Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/03/2025, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08962/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8962 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lombardo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 27;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui Roma Capitale ha disposto l’acquisizione e l’immissione nel possesso del manufatto e di tutte le opere abusivamente realizzate, unitamente all'area di sedime sulla quale insiste l'edificio e ad un ulteriore porzione di terreno, nonché lo sgombero dell'immobile da persone e cose.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma AM , il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-, con cui Roma Capitale ha disposto l’acquisizione e l’immissione nel possesso del manufatto e di tutte le opere abusivamente realizzate sul terreno sito in Roma via -OMISSIS-, unitamente all’area di sedime sul quale insiste l’edificio e ad un ulteriore porzione di terreno, nonché lo sgombero dell’immobile da persone e cose;
- tale immobile è un manufatto realizzato per esigenze imprenditoriali e a carattere abitativo, per il quale è stata presentata domanda di condono il 12.2.2004;
Considerato che:
- l’esponente lamenta l’illegittimità della determinazione avversata, poiché notificata a distanza di dieci anni dall’adozione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 20.1.2011 e in pendenza della domanda di condono, sostenendo altresì la deducente che “ a lavori terminati in ogni parte, e di più, con l’occupazione di persone e di cose, viene meno l’interesse da parte dell’Amministrazione alla demolizione ”;
Ritenuto che:
- l’istanza di condono avanzata dall’esponente è stata respinta con provvedimento n. -OMISSIS- e il relativo ricorso è stato dichiarato perento con decreto n.-OMISSIS-;
- l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, il cui ricorso per l’annullamento è stato dichiarato perento con decreto n. -OMISSIS-, non è stata ottemperata, cosicché la “ acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi e, dunque, dà luogo ad acquisto a titolo originario da parte dell'ente competente ad esercitare detto potere. Di conseguenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale ed è subordinato esclusivamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ” ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 gennaio 2024, n. 278);
- sotto concorrente profilo, l’Adunanza Plenaria ha statuito che “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo […] , per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso ” (Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 8).
- il ricorso è pertanto infondato e va respinto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Amministrazione, liquidandole complessivamente nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma AM , con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente FF
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO