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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10310 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 10574 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA ES AG, presso il cui studio elett.te domicilia in Afragola alla via Afragola n. 17 APPELLANTE E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Rossana Bencardino, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al Largo Alessandro Lala n. 22 APPELLATA NONCHÉ c.f. , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_2 P.IVA_1 in Napoli, Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, accertare l'estinzione della pretesa creditoria azionata dall'agente della riscossione con l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90189761 76 per intervenuta prescrizione;
condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Per gli appellati e rigettare Controparte_3 Controparte_2
l'appello e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l'agente della riscossione e l'ente impositore, formulando opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. avverso Controparte_2 pagina 1 di 5 l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90189761 76, notificata in data 17.03.2023, per un totale di € 180,28, e comprensiva della cartella di pagamento n. 071 2016 00518533 15 (relativa a contravvenzioni del codice della strada dell'anno 2011) di pari importo. A sostegno dell'opposizione, l'istante deduceva che il titolo azionato dall'agente della riscossione, costituito dalla citata cartella di pagamento, a fronte di crediti relativi all'anno 2011 e iscritti a ruolo nel 2016, veniva notificato soltanto il 18.11.2016, onde la tardività dell'attività di riscossione intrapresa, e che, in ogni caso, la pretesa creditoria azionata doveva ritenersi estinta per prescrizione atteso che, notificata la cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento veniva notificata il 17.3.2023 e, pertanto, successivamente allo spirare del termine di prescrizione quinquennale. Su tali premesse, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda e Controparte_3 chiedendone il rigetto, mentre non si costituiva il benché ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio. Il giudice di pace, con sentenza n. 21738 del 4.11.2024, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti. Con atto tempestivamente notificato, ha impugnato la sentenza sopra Parte_1 indicata, deducendo, come motivo di gravame, l'erronea interpretazione da parte del primo giudice della normativa c.d. Covid, ribadendo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata. Si sono costituiti in giudizio l' e il Controparte_3 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello. L'appello è infondato. L'appellante ha articolato come unico motivo di gravame, con argomentazioni già formulate in primo grado, oltre l'inosservanza del termine di decadenza normativamente previsto per la notifica della cartella di pagamento (notificata l'8.11.2016, a fronte di crediti per contravvenzioni al c.d.s. relativi all'anno 2011 e iscritti a ruolo nel 2016), l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, atteso che l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata il 23.5.2023, ben oltre i cinque anni dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (costituito dall'anzidetta cartella di pagamento), assumendo, in particolare, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere applicabile al caso di pecie la normativa emergenziale in materia di sospensione del termini di prescrizione per l'attività di riscossione posta in essere dall' . Controparte_3
Tale motivo di gravame è destituito di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Preliminarmente, giova evidenziare che l'istituto della decadenza è stato evocato dalla parte opponente, odierna appellante, impropriamente in quanto il regime di decadenza delineato dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 (se è questa la decadenza cui si fa riferimento) opera soltanto per la riscossione delle entrate tributarie erariali (rispetto alle quali sussiste l'esigenza, che giustifica il regime decadenziale, della fissazione di un termine ultimo entro il quale il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco). Al contrario, il procedimento di riscossione esattoriale per crediti ordinari (quale quello per cui si procede nel caso di specie), quantunque si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette ex art. 27, comma 1 della legge n. 689/1981, non è soggetto alla decadenza stabilita dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione, che per le sanzioni amministrative, è quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 (Cass. n.28529/2018). In ogni caso, peraltro, detta cesura, quantunque infondata, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante eventuale opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2016 00518533 15 ritualmente notificata in data 8.11.2016. Quanto all'eccezione di prescrizione, dirimente è l'individuazione dell'esatta portata precettiva dell'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020. Tale disposizione, di matrice emergenziale, rubricata “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 1, stabilisce, nei limiti di ciò che interessa in questa sede, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010, evocando, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015. L'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), a sua volta, prevede che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza pagina 3 di 5 relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non Controparte_4 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”. A fronte di tali riferimenti normativi, in sede applicativa, la giurisprudenza di merito si è divisa. Secondo l'orientamento che si condivide, i termini di prescrizione, quanto all'attività dell'esattore, devono ritenersi tutti indistintamente sospesi per 542 giorni (corrispondenti al periodo di sospensione dei termini di versamento dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021), con conseguente slittamento in avanti del decorso dei termini prescrizionali per un periodo corrispondente al quello della sospensione (Corte Giustizia Trib. I grado Nuoro sez. I, 06/02/2025, n.36; Tribunale Torre Annunziata sez. III, 09/10/2023, n.2581). In tal senso, si è espressa, di recente, anche la S.C. con ordinanza n. 960/2025. In detta pronuncia, sul presupposto che l'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso la generalizzata sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto anche ai termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, si afferma che: occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Aderendo a tale preferibile indirizzo interpretativo – per la ragione che un periodo di sospensione in favore dell' va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità CP_5 delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pagina 4 di 5 pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale e che l'art. 67 riguarda la sola attività degli enti impositori –, deve, pertanto ritenersi che ai sensi degli artt. 68 del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015, tutti i termini di prescrizione siano prolungati per un periodo corrispondente a quello di sospensione (ovvero 542 giorni). Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente accertato dal giudice di pace nella sentenza impugnata, l'eccezione di prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento opposta è infondata in quanto, posto che l'ultimo atto interruttivo è stato notificato l'8.11.2016, aggiungendo i 542 giorni suddetti a decorrere dall'8.11.2021 (giorno in cui si sarebbe prescritto il credito in mancanza di sospensione dei termini), il termine di prescrizione risulta scadere il 4.5.2023 e, pertanto, successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 17.3.2023.
Per questi motivi
, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado appellata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 21738 del 4.11.2024;
- condanna al pagamento, in favore dell' e del Parte_1 Controparte_6 dei compensi di lite che liquida, per ciascuna parte, in €. 232,00, oltre Controparte_2 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Napoli, il 10.11.2025.
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Teresa Barile CP_7
pagina 5 di 5
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA ES AG, presso il cui studio elett.te domicilia in Afragola alla via Afragola n. 17 APPELLANTE E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Rossana Bencardino, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al Largo Alessandro Lala n. 22 APPELLATA NONCHÉ c.f. , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_2 P.IVA_1 in Napoli, Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, accertare l'estinzione della pretesa creditoria azionata dall'agente della riscossione con l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90189761 76 per intervenuta prescrizione;
condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Per gli appellati e rigettare Controparte_3 Controparte_2
l'appello e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l'agente della riscossione e l'ente impositore, formulando opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c. avverso Controparte_2 pagina 1 di 5 l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90189761 76, notificata in data 17.03.2023, per un totale di € 180,28, e comprensiva della cartella di pagamento n. 071 2016 00518533 15 (relativa a contravvenzioni del codice della strada dell'anno 2011) di pari importo. A sostegno dell'opposizione, l'istante deduceva che il titolo azionato dall'agente della riscossione, costituito dalla citata cartella di pagamento, a fronte di crediti relativi all'anno 2011 e iscritti a ruolo nel 2016, veniva notificato soltanto il 18.11.2016, onde la tardività dell'attività di riscossione intrapresa, e che, in ogni caso, la pretesa creditoria azionata doveva ritenersi estinta per prescrizione atteso che, notificata la cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento veniva notificata il 17.3.2023 e, pertanto, successivamente allo spirare del termine di prescrizione quinquennale. Su tali premesse, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda e Controparte_3 chiedendone il rigetto, mentre non si costituiva il benché ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio. Il giudice di pace, con sentenza n. 21738 del 4.11.2024, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti. Con atto tempestivamente notificato, ha impugnato la sentenza sopra Parte_1 indicata, deducendo, come motivo di gravame, l'erronea interpretazione da parte del primo giudice della normativa c.d. Covid, ribadendo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata. Si sono costituiti in giudizio l' e il Controparte_3 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello. L'appello è infondato. L'appellante ha articolato come unico motivo di gravame, con argomentazioni già formulate in primo grado, oltre l'inosservanza del termine di decadenza normativamente previsto per la notifica della cartella di pagamento (notificata l'8.11.2016, a fronte di crediti per contravvenzioni al c.d.s. relativi all'anno 2011 e iscritti a ruolo nel 2016), l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, atteso che l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata il 23.5.2023, ben oltre i cinque anni dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (costituito dall'anzidetta cartella di pagamento), assumendo, in particolare, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere applicabile al caso di pecie la normativa emergenziale in materia di sospensione del termini di prescrizione per l'attività di riscossione posta in essere dall' . Controparte_3
Tale motivo di gravame è destituito di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Preliminarmente, giova evidenziare che l'istituto della decadenza è stato evocato dalla parte opponente, odierna appellante, impropriamente in quanto il regime di decadenza delineato dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 (se è questa la decadenza cui si fa riferimento) opera soltanto per la riscossione delle entrate tributarie erariali (rispetto alle quali sussiste l'esigenza, che giustifica il regime decadenziale, della fissazione di un termine ultimo entro il quale il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco). Al contrario, il procedimento di riscossione esattoriale per crediti ordinari (quale quello per cui si procede nel caso di specie), quantunque si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette ex art. 27, comma 1 della legge n. 689/1981, non è soggetto alla decadenza stabilita dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione, che per le sanzioni amministrative, è quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 (Cass. n.28529/2018). In ogni caso, peraltro, detta cesura, quantunque infondata, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante eventuale opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2016 00518533 15 ritualmente notificata in data 8.11.2016. Quanto all'eccezione di prescrizione, dirimente è l'individuazione dell'esatta portata precettiva dell'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020. Tale disposizione, di matrice emergenziale, rubricata “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 1, stabilisce, nei limiti di ciò che interessa in questa sede, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010, evocando, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015. L'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), a sua volta, prevede che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza pagina 3 di 5 relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non Controparte_4 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”. A fronte di tali riferimenti normativi, in sede applicativa, la giurisprudenza di merito si è divisa. Secondo l'orientamento che si condivide, i termini di prescrizione, quanto all'attività dell'esattore, devono ritenersi tutti indistintamente sospesi per 542 giorni (corrispondenti al periodo di sospensione dei termini di versamento dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021), con conseguente slittamento in avanti del decorso dei termini prescrizionali per un periodo corrispondente al quello della sospensione (Corte Giustizia Trib. I grado Nuoro sez. I, 06/02/2025, n.36; Tribunale Torre Annunziata sez. III, 09/10/2023, n.2581). In tal senso, si è espressa, di recente, anche la S.C. con ordinanza n. 960/2025. In detta pronuncia, sul presupposto che l'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso la generalizzata sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto anche ai termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, si afferma che: occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Aderendo a tale preferibile indirizzo interpretativo – per la ragione che un periodo di sospensione in favore dell' va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità CP_5 delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pagina 4 di 5 pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale e che l'art. 67 riguarda la sola attività degli enti impositori –, deve, pertanto ritenersi che ai sensi degli artt. 68 del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015, tutti i termini di prescrizione siano prolungati per un periodo corrispondente a quello di sospensione (ovvero 542 giorni). Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente accertato dal giudice di pace nella sentenza impugnata, l'eccezione di prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento opposta è infondata in quanto, posto che l'ultimo atto interruttivo è stato notificato l'8.11.2016, aggiungendo i 542 giorni suddetti a decorrere dall'8.11.2021 (giorno in cui si sarebbe prescritto il credito in mancanza di sospensione dei termini), il termine di prescrizione risulta scadere il 4.5.2023 e, pertanto, successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 17.3.2023.
Per questi motivi
, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado appellata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 21738 del 4.11.2024;
- condanna al pagamento, in favore dell' e del Parte_1 Controparte_6 dei compensi di lite che liquida, per ciascuna parte, in €. 232,00, oltre Controparte_2 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Napoli, il 10.11.2025.
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Teresa Barile CP_7
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