Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1781/2023 promossa da:
attore:
rch. , , con gli avv. dom. Massimiliano Rosa Pt_1 Per_1 C.F._1
e Gabriella Marando di Udine, giusta procura depositata,
contro
convenuti:
1) , , in persona della CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante , con l'avv. dom. Gina Mauro di Udine, giusta procura Parte_2
depositata;
2) , con sede in Taipana (UD), via Capoluogo n. Controparte_3 P.IVA_2
111, contumace;
3) , , residente in [...] C.F._2
Villalta n. 67, contumace;
in punto: azione di ripetizione di indebito;
pagina 1 di 5
del procuratore di parte attrice:
cfr. conclusioni depositate il 07.11.2024;
del procuratore della società convenuta costituita:
cfr. conclusioni depositate il 06.11.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha chiesto, previa risoluzione del contratto d'appalto di data Parte_3
20.01.2018, di condannare i convenuti alla restituzione di € 8.093,31, oltre ad un risarcimento danni in capo alla ditta . Ha rappresentato di avere, quale terzo pignorato, in data CP_3
04.04.2022 subìto l'espropriazione della somma indicata da parte della soc. Controparte_2
nel procedimento esecutivo n. 455/2021, dalla stessa instaurato presso il
[...]
Tribunale di Udine nei confronti della ditta AN Mihai. Il proprio ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi è stato dichiarato inammissibile con sentenza in. 191/2023. Ha dedotto l'insussistenza del credito azionato e la malafede dei convenuti.
La convenuta soc. (d'ora in poi anche soc. si è Controparte_2 CP_2
opposta alla pretesa attorea, affermando di vantare un credito di € 19.653,97 nei confronti di in virtù di precetto conseguente al decreto ingiuntivo n. 170/2020 del Controparte_3
Tribunale di Udine;
avendo appreso che questi vantava un credito nei confronti dell'arch. Pt_1
per lavori eseguiti nell'immobile di sua proprietà, ha pignorato l'importo corrispondente presso il terzo Pt_1
Concessi i termini per l'espletamento della negoziazione assistita, la causa è stata rimessa in decisione senza ulteriori incombenti istruttori, in data 16.01.2025.
2. Dalle concordi affermazioni delle parti, supportate dalla documentazione versata in atti,
risultano i seguenti fatti.
pagina 2 di 5 La soc. munita del decreto ingiuntivo n. 170/2020 nei confronti del debitore CP_2
(doc. 2 , ha effettuato un pignoramento dell'importo corrispondente al CP_3 CP_2
credito da questi vantato presso il terzo arch. instaurando la procedura esecutiva n. Pt_1
455/2021 R.Es. presso il Tribunale di Udine (doc. 5). All'udienza del 18.05.2021, fissata per la dichiarazione del terzo, nessuno è comparso ed il GE, verificata la regolarità delle notificazioni,
ha rinviato il procedimento ex art. 548 c.p.c. al 29.06.2021, assegnando termine per la notifica del verbale, avvenuta l'01.06.2021 (doc. 6). Nemmeno all'udienza del 29.06.2021 il terzo pignorato è comparso e, disposta un'integrazione documentale inerente il credito, con ordinanza del 20.07.2021 il G.E. ha assegnato alla il credito del debitore AN CP_2
nei confronti del terzo (doc. 9). Pt_1
La ha quindi effettuato un pignoramento presso Poste Italiane spa, con notifica al CP_2 Pt_1
in data 03.02.2022 (doc.10), la procedura esecutiva porta il numero R.Es. 126/2022 Tribunale
Udine.
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi l'arch. ha quindi dedotto Pt_1
di non avere avuto conoscenza delle pregresse notificazioni, chiedendo dichiararsi l'insussistenza del credito. Con ordinanza del 22.03.2022 il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura, concedendo termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ed assegnando il credito alla (doc. 14). CP_2
A mezzo di atto di citazione in opposizione del 20.05.2022 l'arch. ha riassunto Pt_1
l'opposizione (doc. 15), la quale, infine, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n.
1754/2022 (doc. 17).
3. In questa sede l'arch. fa nuovamente valere l'insussistenza del credito in capo alla Pt_1
debitrice della soc. la ditta AN, con la quale egli e tale CP_2 Controparte_4
avevano, in qualità di committenti, stipulato un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in Coseano.
pagina 3 di 5 Si tratta quindi di esaminare se il terzo esecutato, una volta definito il processo esecutivo, possa invocare l'insussistenza del proprio debito e ripetere l'asserito indebito.
Giova ricordare che la Corte di cassazione ha statuito che “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura “(ordinanza del 28.08.2024 n. 23283; nello stesso senso anche ID., ord.
22.06.2020 n. 12127: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo;
ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso..”).
Tale orientamento vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui tra le parti in causa è stata accertata a mezzo di sentenza la correttezza della procedura esecutiva, con conseguente reiezione delle opposizioni esecutive proposte dal (doc. 17 cit.). Pt_1
pagina 4 di 5 L'azione di ripetizione dell'indebito, azionata dall'esecutato in autonoma causa, non è
ammissibile, in ragione della definitività del processo esecutivo.
Le domande proposte dall'arch. vanno quindi respinte. Pt_1
4. Le spese vanno poste a carico dell'attore soccombente;
sono liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo l'importo azionato, con riduzione della fase istruttoria
(limitata al deposito delle memorie) e di quella decisoria (per la conseguente semplificazione del processo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) dichiara inammissibili tutte le domande proposte dall'attore ; Parte_3
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_3 Controparte_5
le spese di lite, liquidate come segue: € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 17/01/2025
la Giudice
Elena Covi
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