CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 734/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Paolo Sordi - Presidente Corte d'Appello;
Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata del 09/10/2025 tenuta mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza – introdotti con
D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 – e assunta in decisione in data
23/10/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 473-bis.34., commi 2 e 3, c.p.c. – così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 - la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 734/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza di rigetto n. 110/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza definitiva di divorzio n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno, R.G.
4305/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/09/2018 – con certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 06/07/2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario D'Alessio ed elettivamente domiciliato in Parte_1
ON AL AN (SA), alla Piazza F.lli Lumiere, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Vassallo ed elettivamente domiciliata CP_1 in ON AL AN (SA), alla Piazza Umberto I nr. 10, presso studio difensore,
- appellata –
CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
*********
OGGETTO: Appello avverso sentenza di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ex artt. 473-bis.30., 342 e ss. c.p.c. ed ex artt. 4, 5 e 9 L.
notificato a mezzo pec in data 19/06/2024 per l'appellata presso il procuratore P.IVA_1 costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 26/06/2024, proponeva gravame avverso la sentenza di rigetto n. 110/2024 Parte_1 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza definitiva di divorzio n. 3333/2018 del
Tribunale di Salerno, R.G. 4305/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
26/09/2018 – con certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del
06/07/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29. c.p.c. ed ex artt. 4, 5, 6 e 9 L. 898/1970, depositato e iscritto a ruolo innanzi al
Tribunale di Salerno in data 06/09/2023, R.G. 6387/2023, riferiva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 04/09/2004 – trascritto nel CP_1
Comune di ON AL AN (SA) – e che dall'unione coniugale era nata una figlia, Per_1
[...
, in data 03/07/2007; esponeva ancora il ricorrente che con decreto di omologa del pag. 2/7 21/05/2013, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale di essi coniugi e Parte_1 CP_1
Attesa la rottura del vincolo coniugale consolidata nel lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione e sussistenti i presupposti di legge, con ricorso congiunto depositato e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Salerno in data 10/05/2018, R.G. 4305/2018, i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Salerno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in data in data 04/09/2004 in ON AL AN
(SA), domanda che veniva accolta con sentenza n. 3333/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/09/2018, che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio - ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 3, n. 2), lett. b), L. n. 898/1970, così come modificato dalla
L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile - alle condizioni di cui al ricorso congiunto che – per quel che qui è di interesse – stabiliva a carico del , genitore non collocatario, Pt_1
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento, per la figlia la somma di € 300,00 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In relazione a tale ultima statuizione, Pt_1
- con il ricorso di primo grado - riferiva che medio tempore erano intervenuti giustificati
[...] motivi ex art. 9 L. 898/1970 che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio: nello specifico, il ricorrente sosteneva il Pt_1 peggioramento della propria condizione economica così come dimostrato dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, dagli estratti conto bancari, dal pagamento di un canone di locazione pari ad € 450,00 mensili come risultante da contratto di locazione;
pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di Salerno 1) di diminuire l'assegno di mantenimento dovuto alla figlia ad € 150,00, 2) in subordine, di ridurre l'importo ritenuto congruo alla situazione patrimoniale del ricorrente, fortemente pregiudicata, rispetto alla pregressa condizione, con vittoria di spese legali. In via istruttoria, depositava documentazione.
Con decreto reso in data 07/09/2023 e comunicato dalla cancelleria in data 08/09/2023, il
G.D. disponeva la comparizione personale delle parti dinanzi a sé per l'udienza del
09/01/2024, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data
08/12/2023, si costituiva in giudizio quale parte resistente, che contestava CP_1
pag. 3/7 integralmente le avverse deduzioni e richieste e chiedeva di rigettare integralmente la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento con conferma del mantenimento quantificato in € 300,00, con vittoria di spese e competenze di causa;
in via istruttoria, depositava documentazione.
All'udienza del 09/01/2024 non essendovi provvedimenti urgenti da adottare, riservava la causa in decisione;
con sentenza n. 110/2024, emessa e depositata telematicamente in data
09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, il Tribunale di Salerno riteneva il ricorso infondato attesa la mancata prova del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non potendo operare un confronto tra la situazione preesistente e quella successiva in termini di peggioramento o meno, rigettava la domanda, con compensazione integrale delle spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, censurava l'impugnata sentenza di rigetto di Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza di rigetto di modifica delle condizioni di divorzio, di accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: che la somma dovuta dal sig. a titolo Parte_1 di alimenti alla Figlia sia pari ad € 150,00, in subordine, che venga ridotto dell'importo congruo alla situazione patrimoniale del ricorrente, fortemente pregiudicata;
2. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 19/11/2024, si costituiva in giudizio CP_1 quale parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'interposto gravame e conferma del mantenimento, con vittoria di spese. Fissata la prima udienza per il 12/12/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio rinviava all'udienza del 24/04/2025 per la comunicazione della pendenza del giudizio al P.G. in sede e poi all'udienza del 09/10/2025 per conclusioni, al cui esito, depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio riservava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. lamenta Parte_1
l'eccessiva onerosità dell'assegno di mantenimento per la figlia fissato in euro Per_1
pag. 4/7 300,00 mensili con la sentenza n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno che ha pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Egli ha CP_1 motivato la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia ad euro 150,00 mensili, respinta dalla decisione impugnata, affermando di essersi costituito una nuova famiglia, con una compagna con un figlio minore, di dover corrispondere un canone di locazione di euro 450,00, essendo che la compagna non ha un lavoro, di percepire uno stipendio di euro 700,00 circa mensili. La ha fatto rilevare che non ricorre CP_1 una ipotesi di peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge, sia perché la compagna attuale ha un lavoro, sia perché in sede di separazione già è stata presa in considerazione la necessità per il di cercare una nuova abitazione, circostanza dunque Pt_1 che non può dirsi nuova, sia perché dalla documentazione emerge che la condizione patrimoniale è migliorata, dopo un periodo di disoccupazione, avendo il attualmente Pt_1 un lavoro e altri sussidi sociali, come da estratti conto in atti. Inoltre, la ha CP_1 evidenziato che la figlia oggi ha 16 anni, e che in sede di accordi per omologa della separazione, poi confermati con il divorzio, le parti stabilirono detta somma, anche tenendo conto del recupero delle inadempienze del , con attribuzione dell'assegno unico alla Pt_1 moglie. Inoltre, la figlia è collocata presso la madre prevalentemente. La ha CP_1 rappresentato di aver contratto un mutuo di 300,00 euro mensili, e di aver ridotto la sua capacità economica, percependo uno stipendio di euro 1.000,00. Ciò posto, i giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso per modifica delle condizioni patrimoniale depositato da sul presupposto della carenza di prova del peggioramento delle condizioni Parte_1 economiche non rilevabile dagli atti, anzi che lo stesso ha dimostrato di aver migliorato la sua condizione dal 2022 percependo uno stipendio di euro 700,00, percependo anche numerosi bonus sociali, come da estratti conto in atti. Peraltro, il collegio ha evidenziato che il raffronto con la condizione preesistente appare impossibile, mancando i dati di riferimento oggettivi non forniti dal richiedente. Orbene, in ragione di quanto disposto dall'art. 9 della legge 898/1970 il giudice è tenuto ad accertare il mutamento delle condizioni economiche rispetto al momento del divorzio, la modifica può essere richiesta solo in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche in modo significativo rispetto al divorzio, anche in relazione al miglioramento delle condizioni economiche dell'altra parte. Inoltre,
l'aggravamento non deve essere collegato a circostanze e fatti noti o prevedibili al momento pag. 5/7 del divorzio. I giustificati motivi che consentono la modifica devono avere un carattere oggettivo, avendo riguardo alla verifica di una oggettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, con valutazione comparativa della condizione economica di entrambi. Nel caso di specie, non può dirsi dimostrato il peggioramento significativo della condizione del a fronte di un miglioramento sensibile della Parte_1 condizione economica della ex coniuge. Invero, il ha dimostrato di aver Parte_1 migliorato la sua condizione economica in ragione del superamento dello stato di disoccupato, della percezione di bonus economici, e neppure l'incidenza del canone di locazione può dirsi fatto nuovo ed imprevisto poiché le parti hanno concordato l'allontanamento del che avrebbe dovuto trovare una nuova sistemazione Parte_1 abitativa. Inoltre, la circostanza che il sia l'unico a farsi carico di queste spese in Parte_1 relazione alla condizione patrimoniale della nuova compagna, che non avrebbe un lavoro, è smentita dai messaggi in atti, inviati alla figlia in cui si fa riferimento ad un lavoro della compagna. Per contro, la figlia è all'attualità una adolescente, ella è collocata prevalentemente presso la madre, ha pertanto aumentato delle sue esigenze economiche, anche in relazione dell'intensificarsi della vita sociale e scolastica. La condizione economica della non CP_1
è sostanzialmente migliorata, dovendo quest'ultima pagare la rata del mutuo di euro 300,00 mensili e dovendo far fronte ad una riduzione dello stipendio ad euro 1.000,00 come documentato in atti. Pertanto, non ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'appello.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza di rigetto n. 110/2024 del Tribunale
[...] CP_1 di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza definitiva di divorzio n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno, R.G.
4305/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/09/2018 – con certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 06/07/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 6/7 1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in euro 1.458,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 4 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente della Corte d'Appello
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Paolo Sordi
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 734/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Paolo Sordi - Presidente Corte d'Appello;
Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata del 09/10/2025 tenuta mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza – introdotti con
D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 – e assunta in decisione in data
23/10/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 473-bis.34., commi 2 e 3, c.p.c. – così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 - la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 734/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza di rigetto n. 110/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza definitiva di divorzio n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno, R.G.
4305/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/09/2018 – con certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 06/07/2023,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario D'Alessio ed elettivamente domiciliato in Parte_1
ON AL AN (SA), alla Piazza F.lli Lumiere, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Vassallo ed elettivamente domiciliata CP_1 in ON AL AN (SA), alla Piazza Umberto I nr. 10, presso studio difensore,
- appellata –
CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
*********
OGGETTO: Appello avverso sentenza di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ex artt. 473-bis.30., 342 e ss. c.p.c. ed ex artt. 4, 5 e 9 L.
notificato a mezzo pec in data 19/06/2024 per l'appellata presso il procuratore P.IVA_1 costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 26/06/2024, proponeva gravame avverso la sentenza di rigetto n. 110/2024 Parte_1 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza definitiva di divorzio n. 3333/2018 del
Tribunale di Salerno, R.G. 4305/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
26/09/2018 – con certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del
06/07/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29. c.p.c. ed ex artt. 4, 5, 6 e 9 L. 898/1970, depositato e iscritto a ruolo innanzi al
Tribunale di Salerno in data 06/09/2023, R.G. 6387/2023, riferiva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 04/09/2004 – trascritto nel CP_1
Comune di ON AL AN (SA) – e che dall'unione coniugale era nata una figlia, Per_1
[...
, in data 03/07/2007; esponeva ancora il ricorrente che con decreto di omologa del pag. 2/7 21/05/2013, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale di essi coniugi e Parte_1 CP_1
Attesa la rottura del vincolo coniugale consolidata nel lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione e sussistenti i presupposti di legge, con ricorso congiunto depositato e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Salerno in data 10/05/2018, R.G. 4305/2018, i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Salerno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in data in data 04/09/2004 in ON AL AN
(SA), domanda che veniva accolta con sentenza n. 3333/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/09/2018, che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio - ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 3, n. 2), lett. b), L. n. 898/1970, così come modificato dalla
L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile - alle condizioni di cui al ricorso congiunto che – per quel che qui è di interesse – stabiliva a carico del , genitore non collocatario, Pt_1
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento, per la figlia la somma di € 300,00 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In relazione a tale ultima statuizione, Pt_1
- con il ricorso di primo grado - riferiva che medio tempore erano intervenuti giustificati
[...] motivi ex art. 9 L. 898/1970 che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio: nello specifico, il ricorrente sosteneva il Pt_1 peggioramento della propria condizione economica così come dimostrato dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, dagli estratti conto bancari, dal pagamento di un canone di locazione pari ad € 450,00 mensili come risultante da contratto di locazione;
pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di Salerno 1) di diminuire l'assegno di mantenimento dovuto alla figlia ad € 150,00, 2) in subordine, di ridurre l'importo ritenuto congruo alla situazione patrimoniale del ricorrente, fortemente pregiudicata, rispetto alla pregressa condizione, con vittoria di spese legali. In via istruttoria, depositava documentazione.
Con decreto reso in data 07/09/2023 e comunicato dalla cancelleria in data 08/09/2023, il
G.D. disponeva la comparizione personale delle parti dinanzi a sé per l'udienza del
09/01/2024, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data
08/12/2023, si costituiva in giudizio quale parte resistente, che contestava CP_1
pag. 3/7 integralmente le avverse deduzioni e richieste e chiedeva di rigettare integralmente la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento con conferma del mantenimento quantificato in € 300,00, con vittoria di spese e competenze di causa;
in via istruttoria, depositava documentazione.
All'udienza del 09/01/2024 non essendovi provvedimenti urgenti da adottare, riservava la causa in decisione;
con sentenza n. 110/2024, emessa e depositata telematicamente in data
09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, il Tribunale di Salerno riteneva il ricorso infondato attesa la mancata prova del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non potendo operare un confronto tra la situazione preesistente e quella successiva in termini di peggioramento o meno, rigettava la domanda, con compensazione integrale delle spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, censurava l'impugnata sentenza di rigetto di Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza di rigetto di modifica delle condizioni di divorzio, di accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: che la somma dovuta dal sig. a titolo Parte_1 di alimenti alla Figlia sia pari ad € 150,00, in subordine, che venga ridotto dell'importo congruo alla situazione patrimoniale del ricorrente, fortemente pregiudicata;
2. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 19/11/2024, si costituiva in giudizio CP_1 quale parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'interposto gravame e conferma del mantenimento, con vittoria di spese. Fissata la prima udienza per il 12/12/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio rinviava all'udienza del 24/04/2025 per la comunicazione della pendenza del giudizio al P.G. in sede e poi all'udienza del 09/10/2025 per conclusioni, al cui esito, depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio riservava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. lamenta Parte_1
l'eccessiva onerosità dell'assegno di mantenimento per la figlia fissato in euro Per_1
pag. 4/7 300,00 mensili con la sentenza n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno che ha pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Egli ha CP_1 motivato la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia ad euro 150,00 mensili, respinta dalla decisione impugnata, affermando di essersi costituito una nuova famiglia, con una compagna con un figlio minore, di dover corrispondere un canone di locazione di euro 450,00, essendo che la compagna non ha un lavoro, di percepire uno stipendio di euro 700,00 circa mensili. La ha fatto rilevare che non ricorre CP_1 una ipotesi di peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge, sia perché la compagna attuale ha un lavoro, sia perché in sede di separazione già è stata presa in considerazione la necessità per il di cercare una nuova abitazione, circostanza dunque Pt_1 che non può dirsi nuova, sia perché dalla documentazione emerge che la condizione patrimoniale è migliorata, dopo un periodo di disoccupazione, avendo il attualmente Pt_1 un lavoro e altri sussidi sociali, come da estratti conto in atti. Inoltre, la ha CP_1 evidenziato che la figlia oggi ha 16 anni, e che in sede di accordi per omologa della separazione, poi confermati con il divorzio, le parti stabilirono detta somma, anche tenendo conto del recupero delle inadempienze del , con attribuzione dell'assegno unico alla Pt_1 moglie. Inoltre, la figlia è collocata presso la madre prevalentemente. La ha CP_1 rappresentato di aver contratto un mutuo di 300,00 euro mensili, e di aver ridotto la sua capacità economica, percependo uno stipendio di euro 1.000,00. Ciò posto, i giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso per modifica delle condizioni patrimoniale depositato da sul presupposto della carenza di prova del peggioramento delle condizioni Parte_1 economiche non rilevabile dagli atti, anzi che lo stesso ha dimostrato di aver migliorato la sua condizione dal 2022 percependo uno stipendio di euro 700,00, percependo anche numerosi bonus sociali, come da estratti conto in atti. Peraltro, il collegio ha evidenziato che il raffronto con la condizione preesistente appare impossibile, mancando i dati di riferimento oggettivi non forniti dal richiedente. Orbene, in ragione di quanto disposto dall'art. 9 della legge 898/1970 il giudice è tenuto ad accertare il mutamento delle condizioni economiche rispetto al momento del divorzio, la modifica può essere richiesta solo in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche in modo significativo rispetto al divorzio, anche in relazione al miglioramento delle condizioni economiche dell'altra parte. Inoltre,
l'aggravamento non deve essere collegato a circostanze e fatti noti o prevedibili al momento pag. 5/7 del divorzio. I giustificati motivi che consentono la modifica devono avere un carattere oggettivo, avendo riguardo alla verifica di una oggettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, con valutazione comparativa della condizione economica di entrambi. Nel caso di specie, non può dirsi dimostrato il peggioramento significativo della condizione del a fronte di un miglioramento sensibile della Parte_1 condizione economica della ex coniuge. Invero, il ha dimostrato di aver Parte_1 migliorato la sua condizione economica in ragione del superamento dello stato di disoccupato, della percezione di bonus economici, e neppure l'incidenza del canone di locazione può dirsi fatto nuovo ed imprevisto poiché le parti hanno concordato l'allontanamento del che avrebbe dovuto trovare una nuova sistemazione Parte_1 abitativa. Inoltre, la circostanza che il sia l'unico a farsi carico di queste spese in Parte_1 relazione alla condizione patrimoniale della nuova compagna, che non avrebbe un lavoro, è smentita dai messaggi in atti, inviati alla figlia in cui si fa riferimento ad un lavoro della compagna. Per contro, la figlia è all'attualità una adolescente, ella è collocata prevalentemente presso la madre, ha pertanto aumentato delle sue esigenze economiche, anche in relazione dell'intensificarsi della vita sociale e scolastica. La condizione economica della non CP_1
è sostanzialmente migliorata, dovendo quest'ultima pagare la rata del mutuo di euro 300,00 mensili e dovendo far fronte ad una riduzione dello stipendio ad euro 1.000,00 come documentato in atti. Pertanto, non ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'appello.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza di rigetto n. 110/2024 del Tribunale
[...] CP_1 di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 09/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/01/2024 – non notificata, di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza definitiva di divorzio n. 3333/2018 del Tribunale di Salerno, R.G.
4305/2018, emessa in data 20/09/2018, depositata telematicamente in data 24/09/2018, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/09/2018 – con certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 06/07/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 6/7 1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in euro 1.458,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 4 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente della Corte d'Appello
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Paolo Sordi
pag. 7/7