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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 4969/2024 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies comma 3 cpc
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, Parte_1
dall'avv. Alessandro Indipendente, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Gragnano
(NA) alla via Vittorio Veneto n. 196
APPELLANTE
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Panebianco,
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Vito Fornari n. 4
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] CP_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1089/2024 del 18.09/ 20.09.2024.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
L'appellante , con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 16.05.2022 e Parte_1
del 19.05.2022, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano rispettivamente la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e per sentir accertare la Controparte_1 CP_2
responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di , e sentir condannare i convenuti in CP_2
solido, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite in seguito al sinistro verificatosi in
Vico Equense (NA) alla via Scrajo, il giorno 30.04.2021 verso le ore 12.20.
Più nello specifico, l'appellante, premetteva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, essendo allora studente dell'Istituto Alberghiero “F. De Gennaro”, nell'uscire a piedi dall'ingresso secondario di via Scrajo
n. 5 con il casco già in testa e non allacciato, diretto verso il proprio motorino, veniva investito
[... dall'autovettura tipo Fiat 600 tg. BN035HB, di proprietà di e nell'occasione condotta da CP_2
assicurata per la r.c.a con la;
deduceva che, difatti, che nei pressi Parte_2 Controparte_1
dell'ingresso dell'istituto scolastico, veniva travolto dalla parte anteriore sinistra della Fiat 600, che procedeva con direzione via Santa Maria del Toro – via Scrajo, sbalzando dapprima con la faccia sul parabrezza dell'auto e poi rovinando al suolo, riportando lesioni al volto ed all'arco ortodontico, oltre che allo zaino, al giubbino ed al cellulare;
esponeva di essere stato soccorso dal personale della scuola e di
2 essere stato trasportato al pronto soccorso del P.O. Sorrento - Vico Equense per le cure del caso e che sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Vico Equense;
seguivano ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali, fino alla guarigione dal politrauma con postumi permanenti, certificata in data 29.10.2021.
Chiedeva, quindi, il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 12.326,77, con detrazione della somma di € 1.652,00 già corrisposta dalla compagnia e trattenuta a titolo di acconto, per un totale ancora dovuto di € 11.548,75, o da quantificarsi nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la , che contestava nel merito la domanda, Controparte_1
deducendo l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, il quale, secondo la diversa prospettazione dei fatti descritta dalla compagnia, uscendo di corsa dalla scuola rincorrendosi con i compagni, si lanciava improvvisamente sulla strada su cui transitava la Fiat 500 a velocità ridotta,
attraversava la strada senza fare uso delle strisce pedonali e senza avvedersi dell'autovettura, impattando contro il veicolo, il cui conducente nulla poteva fare per evitare l'impatto; contestava, altresì, la quantificazione dei danni lamentati dall'attore ed il nesso causale tra gli stessi e il sinistro in oggetto.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda o, in subordine, la limitazione della domanda nei limiti del giusto e del provato.
Si costituiva, altresì, la convenuta , contestando la domanda attorea sulla base della diversa CP_2
dinamica del sinistro già riferita dalla compagnia di assicurazione, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione dei testi sia di parte attrice che di parte convenuta e nel deposito di documentazione, nonché nell'espletamento di c.t.u. medico-legale in persona dell'attore,
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 1089/2024 impugnata, il giudice di pace adito, ritenendo “che le risultanze probatorie
non consentono di accertare in modo chiaro, preciso e concreto sia la dinamica del sinistro che la condotta
tenuta dalle parti coinvolte”, che “tutti i testi hanno riferito circostanze tra loro contrastanti, ma dalle
dichiarazioni è emerso che la strada in cui è avvenuto il sinistro è stretta con curve per cui bisogna
percorrerla con molta attenzione”, che “dalla violenza dell'impatto, tuttavia, è facile dedurre che la vettura
3 avesse una velocità non consona ai luoghi tanto da non riuscire a fermare in tempo alla vista del pedone” e,
inoltre, deducendo che “anche l'istante, non avesse un comportamento adeguato ai luoghi in quanto
correva ed era distratto a parlare con i compagni”, dichiarava “ e l'istante corresponsabili CP_2
dell'evento di danno dedotto in giudizio ex art. 2054, II comma, c.c.” e per l'effetto, condannava, “per il
grado di colpa determinato, la sig.ra in solido con la al pagamento CP_2 Controparte_1
di complessivi € 2.370,48, in favore di , oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché Parte_1
al rimborso delle spese di lite determinate per la frazione in complessivi € 1.480,00, di cui € 450,00 per
spese, ivi compreso il 50% della c.t.u liquidata, oltre Iva e Cpa ed accessori, con attribuzione all'avv.
Indipendente”.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di appello notificato in data il 22.11.2024 a , Controparte_1
e a , ha proposto appello sulla base di quattro motivi: 1) violazione e CP_2 Parte_1
falsa applicazione 2054 c.c.; 2) errata valutazione della prova testimoniale;
3) violazione dell'art. 132 c.p.c.
per motivazione apparente;
4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso del costo della consulenza di parte;
5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria;
6) violazione del diritto al riconoscimento dell'integrale risarcimento del danno e dell'integrale pagamento delle spese di lite.
Quindi l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'accertamento della responsabilità
esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat 600 targata BN035HB nella causazione dell'incidente stradale e, per effetto, la condanna dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 6.542,57, con detrazione della somma già percepita di € 4.022,48 già percepita
(come offerta stragiudiziale e come somma liquidata nella sentenza di primo grado) , o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché all'integrale pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura intera di € 2.710,00, di cui € 2.060,00 per compensi ed € 650,00
per spese (comprensive dell'acconto al c.t.u. di € 400,00), detratta la somma già percepita di € 1.480,00,
nonché al pagamento delle spese di lite del secondo grado del giudizio con la maggiorazione del compenso del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014.
4 Instaurato il contraddittorio, , ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui ne va CP_2
dichiarata la contumacia.
Si è costituita, invece, in persona del legale rappresentante p.t., che ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, non ritenendo censurabile la decisione del giudice di pace,
adeguatamente motivata sulla base della corretta valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, essendo emersa dagli elementi probatori acquisiti la concorrente responsabilità di
, avendo violato le disposizioni di cui all'art. 190 C.d.S.. Ha chiesto, pertanto, la Parte_1
declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 05.03.2025 reso a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 04.03.2025,
questo giudice ha fissato per la discussione e decisione ex art. 350 bis c.p.c l'udienza dell'11.3.2025, con concessione di termine per il deposito di note conclusionali scritte.
Orbene, in primo luogo va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. (22.11.2024) dal deposito della gravata sentenza (20.09.2024).
Va, poi, osservato che l'appello, tempestivamente iscritto a ruolo, è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
In relazione alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta
del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il
rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta
affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di
inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento
5 impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi
stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla proponibilità e alla procedibilità della spiegata domanda risarcitoria, alla legittimazione delle parti ed alla liquidazione dei danni non patrimoniali.
Accertata l'ammissibilità dell'appello, occorre valutare nel merito i motivi di impugnazione.
L'appello è fondato e va accolto, per i motivi di seguito precisati.
Con il primo motivo di appello, ritiene non condivisibile la sentenza del giudice di pace Parte_1
per violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1 e 2, c.c., avendo il giudicante richiamato erroneamente il secondo comma dell'art. 2054, che prevede, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, mentre nell'ipotesi di investimento a pedone occorre far riferimento al primo comma dell'art. 2054 c.c., che prevede il principio di presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale può vincere la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e imprudente;
rileva che nel caso di specie alcuna prova liberatoria era stata fornita dal conducente dell'autovettura investitrice.
Con il secondo motivo di appello critica la sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il giudicante erroneamente valutato le dichiarazioni dei testimoni escussi;
osserva che dalla dichiarazione del teste di parte attrice, -la cui presenza sul posto era stata accertata dalle autorità intervenute-, del tutto compatibili con gli ulteriori elementi probatori e con le risultanze del rapporto d'incidente, non è emerso alcun comportamento anomalo o imprudente del pedone;
evidenzia, invece, che le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, non compatibili con le risultanze del rapporto d'incidente, appaiono inverosimili e non compatibili con le caratteristiche del luogo e con i danni all'autovettura e che, in ogni caso, anche da tali
6 dichiarazioni è emerso che il conducente dell'autovettura era in condizioni di accorgersi della presenza del pedone e che, quindi, lo stesso non ha fatto il possibile per evitare l'investimento.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c. per essere la decisione del giudice di pace solo apparentemente motivata, non essendo comprensibili le ragioni per cui sia stata riconosciuta la pari corresponsabilità del pedone e del conducente del veicolo investitore.
Con il quarto motivo di appello deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso della spesa effettuata per la relazione medico-legale di parte, pur essendo l'esborso documentato e pur avendone l'attore formulato la richiesta risarcitoria sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale, trattandosi di spesa rientrante tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Con il quinto motivo d'impugnazione lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria, nonostante la richiesta formulata dell'atto introduttivo di tale voce risarcitoria, avendo il danneggiato diritto alla rivalutazione monetaria delle somme riconosciutegli a titolo di risarcimento in quanto debito di valore.
Con il sesto motivo di appello evidenzia che l'appellante, conseguentemente all'accoglimento delle precedenti doglianze e del riconoscimento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura investitrice, ha diritto all'integrale risarcimento dei danni e delle spese di lite,
nonché all'integrale rimborso delle spese sostenute e documentate e alla rivalutazione monetaria.
contesta i motivi di impugnazione, ritenendo le doglianze dell'appellante prive di Controparte_1
fondamento giuridico e la decisione del giudice di pace giusta ed adeguatamente motivata ed incensurabile sotto ogni profilo.
I primi tre motivi di appello possono essere valutati congiuntamente, concernendo tutti la valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado al fine di accertare se lo stesso sia sufficiente ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sinistro stradale esclusivamente in capo al conducente del veicolo di parte appellata.
Venendo all'esame degli stessi, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto permette di ritenere raggiunta con certezza la prova del verificarsi del sinistro
7 secondo le modalità dedotte dall'appellante e dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura dell'appellata nella causazione del sinistro.
Nel rapporto d'incidente della Polizia Municipale, gli agenti, intervenuti sul luogo dopo circa venti minuti dal verificarsi del sinistro, dopo aver provveduto a descrivere lo stato dei luoghi (strada a doppio senso con una corsia per carreggiata, pavimentata, con manto stradale in buono stato manutentivo, con fondo stradale asciutto, nel tratto interessato rettilinea e non influenzata dalla confluenza di più correnti veicolari,
priva di segnaletica;
buona visibilità) e dopo aver provveduto ad identificare i soggetti ed il veicolo coinvolti nel sinistro (Fiat 600 tg. BN035HB di proprietà di , condotta da e con a CP_2 Parte_2
bordo quale trasportato;
quale pedone) ed e a specificare i danni Controparte_3 Parte_1
riscontrati sull'auto (rottura parabrezza anteriore, rottura di indicatore di direzione anteriore sinistro),
eseguivano foto del luogo e dell'autovettura coinvolta, e raccoglievano le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di persone che avevano assistito al sinistro.
Il conducente della Fiat 600, in merito alla dinamica del sinistro, riferiva: “... ero alla Parte_2
guida dell'autovettura marca Fiat modello 600 targata BN035HB e transitavo su via Scrajo proveniente da
Santa Maria del Toro ... ho visto uscire da una porta sul lato sinistro della strada un ragazzo con un casco
appoggiato sul braccio sinistro. Il ragazzo è uscito dalla porta guardandosi indietro, come se qualcuno lo
stesse seguendo. Il ragazzo ha prima urtato con il casco il parabrezza della mia autovettura e
successivamente ha battuto la testa vicino al portapacchi che è sul tettuccio dell'autovettura ...”.
Il passeggero della Fiat 600 dichiarava: “... percorrendo via Scrajo ... improvvisamente è uscito dal portone
posto sul lao sinistro un ragazzo correndo che guardava dietro di sé in direzione di alcuni compagni che lo
seguivano e nello specifico un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo veniva in contatto con la Fiat 600 urtando
con il casco che aveva sul braccio sx il vetro parabrezza e con la fronte il portapacchi lato guidatore.
Successivamente il ragazzo cadde a terra e poco dopo si alzava da solo ...”.
, studente dell'istituto alberghiero, presente sul posto, riferiva: “... ero insieme ad altri Testimone_1
[... compagni di classe pronta ad uscire dalla scuola ... mi precedeva di qualche metro il mio compagno
. Appena uscita dalla porta che si immette su via Scrajo, ho sentito un forte rumore ed ho Parte_1
visto il mio compagno che era a terra e sulla destra dell'uscita vi era un'autovettura ferma. Non Pt_1
8 ricordo il tipo e/o modello dell'autovettura, ricordo solo che era di colore blu. In quel momento ho visto il
mio compagno che si alzava inveendo nei confronti del conducente dell'autovettura ...”.
, studente dell'istituto, dichiarava: “Stavo uscendo da scuola alberghiera sita in località Testimone_2
Santa Maria del Toro dall'uscita posta in via Scrajo. Io stavo dietro il mio compagno di classe Parte_1
, subito dietro di me c'era un'altra mia compagna . Mentre stavo ultimando gli
[...] Testimone_1
ultimi gradini per immettermi in via Scrajo, notavo che il mio compagno che mi precedeva, appena varcata
l'uscita veniva investito da un'auto che percorreva via Scrajo proveniente dal piazzale della chiesa. Il
modello dell'auto che ha investito il mio compagno è una Fiat 600 di colore azzurrina. Preciso che il mio
compagno di classe investito indossava un casco senza che però fosse allacciato in quanto aveva il motorino
parcheggiato poco distante ...”
I verbalizzanti, sulla base degli accertamenti effettuati, ricostruivano la seguente dinamica del sinistro: “il
veicolo percorreva la via Scrajo con direzione S. Maria del Toro – Scrajo, giunto nei pressi dell'ingresso
secondario dell'istituto alberghiero 'F. de Gennaro', veniva in collisione con il pedone, che uscendo
dall'ingresso di detto istituto si immetteva sulla pubblica via Scrajo. Nella circostanza si precisa che sulla
strada vi erano pezzi di plastica arancione dell'indicatore di direzione sinistro, presumibilmente dovuto
all'impatto del ragazzo contro l'autovettura, nonché tracce ematiche”.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità
sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, tuttavia, la ricostruzione,
che si fonda sulle dichiarazioni dei soggetti presenti e su elementi obiettivi (danni riscontrati sull'autovettura; tracce ematiche all'ingresso della scuola) appare condivisibile.
La stessa risulta anche confermata da ulteriori elementi istruttori (verbale di pronto soccorso del P.O.
Sorrento – Vico Equense, documentazione medica, dichiarazioni rese dai testi escussi).
Dal verbale di pronto soccorso n. 2021003528 del 30.04.2021 si evince che veniva Parte_1
condotto nell'immediatezza (ore 14.00) presso il P.O. “Sorrento – Vico Equense” mediante 118, riferendo
9 quale causa dell'evento dannoso l' “incidente in strada” verificatosi alle ore 12.20 in Vico Equense nei pressi dell'istituto alberghiero di Santa Maria del Toro, avvenuto con responsabilità di terzi.
Nel corso dell'istruttoria, il teste indicato da parte attrice e quelli indicati da parte convenuta hanno confermato le rispettive differenti dinamiche del sinistro prospettate dalle parti.
Il teste indicato da parte attrice, , la cui presenza sul luogo del sinistro emerge anche dal Testimone_2
rapporto della Polizia municipale, a cui lo stesso rilasciava dichiarazioni, nel confermare quanto già
dichiarato ai verbalizzanti, ribadiva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione,
si trovava ad uscire dall'ingresso secondario della scuola di Via Scrajo, con il casco già Parte_1
in testa e non allacciato essendo diretto verso il proprio scooter, quando veniva improvvisamente investito dall'autovettura Fiat 600, che provenendo da Via Santa Maria del Toro, lo travolgeva con la parte anteriore sinistra;
aggiungeva che il compagno, nell'immettersi sulla strada, faceva cenno al conducente dell'auto di fermarsi, ma subito dopo veniva investito e dapprima urtava con la testa contro il parabrezza dell'auto e poi rovinava al suolo;
precisava che camminava normalmente, mentre l'autovettura Parte_1
procedeva a velocità elevata, tanto da causare un violento impatto con il pedone.
I testi di parte convenuta, e , quest'ultimo passeggero a bordo dell'auto Testimone_3 Controparte_3
già sentito dagli agenti, riferivano, invece, che l'attore usciva dalla scuola correndo e guardando all'indietro verso i suoi amici che lo seguivano e, nell'immettersi sulla strada, finiva contro l'auto, che procedeva a velocità moderata, impattando con la fronte sul lato sinistro del portapacchi per poi rimbalzare all'indietro e cadere a terra.
Invero, la dichiarazione resa dal teste di parte attrice, che conferma quanto già riferito agli agenti di polizia municipale sia dallo stesso che da , appare maggiormente verosimile. Occorre considerare, Testimone_1
infatti, che la violenza dell'impatto tra l'auto ed il pedone, tale da causare la rottura del vetro del parabrezza, non appare compatibile con la moderata velocità del veicolo riferita dai testi indicati dal convenuto;
inoltre, tenuto conto delle ristrette dimensione della strada, appare poco verosimile che il teste
, seguendo l'autovettura che impegnava tutta la larghezza della strada avesse potuto avere Testimone_3
una buona visuale del tratto di strada in cui si verificava il sinistro e soprattutto della presenza di altri ragazzi che correvano verso la strada.
10 In ogni caso, pur volendo ritenere che avesse tenuto una condotta non del tutto Parte_1
attenta e diligente per essersi immesso sulla strada senza prestare la dovuta attenzione, tanto non sarebbe sufficiente a giustificare la pari corresponsabilità tra il pedone e il conducente del veicolo attoreo affermata dal giudice di pace.
Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, difatti, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma
1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è
esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307; Cass. civ.,
sez. III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità
delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia
11 assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227 c.c..
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può “liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È
vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Pertanto, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente.
Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata,
prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n.
5627; cf. anche: Cass. civ., ordinanza 28-1-2019, n. 2241; Cass. civ., ordinanza, 13-7- 2023, n. 20137).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente dell'autovettura abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dalle risultanze testimoniali e dalle ulteriori emergenze istruttorie, è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente dell'autovettura, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità,
essendo il sinistro verificatosi all'ingresso di un istituto scolastico in orario di uscita degli studenti, investiva il pedone, tenendo una condotta di guida ed una velocità non consona alle caratteristiche del luogo.
12 La descritta condotta del pedone, pure se non del tutto attenta e diligente, nei pressi dell'istituto scolastico e in condizioni di normale visibilità, in sostanza, non configura una condotta anomala e imprevedibile, tanto più che il conducente di un veicolo è tenuto a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.).
Va poi considerato che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità
del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la
circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del
proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile”; ancora al terzo e quarto comma aggiunge che “In particolare, il conducente deve
regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per
altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”; “Il
conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si
trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
Fondato è, altresì, il quarto motivo di appello riguardante l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di
allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto,
sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92
c.p.c.” (Cass. civ. sent. n. 26729 del 15.10.2024; Cass. civ. ord. n. 30289/19; Cass. civ. sent. n. 10173/2015,
n. 84/2013, n. 6056/1990). La relativa richiesta di rimborso deve essere tempestivamente formulata, ferma
13 restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.
Nel caso in esame la richiesta delle spese sostenute è stata tempestivamente formulata già nell'atto di citazione (cfr. pag. 5: “altre spese mediche -relazione di parte dott.ssa come da fattura allegata € Per_1
150,00”) e ribadita anche nelle note conclusionali e, inoltre è stata allegata la fattura di pagamento attestante il relativo esborso (cfr. doc. 4 allegato nel fascicolo dell'attore di primo grado).
Tale spesa non può ritenersi superflua, posto che appare giustificato che il danneggiato si sia voluto avvalere di un consulente medico di fiducia per la corretta individuazione e valutazione dei danni conseguenti alle lesioni subite e, inoltre, il compenso richiesto per la consulenza appare congruo e proporzionato all'attività svolta;
peraltro, l'odierna appellata nulla ha contestato in punto di eccessività della spesa.
Anche il quinto motivo di impugnazione è fondato, essendo pacifico che sulle somme liquidate a titolo di risarcimento compete al danneggiato, oltre al valore del bene perduto, il corrispettivo per il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene leso per tutto il tempo intercorrente fra il fatto e/o l'esborso e la sua liquidazione, poiché “l'equivalente pecuniario, nei debiti di valore, soddisfa
il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il
bene ove fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente” (Cass. civ. S.U. n.
1712/95).
Sugli importi liquidati, pertanto, devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto nonché la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante del risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale. Secondo la giurisprudenza di legittimità la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario
petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n. 975/2007, n.
18653/2004, n. 13666/2003, n. 12234/1998, n. 8529/1997, n. 198/1989, n. 2278/1988).
14 Ne consegue l'accoglimento anche dell'ultimo motivo di appello, atteso che dall'accoglimento dei precedenti motivi e dal riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo dell'appellato nella produzione del sinistro deriva che all'attore spetta l'integrale risarcimento dei danni subiti, nonché l'integrale refusione delle spese di lite.
Non essendo oggetto di impugnazione la liquidazione del danno formulata dal giudice di pace,
all'appellante va riconosciuto l'intero importo di € 6.392,97, cui va aggiunta la somma di € 150,00 a titolo di spese sostenute per la consulenza medica di parte per un totale di € 6.542,57; da detta somma vanno detratti gli importi percepiti, in via stragiudiziale ed in esecuzione della sentenza di primo grado, pari rispettivamente a € 1.652,00 e a € 2.370,48.
L'ammontare complessivo della somma dovuta a , in accoglimento dello spiegato Parte_1
gravame, è pari a € 6.542,57, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del sinistro
(30.04.2021) ed annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad euro 7.117,42 – detratti gli importi già percepiti pari a complessivi € 4.022,48, il tutto pari a € 3.094,94, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma ancora dovuta di € 3.094,94 -.
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00),
secondo i valori medi cui allo scaglione di riferimento, secondo il principio del decisum, in € 2.090,00 per compensi professionali, cui va detratto l'importo di € 1.030,00 già percepito, e in € 650,00 per spese
15 (comprensive dell'acconto di € 400,00 versato al c.t.u.), con detrazione della somma di € 450,00 già
percepita.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono, del pari, il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e si liquidano d'ufficio nella misura indicata in dispositivo, nei valori medi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della causa e dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022
(valore della causa, da € 1.100,01 a € 5.200,00), secondo il criterio del decisum, con esclusione delle spese per la fase istruttoria, non espletata, da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Va, inoltre, riconosciuta la maggiorazione del 30% chiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014
dalla difesa dell'appellante per la presenza di collegamenti ipertestuali contenuti nell'atto di appello -che consentono la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati- che hanno comportato una riduzione dei tempi di consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, n. 1089/2024 del 18.09/
20.09.2024 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, accertata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 600 tg. BN035HB, di proprietà di ed assicurata per la CP_2
r.c.a. con la in ordine alla produzione del sinistro per cui è Controparte_1
causa, condanna e , in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento, in favore di , della ulteriore Parte_1
somma, rispetto a quanto già liquidato in primo grado e rispetto a quanto già corrisposto in sede stragiudiziale, di € 3.094,94, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo su detta somma;
b) Condanna e , in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle ulteriori spese processuali di primo grado, in favore di , che liquida in € 200,00 per spese ed € 1.060,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione all'avv. Alessandro Indipendente;
16 c) Pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico degli appellati, in solido,
con detrazione dell'acconto di € 400,00 ( già corrisposto dall'attore e allo stesso già sopra riconosciuto);
d) Condanna , in persona del legale Controparte_4 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali di secondo grado, in favore di
, che liquida in € 174,00 per spese e € 2.211,30 per compenso professionale, Parte_1
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Indipendente.
Torre Annunziata, 14.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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