TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1110/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1110/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A PATERNÒ (CT) IL 02/05/1976 (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 31/12/1971 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 19.2.2024, parte ricorrente ha concluso come da verbale e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
D' e hanno contratto matrimonio in Paternò (CT) in data Parte_2 Controparte_1
28/10/1995, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paternò (CT) nell'anno 1995, parte
II, serie A, numero 215.
Dalla coppia sono nati cinque figli: nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...], entrambi residenti con la madre;
,
[...] Controparte_2 CP_3
e , tutti indipendenti dal nucleo familiare originario.
[...] Persona_3
Con ricorso depositato in data 28.01.2021, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_3
pronunciare la separazione personale dal marito, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per incompatibilità di carattere tra i coniugi tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza ed ha chiesto di porre in capo al marito l'onere di contribuire al mantenimento della allora figlia minore con una congrua somma mensile oltre alla regolamentazione di Per_2
affido e collocamento e del figlio , maggiorenne ma non indipendente economicamente Per_1
con un contributo di € 150,00 mensili.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 21.10.2021, nella contumacia del resistente, sentita la ricorrente, che ha insistito nella volontà di separarsi, ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Il Presidente, con ordinanza del 27.10.2021, ha posto a carico di ed in favore Controparte_1
di un assegno di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, per Parte_3
la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda ed ha Per_2
rilevato, sulla scorta delle dichiarazioni della ricorrente, che nulla va disposto in favore del figlio maggiorenne che, avendo iniziato a lavorare, non ha diritto ad essere mantenuto dai Per_1
genitori .
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza. Alla successiva udienza del 19.02.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
Con la comparsa conclusionale la ricorrente ha chiesto confermarsi i provvedimenti presidenziali.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non è comparso Controparte_1
all'udienza fissata per la comparizione delle parti, né successivamente si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è fondata e Parte_3
deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, il comportamento processuale tenuto da controparte che non ha ritenuto di doversi costituire, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Stante il raggiungimento della maggiore età della figlia nulla va disposto in merito al Per_2
regime di affido;
di contro, la convivenza prevalente presso la madre e la dedotta assenza di autonomia economica impongono di porsi a carico del padre l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia.
Con riferimento alle condizioni economiche delle parti la ricorrente ha riferito di percepire assegno di invalidità e che il resistente lavora come agricoltore stagionale.
In assenza di ulteriore istruttoria, ritiene il Collegio possa essere confermato il contributo di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1110/21, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_3
che hanno contratto matrimonio in Paternò (CT) in data 28/10/1995, iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Paternò (CT) nell'anno 1995, parte II, serie A, numero
215.
- pone a carico di l'onere di versare quale contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Paternò (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania il 28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1110/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A PATERNÒ (CT) IL 02/05/1976 (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 31/12/1971 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 19.2.2024, parte ricorrente ha concluso come da verbale e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
D' e hanno contratto matrimonio in Paternò (CT) in data Parte_2 Controparte_1
28/10/1995, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paternò (CT) nell'anno 1995, parte
II, serie A, numero 215.
Dalla coppia sono nati cinque figli: nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...], entrambi residenti con la madre;
,
[...] Controparte_2 CP_3
e , tutti indipendenti dal nucleo familiare originario.
[...] Persona_3
Con ricorso depositato in data 28.01.2021, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_3
pronunciare la separazione personale dal marito, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per incompatibilità di carattere tra i coniugi tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza ed ha chiesto di porre in capo al marito l'onere di contribuire al mantenimento della allora figlia minore con una congrua somma mensile oltre alla regolamentazione di Per_2
affido e collocamento e del figlio , maggiorenne ma non indipendente economicamente Per_1
con un contributo di € 150,00 mensili.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 21.10.2021, nella contumacia del resistente, sentita la ricorrente, che ha insistito nella volontà di separarsi, ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Il Presidente, con ordinanza del 27.10.2021, ha posto a carico di ed in favore Controparte_1
di un assegno di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, per Parte_3
la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda ed ha Per_2
rilevato, sulla scorta delle dichiarazioni della ricorrente, che nulla va disposto in favore del figlio maggiorenne che, avendo iniziato a lavorare, non ha diritto ad essere mantenuto dai Per_1
genitori .
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza. Alla successiva udienza del 19.02.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
Con la comparsa conclusionale la ricorrente ha chiesto confermarsi i provvedimenti presidenziali.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non è comparso Controparte_1
all'udienza fissata per la comparizione delle parti, né successivamente si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è fondata e Parte_3
deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, il comportamento processuale tenuto da controparte che non ha ritenuto di doversi costituire, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Stante il raggiungimento della maggiore età della figlia nulla va disposto in merito al Per_2
regime di affido;
di contro, la convivenza prevalente presso la madre e la dedotta assenza di autonomia economica impongono di porsi a carico del padre l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia.
Con riferimento alle condizioni economiche delle parti la ricorrente ha riferito di percepire assegno di invalidità e che il resistente lavora come agricoltore stagionale.
In assenza di ulteriore istruttoria, ritiene il Collegio possa essere confermato il contributo di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1110/21, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_3
che hanno contratto matrimonio in Paternò (CT) in data 28/10/1995, iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Paternò (CT) nell'anno 1995, parte II, serie A, numero
215.
- pone a carico di l'onere di versare quale contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Paternò (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania il 28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu