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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 760 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester FERRARI MORANDI Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
FL INCLETOLLI
E
in persona del legale rappresentate Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio FERRARA
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o l'assegno di cui all'art. 12 e 13 della legge n.
118 del 1971 e all'esenzione totale del ticket sanitario. La domanda non è stata accolta in quanto il ricorrente non è stato convocato a visita medico-legale.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento delle prestazioni richieste con decorrenza da novembre 2021.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento limitatamente alla decorrenza del diritto riconosciuto la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo in punto di decorrenza, chiedendo l'accertamento del sopra descritto stato di salute dalla data CP_ della domanda e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta: in particolare, la parte ricorrente ha affermato che il consulente non aveva correttamente valutato il quadro clinico, in quanto in relazione allo stesso sussistono i requisiti per fruire delle prestazioni richiesta sin dalla data della domanda. CP_
1.2. L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la genericità delle contestazioni che avevano ad oggetto questioni medico- legali già valutate in sede di accertamento tecnico preventivo. Parte
1.3. La si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
2. E' innanzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso tempestivamente depositato.
3. E' altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Parte in quanto, avendo parte ricorrente proposto domanda diretta all'accertamento dello stato di invalidità ai fini del conseguimento della pensione di inabilità e del pagamento dei tickets sanitari, sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti secondo Cass. 30 agosto 2018, n. 21412.
4. Nel merito, il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento delle prestazioni richieste a partire da novembre 2021.
4.1. Il ricorrente, nel presente giudizio di opposizione, ha contestato la valutazione medico legale operata dal consulente limitatamente alla data di decorrenza della prestazione, ritenendo che la prestazione possa essere riconosciuta già dalla data della domanda amministrativa.
Tuttavia, nel formulare, attraverso delle note di un medico, la sopra riferita valutazione medico legale, il ricorrente non ha fornito alcuna ulteriore valutazione
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che consenta di disattendere il giudizio medico legale espresso dal consulente nominato dal giudice in sede di accertamento tecnico preventivo.
Infatti, osserva il Giudice come le patologie da cui è affetto il ricorrente siano state attentamente e compiutamente valutate dalla consulente, tenendo conto della documentazione in atti. In particolare, il consulente ha vagliato la sussistenza della compromissione cardiovascolare già dal 2019 – evidenziata dal CTP –, ritenendola tuttavia insufficiente al fine di riconoscere la sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa.
4.2. Pertanto, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici - rilevato altresì che parte ricorrente ha dedotto la sussistenza dei requisiti socio-economici e che la deduzione non è stata specificamente contestata da , con le note conseguenze ex art. 115 c.p.c. - la CP_1 pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e l'esenzione totale del ticket sanitario devono essere riconosciute da novembre 2021, e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore dei ratei arretrati, nella misura di legge, CP_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti atteso l'esito delle due fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. dichiara il diritto di alla pensione di inabilità di cui Parte_1 all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e all'esenzione totale del ticket sanitario da novembre 2021, e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore dei ratei CP_1
arretrati, nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
LI IL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 760 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester FERRARI MORANDI Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
FL INCLETOLLI
E
in persona del legale rappresentate Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio FERRARA
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o l'assegno di cui all'art. 12 e 13 della legge n.
118 del 1971 e all'esenzione totale del ticket sanitario. La domanda non è stata accolta in quanto il ricorrente non è stato convocato a visita medico-legale.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento delle prestazioni richieste con decorrenza da novembre 2021.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento limitatamente alla decorrenza del diritto riconosciuto la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo in punto di decorrenza, chiedendo l'accertamento del sopra descritto stato di salute dalla data CP_ della domanda e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta: in particolare, la parte ricorrente ha affermato che il consulente non aveva correttamente valutato il quadro clinico, in quanto in relazione allo stesso sussistono i requisiti per fruire delle prestazioni richiesta sin dalla data della domanda. CP_
1.2. L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la genericità delle contestazioni che avevano ad oggetto questioni medico- legali già valutate in sede di accertamento tecnico preventivo. Parte
1.3. La si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
2. E' innanzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso tempestivamente depositato.
3. E' altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Parte in quanto, avendo parte ricorrente proposto domanda diretta all'accertamento dello stato di invalidità ai fini del conseguimento della pensione di inabilità e del pagamento dei tickets sanitari, sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti secondo Cass. 30 agosto 2018, n. 21412.
4. Nel merito, il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento delle prestazioni richieste a partire da novembre 2021.
4.1. Il ricorrente, nel presente giudizio di opposizione, ha contestato la valutazione medico legale operata dal consulente limitatamente alla data di decorrenza della prestazione, ritenendo che la prestazione possa essere riconosciuta già dalla data della domanda amministrativa.
Tuttavia, nel formulare, attraverso delle note di un medico, la sopra riferita valutazione medico legale, il ricorrente non ha fornito alcuna ulteriore valutazione
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che consenta di disattendere il giudizio medico legale espresso dal consulente nominato dal giudice in sede di accertamento tecnico preventivo.
Infatti, osserva il Giudice come le patologie da cui è affetto il ricorrente siano state attentamente e compiutamente valutate dalla consulente, tenendo conto della documentazione in atti. In particolare, il consulente ha vagliato la sussistenza della compromissione cardiovascolare già dal 2019 – evidenziata dal CTP –, ritenendola tuttavia insufficiente al fine di riconoscere la sussistenza dei presupposti per la prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa.
4.2. Pertanto, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici - rilevato altresì che parte ricorrente ha dedotto la sussistenza dei requisiti socio-economici e che la deduzione non è stata specificamente contestata da , con le note conseguenze ex art. 115 c.p.c. - la CP_1 pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e l'esenzione totale del ticket sanitario devono essere riconosciute da novembre 2021, e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore dei ratei arretrati, nella misura di legge, CP_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti atteso l'esito delle due fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. dichiara il diritto di alla pensione di inabilità di cui Parte_1 all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e all'esenzione totale del ticket sanitario da novembre 2021, e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore dei ratei CP_1
arretrati, nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
LI IL
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