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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/11/2024, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. 421/2020 R.G.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, in persona dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente estensore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, legge 1.12.1970, n. 898, modificata con legge 6.3.1987, n. 74, a seguito di ricorso depositato in data 21.02.2020 da
Parte_1
1 (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margara, C.F._1
in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Viale
Eugenio Chiesa, n. 33
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Arzà, in virtù C.F._2
di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Le parti private, considerato che è già stata pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo scioglimento del matrimonio (sentenza n. 416/2021), concludono in ordine alle condizioni di divorzio come da conclusioni congiunte rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali, come segue:
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo- ogni e diversa distanza disattesa, - onerare il dott.
[...]
al versamento di un contributo mensile al mantenimento della LI Parte_1 [...]
maggiorenne a non autosufficiente, nella misura di euro 500,00 fino al Per_1
compimento dei 28 anni di età della ragazza, ovvero fino al 16.9.2025; onerare altresì
, per lo stesso periodo, al versamento delle spese straordinarie in favore Parte_1
della LI nella misura del 70% secondo con le modalità previste dal Protocollo in uso al
Tribunale di Massa. - Dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile. - Assegnare la casa coniugale in via definitiva alla sig.ra CP_1
- Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
2 Le parti hanno dichiarato di rinunciare al deposito della memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo contestualmente al deposito delle comparse conclusionali.
Il P.M. è stato informato della procedura ed ha apposto il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza, non spiegando intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Montignoso (MS) in data 19.09.1999.
A seguito del deposito del ricorso per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, veniva instaurato il giudizio, venivano sentiti i coniugi, esperito il prescritto tentativo di conciliazione ed impartiti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 4 della L. 898/1970. All'esito,
a seguito di richiesta congiunta delle parti, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, in riferimento alla domanda attinente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, oggetto di decisione parziale.
In data 22.06.2021 veniva emessa la sentenza non definitiva richiesta.
La causa proseguiva quindi per la decisione sulle condizioni di divorzio, essendosi dato sfogo alle richieste istruttorie delle parti, come da verbali di udienza in atti.
Successivamente, le parti precisavano in via definitiva le rispettive conclusioni all'udienza del 24.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio per la decisione.
In seguito, contestualmente al deposito delle rispettive comparse conclusionali, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed hanno
3 chiesto recepirsi le stesse a spese compensate, con rinuncia al deposito del termine per le memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
E' già stato pronunciato, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Sono così rimaste da decidere le condizioni del divorzio, inerenti in particolare al mantenimento della LI , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, all'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta ed, infine, all'assegnazione della casa già adibita a residenza familiare.
In proposito, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti meritano integrale recepimento nella presente sentenza. Invero, la somma concordata a carico del ricorrente a titolo di contribuzione al mantenimento (sia ordinario che straordinario) della LI , sino al Per_1
16.09.2025, risulta confacente alle reali esigenze della ragazza, nonché parametrata alle condizioni patrimoniali dei genitori, quali desumibili dalla documentazione fiscale in atti, risultando, in tal guisa, conforme al principio di proporzionalità di cui all'art. 316 bis comma
1 c.c..
La clausola inerente dell'obbligo del padre di pagare il suindicato contributo fino al
16.09.2025, data di compimento del ventottesimo anno di età da parte della LI va Per_1
considerata in funzione di prevedibile persistenza di detto obbligo, non potendosi concepire quale termine di durata della medesima obbligazione contributiva, da intendersi sussistente, ex lege, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dell'avente diritto, trattandosi di statuizione soggetta, per sua natura, al principio rebus sic stantibus, vale a dire fatte salve eventuali sopravvenienze (se del caso anche anteriori o successive alla stessa suindicata data) che giustifichino una revisione della disciplina in questione.
L'assegnazione della casa familiare alla SI.ra trova giustificazione nella CP_1
convivenza della predetta LI, economicamente non autosufficiente, presso la medesima.
Va dato altresì atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della SI.ra inerendo la stessa a diritti disponibili, nulla ostando, pertanto, al recepimento di CP_1
tale condizione nella presente sentenza.
4 La presentazione di conclusioni congiunte costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite, in conformità all'accordo sul punto raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alle condizioni del divorzio già pronunciato in data
22.06.2021 con sentenza n. 416/2021:
- Il SI. è tenuto corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario della LI maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, la somma mensile di € 500,00 fino al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte di quest'ultima, che si prevede orientativamente al compimento dei 28 anni di età della ragazza, ovvero fino al 16.9.2025.
- Il SI. , in relazione al medesimo periodo di cui al punto precedente, è Parte_1
tenuto a corrispondere le spese straordinarie in favore della LI nella misura del 70% secondo le modalità previste dal Protocollo C.N.F. in materia recepito dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, da intendersi integralmente richiamato in questa sede.
- Assegna la casa coniugale in via definitiva alla SI.ra , che vi abiterà Parte_2
con la LI . Per_1
- Dà atto che la SI.ra ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile. Parte_2
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente estensore
dott. Domenico Provenzano
5
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, in persona dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente estensore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario ex art. 4, comma 13, legge 1.12.1970, n. 898, modificata con legge 6.3.1987, n. 74, a seguito di ricorso depositato in data 21.02.2020 da
Parte_1
1 (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margara, C.F._1
in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Viale
Eugenio Chiesa, n. 33
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Arzà, in virtù C.F._2
di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Le parti private, considerato che è già stata pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo scioglimento del matrimonio (sentenza n. 416/2021), concludono in ordine alle condizioni di divorzio come da conclusioni congiunte rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali, come segue:
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo- ogni e diversa distanza disattesa, - onerare il dott.
[...]
al versamento di un contributo mensile al mantenimento della LI Parte_1 [...]
maggiorenne a non autosufficiente, nella misura di euro 500,00 fino al Per_1
compimento dei 28 anni di età della ragazza, ovvero fino al 16.9.2025; onerare altresì
, per lo stesso periodo, al versamento delle spese straordinarie in favore Parte_1
della LI nella misura del 70% secondo con le modalità previste dal Protocollo in uso al
Tribunale di Massa. - Dichiarare che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile. - Assegnare la casa coniugale in via definitiva alla sig.ra CP_1
- Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
2 Le parti hanno dichiarato di rinunciare al deposito della memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo contestualmente al deposito delle comparse conclusionali.
Il P.M. è stato informato della procedura ed ha apposto il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza, non spiegando intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Montignoso (MS) in data 19.09.1999.
A seguito del deposito del ricorso per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, veniva instaurato il giudizio, venivano sentiti i coniugi, esperito il prescritto tentativo di conciliazione ed impartiti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 4 della L. 898/1970. All'esito,
a seguito di richiesta congiunta delle parti, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, in riferimento alla domanda attinente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, oggetto di decisione parziale.
In data 22.06.2021 veniva emessa la sentenza non definitiva richiesta.
La causa proseguiva quindi per la decisione sulle condizioni di divorzio, essendosi dato sfogo alle richieste istruttorie delle parti, come da verbali di udienza in atti.
Successivamente, le parti precisavano in via definitiva le rispettive conclusioni all'udienza del 24.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio per la decisione.
In seguito, contestualmente al deposito delle rispettive comparse conclusionali, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed hanno
3 chiesto recepirsi le stesse a spese compensate, con rinuncia al deposito del termine per le memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
E' già stato pronunciato, con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Sono così rimaste da decidere le condizioni del divorzio, inerenti in particolare al mantenimento della LI , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, all'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta ed, infine, all'assegnazione della casa già adibita a residenza familiare.
In proposito, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti meritano integrale recepimento nella presente sentenza. Invero, la somma concordata a carico del ricorrente a titolo di contribuzione al mantenimento (sia ordinario che straordinario) della LI , sino al Per_1
16.09.2025, risulta confacente alle reali esigenze della ragazza, nonché parametrata alle condizioni patrimoniali dei genitori, quali desumibili dalla documentazione fiscale in atti, risultando, in tal guisa, conforme al principio di proporzionalità di cui all'art. 316 bis comma
1 c.c..
La clausola inerente dell'obbligo del padre di pagare il suindicato contributo fino al
16.09.2025, data di compimento del ventottesimo anno di età da parte della LI va Per_1
considerata in funzione di prevedibile persistenza di detto obbligo, non potendosi concepire quale termine di durata della medesima obbligazione contributiva, da intendersi sussistente, ex lege, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dell'avente diritto, trattandosi di statuizione soggetta, per sua natura, al principio rebus sic stantibus, vale a dire fatte salve eventuali sopravvenienze (se del caso anche anteriori o successive alla stessa suindicata data) che giustifichino una revisione della disciplina in questione.
L'assegnazione della casa familiare alla SI.ra trova giustificazione nella CP_1
convivenza della predetta LI, economicamente non autosufficiente, presso la medesima.
Va dato altresì atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della SI.ra inerendo la stessa a diritti disponibili, nulla ostando, pertanto, al recepimento di CP_1
tale condizione nella presente sentenza.
4 La presentazione di conclusioni congiunte costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite, in conformità all'accordo sul punto raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alle condizioni del divorzio già pronunciato in data
22.06.2021 con sentenza n. 416/2021:
- Il SI. è tenuto corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario della LI maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, la somma mensile di € 500,00 fino al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte di quest'ultima, che si prevede orientativamente al compimento dei 28 anni di età della ragazza, ovvero fino al 16.9.2025.
- Il SI. , in relazione al medesimo periodo di cui al punto precedente, è Parte_1
tenuto a corrispondere le spese straordinarie in favore della LI nella misura del 70% secondo le modalità previste dal Protocollo C.N.F. in materia recepito dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, da intendersi integralmente richiamato in questa sede.
- Assegna la casa coniugale in via definitiva alla SI.ra , che vi abiterà Parte_2
con la LI . Per_1
- Dà atto che la SI.ra ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile. Parte_2
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente estensore
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