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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1598/2025 depositato il 21/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Pizza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010114806 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 447101250010114806 del 9.9.2025 di GE s.p.a., notificato il 27.9.2025 e con il quale era stato preteso il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per l'anno 2020 in relazione agli immobili censiti catastalmente al Foglio 50, particella 1048 sub 4, al foglio 50, particella 1048 sub 8, al foglio 50, particella 1049 e al foglio 50, particella 1056, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di potere in capo alla GE
s.p.a.; 2) l'esenzione dal pagamento del tributo in relazione agli immobili di cui al foglio 50, particella 1048 sub 4, al Foglio 50, particella 1048 sub 8 ed al Foglio 50, particella 1049 in quanto abitazione principale e relative pertinenze;
3) avvenuto pagamento dell'importo di € 509,00 in relazione all'immobile di cui al foglio
50, particella 1056 a fronte del maggior importo di € 696,03 preteso da GE s.p.a.
GE s.p.a. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28.1.2026 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il Comune di Vibo valentia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 6.2.2026 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere deducendo che con accertamento IMU n. 447101250010114806 del 9.9.2025 aggiornato al 15.1.2026 l'agente della riscossione aveva riconosciuto l'esenzione dal pagamento del tributo in relazione all'abitazione principale ed alle due pertinenze chiedendo il solo pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto già versato con riferimento all'immobile individuato al foglio 50, particella 1056, pagamento che era stato già eseguito.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da parte ricorrente – atteso che con il documentato avviso di accertamento in rettifica ed il pagamento, da parte del ricorrente, di quanto con questo richiesto sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che il riconoscimento dell'esenzione per i tre immobili di cui sopra è avvenuto dopo la presentazione del ricorso e che la pretesa fatta valere dall'agente della riscossione è risultata essere parzialmente fondata in relazione all'immobile di cui foglio 50, particella 1056, le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ e, per la parte residua, sono poste in solido a carico di GE s.p.a. e del Comune di Vibo Valentia, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna GE s.p.a. ed il Comune di Vibo
Valentia, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di 1/2, liquida in
€ 600,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1598/2025 depositato il 21/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Pizza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010114806 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 447101250010114806 del 9.9.2025 di GE s.p.a., notificato il 27.9.2025 e con il quale era stato preteso il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per l'anno 2020 in relazione agli immobili censiti catastalmente al Foglio 50, particella 1048 sub 4, al foglio 50, particella 1048 sub 8, al foglio 50, particella 1049 e al foglio 50, particella 1056, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di potere in capo alla GE
s.p.a.; 2) l'esenzione dal pagamento del tributo in relazione agli immobili di cui al foglio 50, particella 1048 sub 4, al Foglio 50, particella 1048 sub 8 ed al Foglio 50, particella 1049 in quanto abitazione principale e relative pertinenze;
3) avvenuto pagamento dell'importo di € 509,00 in relazione all'immobile di cui al foglio
50, particella 1056 a fronte del maggior importo di € 696,03 preteso da GE s.p.a.
GE s.p.a. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28.1.2026 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il Comune di Vibo valentia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 6.2.2026 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere deducendo che con accertamento IMU n. 447101250010114806 del 9.9.2025 aggiornato al 15.1.2026 l'agente della riscossione aveva riconosciuto l'esenzione dal pagamento del tributo in relazione all'abitazione principale ed alle due pertinenze chiedendo il solo pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto già versato con riferimento all'immobile individuato al foglio 50, particella 1056, pagamento che era stato già eseguito.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da parte ricorrente – atteso che con il documentato avviso di accertamento in rettifica ed il pagamento, da parte del ricorrente, di quanto con questo richiesto sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che il riconoscimento dell'esenzione per i tre immobili di cui sopra è avvenuto dopo la presentazione del ricorso e che la pretesa fatta valere dall'agente della riscossione è risultata essere parzialmente fondata in relazione all'immobile di cui foglio 50, particella 1056, le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ e, per la parte residua, sono poste in solido a carico di GE s.p.a. e del Comune di Vibo Valentia, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna GE s.p.a. ed il Comune di Vibo
Valentia, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di 1/2, liquida in
€ 600,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.