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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2024, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 799/2022 Ruolo Gen., vertente tra
Parte 1 nato in [...], il [...] ed ivi residente nella Via Nazionale, n. 109, C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Cappadona, del Foro di Patti, presso il cui studio sito in Patti (ME), nel Corso Matteotti, n. 185 è elettivamente domiciliato, come da procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio
Opponente
contro
Controparte 1 C.F. e P.Iva P.IVA 1 in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, nella Via Giuseppe Grezar, n. 14 e per esso il Sig. CP 2 , nella qualità di Responsabile
contenzioso Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona 1
Roma, Repertorio n. 177893, Raccolta n. 11776 del 28.4.2022, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione ai sensi del D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv.
Sergio Mazzù, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, nella Via San Francesco da Paola, n. 14 è
elettivamente domiciliato
Opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 12.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che l'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava l'intimazione di pagamento n. 29520229001024819000, notificatagli in data 1.4.2022 a mezzo racc.ta A/R,
limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 29520110005325971000, 29520110044799623000 e n.
29520120008938402000, ammontanti a complessivi €. 18.106,09, per i motivi meglio nell'atto introduttivo del giudizio specificati.
Concludeva chiedendo l'accoglimento della proposta opposizione con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio l' Controparte_3 quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 19 D.Lgs. 546/1992,
nonché il difetto di competenza del Tribunale Civile per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 409
c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli art. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011, relativamente alla cartella n.
29520110044799623000.
Nel merito contestava l'assunto avverso, per i motivi meglio descritti e specificati nei propri scritti difensivi,
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Vanno, ora, preliminarmente, decise le eccezioni così come avanzate da parte dell'opposto.
In ordine alla contestazione di cui al difetto di giurisdizione del Giudice adito si osserva che le cartelle esattoriali impugnate riguardano l'omesso versamento di imposte erariali e precisamente la cartella n.
29520110005325971000, l'omesso versamento dell'IRPEF, la cartella n. 29520110044799623000, l'omesso versamento dell'IRAP per l'anno 2008 ed infine la cartella n. 29520120008938402000, l'omesso versamento dell'IRPEF e dell'addizionale regionale per l'anno 2008.
Premesso quanto prima pacifico risulta essere il fatto che appartengono alla giurisdizione delle Corti di
Giustizia Tributaria le controversie riguardanti i tributi erariali e non erariali, il catasto e l'estimo, le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Ed ancora, che qualora venga contestata la prescrizione dei tributi, come nel caso di che trattasi,
recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la n. 1394 del 18.1.2022, ha ribadito che la competenza è in capo al Giudice tributario. Inoltre, richiamando la successiva doglianza e cioè a dire quella riguardante il difetto di competenza del
Tribunale Civile, per quanto attiene la cartella esattoriale n. 29520110044799623000, così come formulata da parte opposta si osserva che l'art. 409 c.p.c., che contempla ogni controversia nella quale la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro, la competenza spetta la Giudice del Lavoro.
Per quanto prima, quindi, le due eccezioni formulate risultano essere meritevoli di accoglimento con la conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice adito e di difetto di competenza del
Tribunale civile in favore della Sezione specializzata del Lavoro.
L'accoglimento delle superiori eccezioni risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione con il conseguente rigetto della proposta opposizione.
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente, Sig. Parte 1 al pagamento delle spese
,
,in persona del legale e compensi di giudizio in favore dell'opposta, Controparte_3
rapp.te pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00% ), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. Pt 1
[...] nei confronti dell' Controparte_3 in persona del legale rapp.te pro tempore, '
sentiti i procuratori delle parti:
1) Accoglie le formulate eccezioni da parte dell'opposta, per quanto meglio argomentato in parte motiva;
2) Conseguentemente rigetta le domande avanzate da parte opponente, per i motivi meglio specificati in narrativa;
3) Condanna l'opponente, Sig. Parte 1 , al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore dell'opposta. Controparte_3 , in persona del legale rapp.te pro tempore, che,
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 12.11.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 799/2022 Ruolo Gen., vertente tra
Parte 1 nato in [...], il [...] ed ivi residente nella Via Nazionale, n. 109, C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Cappadona, del Foro di Patti, presso il cui studio sito in Patti (ME), nel Corso Matteotti, n. 185 è elettivamente domiciliato, come da procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio
Opponente
contro
Controparte 1 C.F. e P.Iva P.IVA 1 in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, nella Via Giuseppe Grezar, n. 14 e per esso il Sig. CP 2 , nella qualità di Responsabile
contenzioso Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona 1
Roma, Repertorio n. 177893, Raccolta n. 11776 del 28.4.2022, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione ai sensi del D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv.
Sergio Mazzù, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, nella Via San Francesco da Paola, n. 14 è
elettivamente domiciliato
Opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 12.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che l'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava l'intimazione di pagamento n. 29520229001024819000, notificatagli in data 1.4.2022 a mezzo racc.ta A/R,
limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 29520110005325971000, 29520110044799623000 e n.
29520120008938402000, ammontanti a complessivi €. 18.106,09, per i motivi meglio nell'atto introduttivo del giudizio specificati.
Concludeva chiedendo l'accoglimento della proposta opposizione con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio l' Controparte_3 quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 19 D.Lgs. 546/1992,
nonché il difetto di competenza del Tribunale Civile per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 409
c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli art. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011, relativamente alla cartella n.
29520110044799623000.
Nel merito contestava l'assunto avverso, per i motivi meglio descritti e specificati nei propri scritti difensivi,
chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Vanno, ora, preliminarmente, decise le eccezioni così come avanzate da parte dell'opposto.
In ordine alla contestazione di cui al difetto di giurisdizione del Giudice adito si osserva che le cartelle esattoriali impugnate riguardano l'omesso versamento di imposte erariali e precisamente la cartella n.
29520110005325971000, l'omesso versamento dell'IRPEF, la cartella n. 29520110044799623000, l'omesso versamento dell'IRAP per l'anno 2008 ed infine la cartella n. 29520120008938402000, l'omesso versamento dell'IRPEF e dell'addizionale regionale per l'anno 2008.
Premesso quanto prima pacifico risulta essere il fatto che appartengono alla giurisdizione delle Corti di
Giustizia Tributaria le controversie riguardanti i tributi erariali e non erariali, il catasto e l'estimo, le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Ed ancora, che qualora venga contestata la prescrizione dei tributi, come nel caso di che trattasi,
recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la n. 1394 del 18.1.2022, ha ribadito che la competenza è in capo al Giudice tributario. Inoltre, richiamando la successiva doglianza e cioè a dire quella riguardante il difetto di competenza del
Tribunale Civile, per quanto attiene la cartella esattoriale n. 29520110044799623000, così come formulata da parte opposta si osserva che l'art. 409 c.p.c., che contempla ogni controversia nella quale la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro, la competenza spetta la Giudice del Lavoro.
Per quanto prima, quindi, le due eccezioni formulate risultano essere meritevoli di accoglimento con la conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice adito e di difetto di competenza del
Tribunale civile in favore della Sezione specializzata del Lavoro.
L'accoglimento delle superiori eccezioni risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione con il conseguente rigetto della proposta opposizione.
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente, Sig. Parte 1 al pagamento delle spese
,
,in persona del legale e compensi di giudizio in favore dell'opposta, Controparte_3
rapp.te pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal
27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00% ), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. Pt 1
[...] nei confronti dell' Controparte_3 in persona del legale rapp.te pro tempore, '
sentiti i procuratori delle parti:
1) Accoglie le formulate eccezioni da parte dell'opposta, per quanto meglio argomentato in parte motiva;
2) Conseguentemente rigetta le domande avanzate da parte opponente, per i motivi meglio specificati in narrativa;
3) Condanna l'opponente, Sig. Parte 1 , al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore dell'opposta. Controparte_3 , in persona del legale rapp.te pro tempore, che,
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 12.11.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)