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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 261/2023 promossa da:
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Novara, via S. Francesco d'Assisi n. P.IVA_1
5/c, presso lo studio dell'Avv. ZAPPA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 in via preliminare: accertare e dichiarare la violazione dell'art.14 legge n.689/1981 e la conseguente nullità o annullabilità degli atti di accertamento sub doc. 2 e 3, e per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione nel presente procedimento.
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità degli atti di accertamento e della successiva ordinanza impugnata per insufficiente motivazione, tale da compromettere la possibilità di piena difesa dei ricorrenti.
1 Accertare il difetto dell'elemento soggettivo ex art. 3 l.689/81 e per l'effetto dichiarare nulli/annullabili sia gli accertamenti che l'impugnata ordinanza ingiunzione. Nel merito: dato atto dell'intervenuto versamento nei temrini dei contributi, in precedenza omessi, annullare e/ o dichiarare nulla l'ingiunzione impugnata. In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della sanzione per decorso del termine legale. In via di ulteriore subordine: disporsi la riduzione della sanzione ai minimi di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE: Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura ridotta rideterminata dall' come da paragrafo 5 del presente atto oppure, in CP_2 subordine, nella diversa misura che risulterà di giustizia Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000423828, prot. 5200. 14/02/2023 0032560, notificatagli in data 22.2.2023, con cui era stato CP_3 intimato, a lui e alla società dal medesimo rappresentato, il pagamento di euro 10.006,60, a titolo di sanzioni amministrative e spese, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983. Eccepiva, in primo luogo, la violazione dell'art. 14, l.n. 689/1981, rammentando che le violazioni contestate erano riferite a periodi dal dicembre 2015 al novembre 2016, mentre gli atti di accertamento erano rispettivamente intervenuti il 29.11.2017 e il 30.11.2017 (docc.
2-3 ric.). Allegava, inoltre, di aver provveduto al pagamento dei contributi omessi, maggiorati di interessi di mora e compensi (doc. 5 ric.). Eccepiva altresì l'insufficiente motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che non aveva tenuto conto dei suddetti pagamenti.
Si costituiva l' , con Controparte_2 memoria difensiva depositata il 17.10.2023. Argomentava circa la natura del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione e sui limiti alla cognizione del giudice, nonché la regolarità formale del procedimento seguito e del provvedimento. Argomentava in ordine all'inapplicabilità dell'art. 14, l. n. 689/1981 alla fattispecie in esame, sostenendo che il d. lgs. n. 8/2016 non prevedeva affatto un termine
2 per la conclusione del procedimento, previsto a pena di decadenza. In subordine, sosteneva che il termine non fosse decorso, al momento dell'accertamento. Deduceva che il pagamento dei contributi da parte dell'opponente era avvenuto il 1.3.2018, in ritardo rispetto al termine di legge, scaduto il 28.2.2018. Rammentava la normativa di depenalizzazione, di cui al d.lgs. n. 8/2016, allegando di avere regolarmente contestato la violazione al trasgressore e che, comunque, il mancato versamento delle ritenute contributive non era stato contestato. Riteneva, inoltre, di aver correttamente commisurato la sanzione, in relazione ai parametri di legge. Quanto alla motivazione, deduceva trattarsi di un'attività amministrativa vincolata e che tutti i presupposti di legge erano stati compiutamente indicati nel provvedimento. Dichiarava di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, secondo la nuova cornice edittale, di cui all'art. 23, d.l. n. 48/2023, conv. in l. n. 85/2023.
Il ricorrente, a ciò autorizzato, depositava note difensive, insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. È fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981, proposta dall'opponente. Per il principio della ragione più liquida, trattandosi di eccezione idonea a definire il giudizio, il Tribunale si limiterà al suo esame.
Sul punto, va richiamata, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 389/2023 (r.g. n. 261/2023) che, richiamando a sua volta propri precedenti, ha condivisibilmente ritenuto che l'art. 14 cit. è applicabile alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione degli illeciti contributivi.
Quanto agli illeciti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, nel precedente appena richiamato, la Corte ha osservato che “fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale,
3 comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore. Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' CP_3 onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa [nel caso di cui al presente giudizio, è pacifico che non vi è stata alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all' n.d.e.]. In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai CP_3 citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo dicembre 2012 – settembre 2013 [nel caso di cui al presente giudizio risalgono al periodo dicembre 2013
- agosto 2015, n.d.e.], il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato penale e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l è stato posto nella condizione di avviare la procedura CP_3 nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa” (App. Torino n. 89/2023 e 111/2023)”.
Più di recente si è, poi, acutamente osservato che “Quanto alla estrema difficoltà
o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute CP_3 contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'ap-plicabilità per il passato” (App. Trieste, sentenza del 9.5.2024, r.g. n. 208/2023).
4 2. Ciò posto in diritto, si osserva che entrambe le parti hanno prodotto l'atto di accertamento (docc.
2-3 ric., doc. 1 ), da cui si evince che le ritenute di cui è stato CP_3 omesso il versamento risalgono a periodi da dicembre 2015 a novembre 2016.
A norma dell'art. 18, primo comma, d. lgs. 241/1997, come modificato dal d. lgs. n. 422/1998, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali scade il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. Dall'atto di accertamento si evince che l'unica attività istruttoria compiuta dall' è stata una “verifica dei nostri archivi”, sicché non occorre considerare alcun CP_3 lasso di tempo ulteriore, per poter affermare la piena conoscenza dell'illecito. Non risulta in atti, né è stata dedotta un'attività di occultamento dell'imponibile, che possa aver reso necessari accertamenti istruttori. L'atto di accertamento sopra citato reca data di protocollo 20.11.2017, sicché non è nemmeno necessario verificare in quale momento, evidentemente successivo, esso è stato notificato al ricorrente, poiché il termine di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, era già scaduto al momento della formazione dell'atto. Ne consegue che l'accertamento dell'illecito è illegittimo per intervenuta decadenza e l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 10.006,60), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. n. OI- CP_3
000423828; 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_3 Parte_1
(in proprio e n.q.), liquidate in complessivi euro 2.000, oltre a rimborso spese
[...] forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 18.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 261/2023 promossa da:
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Novara, via S. Francesco d'Assisi n. P.IVA_1
5/c, presso lo studio dell'Avv. ZAPPA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 in via preliminare: accertare e dichiarare la violazione dell'art.14 legge n.689/1981 e la conseguente nullità o annullabilità degli atti di accertamento sub doc. 2 e 3, e per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione nel presente procedimento.
Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità degli atti di accertamento e della successiva ordinanza impugnata per insufficiente motivazione, tale da compromettere la possibilità di piena difesa dei ricorrenti.
1 Accertare il difetto dell'elemento soggettivo ex art. 3 l.689/81 e per l'effetto dichiarare nulli/annullabili sia gli accertamenti che l'impugnata ordinanza ingiunzione. Nel merito: dato atto dell'intervenuto versamento nei temrini dei contributi, in precedenza omessi, annullare e/ o dichiarare nulla l'ingiunzione impugnata. In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della sanzione per decorso del termine legale. In via di ulteriore subordine: disporsi la riduzione della sanzione ai minimi di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE: Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura ridotta rideterminata dall' come da paragrafo 5 del presente atto oppure, in CP_2 subordine, nella diversa misura che risulterà di giustizia Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000423828, prot. 5200. 14/02/2023 0032560, notificatagli in data 22.2.2023, con cui era stato CP_3 intimato, a lui e alla società dal medesimo rappresentato, il pagamento di euro 10.006,60, a titolo di sanzioni amministrative e spese, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983. Eccepiva, in primo luogo, la violazione dell'art. 14, l.n. 689/1981, rammentando che le violazioni contestate erano riferite a periodi dal dicembre 2015 al novembre 2016, mentre gli atti di accertamento erano rispettivamente intervenuti il 29.11.2017 e il 30.11.2017 (docc.
2-3 ric.). Allegava, inoltre, di aver provveduto al pagamento dei contributi omessi, maggiorati di interessi di mora e compensi (doc. 5 ric.). Eccepiva altresì l'insufficiente motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che non aveva tenuto conto dei suddetti pagamenti.
Si costituiva l' , con Controparte_2 memoria difensiva depositata il 17.10.2023. Argomentava circa la natura del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione e sui limiti alla cognizione del giudice, nonché la regolarità formale del procedimento seguito e del provvedimento. Argomentava in ordine all'inapplicabilità dell'art. 14, l. n. 689/1981 alla fattispecie in esame, sostenendo che il d. lgs. n. 8/2016 non prevedeva affatto un termine
2 per la conclusione del procedimento, previsto a pena di decadenza. In subordine, sosteneva che il termine non fosse decorso, al momento dell'accertamento. Deduceva che il pagamento dei contributi da parte dell'opponente era avvenuto il 1.3.2018, in ritardo rispetto al termine di legge, scaduto il 28.2.2018. Rammentava la normativa di depenalizzazione, di cui al d.lgs. n. 8/2016, allegando di avere regolarmente contestato la violazione al trasgressore e che, comunque, il mancato versamento delle ritenute contributive non era stato contestato. Riteneva, inoltre, di aver correttamente commisurato la sanzione, in relazione ai parametri di legge. Quanto alla motivazione, deduceva trattarsi di un'attività amministrativa vincolata e che tutti i presupposti di legge erano stati compiutamente indicati nel provvedimento. Dichiarava di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, secondo la nuova cornice edittale, di cui all'art. 23, d.l. n. 48/2023, conv. in l. n. 85/2023.
Il ricorrente, a ciò autorizzato, depositava note difensive, insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. È fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14, l. n. 689/1981, proposta dall'opponente. Per il principio della ragione più liquida, trattandosi di eccezione idonea a definire il giudizio, il Tribunale si limiterà al suo esame.
Sul punto, va richiamata, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 389/2023 (r.g. n. 261/2023) che, richiamando a sua volta propri precedenti, ha condivisibilmente ritenuto che l'art. 14 cit. è applicabile alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione degli illeciti contributivi.
Quanto agli illeciti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, nel precedente appena richiamato, la Corte ha osservato che “fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato
3 comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore. Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né l' CP_3 onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa [nel caso di cui al presente giudizio, è pacifico che non vi è stata alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all' n.d.e.]. In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai CP_3 citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Posto che nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo dicembre 2012 – settembre 2013 [nel caso di cui al presente giudizio risalgono al periodo dicembre 2013
- agosto 2015, n.d.e.], il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato penale e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza logicamente individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l è stato posto nella condizione di avviare la procedura CP_3 nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa” (App. Torino n. 89/2023 e 111/2023)”.
Più di recente si è, poi, acutamente osservato che “Quanto alla estrema difficoltà
o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute CP_3 contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'ap-plicabilità per il passato” (App. Trieste, sentenza del 9.5.2024, r.g. n. 208/2023).
4 2. Ciò posto in diritto, si osserva che entrambe le parti hanno prodotto l'atto di accertamento (docc.
2-3 ric., doc. 1 ), da cui si evince che le ritenute di cui è stato CP_3 omesso il versamento risalgono a periodi da dicembre 2015 a novembre 2016.
A norma dell'art. 18, primo comma, d. lgs. 241/1997, come modificato dal d. lgs. n. 422/1998, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali scade il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. Dall'atto di accertamento si evince che l'unica attività istruttoria compiuta dall' è stata una “verifica dei nostri archivi”, sicché non occorre considerare alcun CP_3 lasso di tempo ulteriore, per poter affermare la piena conoscenza dell'illecito. Non risulta in atti, né è stata dedotta un'attività di occultamento dell'imponibile, che possa aver reso necessari accertamenti istruttori. L'atto di accertamento sopra citato reca data di protocollo 20.11.2017, sicché non è nemmeno necessario verificare in quale momento, evidentemente successivo, esso è stato notificato al ricorrente, poiché il termine di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, era già scaduto al momento della formazione dell'atto. Ne consegue che l'accertamento dell'illecito è illegittimo per intervenuta decadenza e l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 10.006,60), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. n. OI- CP_3
000423828; 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_3 Parte_1
(in proprio e n.q.), liquidate in complessivi euro 2.000, oltre a rimborso spese
[...] forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 18.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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