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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12494/2024
Oggi 10/09/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta DELLA VISTA DONATO Parte_1
Per Avv.to Poggi in sost. l'avv.to/l'avv.ta SOLDATI Controparte_1
NICOLA
Drssa Elisa Po Nardini MOT
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv.to Della Vista precisa le conclusioni come da atto introduttivo e insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. Poggi precisa le conclusioni come da memoria 426 cpc e nella domanda ex art. 96 cpc
L'avv.to Della Vista eccepisce che si tratta di domanda nuova.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12494/2024 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. DELLA VISTA DONATO
Parte Convenuta: in persona della o del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. SOLDATI NICOLA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 2472/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 51837,80 oltre interessi e spese in forza di CP_1 contratto di affitto di azienda.
L'opponente eccepisce l'inadempimento agli obblighi integrativi di buona fede della controparte.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto di affitto di azienda ottobre 2021;
2) l'inadempimento di parte opponente che non ha pagato canoni di affitto, indennità di occupazione a seguito della risoluzione, spese di gestione, consumi e imposta di registro.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
3 2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterare in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Come già osservato nell'ordinanza 12 novembre 2024 parte opponente avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto entro il 31 dicembre 2022 per salvaguardare gli effetti della scrittura modificativa (con riferimento all'abbuono dei canoni del primo semestre 2022, concesso da parte opposta non come contropartita per propri inadempimenti ma solo in un'ottica di collaborazione, con riferimento a un'epoca appena successiva alle limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica).
Tale dimostrazione non è stata offerta (la condizione posta non è vessatoria poiché rientra nell'ambito di una regolazione di tipo transattivo tra professionisti), né è stata chiarita l'asserita incidenza degli inadempimenti ascritti a parte opposta sul sinallagma contrattuale.
Per esempio, non è stato allegato in che termini avrebbe inciso sul reddito di parte opponente “lo stato di totale degrado ed abbandono del centro commerciale”, oppure il mancato sviluppo di “attività promozionale anche per il periodo natalizio, finalizzata ad aumentare l'affluenza di avventori”, oppure la presenza di spazi vuoti all'interno del centro commerciale.
In assenza di questi elementi, non è possibile procedere a un'ipotetica riduzione del canone di affitto, poiché non emerge la correlativa diminuzione del godimento del conduttore a uso commerciale.
Con riferimento alle spese condominiali, premesso che la contestazione di parte opponente non attiene alla loro esatta quantificazione (la richiesta di preventivi e consuntivi, comunque poi evasa da parte opposta, è anteriore alle fatture azionate in monitorio) ma alla loro diversa entità rispetto a quanto prefigurato in sede precontrattuale, il Tribunale osserva che parte opponente non indica in che misura gli oneri di cui qui parte opposta chiede il pagamento eccederebbero la misura concordata (euro 11.500,00 annui, comunque assunti come quota indicativa nella fase precontrattuale, come emerge dal doc. 1 parte opponente).
Essendo il decreto già esecutivo, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
5.
4 Le spese di lite, ivi compresa fase di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1 8.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 10/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 12494/2024
Oggi 10/09/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta DELLA VISTA DONATO Parte_1
Per Avv.to Poggi in sost. l'avv.to/l'avv.ta SOLDATI Controparte_1
NICOLA
Drssa Elisa Po Nardini MOT
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv.to Della Vista precisa le conclusioni come da atto introduttivo e insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. Poggi precisa le conclusioni come da memoria 426 cpc e nella domanda ex art. 96 cpc
L'avv.to Della Vista eccepisce che si tratta di domanda nuova.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 12494/2024 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. DELLA VISTA DONATO
Parte Convenuta: in persona della o del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. SOLDATI NICOLA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 2472/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 51837,80 oltre interessi e spese in forza di CP_1 contratto di affitto di azienda.
L'opponente eccepisce l'inadempimento agli obblighi integrativi di buona fede della controparte.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto di affitto di azienda ottobre 2021;
2) l'inadempimento di parte opponente che non ha pagato canoni di affitto, indennità di occupazione a seguito della risoluzione, spese di gestione, consumi e imposta di registro.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
3 2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterare in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Come già osservato nell'ordinanza 12 novembre 2024 parte opponente avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto entro il 31 dicembre 2022 per salvaguardare gli effetti della scrittura modificativa (con riferimento all'abbuono dei canoni del primo semestre 2022, concesso da parte opposta non come contropartita per propri inadempimenti ma solo in un'ottica di collaborazione, con riferimento a un'epoca appena successiva alle limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica).
Tale dimostrazione non è stata offerta (la condizione posta non è vessatoria poiché rientra nell'ambito di una regolazione di tipo transattivo tra professionisti), né è stata chiarita l'asserita incidenza degli inadempimenti ascritti a parte opposta sul sinallagma contrattuale.
Per esempio, non è stato allegato in che termini avrebbe inciso sul reddito di parte opponente “lo stato di totale degrado ed abbandono del centro commerciale”, oppure il mancato sviluppo di “attività promozionale anche per il periodo natalizio, finalizzata ad aumentare l'affluenza di avventori”, oppure la presenza di spazi vuoti all'interno del centro commerciale.
In assenza di questi elementi, non è possibile procedere a un'ipotetica riduzione del canone di affitto, poiché non emerge la correlativa diminuzione del godimento del conduttore a uso commerciale.
Con riferimento alle spese condominiali, premesso che la contestazione di parte opponente non attiene alla loro esatta quantificazione (la richiesta di preventivi e consuntivi, comunque poi evasa da parte opposta, è anteriore alle fatture azionate in monitorio) ma alla loro diversa entità rispetto a quanto prefigurato in sede precontrattuale, il Tribunale osserva che parte opponente non indica in che misura gli oneri di cui qui parte opposta chiede il pagamento eccederebbero la misura concordata (euro 11.500,00 annui, comunque assunti come quota indicativa nella fase precontrattuale, come emerge dal doc. 1 parte opponente).
Essendo il decreto già esecutivo, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
5.
4 Le spese di lite, ivi compresa fase di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1 8.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 10/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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