TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14818/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14818/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
[...] [...] Parte_2
[...] [...]
Parte_3
ATTORE/I e
VIA RESEGONE 53/65 ARESE Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 21 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi
[...] e personalmente con l'avv. FERRARI FRANCESCO, anche per gli Parte_1 Parte_2 attori e Pt_3 Pt_2 Per nessuno e Per il VIA RESEGONE 53/65 ARESE l'avv. Controparte_2 Controparte_1 NT ID IO
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 16,16 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14818/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 C.F._2
C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. FERRARI FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA DEI PLATANI 82-A Pt_5
ARESE presso il difensore avv. FERRARI FRANCESCO
EF (C.F. , con il patrocinio dell'avv.VINCIGUERRA CC VIA Pt_3 C.F._5
AN ON 100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VINCIGUERRA
CC
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
NT ID IO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BESANA 20122 MILANO presso il difensore avv. NT ID IO
CONVENUTO/I
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato dagli attori, condomini, nei confronti del per l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere la delibera impugnata relativamente al primo punto all'odg nella parte in cui approva il preventivo della ditta e la ripartizione delle quote, con particolare riferimento Parte_6
agli incrementi di costi ed oneri finanziari;
Nel merito, dichiarare l'invalidità, la nullità o l'annullamento della delibera impugnata che ha pronunciato sul primo punto all'odg, per tutti i motivi di cui in premessa, in via gradata o alternativa;
conseguentemente, determinare il criterio di riparto delle spese applicabile al caso di cui è
processo”…
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare - CP_1
RESPINGERE l'istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata per i motivi dedotti;
- DICHIARARE la carenza di interesse ad agire per gli attori con tutte le conseguenze di legge. Nel merito: - respingere l'odierna impugnativa e tutte le domande dispiegate poiché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare gli impugnanti ad una pena pecuniaria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in favore del convenuto da liquidarsi in via CP_1
equitativa, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla sentenza e fino al soddisfo. In ogni caso Con
vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 7 In data 4.10.2024 si costitutiva con nuovo difensore la sig.ra ribadendo le conclusioni svolte Controparte_2
con atto di citazione.
Alla prima udienza del 10.10.2024 il giudice rinviava la causa per permettere alle parti di addivenire ad u accordo transattivo. Alla successiva udienza del 20.1.2025 stante il mancato accordo tra le parti , il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione con termine per il deposito di atti conclusivi
All'udienza del 5.6.2025 le parti precisavano come segue.
Per gli attori e , e : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 Parte_7 Parte_4 Parte_3
disatteso ogni contrario assunto, così ritenere e giudicare: Nel merito: - dichiarare l'invalidità, la nullità o l'annullamento della delibera impugnata che ha pronunciato sul primo punto all'odg, per tutti i motivi dedotti in citazione, in via gradata o alternativa;
- conseguentemente determinare il criterio di riparto delle spese applicabile al caso per cui è processo;
In via istruttoria:
- ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare la misura di utilità, in termini di efficientamento termico,
derivante ai negozi degli attori per effetto della installazione del cappotto sulle parti comuni del CP_1
convenuto. Con vittoria delle spese di lite, anche per il caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e delle spese del procedimento di mediazione.
Per l'attrice : Rigettata ogni domanda, istanza e pretesa avanzata da parte avversa;
Dichiarare Controparte_2
la nullità, l'invalidità o l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea condominiale del CP_4
, via Resegone 53/65 in data 20/07/2023; Per l'effetto, rendere nullo, invalido, o in ogni caso
[...]
priva di qualsivoglia effetto la delibera impugnata, con rideterminazione dei criteri di riparto;
In subordine, volere rideterminare i criteri di riparto delle spese secondo criteri di concreta utilità delle opere, con ricalcolo in via equitativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari, anche e soprattutto in considerazione di quanto esposto in ordine al contegno assunto dal nelle more della fase conciliativa promossa da Codesto Controparte_1
Ecc.mo Giudice;
In ogni caso, in considerazione di quanto esposto in ordine al contegno assunto dal nelle more della fase conciliativa promossa da Codesto Ecc.mo Giudice, ordinare al Controparte_1
la restituzione in favore della Sig.ra di quanto già versato in eccedenza Controparte_1 Controparte_2
rispetto alla sorte del Presente Giudizio.
pagina 4 di 7 Per il : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare - CP_1
respingere l'istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata per i motivi dedotti;
- dichiarare la carenza di interesse ad agire per gli attori con tutte le conseguenze di legge. Nel merito: - respingere l'odierna impugnativa e tutte le domande dispiegate poiché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla piena validità ed efficacia della delibera impugnata;
- condannare gli impugnanti ad una pena pecuniaria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in favore del convenuto da liquidarsi in via CP_1
equitativa, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla sentenza e fino al soddisfo. In ogni caso Con
vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare nei termini di legge, ex art. 171 ter c.p.c. si chiede di rigettare l'avversa domanda di CTU in quanto irrilevante ai fini della decisione e/o comunque del tutto esplorativa.
In esito alla discussione ex art 281 sexies cpc, all'udienza del 21.7.2025 viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Preliminarmente deve darsi atto della inammissibilità di quelle domande svolte da parte attrice , come CP_2
precisate in sede di precisazione delle conclusioni, diverse da quelle svolte in sede di citazione, che introducendo temi nuovi sono inammissibili.
Consegue che verranno analizzate le sole domande degli attori come svolte con atto di citazione.
Nel merito.
Dalla documentazione in atti è provato che con la delibera del 4.12.2024 l'assemblea del convenuto CP_1
ha emendato il vizio di convocazione come lamentato da parte attrice e relativo alla convocazione per l'assemblea del 20.7.2023 impugnata.
Atteso che i vizi lamentati da parte attrice nella impugnativa che ci occupa, riguardano oltre al vizio di convocazione, anche il difetto di informazione e la presunta erronea applicazione di criteri di ripartizione sbagliati;
ritenuto che
tali vizi comportino motivi di annullamento della delibera e non nullità della stessa anche con riferimento al criterio di riparto della spesa posto l'assemblea non ha modificato i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c., o dal regolamento condominiale ma ha in concreto ripartito le pagina 5 di 7 spese medesime nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, (Cass.
126/2000; 2301/2001; 17101/2006) ad avviso di questo Giudice l'approvazione della predetta delibera del
4.12.2024 ha determinato l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo all'impugnazione spiegata da parte attrice.
Come noto in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
Va infatti dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'odierna impugnativa, essendo intervenuta una successiva delibera che ha sostituito la precedente che ha deliberato sul medesimo ordine del giorno ma emendando il vizio di convocazione.
Residua quindi il problema della liquidazione delle spese, che questo Giudice ritiene addossare al CP_1
convenuto per i motivi che di seguito si chiariscono.
Occorre dire infatti che da un lato il convenuto -nel convocare la nuova assemblea con il medesimo CP_1
ordine del giorno di quella impugnata -ha riconosciuto il vizio inficiante la delibera oggi impugnata, mostrando così un atteggiamento collaborativo, mentre dall'altro parte attrice si è vista costretta ad impugnare la delibera de quo per vedere accolte le argomentazioni su cui poi effettivamente si è proceduto alla sostituzione della delibera impugnata e ciò dopo l'introduzione del giudizio che ci occupa.
Ogni altra domanda ed eccezione, anche di condanna ex art 96 cpc sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936
del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ed a favore degli attori ai sensi CP_1
dell'art. 91 c.p.c.. Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 7 Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'impugnativa della delibera dell'assemblea del tenutasi in data 20.7.2023; CP_1 Parte_8
- rigetta ogni altra domanda
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore degli attori , CP_1 Parte_1
, e , spese liquidate in Euro 545,00 per anticipazioni ed Euro Parte_2 Parte_4 Parte_3
7600,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice , CP_1 Controparte_2
spese liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 21.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 7 di 7
Parte_1
[...] [...] Parte_2
[...] [...]
Parte_3
ATTORE/I e
VIA RESEGONE 53/65 ARESE Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 21 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi
[...] e personalmente con l'avv. FERRARI FRANCESCO, anche per gli Parte_1 Parte_2 attori e Pt_3 Pt_2 Per nessuno e Per il VIA RESEGONE 53/65 ARESE l'avv. Controparte_2 Controparte_1 NT ID IO
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 16,16 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14818/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 C.F._2
C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. FERRARI FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA DEI PLATANI 82-A Pt_5
ARESE presso il difensore avv. FERRARI FRANCESCO
EF (C.F. , con il patrocinio dell'avv.VINCIGUERRA CC VIA Pt_3 C.F._5
AN ON 100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VINCIGUERRA
CC
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
NT ID IO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BESANA 20122 MILANO presso il difensore avv. NT ID IO
CONVENUTO/I
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato dagli attori, condomini, nei confronti del per l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere la delibera impugnata relativamente al primo punto all'odg nella parte in cui approva il preventivo della ditta e la ripartizione delle quote, con particolare riferimento Parte_6
agli incrementi di costi ed oneri finanziari;
Nel merito, dichiarare l'invalidità, la nullità o l'annullamento della delibera impugnata che ha pronunciato sul primo punto all'odg, per tutti i motivi di cui in premessa, in via gradata o alternativa;
conseguentemente, determinare il criterio di riparto delle spese applicabile al caso di cui è
processo”…
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare - CP_1
RESPINGERE l'istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata per i motivi dedotti;
- DICHIARARE la carenza di interesse ad agire per gli attori con tutte le conseguenze di legge. Nel merito: - respingere l'odierna impugnativa e tutte le domande dispiegate poiché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare gli impugnanti ad una pena pecuniaria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in favore del convenuto da liquidarsi in via CP_1
equitativa, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla sentenza e fino al soddisfo. In ogni caso Con
vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 7 In data 4.10.2024 si costitutiva con nuovo difensore la sig.ra ribadendo le conclusioni svolte Controparte_2
con atto di citazione.
Alla prima udienza del 10.10.2024 il giudice rinviava la causa per permettere alle parti di addivenire ad u accordo transattivo. Alla successiva udienza del 20.1.2025 stante il mancato accordo tra le parti , il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione con termine per il deposito di atti conclusivi
All'udienza del 5.6.2025 le parti precisavano come segue.
Per gli attori e , e : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 Parte_7 Parte_4 Parte_3
disatteso ogni contrario assunto, così ritenere e giudicare: Nel merito: - dichiarare l'invalidità, la nullità o l'annullamento della delibera impugnata che ha pronunciato sul primo punto all'odg, per tutti i motivi dedotti in citazione, in via gradata o alternativa;
- conseguentemente determinare il criterio di riparto delle spese applicabile al caso per cui è processo;
In via istruttoria:
- ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare la misura di utilità, in termini di efficientamento termico,
derivante ai negozi degli attori per effetto della installazione del cappotto sulle parti comuni del CP_1
convenuto. Con vittoria delle spese di lite, anche per il caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e delle spese del procedimento di mediazione.
Per l'attrice : Rigettata ogni domanda, istanza e pretesa avanzata da parte avversa;
Dichiarare Controparte_2
la nullità, l'invalidità o l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea condominiale del CP_4
, via Resegone 53/65 in data 20/07/2023; Per l'effetto, rendere nullo, invalido, o in ogni caso
[...]
priva di qualsivoglia effetto la delibera impugnata, con rideterminazione dei criteri di riparto;
In subordine, volere rideterminare i criteri di riparto delle spese secondo criteri di concreta utilità delle opere, con ricalcolo in via equitativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari, anche e soprattutto in considerazione di quanto esposto in ordine al contegno assunto dal nelle more della fase conciliativa promossa da Codesto Controparte_1
Ecc.mo Giudice;
In ogni caso, in considerazione di quanto esposto in ordine al contegno assunto dal nelle more della fase conciliativa promossa da Codesto Ecc.mo Giudice, ordinare al Controparte_1
la restituzione in favore della Sig.ra di quanto già versato in eccedenza Controparte_1 Controparte_2
rispetto alla sorte del Presente Giudizio.
pagina 4 di 7 Per il : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare - CP_1
respingere l'istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata per i motivi dedotti;
- dichiarare la carenza di interesse ad agire per gli attori con tutte le conseguenze di legge. Nel merito: - respingere l'odierna impugnativa e tutte le domande dispiegate poiché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla piena validità ed efficacia della delibera impugnata;
- condannare gli impugnanti ad una pena pecuniaria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in favore del convenuto da liquidarsi in via CP_1
equitativa, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla sentenza e fino al soddisfo. In ogni caso Con
vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare nei termini di legge, ex art. 171 ter c.p.c. si chiede di rigettare l'avversa domanda di CTU in quanto irrilevante ai fini della decisione e/o comunque del tutto esplorativa.
In esito alla discussione ex art 281 sexies cpc, all'udienza del 21.7.2025 viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Preliminarmente deve darsi atto della inammissibilità di quelle domande svolte da parte attrice , come CP_2
precisate in sede di precisazione delle conclusioni, diverse da quelle svolte in sede di citazione, che introducendo temi nuovi sono inammissibili.
Consegue che verranno analizzate le sole domande degli attori come svolte con atto di citazione.
Nel merito.
Dalla documentazione in atti è provato che con la delibera del 4.12.2024 l'assemblea del convenuto CP_1
ha emendato il vizio di convocazione come lamentato da parte attrice e relativo alla convocazione per l'assemblea del 20.7.2023 impugnata.
Atteso che i vizi lamentati da parte attrice nella impugnativa che ci occupa, riguardano oltre al vizio di convocazione, anche il difetto di informazione e la presunta erronea applicazione di criteri di ripartizione sbagliati;
ritenuto che
tali vizi comportino motivi di annullamento della delibera e non nullità della stessa anche con riferimento al criterio di riparto della spesa posto l'assemblea non ha modificato i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c., o dal regolamento condominiale ma ha in concreto ripartito le pagina 5 di 7 spese medesime nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, (Cass.
126/2000; 2301/2001; 17101/2006) ad avviso di questo Giudice l'approvazione della predetta delibera del
4.12.2024 ha determinato l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo all'impugnazione spiegata da parte attrice.
Come noto in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
Va infatti dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'odierna impugnativa, essendo intervenuta una successiva delibera che ha sostituito la precedente che ha deliberato sul medesimo ordine del giorno ma emendando il vizio di convocazione.
Residua quindi il problema della liquidazione delle spese, che questo Giudice ritiene addossare al CP_1
convenuto per i motivi che di seguito si chiariscono.
Occorre dire infatti che da un lato il convenuto -nel convocare la nuova assemblea con il medesimo CP_1
ordine del giorno di quella impugnata -ha riconosciuto il vizio inficiante la delibera oggi impugnata, mostrando così un atteggiamento collaborativo, mentre dall'altro parte attrice si è vista costretta ad impugnare la delibera de quo per vedere accolte le argomentazioni su cui poi effettivamente si è proceduto alla sostituzione della delibera impugnata e ciò dopo l'introduzione del giudizio che ci occupa.
Ogni altra domanda ed eccezione, anche di condanna ex art 96 cpc sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936
del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ed a favore degli attori ai sensi CP_1
dell'art. 91 c.p.c.. Le stesse sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 7 Sentenza esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'impugnativa della delibera dell'assemblea del tenutasi in data 20.7.2023; CP_1 Parte_8
- rigetta ogni altra domanda
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore degli attori , CP_1 Parte_1
, e , spese liquidate in Euro 545,00 per anticipazioni ed Euro Parte_2 Parte_4 Parte_3
7600,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice , CP_1 Controparte_2
spese liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 21.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 7 di 7