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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est. dott. Alessandro Carra - Giudice dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1699/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piro, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Brischetto, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 6.9.2014, registrato, tuttavia, in data 26.9.2014;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 21.8.2015 e in data 14.11.2018;
− di essere stati destinatari del decreto di omologa della separazione n. 11339/2022 reso dal
Tribunale di Lecce in data 8.9.2022 R.G. n. 1646/2022;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.5.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) sulla linea di quanto concordato nel giudizio di separazione, disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre, conservando piena libertà nella scelta del padre dei tempi e delle modalità di frequentazione dei figli, in base alle esigenze scolastiche dei secondi e a quelle lavorative del primo. In via subordinata, al fine di assicurare comunque il diritto alla pari genitorialità in caso di disaccordo, i ricorrenti convengono che il padre potrà tenere con sé i due figli nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle 20:00 prelevandoli dalla abitazione familiare per ivi riportarli;
un fine settimana alternato dalle ore
09:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della successiva domenica. Quanto al regime di incontri diversi: nel periodo natalizio, ad anni alterni, i figli staranno con uno dei genitori dal 23 al 31 dicembre, sino alle ore 10:00, mentre con l'altro dal 31 dicembre a tutto il 6 gennaio. Nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalla mattina del Venerdì Santo a tutto il lunedì in albis.
Nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e
15 giorni consecutivi nel mese di agosto. Tali periodi saranno concordati dalle parti preferibilmente entro la prima decade del mese di giugno dell'anno di riferimento. In tali periodi il mantenimento verrà dimezzato atteso il tempo paritario che i figli trascorreranno con ogni genitore.
b) Assegnazione della casa familiare alla signora che ivi vivrà insieme ai minori. Pt_2
c) In ordine al mantenimento dei minori: i ricorrenti convengono che il padre verserà entro il gg. 15 di ogni mese la somma di €uro 200,00 a titolo di mantenimento per ogni figlio (per un totale di €uro 400,00 mensili) e che tale somma potrà essere rivalutata ex lege. Le parti convengono che in merito alle spese straordinarie, le stesse saranno divise nella misura del
50% ciascuno, seguendo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Lecce di cui hanno ricevuto copia. Tali spese straordinarie dovranno essere concertate e condivise, secondo le prescrizioni del citato protocollo, con anticipo nel reciproco rispetto delle due figure genitoriali. Il signor oltre al noto numero di telefono indica per le comunicazioni inerenti Pt_1 le spese straordinarie la mail Le parti convengono che la Email_1 signora continuerà a percepire, per i minori presso di lei collocati, le somme del c.d. Pt_2
“assegno unico familiare”. d) Regime economico tra coniugi: le parti non pretendono nulla reciprocamente, a nessun titolo
e/o ragione, avendo già regolato privatamente i loro rapporti economici.
e) Come previsto in sede di separazione personale, i ricorrenti continueranno a farsi carico ognuno del 50% della rata mensile di mutuo acceso per la casa familiare in comproprietà.
f) I ricorrenti, sin da ora ed anche per il futuro, si danno reciproco consenso ed assenso a che sui documenti personali e dei minori sia apposto il visto “valido per l'espatrio” anche nei rinnovi che si succederanno.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26.9.2014 in Gallipoli
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Alezio al n. 8 parte II serie B anno 2014, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo