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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/10/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 817/2023
Il Giudice del Lavoro, VA RO, a seguito dell'udienza svolta in data
31.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e CP_1 P.IVA_1
AT EA LE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di invalidità civile
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “A) accertare la sussistenza delle condizioni Parte_1 sanitarie tese a far sì che la ricorrente torni a beneficiare (dalla revoca) dell'assegno di invalidità civile, acclarata la sua riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore, quanto meno, al 75%; per l'effetto B) accogliere il ricorso;
C) condannare l' al pagamento delle spese e compensi di giudizio – anche di CP_1 accertamento tecnico preventivo ante causam – da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) CP_1 rigettare il ricorso di controparte, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2023, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
2. In particolare, il ricorrente si opponeva alla CTU medico-legale svolta ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che disconosceva le condizioni sanitarie per il godimento del suddetto beneficio, che era stato riconosciuto nel 2018 e poi revocato.
3. In data 02.09.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, richiamava le valutazioni espresse nel giudizio a cognizione sommaria dal CTU, il quale aveva escluso il riconoscimento dell'invalidità civile, quantificando la menomazione dell' nel 60%. Pt_2
5. In data 25.11.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_1 il suo elaborato peritale in data 04.02.2025.
6. All'udienza del 31.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 4 8. Nel presente giudizio si controverte sulla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile a favore del ricorrente.
9. Sul punto il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Stante quanto sopra, ritengo di confermare che anche all'epoca della revisione operata dall' il 10.06.2022 CP_1
era nelle condizioni di “invalido con una riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%”.
10. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile a favore del ricorrente all'epoca della revisione compiuta dall'ente previdenziale.
11. Nel merito della domanda la CTU effettuata accerta che al ricorrente doveva essere riconosciuta una invalidità pari al 75% nella data della revisione
(10.06.2022) e nel periodo successivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 75%; Parte_1
2) accerta e dichiarata il diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno di invalidità civile dalla data della revisione del 10.06.2022;
3) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento CP_1
Pag. 3 di 4 alla fase di giudizio sommario ex art. 445 bis c.p.c., che liquida in euro 4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato IO AT, dichiaratisi antistatario;
4) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, anche in riferimento alla fase di giudizio sommario ex art. 445 bis c.p.c.
Pisa, 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
VA RO
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 817/2023
Il Giudice del Lavoro, VA RO, a seguito dell'udienza svolta in data
31.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e CP_1 P.IVA_1
AT EA LE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di invalidità civile
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “A) accertare la sussistenza delle condizioni Parte_1 sanitarie tese a far sì che la ricorrente torni a beneficiare (dalla revoca) dell'assegno di invalidità civile, acclarata la sua riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore, quanto meno, al 75%; per l'effetto B) accogliere il ricorso;
C) condannare l' al pagamento delle spese e compensi di giudizio – anche di CP_1 accertamento tecnico preventivo ante causam – da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) CP_1 rigettare il ricorso di controparte, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2023, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
2. In particolare, il ricorrente si opponeva alla CTU medico-legale svolta ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che disconosceva le condizioni sanitarie per il godimento del suddetto beneficio, che era stato riconosciuto nel 2018 e poi revocato.
3. In data 02.09.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, richiamava le valutazioni espresse nel giudizio a cognizione sommaria dal CTU, il quale aveva escluso il riconoscimento dell'invalidità civile, quantificando la menomazione dell' nel 60%. Pt_2
5. In data 25.11.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_1 il suo elaborato peritale in data 04.02.2025.
6. All'udienza del 31.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 2 di 4 8. Nel presente giudizio si controverte sulla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile a favore del ricorrente.
9. Sul punto il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Stante quanto sopra, ritengo di confermare che anche all'epoca della revisione operata dall' il 10.06.2022 CP_1
era nelle condizioni di “invalido con una riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%”.
10. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile a favore del ricorrente all'epoca della revisione compiuta dall'ente previdenziale.
11. Nel merito della domanda la CTU effettuata accerta che al ricorrente doveva essere riconosciuta una invalidità pari al 75% nella data della revisione
(10.06.2022) e nel periodo successivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 75%; Parte_1
2) accerta e dichiarata il diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno di invalidità civile dalla data della revisione del 10.06.2022;
3) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento CP_1
Pag. 3 di 4 alla fase di giudizio sommario ex art. 445 bis c.p.c., che liquida in euro 4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato IO AT, dichiaratisi antistatario;
4) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, anche in riferimento alla fase di giudizio sommario ex art. 445 bis c.p.c.
Pisa, 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
VA RO
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