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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13741/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Susa n. 36, Rivoli presso lo studio dell'avv. SPINIELLO
STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in Rivoli il 14/06/2003. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/06/2004 e il 29/10/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa con Per_2 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione destinata a casa coniugale, assegnata alla madre.
DISPONE che , salvo diverso accordo tra i coniugi, trascorra presso l'abitazione del padre un Per_2 week end a settimane alternate dal venerdì sera sino lunedì mattino con impegno in capo al Sig. di accompagnare il figlio a scuola nonchè infrasettimanalmente, nella settimana in cui Parte_2
non trascorrerà il week end con il padre, due pomeriggi di cui uno seguito da pernottamento e Per_2 nella settimana successiva un pomeriggio sino alla ore 22; detti giorni verranno individuati dai coniugi il prossimo settembre in relazione agli impegni scolastici e sportivi del figlio minore e tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno mentre nel periodo residuo verrà osservato il regime ordinario;
una settimana durante le vacanze natalizie ricomprensiva ad anni alterni del Natale
(dal 23 dicembre al 30 dicembre) e del Capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio); Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
ponti e festività ad anni alterni.
Il Sig. , inoltre, potrà vedere in ogni altra occasione concordata tra i coniugi, Parte_2 Per_2 tenuto conto del gradimento del figlio minore e dei suoi impegni scolastici.
La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere nella casa Per_1 coniugale e frequenterà il padre in conformità ai propri desideri ed in base ai propri impegni scolastici.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza degli stessi presso di sé. Il Sig. , inoltre, corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento Parte_2 di ciascun figlio, la somma mensile di Euro 325,00 e così complessivamente Euro 650,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto, altresì, che l'Assegno Unico sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra a tal fine, gli stessi si impegnano, sin d'ora, a provvedere alle relative Parte_1 comunicazioni nei confronti dell'Inps in conformità alle obbligazioni assunte.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative, necessitate o concordate e, in ogni caso, documentate, relative ad entrambi i figli saranno a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno;
questi ultimi danno atto di aver preso visione e di accettare il Protocollo
pagina 2 di 3 d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino siglato in data 15.03.2016 e si impegnano, altresì, a rispettare le indicazioni ivi contenute.
DISPONE che la casa coniugale sita in Rivoli, Corso Alcide De Gasperi n 40, di proprietà esclusiva della
Sig.ra venga assegnata a quest'ultima e con essa l'uso degli arredi ivi presenti, dandosi Parte_1 atto che il Sig. in accordo con il coniuge, se ne allontanerà entro e non oltre il 30 ottobre Parte_2
2024, portando seco i propri effetti personali nonchè gli arredi di sua esclusiva proprietà.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a percepire somme a titolo di assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi danno, altresì, atto di essere stati edotti dal difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione e dichiarano di aver preferito il ricorso al procedimento tradizionale così come disciplinato dal vigente
Codice di Procedura civile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13741/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Susa n. 36, Rivoli presso lo studio dell'avv. SPINIELLO
STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in Rivoli il 14/06/2003. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/06/2004 e il 29/10/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa con Per_2 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione destinata a casa coniugale, assegnata alla madre.
DISPONE che , salvo diverso accordo tra i coniugi, trascorra presso l'abitazione del padre un Per_2 week end a settimane alternate dal venerdì sera sino lunedì mattino con impegno in capo al Sig. di accompagnare il figlio a scuola nonchè infrasettimanalmente, nella settimana in cui Parte_2
non trascorrerà il week end con il padre, due pomeriggi di cui uno seguito da pernottamento e Per_2 nella settimana successiva un pomeriggio sino alla ore 22; detti giorni verranno individuati dai coniugi il prossimo settembre in relazione agli impegni scolastici e sportivi del figlio minore e tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno mentre nel periodo residuo verrà osservato il regime ordinario;
una settimana durante le vacanze natalizie ricomprensiva ad anni alterni del Natale
(dal 23 dicembre al 30 dicembre) e del Capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio); Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
ponti e festività ad anni alterni.
Il Sig. , inoltre, potrà vedere in ogni altra occasione concordata tra i coniugi, Parte_2 Per_2 tenuto conto del gradimento del figlio minore e dei suoi impegni scolastici.
La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere nella casa Per_1 coniugale e frequenterà il padre in conformità ai propri desideri ed in base ai propri impegni scolastici.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza degli stessi presso di sé. Il Sig. , inoltre, corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento Parte_2 di ciascun figlio, la somma mensile di Euro 325,00 e così complessivamente Euro 650,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto, altresì, che l'Assegno Unico sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra a tal fine, gli stessi si impegnano, sin d'ora, a provvedere alle relative Parte_1 comunicazioni nei confronti dell'Inps in conformità alle obbligazioni assunte.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative, necessitate o concordate e, in ogni caso, documentate, relative ad entrambi i figli saranno a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno;
questi ultimi danno atto di aver preso visione e di accettare il Protocollo
pagina 2 di 3 d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino siglato in data 15.03.2016 e si impegnano, altresì, a rispettare le indicazioni ivi contenute.
DISPONE che la casa coniugale sita in Rivoli, Corso Alcide De Gasperi n 40, di proprietà esclusiva della
Sig.ra venga assegnata a quest'ultima e con essa l'uso degli arredi ivi presenti, dandosi Parte_1 atto che il Sig. in accordo con il coniuge, se ne allontanerà entro e non oltre il 30 ottobre Parte_2
2024, portando seco i propri effetti personali nonchè gli arredi di sua esclusiva proprietà.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a percepire somme a titolo di assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi danno, altresì, atto di essere stati edotti dal difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione e dichiarano di aver preferito il ricorso al procedimento tradizionale così come disciplinato dal vigente
Codice di Procedura civile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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