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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1070 del 22.03.2023 Oggetto: ANF per la presenza di figlio maggiorenne inabile nel nucleo familiare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedone Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Manzi e Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 16.12.2020, premetteva che: in data 25.09.1995, aveva Parte_1 contratto matrimonio con , e dall'unione era nata la figlia riconosciuta Persona_1 Per_2 totalmente inabile con diritto all'indennità di accompagnamento, con verbale della CMO del
5.10.2013; con sentenza n. 2430 del 14.07.2008 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento della figlia al padre (ferma restando l'assunzione, da parte degli ex coniugi, dell'impegno di provvedere al mantenimento della figlia ciascuno in proporzione alle rispettive capacità economiche); era rimasta affidata al Persona_3 padre fino al compimento della maggiore età, mentre dal compimento del diciottesimo anno
(14.06.2012) si era trasferita, previo accordo tra i genitori, presso la residenza della madre;
ricorrendone i presupposti, , in quanto lavoratore dipendente, aveva concordato con Persona_1 la ex moglie (che aveva nel frattempo contratto nuovo matrimonio) che la stessa avanzasse domanda
1 per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare (di seguito ANF); la domanda, presentata il
16.02.2019 e il 15.04.2019, era stata respinta dall' . Tutto ciò premesso, ritenuta l'illegittimità CP_1 del provvedimento di diniego dell'Istituto, chiedeva dichiararsi il proprio diritto a percepire gli ANF per la figlia sulla posizione protetta dell'ex coniuge, a far data dall'1.7.2014, con Persona_3 conseguente condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Si costitutiva in giudizio l' che eccepiva l'infondatezza della domanda e insisteva per il rigetto CP_1 del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, richiamata la normativa applicabile in materia di ANF (l.n.
153/88), le disposizioni introdotte con la legge di riforma del diritto di famiglia (art. 211 l.n. 151/75)
e le istruzioni operative dettate dall' nella circolare n. 48/1992, rilevava che, nelle ipotesi in cui CP_1 il coniuge affidatario contrae nuovo matrimonio, viene meno il diritto all'assegno sulla posizione tutelata dell'altro coniuge, in quanto, in tal caso, l'assegno viene corrisposto al coniuge affidatario soltanto se questi ha una posizione giuridica protetta. Nella specie era documentato che Parte_1
aveva contratto nuovo matrimonio con sicché, anche qualora fosse stata
[...] Controparte_2 ritenuta “coniuge affidataria” della figlia (nonostante il compimento della maggiore età da Per_2 parte di quest'ultima), comunque la ricorrente aveva perso il diritto all'assegno sulla posizione tutelata dell'ex coniuge. Evidenziava, in ogni caso, che il diritto del coniuge divorziato alla riscossione degli ANF sulla posizione protetta dell'ex coniuge era subordinata alla circostanza dell'affidamento dei figli, laddove, nella specie, con il raggiungimento della maggiore età, Per_3
non necessitava più di essere affidata ai genitori.
[...]
Avverso tale decisione ha proposto appello con atto depositato il 20.09.2023, Parte_1 censurandola in quanto il Tribunale aveva erroneamente interpretato l'art. 211 l.n. 151/75, senza considerare che la GN -non essendo titolare di un rapporto di lavoro- correttamente aveva Pt_1 richiesto l'erogazione degli ANF in relazione alla posizione protetta di cui era titolare l'ex coniuge, atteso che la figlia, maggiorenne e totalmente inabile, apparteneva al proprio nucleo familiare costituito dalla stessa GN e dal nuovo coniuge. Ha concluso chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
L' si è costituito nel presente giudizio richiamando le difese svolte e le motivazioni sottese alla CP_1 sentenza impugnata. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'azione giudiziale rispetto al termine annuale di decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. n. 639/70.
La GN , infatti, ha presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'ANF Pt_1 il 16.02.2019, data a partire dalla quale ha cominciato a decorrere il termine virtuale di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, venuto a scadenza il 13.12.2019; da tale data ha cominciato a decorre il termine annuale di decadenza che è venuto a compimento il 13.12.2020.
Occorre considerare tuttavia che, nella pendenza del termine di decadenza, è intervenuta la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini processuali stabilita dal 9 marzo al 15 aprile
2020 (art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), con successiva proroga sino all'11 maggio 2020 (art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23). In buona sostanza, la sospensione prevista dai suddetti provvedimenti normativi comporta l'esclusione dai giorni compresi tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020
(63 giorni) dal calcolo di tutte le scadenze processuali.
In considerazione di tanto, il ricorso giudiziale di primo grado, depositato il 16.12.2020, deve considerarsi tempestivo.
***
Tanto chiarito, l'appello è comunque infondato nel merito per i motivi che di seguito si espongono.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. n. 69/88, convertito in l.n. 153/88 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I soggetti in relazione ai quali il trattamento viene riconosciuto sono qualificati dalla loro appartenenza al nucleo familiare (cfr. in tal senso Cass. n. 4419/2000).
Circa l'individuazione del nucleo familiare il comma 6 dell'art. 2 cit. dispone che “
6. Il nucleo familiare
è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui
3 essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
L'equiparazione ai figli prevista dall'art. 38, cit. riguarda "i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge" (d.p.r. n. 818/57, art. 38).
In considerazione della normativa sopra riportata, dunque, deve ritenersi che nella specie il nucleo familiare dell'appellante -in seguito al matrimonio dalla stessa contratto con sia Controparte_2 costituito dalla stessa GN , dal coniuge , e dalla figlia, Pt_1 Controparte_2 Persona_3 in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, cit. attraverso il richiamo all'art. 8 d.p.r. 818/57.
Deve pertanto condividersi sul punto quanto affermato dall' quando sostiene che con il CP_1 matrimonio il coniuge affidatario costituisce, insieme ai figli affidatigli, un nuovo nucleo che può divenire oggetto della tutela prevista dall'art. 2, sesto comma, l.n. 153/88, in presenza delle condizioni legittimanti nell'ambito dello stesso nucleo familiare e dei suoi componenti (e dunque, tra l'altro, in presenza di una posizione tutelata in capo ai coniugi compenti il nucleo familiare, cfr. sul punto circolare n. 48/92).
In considerazione di tanto, deve ritenersi che non sussista il diritto dell'appellante all'ANF sulla posizione protetta dell'ex coniuge.
***
Per completezza, deve tuttavia rilevarsi che non dissimili sarebbero le conclusioni ove anche si volesse aderire alla prospettazione di parte appellante, secondo cui il fatto di avere contratto nuovo matrimonio non sarebbe d'ostacolo all'applicazione dell'art. 211 l.n. 151/75 (“Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”), che riconosce al coniuge affidatario che non abbia un suo rapporto di lavoro, il diritto all'ANF sulla posizione tutelata dell'ex coniuge.
Deve rilevarsi, infatti, che l'appellante ha omesso di fornire prova della sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto rivendicato e, segnatamente, del reddito proprio del nucleo familiare cui ella appartiene come anche del reddito dell'ex coniuge.
In proposito deve evidenziarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il requisito reddituale rappresenta un requisito costitutivo dell'ANF e non può essere considerato un mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta. L'art. 2 citato, infatti, prevede espressamente (al comma 10) che l'assegno per il nucleo familiare non spetti, allorché la somma dei
4 redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Ne consegue, dunque, che tale reddito inerisce agli elementi costitutivi del diritto di conseguire la prestazione (Cass. n. 4377/2023) -prestazione commisurata al contributo che apportano tutti i componenti del nucleo familiare (cfr. Cass. n. 6953/2023)- e che tale prova incomba su chiunque rivendichi il diritto all'ANF.
Nella specie parte appellante non ha allegato né provato alcunché in ordine al possesso del requisito reddituale del nucleo familiare cui appartiene, in quanto -pur affermando di non essere titolare di posizione tutelata- nulla ha dedotto circa il possesso dei redditi del nucleo familiare (ivi incluso l'eventuale reddito del coniuge).
Anche in relazione alla posizione dell'ex coniuge, mancano allegazioni e prove in merito al possesso dei redditi, pure rilevanti ai fini del diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale (cfr. tra le tante Cass. n. 6351/2015).
Le carenze sopra evidenziate impediscono in ogni caso l'accoglimento della domanda formulata da parte appellante.
Né può invocarsi sul punto la mancata contestazione da parte dell' , in quanto, in tema di CP_1 principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. tra le tante Cass.. n. 17976/2025, n.
10629/2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, non sussiste il diritto dell'appellante all'ANF per come rivendicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20/09/2023
5 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 avverso la sentenza del 22/03/2023 n. 1070/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 06/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedone Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Manzi e Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 16.12.2020, premetteva che: in data 25.09.1995, aveva Parte_1 contratto matrimonio con , e dall'unione era nata la figlia riconosciuta Persona_1 Per_2 totalmente inabile con diritto all'indennità di accompagnamento, con verbale della CMO del
5.10.2013; con sentenza n. 2430 del 14.07.2008 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento della figlia al padre (ferma restando l'assunzione, da parte degli ex coniugi, dell'impegno di provvedere al mantenimento della figlia ciascuno in proporzione alle rispettive capacità economiche); era rimasta affidata al Persona_3 padre fino al compimento della maggiore età, mentre dal compimento del diciottesimo anno
(14.06.2012) si era trasferita, previo accordo tra i genitori, presso la residenza della madre;
ricorrendone i presupposti, , in quanto lavoratore dipendente, aveva concordato con Persona_1 la ex moglie (che aveva nel frattempo contratto nuovo matrimonio) che la stessa avanzasse domanda
1 per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare (di seguito ANF); la domanda, presentata il
16.02.2019 e il 15.04.2019, era stata respinta dall' . Tutto ciò premesso, ritenuta l'illegittimità CP_1 del provvedimento di diniego dell'Istituto, chiedeva dichiararsi il proprio diritto a percepire gli ANF per la figlia sulla posizione protetta dell'ex coniuge, a far data dall'1.7.2014, con Persona_3 conseguente condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Si costitutiva in giudizio l' che eccepiva l'infondatezza della domanda e insisteva per il rigetto CP_1 del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, richiamata la normativa applicabile in materia di ANF (l.n.
153/88), le disposizioni introdotte con la legge di riforma del diritto di famiglia (art. 211 l.n. 151/75)
e le istruzioni operative dettate dall' nella circolare n. 48/1992, rilevava che, nelle ipotesi in cui CP_1 il coniuge affidatario contrae nuovo matrimonio, viene meno il diritto all'assegno sulla posizione tutelata dell'altro coniuge, in quanto, in tal caso, l'assegno viene corrisposto al coniuge affidatario soltanto se questi ha una posizione giuridica protetta. Nella specie era documentato che Parte_1
aveva contratto nuovo matrimonio con sicché, anche qualora fosse stata
[...] Controparte_2 ritenuta “coniuge affidataria” della figlia (nonostante il compimento della maggiore età da Per_2 parte di quest'ultima), comunque la ricorrente aveva perso il diritto all'assegno sulla posizione tutelata dell'ex coniuge. Evidenziava, in ogni caso, che il diritto del coniuge divorziato alla riscossione degli ANF sulla posizione protetta dell'ex coniuge era subordinata alla circostanza dell'affidamento dei figli, laddove, nella specie, con il raggiungimento della maggiore età, Per_3
non necessitava più di essere affidata ai genitori.
[...]
Avverso tale decisione ha proposto appello con atto depositato il 20.09.2023, Parte_1 censurandola in quanto il Tribunale aveva erroneamente interpretato l'art. 211 l.n. 151/75, senza considerare che la GN -non essendo titolare di un rapporto di lavoro- correttamente aveva Pt_1 richiesto l'erogazione degli ANF in relazione alla posizione protetta di cui era titolare l'ex coniuge, atteso che la figlia, maggiorenne e totalmente inabile, apparteneva al proprio nucleo familiare costituito dalla stessa GN e dal nuovo coniuge. Ha concluso chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
L' si è costituito nel presente giudizio richiamando le difese svolte e le motivazioni sottese alla CP_1 sentenza impugnata. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'azione giudiziale rispetto al termine annuale di decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. n. 639/70.
La GN , infatti, ha presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'ANF Pt_1 il 16.02.2019, data a partire dalla quale ha cominciato a decorrere il termine virtuale di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, venuto a scadenza il 13.12.2019; da tale data ha cominciato a decorre il termine annuale di decadenza che è venuto a compimento il 13.12.2020.
Occorre considerare tuttavia che, nella pendenza del termine di decadenza, è intervenuta la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini processuali stabilita dal 9 marzo al 15 aprile
2020 (art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), con successiva proroga sino all'11 maggio 2020 (art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23). In buona sostanza, la sospensione prevista dai suddetti provvedimenti normativi comporta l'esclusione dai giorni compresi tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020
(63 giorni) dal calcolo di tutte le scadenze processuali.
In considerazione di tanto, il ricorso giudiziale di primo grado, depositato il 16.12.2020, deve considerarsi tempestivo.
***
Tanto chiarito, l'appello è comunque infondato nel merito per i motivi che di seguito si espongono.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. n. 69/88, convertito in l.n. 153/88 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I soggetti in relazione ai quali il trattamento viene riconosciuto sono qualificati dalla loro appartenenza al nucleo familiare (cfr. in tal senso Cass. n. 4419/2000).
Circa l'individuazione del nucleo familiare il comma 6 dell'art. 2 cit. dispone che “
6. Il nucleo familiare
è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui
3 essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
L'equiparazione ai figli prevista dall'art. 38, cit. riguarda "i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge" (d.p.r. n. 818/57, art. 38).
In considerazione della normativa sopra riportata, dunque, deve ritenersi che nella specie il nucleo familiare dell'appellante -in seguito al matrimonio dalla stessa contratto con sia Controparte_2 costituito dalla stessa GN , dal coniuge , e dalla figlia, Pt_1 Controparte_2 Persona_3 in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, cit. attraverso il richiamo all'art. 8 d.p.r. 818/57.
Deve pertanto condividersi sul punto quanto affermato dall' quando sostiene che con il CP_1 matrimonio il coniuge affidatario costituisce, insieme ai figli affidatigli, un nuovo nucleo che può divenire oggetto della tutela prevista dall'art. 2, sesto comma, l.n. 153/88, in presenza delle condizioni legittimanti nell'ambito dello stesso nucleo familiare e dei suoi componenti (e dunque, tra l'altro, in presenza di una posizione tutelata in capo ai coniugi compenti il nucleo familiare, cfr. sul punto circolare n. 48/92).
In considerazione di tanto, deve ritenersi che non sussista il diritto dell'appellante all'ANF sulla posizione protetta dell'ex coniuge.
***
Per completezza, deve tuttavia rilevarsi che non dissimili sarebbero le conclusioni ove anche si volesse aderire alla prospettazione di parte appellante, secondo cui il fatto di avere contratto nuovo matrimonio non sarebbe d'ostacolo all'applicazione dell'art. 211 l.n. 151/75 (“Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”), che riconosce al coniuge affidatario che non abbia un suo rapporto di lavoro, il diritto all'ANF sulla posizione tutelata dell'ex coniuge.
Deve rilevarsi, infatti, che l'appellante ha omesso di fornire prova della sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto rivendicato e, segnatamente, del reddito proprio del nucleo familiare cui ella appartiene come anche del reddito dell'ex coniuge.
In proposito deve evidenziarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il requisito reddituale rappresenta un requisito costitutivo dell'ANF e non può essere considerato un mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta. L'art. 2 citato, infatti, prevede espressamente (al comma 10) che l'assegno per il nucleo familiare non spetti, allorché la somma dei
4 redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Ne consegue, dunque, che tale reddito inerisce agli elementi costitutivi del diritto di conseguire la prestazione (Cass. n. 4377/2023) -prestazione commisurata al contributo che apportano tutti i componenti del nucleo familiare (cfr. Cass. n. 6953/2023)- e che tale prova incomba su chiunque rivendichi il diritto all'ANF.
Nella specie parte appellante non ha allegato né provato alcunché in ordine al possesso del requisito reddituale del nucleo familiare cui appartiene, in quanto -pur affermando di non essere titolare di posizione tutelata- nulla ha dedotto circa il possesso dei redditi del nucleo familiare (ivi incluso l'eventuale reddito del coniuge).
Anche in relazione alla posizione dell'ex coniuge, mancano allegazioni e prove in merito al possesso dei redditi, pure rilevanti ai fini del diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale (cfr. tra le tante Cass. n. 6351/2015).
Le carenze sopra evidenziate impediscono in ogni caso l'accoglimento della domanda formulata da parte appellante.
Né può invocarsi sul punto la mancata contestazione da parte dell' , in quanto, in tema di CP_1 principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. tra le tante Cass.. n. 17976/2025, n.
10629/2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, non sussiste il diritto dell'appellante all'ANF per come rivendicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20/09/2023
5 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 avverso la sentenza del 22/03/2023 n. 1070/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 06/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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