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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2389/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], interno Parte_1
n. 2, C.F. , C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avvocato Roberto Barbieri ( – PEC C.F._3
) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliati in Email_1
Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni n. 80, nello studio e presso la persona del predetto procuratore, con indicazione e dichiarazione, ex L. n. 80/2005 e successive modifiche, di voler ricevere comunicazioni e notifiche di biglietti di cancelleria, atti e provvedimenti giudiziari tramite teletrasmissione al n. 0532/214588 ed all'indirizzo PEC suindicato.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 novembre 2025, premettendo di aver contratto in data 07/10/2006 a Tresigallo (Ferrara) matrimonio di rito concordatario, in regime di comunione legale dei beni;
che dalla unione coniugale Per_ sono nati i gemelli- e , a Ferrara il 06/02/2007, oggi entrambi maggiorenni e non Per_1 autosufficienti;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data in data 13.02.2019; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) L'abitazione familiare sita in Ferrara, Via F. Fanini n. 10, int. n. 2, di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota del 50%, ciascuno, come da atto di compravendita rep. N. 52267 – raccolta n.
11518° firma dei notai – registrato in Ferrara il 06.08.2002 (doc. 5), rimarrà assegnata Per_3 Per_4 alla signora fino a quando i figli non raggiungeranno l'indipendenza economica o non Parte_3 riterranno di convivere con la madre. Per_
2) I figli e rimarranno collocati presso la madre e dimoreranno nell'ex abitazione Per_1 familiare, sita in Ferrara, Via F. Fanini n. 10, int. n. 2. Per_
3) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e , corrispondendo alla madre Per_1 la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, e così complessivamente la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, Iban [...] entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) L'assegno unico universale, e/o le future eventuali assimilabili provvidenze economiche a favore della prole, spetteranno alla madre . Parte_1
Per_ 5) Le spese straordinarie relative ai figli e come previste dall'art. 13 del Protocollo in Per_1 essere presso il Tribunale di Ferrara, che di seguito si riporta, saranno a carico dei genitori in egual misura del 50%: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby-sitter b) campi estivi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp e previa idonea attestazione di ricezione da parte del destinatario) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro 8 giorni dall'esibizione.
6) Le parti, in quanto autosufficienti, rinunciano rispettivamente all'erogazione in loro favore di un assegno divorzile.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 12 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12 febbraio 2019, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Tresigallo il 7 ottobre
2006 fra , nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
31.03.1971, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Tresignana di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 7 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2389/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], interno Parte_1
n. 2, C.F. , C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avvocato Roberto Barbieri ( – PEC C.F._3
) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliati in Email_1
Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni n. 80, nello studio e presso la persona del predetto procuratore, con indicazione e dichiarazione, ex L. n. 80/2005 e successive modifiche, di voler ricevere comunicazioni e notifiche di biglietti di cancelleria, atti e provvedimenti giudiziari tramite teletrasmissione al n. 0532/214588 ed all'indirizzo PEC suindicato.
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 novembre 2025, premettendo di aver contratto in data 07/10/2006 a Tresigallo (Ferrara) matrimonio di rito concordatario, in regime di comunione legale dei beni;
che dalla unione coniugale Per_ sono nati i gemelli- e , a Ferrara il 06/02/2007, oggi entrambi maggiorenni e non Per_1 autosufficienti;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data in data 13.02.2019; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) L'abitazione familiare sita in Ferrara, Via F. Fanini n. 10, int. n. 2, di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota del 50%, ciascuno, come da atto di compravendita rep. N. 52267 – raccolta n.
11518° firma dei notai – registrato in Ferrara il 06.08.2002 (doc. 5), rimarrà assegnata Per_3 Per_4 alla signora fino a quando i figli non raggiungeranno l'indipendenza economica o non Parte_3 riterranno di convivere con la madre. Per_
2) I figli e rimarranno collocati presso la madre e dimoreranno nell'ex abitazione Per_1 familiare, sita in Ferrara, Via F. Fanini n. 10, int. n. 2. Per_
3) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e , corrispondendo alla madre Per_1 la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, e così complessivamente la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, Iban [...] entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) L'assegno unico universale, e/o le future eventuali assimilabili provvidenze economiche a favore della prole, spetteranno alla madre . Parte_1
Per_ 5) Le spese straordinarie relative ai figli e come previste dall'art. 13 del Protocollo in Per_1 essere presso il Tribunale di Ferrara, che di seguito si riporta, saranno a carico dei genitori in egual misura del 50%: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby-sitter b) campi estivi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp e previa idonea attestazione di ricezione da parte del destinatario) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro 8 giorni dall'esibizione.
6) Le parti, in quanto autosufficienti, rinunciano rispettivamente all'erogazione in loro favore di un assegno divorzile.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 12 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12 febbraio 2019, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Tresigallo il 7 ottobre
2006 fra , nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
31.03.1971, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Tresignana di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 7 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri