una rilevanza relativa nella complessiva economia della decisione di rigetto, e tanto alla luce di una giusta applicazione dei principi che governano, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dello stato di insolvenza e secondo cui, ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività. (v ex pluribus del 14/10/2022 Cass. 30284). In tale indagine resta dunque irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale, potendosi lo stato di insolvenza desumere anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro 30.000, ai sensi dell'art. 15, ult. co. della legge fallimentare, unitamente ad altri elementi sintomatici quali la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni, rende palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento In tale prospettiva, appaiono ben condivisibili e certamente decisive gli ulteriori dati valorizzati dal primo giudice laddove (ai punti da ii) a v) del provvedimento reclamato) ha evidenziato - al fine di escludere lo stato di decozione della SABA ed affermarne la complessiva tenuta strutturale - l'inesistenza di passività bancarie, il pagamento integrale del debito verso il raggiungimento di un piano di definizione agevolata del Parte_3 debito verso la e la attualità dello attività sociale Controparte_4 della SABA, tale da consentire il futuro incasso di ulteriori proventi. Né tali ultimi dati sono stati utilmente sementiti dagli ulteriori motivi di reclamo;
il secondo e il terzo motivo si appuntano ancora una volta sulla presunta inattendibilità (irrilevante per quanto sopra detto nel presente procedimento) dei risultati contabili, questa volta riferita alla annotazione di costi e ricavi in bilancio;
sotto questo profilo, a ben guardare, si connota contra se l'affermazione di non avere la SABA annotato in bilancio ricavi per effetto di pagamenti della per € 629.378,00 CP_1
4 Il quarto motivo adombra l'inattendibilità o precarietà del saldo attivo del conto corrente bancario, ma appare anch'esso smentito dalla affermazione di continue rimesse operate da soggetti terzi o dalla stessa SABA, il che documenta, quanto meno in via presuntiva, la sussistenza di ragioni creditorie o contrattuali per ottenere la concessione delle stesse provvidenze. Va brevemente disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte reclamata - formulata con riferimento alla mancanza di un titolo che comprovasse i crediti azionati – non avendo la parte contestato la conclusione del primo giudice circa l'esistenza di un credito per € 86.4377,81 comprovato da bonifici e movimenti versamenti.
Al rigetto del reclamo segue di onerare le parti reclamate delle spese del procedimento, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa tenuto conto dei parametri tariffari di cui al DM 13.08.2022 n. 247
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede: Rigetta il reclamo;
Condanna le reclamanti alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 1.995 oltre Iva Cpa e spese generali al 15%. Così deciso nella camera di consiglio del 7.03.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Antonio Rosario Pinto
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